- F.P CGIL -------------------- FIST
CISL --------------- UIL EE.LL.
- DOCUMENTO DI
APPROFONDIMENTO DEGLI ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE
DELLA PIATTAFORMA PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE
DEL COMPARTO REGIONI/ AUTONOMIE LOCALI
- PER IL PERIODO 1.1.1998
- 31.12.2001.
- PREMESSA
- La piattaforma per il rinnovo
contrattuale si prefigge i seguenti obiettivi:
- a) costruire un raccordo di natura
contrattuale con i processi di riforma in atto, offrendo
alle lavoratrici ed ai lavoratori occasioni di
valorizzazione, strumenti di tutela, spazi di
partecipazione e di democrazia nei luoghi di lavoro;
- b) ribadire il carattere
solidaristico ed unificante di un contratto nazionale che
si concentri sugli aspetti essenziali di garanzia
economica e normativa, individuando nel pieno dispiegarsi
della contrattazione integrativa aziendale e/o
territoriale lo strumento per accompagnare ed apprezzare
i processi di modificazione dei servizi degli enti
locali;
- c) prevedere una puntuale
definizione di quel diritto/dovere alla formazione ed
all'aggiornamento professionale che deve divenire
strumento fondamentale sia per la concreta attuazione del
processo riformatore, sia per lo sviluppo professionale
(in stretta correlazione con la piena applicazione del
nuovo ordinamento professionale) delle lavoratrici e dei
lavoratori del comparto;
- d) offrire strumenti per la
progressiva definizione di una rete minima di diritti e
di garanzie per tutte le figure professionali che, a
diverso titolo e con diversi rapporti giuridici
d'impiego, operano nel sistema delle Autonomie.
-
- I due livelli contrattuali,
nazionale ed integrativo aziendale e/o territoriale, dei
quali si riconfermano centralità e carattere strategico,
rappresentano dunque la sede per la contrattazione dei
cambiamenti organizzativi indotti dalle riforme
istituzionali e dalle trasformazioni del sistema
autonomistico.
-
- Il quadro rivendicativo sarà
dunque finalizzato a completare, da un lato, il processo
di delegificazione e di unificazione del rapporto di
lavoro pubblico con quello privato ed a contrattare,
d'altro canto, le ricadute dei processi avviati dalle
Leggi 59/97 e 127/97,
definendo nel contempo strumenti, tempi e percorsi di
attuazione del Protocollo d'Intesa sul Lavoro Pubblico
sottoscritto il 12 marzo 1997.
- La riconferma dell'accordo del 23
luglio 1993 rappresenta inoltre la premessa fondamentale
per il rinnovo contrattuale, rinnovo che dovrà altresì
tenere conto sia di quanto indicato dal Documento di
Programmazione Economica e Finanziaria 1998/1999 che
dall'intesa fra il Governo e le Confederazioni sulla
riforma dello Stato Sociale.
-
- AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
- Alla luce dell'accordo sui comparti
contrattuali siglati il 23/12/97, si conferma
l'applicazione del CCNL del comparto Regioni Autonomie
Locali a tutto il personale di pendente dai diversi enti
elencati nell'articolo 5 del predetto accordo, ivi
incluso il personale delle "Istituzioni" delle
"Fondazioni" ed altre forme di gestione
costituite ai sensi della legge 142/90 e delle deleghe
conseguenti alla L. 59/97 e delle autorità di bacino, ai
sensi della legge 21.10.'94 n. 584.
- Si rivendica , ai sensi del comma 5
dell'articolo 11 del citato accordo, l'applicabilità del
CCNL di comparto ai settori misti ove operino
congiuntamente gli enti locali e soggetti privati (il
riferimento, prevalente anche se non esclusivo, è alle
società miste).
-
- RELAZIONI SINDACALI
- Il sistema delle relazioni
sindacali definito nella precedente tornata contrattuale
dovrà essere rivisto ed adeguato alla luce dei processi
di riforma che si sono sviluppati in questi ultimi anni
e, segnatamente, dell'ampliamento delle competenze e
delle trasformazioni sia nell'organizzazione interna
delle Regioni, degli Enti Locali e delle diverse
articolazioni del sistema delle Autonomie, che nelle
modalità di erogazione dei pubblici servizi assicurati
dagli stessi.
-
- Occorre altresì registrare e
valorizzare la significativa novità della contrattazione
integrativa (si vedano al riguardo la legge 59/97 ed il
Decreto Legislativo 396/97): essa, unitamente alla piena
applicazione della legge 300/70,
dovrà divenire il cuore dell'intervento sindacale nel
governo dei processi di cambiamento.
-
- Il ridisegno del precedente sistema
delle relazioni sindacali dovrà superarne la rigidità,
alla luce di due indicazioni fondamentali:
- 1. l'affermazione della
contrattazione quale strumento prioritario per
valorizzare le professionalità, individuare e gestire le
risorse economiche;
- 2. il criterio che tutte le scelte
organizzative che hanno ricaduta sulle condizioni di
lavoro e/o riflessi di carattere economico devono essere
oggetto di confronto fra le parti.
-
- La gestione del sistema delle
relazioni sindacali definito da CCNL 1994/1997 (fondato su
informazione preventiva e successiva, esame congiunto,
consultazione) ha
evidenziato rigidità, formalismi e significativi limiti
applicativi accanto a comportamenti delle controparti
molto spesso di natura unilaterale .Occorre a tal fine
riordinare, riformulare ed integrare i meccanismi vigenti
, potenziando la contrattazione e fondando corrette
relazioni sindacali su di un confronto sostanziale delle
parti sociali che, costituisca un'integrazione ed un
momento di equilibrio nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e regolamentare degli Enti.
-
- L'ampliamento delle modalità e
delle forme di gestione dei servizi delle Regioni e degli
Enti Locali richiede, in sede di ridisegno delle
relazioni sindacali, il potenziamento degli strumenti di
confronto, di consultazione e d'informazione preventivi,
relativamente alle seguenti problematiche:
- a) processi di trasformazione dei
servizi dalla gestione diretta al loro esercizio
attraverso istituzioni, fondazioni, S.p.A., aziende
speciali, società miste, con particolare attenzione alla
tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti (anche
prevedendo forme di azionariato dei lavoratori con
diritto di prelazione);
- b) appalti e convenzioni, sia per
quanto attiene alla predisposizione dei relativi
capitolati (che dovranno prevedere il vincolo del
rispetto dei CCNL di riferimento), sia per la verifica
della loro concreta attuazione, con specifico riguardo al
rispetto dei capitolati, alle tipologie occupazionali,
all'eventuale ricorso a subappalti, alla garanzia della
qualità dei servizi, all'osservanza di eventuali
standard normativi e di quanto previsto in materia di
sicurezza del lavoro;
- c) ricorso ad incarichi e
consulenze, le necessità dei quali rispetto alla
situazione delle professionalità interne ed il relativo
trattamento, dovranno essere trasparenti e verificabili;
- d) ricorso a contratti a tempo
determinato ed al lavoro interinale ( a tale riguardo si
rinvia anche al capitolo sul mercato del lavoro);
- e) modalità di utilizzo di LSU e
LPU (vedi capitolo specifico), nonché dei soggetti che
prestano servizio sostitutivo della leva militare.
-
- Si evidenzia, in particolare,
l'esigenza che il confronto tra le parti in ordine al
ricorso a gestioni esterne comunque denominate consenta
di valutare pienamente sia l'economicità di tali
processi che le potenzialità interne all'ente e di
individuare gli interventi riorganizzativi che consentano
l'eventuale mantenimento delle attività all'interno
dell'ente anche attraverso processi di riconversione
professionale.
-
- Il sistema delle relazioni
sindacali dovrà infine prevedere una puntuale
individuazione delle sedi, dei soggetti e delle procedure
che consentano di effettuare tentativi di conciliazione
delle controversie individuali e collettive insorte
nell'applicazione sia del CCNL che dei contratti
integrativi; ciò in un'ottica e con una strumentazione
di tipo privatistico che favoriscano la piena e completa
unificazione del rapporto di lavoro pubblico e privato ed
il passaggio senza ulteriori ritardi del contenzioso
dalla giustizia amministrativa a quella ordinaria,
rispettando i tempi previsti dalla legge 59/97. Al
riguardo, si rivendica specificamente la ridefinizione
delle procedure sull'interpretazione autentica dei
contratti, che va resa pienamente cogente ed esigibile ed
affidata in via esclusiva ai soggetti che li stipulano,
superando iniziative unilaterali messe in atto nel
precedente quadriennio, quali ad esempio il "Tavolo
di coordinamento ARAN", attraverso le risposte rese
dalla sola controparte a quesiti applicativi nonché le
circolari ministeriali su tematiche di natura
contrattuale.
-
- A) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
- La contrattazione integrativa
dovrà divenire lo strumento prioritario per il governo
sia dei rapporti di lavoro negli enti che
dell'organizzazione del lavoro degli stessi, favorendo
l'innovazione organizzativa ed il miglioramento e
l'ampliamento del grado di fruibilità dei servizi
erogati.
- La contrattazione integrativa
dovrà avere carattere certo ed esigibile, secondo
modalità che consentano di programmare i percorsi
negoziali: si ipotizza la stipula di un contratto
integrativo per ogni quadriennio di vigenza contrattuale,
prevedendo che la relativa negoziazione possa svolgersi
già a partire dal primo anno di vigenza del CCNL e che
il contratto sottoscritto possa e debba trovare sedi
periodiche di verifica.
- La contrattazione integrativa si
svolgerà di norma in sede aziendale e/o territoriale e
la sua titolarità afferirà alle RSU ed alle strutture
sindacali territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL; nel caso di enti di
dimensioni molto piccole, la contrattazione integrativa
potrà svolgersi a livello territoriale, sulla base di
protocolli d'intesa fra le OO.SS. e le associazioni degli
enti da definirsi in sede regionale ovvero provinciale
oppure di comunità montane o di consorzi ed unioni di
comuni, ovvero direttamente con più enti locali, con le
modalità indicate dal CCNL, protocolli ai quali potranno
aderire gli enti interessati e le relative strutture
sindacali di riferimento.
- La contrattazione integrativa
dovrà riguardare la generalità degli enti del comparto,
individuando spazi e modalità che ne consentano la
praticabilità anche nel caso di enti dissestati ovvero
strutturalmente deficitari.
- La contrattazione integrativa
riguarderà, oltre alle materie ad essa specificamente
rinviate dal CCNL, tutti quegli argomenti relativi al
rapporto di lavoro ed alle relazioni e diritti sindacali
sulle quali la contrattazione nazionale non sia
intervenuta, in applicazione del principio di
sussidiarietà. A titolo esemplificativo e non esaustivo,
si ritiene che in ogni caso la negoziazione aziendale
ovvero territoriale debba affrontare:
- a) tutti i trattamenti economici
definibili od articolabili in sede aziendale non
inferiori, comunque, a quelli minimi fissati dal CCNL;
- b) la gestione dell'ordinamento
professionale;
- c) l'organizzazione del lavoro e la
gestione dei processi di formazione, aggiornamento e
riqualificazione del personale;
- d) le politiche occupazionali;
- e) la concreta articolazione degli
orari di lavoro, anche in rapporto alle politiche dei
tempi ed alla domanda sociale di fruizione dei servizi;
- f) i processi di mobilità del
personale;
- g) concreta articolazione del
sistema delle relazioni e dei diritti sindacali;
- h) la definizione di tempi certi di
esigibilità dei contratti decentrati sottoscritti;
- i) la piena realizzazione degli
istituti normativi riguardanti le pari opportunita',gia'
previsti dai contratti in vigore, e la definizione di
norme di condotta per la tutela della dignita' di donne e
uomini nell'ambiente di lavoro.
-
- B) DIRITTI SINDACALI
- Si rivendica una migliore e
compiuta disciplina della strumentazione relativa ai
diritti ed alle agibilità sindacali, attraverso la piena
e completa applicazione della legge 300/70.
-
- A tale proposito, fermo restando
quanto già acquisito in materia nel Contratto Collettivo
Quadro transitorio sui distacchi, permessi ed aspettative
sindacali stipulato in data 23 dicembre 1997, si ritiene
che la disciplina di cui sopra, nonché quella che dovrà
essere definita entro il 31 marzo 1998 e quella derivante
dal DL 396/97, debba trovare un'armonizzazione con la
peculiare realtà del comparto Regioni/Autonomie Locali.
- A tale riguardo si rivendica
specificamente quanto segue:
- a) il diritto di costituire
rappresentanze sindacali aziendali in tutti gli enti del
comparto, prescindendo dal numero dei dipendenti, in
riferimento all'articolo 6 comma 8 del DL 396/97;
- b) analoga facoltà in ordine
all'elezione delle RSU, riconfermando quanto previsto a
tale proposito dall'accordo stipulato fra l'ARAN e le
OO.SS. del comparto in data 26 maggio 1994;
- c) il diritto, in azienda,
all'utilizzo di una specifica sede per le RSU e per le
diverse strutture sindacali aziendali, degli spazi di
affissione e la possibilità, da definirsi tramite
accordo aziendale, di utilizzare per le comunicazioni
d'interesse sindacale il sistema informativo dell'ente;
- d) la previsione di specifiche
agibilità aggiuntive per le riunioni della RSU e per la
partecipazione delle stesse alle trattative sindacali ed
alle sedi di informazione, esame e partecipazione;
- e) partecipazione economica
volontaria da parte dei lavoratori agli oneri sostenuti
per la stampa dei contratti.
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
- Si rivendica la dimensione
aziendale ovvero, come già indicato nel capitolo
Relazioni Sindacali, territoriale quale sede in cui
costruire in modo contrattato la concreta gestione del
nuovo ordinamento professionale, individuando anche le
necessarie risorse economiche.
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- Si evidenzia la centralità dei
processi di formazione ed aggiornamento professionale
quale diritto soggettivo del lavoratore alla luce delle
trasformazioni in atto nel sistema autonomistico; si
tratta di tematiche decisive, che richiedono la
predisposizione di una strumentazione anche di natura
contrattuale, finalizzata a dare effettività a tali
processi in una logica di democrazia e di partecipazione.
-
- Si rivendica conseguentemente:
- a) che venga contrattato
annualmente negli enti l'entità delle risorse da
appostare in bilancio per le attività di formazione ed
aggiornamento, risorse che, alla luce del Protocollo
d'Intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, dovranno
corrispondere almeno all'1% della spesa complessiva per
il personale: tali stanziamenti, integrabili in sede di
contrattazione aziendale e/o territoriale, ove non
impegnati, non dovranno confluire nelle economie di
bilancio, ma dovranno essere invece trasferiti sullo
stesso capitolo di spesa dell'esercizio finanziario
successivo;
- b) che vengano contrattate
annualmente negli enti le priorità di utilizzo di tale
risorse, insieme alle linee fondamentali degli interventi
e dei programmi formativi da attuare, previa
individuazione e valutazione congiunta dei bisogni
formativi;
- c) che si riconosca al
personale il diritto alla formazione d'ingresso, a
specifici percorsi formativi in caso di processi di
mobilità, riconversione e riqualificazione
professionale, con particolare riferimento alle
situazioni di esubero strutturale del personale e di
trasformazione delle modalità di gestione dei servizi;
- d) che venga riconosciuto il
diritto individuale alla formazione, da esercitarsi
attraverso una gamma di modalità sperimentali, ivi
incluso l'individuazione di specifico monte ore, nel
rispetto dell'orario contrattuale ed il ricorso a periodi
sabbatici: ciò con particolare, anche se non esclusivo,
riferimento alle figure a maggiore contenuto
professionale e/o di responsabilità ed a quelle
tipologie di attività sulle quali maggiormente incide
(anche in relazione all'allungamento della vita
lavorativa), il logoramento psicofisico e che,
conseguentemente, necessitano di puntuali strumenti per
la mobilità professionale.
-
- ORARIO DI LAVORO
- Le scelte sull'orario di lavoro
assumono, nell'ambito delle politiche generali che vedono
coinvolto l'intero movimento sindacale e più
complessivamente le parti sociali in questa tornata
contrattuale, un carattere particolarmente rilevante, e
sono principalmente finalizzate:
- 1) a rispondere alla domanda
occupazionale sempre più diffusa ed inoltre favorire,
attraverso la contrattazione, risposte sia sul versante
di una maggiore fruibilità dei servizi pubblici, che
dell'organizzazione dei tempi di vita delle persone.
-
- Occorre dunque perseguire
l'obiettivo dell'effettivo governo degli orari di fatto,
che devono essere ricondotti a quelli contrattuali
attraverso ulteriori e adeguate riduzioni dalle
prestazioni straordinarie secondo indicazioni del CCNL da
gestire attraverso la contrattazione aziendale e/o
territoriale.
- Alla luce delle considerazioni qui
sopra esposte, l'affermazione per via contrattuale delle
35 ore settimanali di lavoro a parità di retribuzione,
rappresenta una questione strategica per le
Organizzazioni Sindacali del comparto Regione Autonomie
Locali; ad essa si accompagna la scelta di perseguire
riduzioni d'orario più significative per il personale
operante in turnazioni che si svolgano nell'arco delle 24
ore, ovvero che svolga prestazioni di particolare
gravosità.
-
- La contrattazione aziendale dovrà
altresì definire l'effettiva articolazione degli orari
di lavoro nei singoli enti, avuto riguardo alla domanda
sociale ed ad eventuali interventi in ordine alle
politiche dei tempi e degli orari delle città,
prevedendo la possibilità, a tale proposito, di definire
regimi d'orario a carattere più flessibile in coerenza
con tali politiche.
- OCCUPAZIONE - MERCATO DEL LAVORO
- Le scelte anche legislative di
destrutturazione dei tradizionali rapporti di lavoro, che
hanno comportato una rilevante diminuzione degli organici
del comparto Regioni/Autonomie Locali ed il ricorso a
modalità lavorative atipiche in misura significativa,
richiedono una puntuale definizione contrattuale di
strumenti che:
- a) consentano di sviluppare
politiche coerenti di promozione dell'occupazione stabile
in rapporto al miglioramento quantitativo e qualitativo
dei servizi;
- b) permettano di governare le varie
e diverse dinamiche occupazionali del comparto, in una
logica di puntuale confronto fra le parti sociali.
-
- Si segnalano, al riguardo, le
problematiche sottoindicate, che assumono nella
situazione attuale carattere prioritario.
-
- A) SISTEMA DEGLI ACCESSI
- L'attuale sistema degli accessi
dovrà essere profondamente rivisitato, anche alla luce
del nuovo sistema ordinamentale e della necessità di
introdurre un raccordo fra la contrattazione e gli spazi
di autonomia regolamentare degli enti: tale
rivisitazione, che dovrà operare sia sul terreno
contrattuale che su quello legislativo (ampliando gli
spazi riservati all'autonomia contrattuale) rispetto alla
riserva di legge, dovrà essere finalizzata ad una
rilevante semplificazione, all'utilizzo di modalità
selettive che abbiano uno stretto collegamento con i
concreti contenuti professionali e facilitino la
creazione anche nel comparto Regioni/Autonomie Locali di
un mercato del lavoro più aperto.
-
- B) MODALITA' DI LAVORO ATIPICHE
- Si ritiene che, per comodità
espositiva, possano essere ricomprese entro questa
definizione le modalità attinenti al lavoro a tempo
determinato, al lavoro interinale, le collaborazioni
coordinate e continuative e i Contratti di Formazione
Lavoro (CFL).
-
- Si rivendica, a tale riguardo, la
definizione nel CCNL di percentuali massime di unità
lavorative, rispetto al personale di ruolo in servizio,
per ciascuna delle diverse tipologie professionali
utilizzate aventi natura atipica, come e se applicabili.
- Si rivendica altresì quanto segue:
-
- per il lavoro a tempo
determinato
- a) una significativa riduzione del
gap oggi esistente in materia di diritti fra il personale
a tempo indeterminato e quello a tempo determinato;
- b) l'individuazione di strumenti
che facilitino il passaggio dal rapporto di lavoro
stagionale ad un rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale a tempo indeterminato;
-
- per il lavoro interinale
- ad integrazione di quanto
specificamente rinviato dalla legge alla contrattazione,
si rivendica:
- a) l'esclusione di tale disciplina
lavorativa per tutte le attività svolte nel campo dei
servizi alla persona, insieme ad una rigorosa
delimitazione delle attività a basso contenuto
professionale;
- b) le forme e modalità di
partecipazione del personale che svolge prestazioni di
lavoro interinale all'erogazione dei compensi di
produttività, considerando tali prestazioni al fine
degli stanziamenti per il salario accessorio;
- per le collaborazioni coordinate
e continuative
- a) l'impegno delle parti datoriali
a rimuovere situazioni di sfruttamento (quali
collaborazioni legate a precisi regimi di orario e ad una
chiara dipendenza gerarchica), che devono essere
ricondotte alle corrette normative sui rapporti di
lavoro;
- b) l'impegno delle medesime parti
datoriali a riconoscere nelle convenzioni, per quelle
forme di collaborazione coordinata e continuativa non
superabili e non configurate da specifica dipendenza
gerarchica, la piena applicazione delle normative
sull'astensione obbligatoria per maternità, la garanzia
della retribuzione in caso di infortunio in servizio o di
ricoveri ospedalieri, la garanzia del mantenimento
dell'incarico in caso di malattia in misura da
convenirsi.
-
- C) LAVORO A TEMPO PARZIALE
- Le previsioni del CCNL sul lavoro a
tempo parziale dovranno essere riviste alla luce delle
novità introdotte dalle Leggi Finanziarie 1997 e 1998,
ricostruendo un'organica disciplina contrattuale che
costituisca un elemento di dialettica e riequilibrio
rispetto alla potestà regolamentare degli enti, secondo
le seguenti linee guida:
- a) significativa semplificazione
dell'iter procedurale, prevedendo regole uguali per la
reversibilità del rapporto, indipendentemente dalle
motivazioni che vi hanno dato origine;
- b) possibilità di attribuire in
sede di contrattazione integrativa quote economiche
accessorie legate all'incentivazione della produttività
anche superando la diretta proporzionalità con il regime
orario prestato;
- c) nel caso di passaggio dal
rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo
parziale, attribuzione della 13^ mensilità per l'anno di
riferimento secondo il metodo del pro-rata.
-
- Si riconferma la quota percentuale
massima di personale utilizzato a part-time prevista dal
CCNL vigente, con la precisazione che:
- a) attraverso la contrattazione
aziendale potranno essere individuati lievi scostamenti
rispetto a tale percentuale (in misura indicativamente
non superiore al 5%), ovvero la percentuale predetta
potrà essere calcolata non per singola qualifica, ma
sull'insieme della dotazione organica dell'ente;
- b) occorre prevedere una diversa
disciplina per le IPAB, sia in termini di quota
percentuale che di modalità applicative ( si rinvia, a
tale riguardo, allo specifico paragrafo della
piattaforma).
-
- D) LAVORI SOCIALMENTE UTILI E
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
- Si ribadisce che il ricorso a tali
attività debba esser previsto per la gestione di servizi
aggiuntivi a quelli garantiti con le forme di lavoro
tradizionali, e non debba invece avere carattere
sostitutivo alle carenze di personale presenti nelle
dotazioni organiche degli enti.
-
- L'estensione del fenomeno richiede,
oltre ad una puntuale modalità di confronto già
rivendicata in sede di relazioni sindacali, l'assunzione
dell'impegno, da parte delle amministrazioni del
comparto, a riconoscere a questo personale la titolarità
di specifici diritti, ivi compresi quelli sindacali e di
rappresentanza, in misura da convenirsi avendo riguardo a
quanto previsto contrattualmente per le figure
professionali che operano con un rapporto di lavoro
dipendente, in ordine ai periodi di riposo, alla quota
massima di assenze retribuite per malattia, alla piena
applicazione delle norme di cui alla Legge 903/77,
alla Legge 1204/71 ed al Decreto Legislativo 626/94.
-
- E) DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL
TELELAVORO
- Occorre prevedere una disciplina
contrattuale del telelavoro di natura sperimentale, da
monitorare nazionalmente attraverso uno specifico
osservatorio di natura paritetica e da verificare ed
eventualmente adeguare dopo un biennio di attivazione.
-
- La disciplina sperimentale, che
dovrà trovare concreta applicazione in sede di
contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale,
deve fondarsi sulle seguenti linee guida:
- a) volontarietà e reversibilità;
- b) mantenimento dalla posizione
funzionale del telelavoratore nell'organizzazione
aziendale, previsione di rientri almeno settimanali
nell'ente, piena garanzia della partecipazione a momenti
di formazione, aggiornamento e crescita professionali;
- c) piena partecipazione
all'erogazione dei trattamenti economici accessori
secondo le modalità individuate dalla contrattazione
integrativa;
- d) definizione tramite accordo
delle forme di reperibilità e delle eventuali modalità
di verifica delle prestazioni svolte;
- e) istituzione della posizione
assicurativa presso l'INAIL;
- f) attivazione delle
apparecchiature a carico dell'ente, loro concessione in
comodato d'uso (cfr. art. 1803 Codice Civile), rimborso
delle spese energetiche;
- g) integrale applicazione del DL
626/94 e delle vigenti norme di legge ;
- h) garanzia dei diritti sindacali
sia attraverso i canali e le procedure tradizionali che
tramite le strumentazioni di natura informatica.
-
- F) MOBILITA'
- Il CCNL dovrà ridefinire, anche
sulla base dei problemi legati al decentramento
istituzionale, le procedure ed i criteri generali per
l'attuazione della mobilità e dei trasferimenti sia
nell'ambito del comparto, ivi compresi quelli del
personale in esubero negli enti dissestati, sia tra
comparti diversi prevedendo altresì accordi di
mobilità.
-
- In ogni caso si rivendica fin
d'ora:
- a) una significativa
semplificazione della procedura per la mobilità
volontaria nell'ambito del comparto e fra il comparto
Regioni/AA.LL. e quello della Sanità, finalizzata ad una
piena trasparenza della stessa, prevedendo, in ogni caso,
che gli enti non possano trattenere a tempo indeterminato
il dipendente che veda la sua domanda di mobilità
accettata da altro ente del comparto, ovvero da una
struttura del comparto sanità;
- b) la revisione della disciplina
contrattuale vigente individuando nell'ambito regionale
ovvero provinciale il livello prioritario per la più
generale gestione di processi di mobilità, definendo
strumenti che diano effettività a tale previsione;
- c) la previsione sia in sede di
CCNL che di contrattazione integrativa di forme
d'incentivazione per la mobilità, non a carattere
volontario, legata a trasferimenti di competenze e
funzioni;
- d) la previsione di procedure
contrattate nei casi di esubero del personale comunque
determinato, per la gestione dei conseguenti processi di
mobilità.
-
- Si rivendica infine che i criteri
generali per la mobilità all'interno dell'ente siano
oggetto di contrattazione fra le parti.
-
- COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI
CONTRATTUALIZZAZIONE
- DELLA NORMATIVA SUL LAVORO
PUBBLICO
- GESTIONE DEL `TRASFORMATORE' ED
INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E
COLLETTIVI
- Il CCNL 1998-2001 avrà il compito
di disapplicare completamente disposizioni di
preesistenti DPR rimaste ancora in vigore. Con il termine
di trasformatore abbiamo voluto indicare l'attività di
trasposizione di dette disposizioni nel CCNL di natura
privatistica che diverrà pertanto unico
riferimento : ciò anche alla luce della devoluzione
delle controversie di lavoro alla magistratura ordinaria.
-
- La trasposizione potrà avvenire
attraverso riconferma ovvero riformulazione della
clausola.
-
- Vanno inoltre non solo trasformate
ma riformulate, come già indicato, le clausole relative
a disposizioni che hanno dato luogo ad interpretazioni
difformi e contenzioso (base di calcolo per lo
straordinario, turnazioni, riposi compensativi,
festività lavorate, reperibilità.....).
-
- Vanno infine riformulate altre
disposizioni di DPR che si elencano in modo non
esaustivo: mensa - attività sociali, culturali e
ricreative - diritto allo studio - patrocinio legale -
trattamento di missione - copertura assicurativa - alcune
problematiche relative all'esercizio dell'attività
sindacale ed alla relativa tutela .....).
-
- Si rivendica inoltre una puntuale
disciplina per quelli che indichiamo come diritti
individuali e collettivi e, specificamente:
- a) l'applicazione della legge sulla
privacy, con particolare riferimento al trattamento dei
dati sensibili nonché l'elencazione dei dati che non
rientrano tra quelli sottoposti a segretezza come, ad
esempio, gli elenchi dei lavoratori ai quali sia stato
attribuito un beneficio contrattuale;
- b) l'obbligo di consegna delle
busta paga, prevedendo per essa l'adozione di modelli che
consentano completezza informativa e piena leggibilità;
- c) specifici permessi retribuiti
per i donatori del midollo osseo;
- d) d) la stipula di
un'assicurazione per i rischi professionali, modulate in
relazione alle tipologie lavorative ed al grado di
responsabilità ad esse connesso;
- e) congedi parentali in forma e
modalità di convenirsi;
- f) disciplina del personale di
ruolo a tempo indeterminato che operi in più comuni
convenzionati.
- Occorre infine superare quanto
indicato dall'articolo 18 commi 3 e 4 del CCNL 1994/97,
laddove prevede che ai lavoratori neo assunti spettino
per i primi tre anni di servizio due giorni di ferie in
meno rispetto agli altri dipendenti; dovrà ugualmente
essere disapplicata per via contrattuale la norma
legislativa art. 1 e seguenti del D.L. 564/'96 che riduce
a 12 mesi nell'arco della vita lavorativa la copertura
contributiva piena in caso di malattia.
-
- A) TUTELA DEI LAVORATORI
PORTATORI DI HANDICAP ED IN CONDIZIONI DI DISABILITA' E
SVANTAGGIO PSICO-FISICO.
- Questo capitolo contrattuale
rappresenta un'occasione concreta per affermare nel vivo
dei processi lavorativi quel carattere solidaristico che
è alla base dei valori e dell'iniziativa del
sindacalismo confederale.
-
- A tale riguardo si rivendicano:
- a) l'attivazione in sede nazionale
di un monitoraggio puntuale sul grado di effettiva
applicazione delle previsioni contrattuali e delle norme
di legge in materia, che consenta di intervenire sugli
elementi di criticità emersi, ovvero in caso di grave
inadempienza degli enti;
- b) la definizione in sede di
contrattazione integrativa di progetti mirati per
l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di
handicap od in stato di disabilità e svantaggio
psico-fisico;
- c) la previsione di permessi
retribuiti per i lavoratori dializzati;
- d) la previsione di migliori e più
puntuali tutele per le malattie di particolare gravità e
durata, nonché per gli infortuni sul lavoro e di una
diversa disciplina, a tale riguardo, del periodo di
comporto.
- B) AMBIENTE DI LAVORO
- L'attuale normativa contrattuale
relativa all'ambiente, alla salute e alla sicurezza nei
luoghi di lavoro va perfezionata in rapporto
all'evoluzione delle normative legislative ed all'accordo
interconfederale del 12 marzo 1996.
-
- In particolare dovranno essere
previsti:
- - l'inserimento nel testo
contrattuale di almeno 10 ore per consentire la
formazione rivolta ai lavoratori in ordine alla salute e
alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modalità e i
tempi per realizzare la formazione dei lavoratori
dovranno essere strutturati per migliorare la conoscenza
normativa, sensibilizzare e diffondere la cultura della
prevenzione e sicurezza, individuare metodologie di lotta
agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché
per individuare indicatori che riconoscano salute,
sicurezza ed ambiente, quali parametri di valutazione
della qualità del lavoro;
- - la modifica e l'aggiornamento
delle norme sugli indumenti e sui mezzi di protezione nel
rispetto del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.
- - apposito capitolo di bilancio con
gli stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli
interventi previsti dalla L. 626.
PROBLEMATICHE PARTICOLARI DEL COMPARTO
A) POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
- La stagione contrattuale appena
conclusa, per quanto concerne l'area della polizia
municipale e locale, ci consegna una prima significativa
acquisizione in conseguenza del riconoscimento
dell'inquadramento e dell'accesso dell'agente di polizia
municipale e locale all'attuale VI· livello (art. 42
CCNL del 6 luglio 1995 e art. 4 prot. intesa del II·
biennio del 16 luglio 1996).
-
- Tale risultato deve rappresentare
l'avvio di un percorso finalizzato alla definizione, nel
corso di questa tornata contrattuale, del ruolo, delle
funzioni e attribuzioni, nonché di piena valorizzazione
della professionalità in rapporto alle trasformazioni e
innovazioni che stanno interessando il comparto,
dell'operatore della polizia municipale e locale mettendo
in stretta correlazione sia l'intervento legislativo a
partire dalla nostra proposta di modifica della L.65, sia
l'intervento contrattuale.
-
- La conferma da parte di F.P. CGIL -
FIST CISL - UIL ENTI LOCALI del ruolo della polizia
municipale e locale all'interno del comparto delle
AA.LL., tesa a sottolineare la specificità e la
peculiarità delle attività svolte a livello
territoriale negli enti locali, deve essere sostenuta da
un'adeguata e coerente strumentazione contrattuale che
sappia cogliere la complessità degli interventi e delle
competenze richieste agli operatori del settore,
disegnando un modello in grado di rispondere, nel
contempo, sia alle sollecitazioni che provengono dai
bisogni dei cittadini, sia dando un giusto riconoscimento
alle esigenze professionali ed economiche delle
lavoratrici e dei lavoratori della polizia municipale e
locale.
-
- Coerentemente con quanto sopra si
ritiene necessario operare per una ricomposizione
delle attività di coordinamento e controllo.
-
- In conseguenza di ciò si rivendica
la ricognizione a livello di ente delle figure che,
svolgono funzioni di responsabilità ai fini della loro
valorizzazione professionale da affidare alla
contrattazione integrativa, in particolare per le figure
inquadrate nella ex 6· qualifica funzionale attraverso
concorso ante DPR 268/'87, ovvero successivamente
attraverso percorsi concorsuali per l'attribuzione delle
specifiche funzioni gerarchiche.
- Ancor più specificamente si tratta
di intervenire in due direzioni:
- 1) nuovo sistema
ordinamentale;
- 2) trattamento economico.
-
- Punto 1: sul
versante degli inquadramenti si ritiene che a partire
dall'accordo per il nuovo ordinamento professionale, vada
confermata l'attuale articolazione: (agente, addetto al
coordinamento e al controllo e/o responsabile del
servizio, funzionario e/o comandante del corpo); inoltre
il contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà
definire una progressione economica che si sviluppi su
più parametri economici, la cui gestione va consegnata
alla contrattazione decentrata integrativa.
- La progressione all'interno della
stessa attività dovrà basarsi sull'esperienza
lavorativa e sull'aggiornamento professionale, mentre per
quanto riguarda il passaggio a diversa attività (da
agente a addetto al coordinamento e controllo ecc...)
vanno individuati specifici percorsi formativi con
valutazione finale.
- Le caratteristiche delle attività
e dei servizi svolti dalla polizia municipale e locale,
rendono evidente il valore sostanziale dell'esperienza
lavorativa ai fini delle qualità delle prestazioni
professionali, per tali ragioni si rivendica che il
percorso professionale per la copertura di funzioni di
responsabilità avvenga prioritariamente dall'interno.
-
- Punto 2: sul
versante economico si rivendica la trasformazione
dell'attuale indennità di vigilanza in direzione di una
indennità che accompagni l'operatore nella sua crescita
professionale e nell'ampliamento delle sue competenze. In
questa direzione si propone di trasformare l'indennità
suddetta in una indennità professionale di polizia
municipale e locale, tenendo conto della
necessità di costruire una ipotesi per la maggiorazione
di detta indennità, in rapporto a condizioni di lavoro,
esperienze di servizio e responsabilità.
- Vanno individuati criteri oggettivi
da definire nazionalmente.
-
- Alla luce delle richieste
complessivamente presentate in questa piattaforma per
tutelare specifiche competenze e responsabilità, si
ribadisce la necessità di garantire la copertura
assicurativa anche al personale di Polizia Municipale e
Locale.
-
- Il tipo di servizio e le modalità
di espletamento dello stesso richiedono un impegno da
parte delle Amministrazioni, in direzione della piena
applicazione della norma del Codice della strada che
istituisce la patente di servizio.
-
- La contrattazione integrativa
dovrà definire la destinazione delle risorse economiche
derivanti dall'art. 208 del Codice della strada. Tali
risorse andranno prioritariamente destinate alla
copertura degli oneri derivanti da eventuale
riconoscimento di attività usuranti che l'apposita
commissione tecnico scientifica dovrà definire.
-
- Il CCNL come già indicato in altra
parte di questa piattaforma per la generalità dei
lavoratori, dovrà ridefinire le clausole relative ai
riposi compensativi, alle festività lavorate ed alle
modalità di turnazione e reperibilità, eliminando ogni
elemento di contenzioso in ordine alla loro applicazione.
- B) PERSONALE APICALE DEI PICCOLI
ENTI CON RESPONSABILITA' GESTIONALI E PROFESSIONALI.
- L'Ente locale ed il Comune in
particolare viene sempre più individuato come
istituzione della pubblica amministrazione in grado di
fornire servizi al cittadino.
-
- In questo senso crescono le
aspettative dell'utente cittadino in termini di
efficienza e qualità del servizio fornito.
-
- Diventa strategico l'utilizzo di
tutti gli strumenti giuridico/normativi che consentono al
Comune di evolversi, razionalizzando il funzionamento
dell'apparato amministrativo nel suo complesso, superando
la classificazione dei Comuni a secondo della dimensione
demografica che tra l'altro non si concilia con le nuove
e più onerose responsabilità attribuite al personale
anche dalla legge 127/97.
-
- Ne consegue che le responsabilità
di gestione, di indirizzo e di controllo rispetto alla
funzione erogativa di servizi non può essere limitata
dalla classe demografica dell'ente.
-
- Si rivendica pertanto la
possibilità di prevedere in tutti gli enti
l'applicazione del complesso delle qualifiche definite
dall'accordo per il nuovo ordinamento professionale,
superando le attuali limitazioni ed assicurando, inoltre,
attraverso l'indennità di posizione organizzativa, uno
specifico riconoscimento economico.
-
- Si rivendicano altresì specifici
programmi formativi ed una puntuale copertura
assicurativa.
-
- Si conferma che la condizione di
funzione e responsabilità degli uffici e servizi
collocata in posizione apicale deve prevedere un
inquadramento non inferiore all'attuale 7^ qualifica
funzionale, ovvero nella corrispondente posizione del
nuovo ordinamento professionale.
-
- Si rivendica pertanto la
collocazione in tale qualifica del personale attualmente
inquadrato nella i 6^ qualifica che svolge le funzioni
predette.
-
- C) CAMERE DI COMMERCIO E LORO
ASSOCIAZIONI
- A seguito dei provvedimenti
legislativi che negli ultimi anni hanno ridefinito ruolo
e funzioni delle Camere di Commercio nell'ambito della
pubblica amministrazione (vedasi legge 580/93) si è posta con forza la necessità di
meglio definire il sistema di valorizzazione, anche
economica, e di incentivazione del personale che, in
questo quadro, ha assunto un ruolo importante nel
percorso di cambiamento di tali enti.
-
- Le Camere di Commercio sono state
chiamate da un lato ad un maggiore impegno sotto il
profilo della qualità e della flessibilità dei servizi
svolti, dall'altro a rispondere ad una sempre più
crescente richiesta di decentramento e di autonomia.
-
- In particolare negli ultimi anni si
è assistito ad un notevole aumento di compiti e di
specifici servizi istituzionali, causa di notevole
criticità, da parte delle Camere di Commercio.
-
- Occorre dunque prevedere:
- - una disciplina degli accessi e
delle progressioni professionali ( in relazione al nuovo
ordinamento professionale) coerente con le soluzioni in
vigore o da ridefinirsi, per la generalità dei
lavoratori del comparto.
- - il pieno utilizzo di tutte le
risorse economiche di cui all'art. 3 commi 5 e 6 del DPR 268/87 per finanziare percorsi orizzontali di
carriera disciplinati dal nuovo ordinamento
professionale.
-
- All'interno del contratto vanno
affrontate le questioni attinenti alle Associazioni
regionali delle Camere di Commercio cui le stesse
partecipano e quelle relative ai lavoratori dei Centri
Esteri e delle Unioni regionali, indipendentemente
dall'attuale rapporto di lavoro.
-
- D) IPAB
- Il consolidamento della funzione
sociale delle IPAB ricomprese nel comparto contrattuale
Regioni/Autonomie Locali, anche sottoforma di
"Fondazioni" o altra denominazione indicata
dagli interventi legislativi in discussione, e la
correlativa valorizzazione del personale che vi opera
richiedono l'individuazione, nell'ambito del CCNL, di
alcune specifiche previsioni, ribadendo l'essenzialità
di percorsi formativi e di aggiornamento adeguati alle
caratteristiche istituzionali.
-
- A tale riguardo si rivendica quanto
segue:
- per quanto attiene alle
problematiche occupazionali e delle tipologie lavorative,
- deve essere prevista la
possibilità, in sede di contrattazione integrativa
aziendale ovvero territoriale, di definire quote
percentuali di personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale nonché, per particolari tipologie d'intervento,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, diverse e
maggiori da quelle previste per la generalità del
comparto;
- per quanto concerne le relazioni
sindacali,
- occorre integrare la disciplina
generale prevedendo una sede regionale di monitoraggio e
confronto in ordine alla lettura dei fabbisogni
formativi, all'individuazione delle figure professionali,
alla predisposizione dei relativi interventi, nonché
alle problematiche correlate alla salute e sicurezza del
lavoro ed alla mobilità professionale;
- per quanto attiene alla disciplina
dei trattamenti economici accessori,
- occorre demandare alla
contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale la
facoltà di:
- a) prevedere, come già indicato
nella piattaforma, una diversa misura delle indennità di
turno, lavoro festivo e reperibilità;
- b) prevedere la possibilità di
riconoscere alle figure infermieristiche e parasanitarie
operanti nelle IPAB specifiche indennità correlate al
lavoro svolto ed alla professionalità espressa.
-
- Si rivendica altresì
l'attribuzione a tutto il personale che operi a contatto
diretto e continuativo con gli ospiti di un'indennità
assimilabile a quanto previsto dall'Allegato B del DPR
347/83, nonché il riconoscimento delle funzioni di
coordinamento comunque svolte dal personale a ciò
preposto secondo le modalità dell'art. 36
del CCNL 1994/1997; si
rivendica infine la facoltà anche per le IPAB di
superare la tipologia degli enti di cui all'articolo 2 del DPR 347/83.
- Il CCNL dovrà peraltro ridefinire
le clausole relative ai riposi compensativi, alle
festività lavorate ed alle modalità di turnazione e
reperibilità, eliminando ogni elemento di contenzioso in
ordine alla loro applicazione.
- Si rende indispensabile una
verifica sui profili professionali che svolgono compiti
di carattere socio-sanitario, anche alla luce degli
indirizzi prodotti dalla Conferenza delle Regioni.
-
- E) CASE DA GIOCO
- Le proposte legislative attinenti
le case da gioco dovranno essere oggetto di approfondite
valutazioni da parte dei lavoratori e delle OO.SS., per i
riflessi che esse comporteranno all'interno del sistema.
- Fermo restando gli istituti
definiti dal CCNL, la contrattazione integrativa, da
sviluppare in ogni casa da gioco ovvero per l'insieme
delle stesse, deve essere finalizzata a dare risposta
alle peculiari problematiche relative alla
responsabilità, al rischio, anche attraverso
assicurazioni personali, ed alla produttività
complessiva di questi enti, nonché alle esigenze di
formazione, aggiornamento, qualificazione e progressione
professionale poste dall'organizzazione degli stessi,
così valorizzando il ruolo dei servizi di controllo
comunali e regionali.
- Occorre altresì semplificare i
meccanismi relativi alla mobilità fra le diverse case da
gioco.
F) PERSONALE SCOLASTICO, EDUCATIVO E DOCENTE
- Si rivendica un'organica
ridefinizione della disciplina del rapporto di lavoro del
personale addetto alle istituzioni educative e
scolastiche degli Enti Locali, nonché del personale
addetto alla formazione professionale, sulla base
dell'impegno assunto dalle parti con l'art. 44 bis del
CCNL 1994-1997 come introdotto dall'art. 9 del CCNL
integrativo dal 13 maggio 1996: tale ridefinizione sarà
dunque finalizzata a prevedere una disciplina
contrattuale che tenga conto anche di alcune materie
previste dal contratto del comparto scuola, rapportata ai
bisogni del sistema formativo delle Regioni e degli Enti
Locali ed indirizzata alla necessità di un
consolidamento del sistema stesso.
ORARIO DI LAVORO
- Si rivendica che gli obblighi di
lavoro del personale predetto, e la conseguente
disciplina dell'orario di lavoro, si articolino in
attività d'insegnamento ed in attività funzionali
all'insediamento (programmazione didattica, gestione
sociale, attività di aggiornamento e formazione
professionale).
- Per le attività funzionali
all'insegnamento dovrà essere previsto un monte ore
complessivo di 120 ore annue, la cui articolazione dovrà
essere definita in sede di contrattazione aziendale
integrativa.
- Per le attività didattiche e
d'insegnamento dovrà essere previsto il seguente
assetto:
- - per il personale insegnante delle
scuole elementari, 22 ore settimanali di docenza e 2 di
programmazione;
- - per il personale docente delle
scuole medie inferiori e superiori, 18 ore settimanali;
- - per il personale docente della
scuola materna, nel rispetto delle 30 ore settimanali si
precisa che 25 ore sono finalizzate alla didattica nel
rispetto degli indirizzi fissati dal Ministero della
Pubblica istruzione e 5 ore per attività complementari
inerenti alle funzioni istituzionali, ivi inclusa la
compresenza;
- - per il personale educativo degli
asili nido, stante l'impossibilità di ridurre
ulteriormente per CCNL l'attuale orario di lavoro di 30
ore settimanali si rivendica una specifica indennità in
armonia con gli istituti contrattuali previsti per l'area
di riferimento.
- Al personale educativo e docente
addetto ad attività integrative, svolte presso
istituzioni scolastiche ovvero di sostegno a soggetti con
svantaggio psicofisico od a soggetti portatori di
handicap dovrà essere applicata impegnativa oraria
identica a quella del restante personale della struttura
nella quale prestano servizio.
- Il personale educativo che operi
presso istituzioni degli enti locali di natura non
scolastica (Ricreatori, Centri territoriali per il tempo
libero...) segue l'impegnativa oraria determinata dalla
contrattazione aziendale nell'ambito delle modalità
sopra descritte.
- L'impegnativa oraria del personale
docente dei corsi di formazione professionale dovrà
essere definita in sede di contrattazione aziendale
integrativa, avuto riguardo alla normativa di legge
applicata dagli enti organizzatori, superando il vincolo
delle 800 ore d'insegnamento previste dall'art. 48 del
DPR 268/87.
- Dovranno essere invece confermate
le disposizioni dettate dalle leggi 1094/70, 157/75 e
65/83 in ordine all'impegnativa oraria del personale che
svolge attività formativa presso gli istituti di
prevenzione e pena; dovranno essere altresì confermate
le condizioni di miglior favore previste da accordi
locali per il personale scolastico, educativo e docente.
- L'impegnativa oraria fissata dal
CCNL e dal Contratto Collettivo Integrativo costituisce
disciplina contrattuale speciale per questo personale,
rispetto a quella definita dal CCNL per la generalità
dei lavoratori.
CALENDARIO SCOLASTICO
- Per le scuole elementari, medie
inferiori e medie superiori vige il calendario scolastico
definito dal Ministero della Pubblica Istruzione: le
settimane di attività d'insegnamento nell'anno devono
coprire l'intero calendario predetto.
-
- Il calendario scolastico dei corsi
di formazione professionale è definito dalle Regioni.
-
- Il calendario di attività delle
scuole materne è fissato dall'ente, avuto riguardo della
relativa normativa ministeriale, ed è comprensivo dei
periodi di sospensione per le festività natalizie e per
la Pasqua. Il personale docente, nell'ambito della
programmazione annuale, contrattata in sede decentrata,
in collaborazione con gli organismi Statali funzionanti
sul territorio di competenza, assolve individualmente
agli adempimenti relativi alla preparazione
dell'attività didattica ed a compiti di ricerca e studio
per la produzione di materiali didattici finalizzati
anche ad un utilizzo collegiale e di continuità con
l'asilo nido e la scuola elementare.
-
- Il calendario di attività degli
asili nido che deve articolarsi all'interno delle 42
settimane è fissato dall'Ente, tenuto conto della
legislazione Regionale e delle norme contrattuali ed è
comprensivo dei periodi di sospensione per le festività
natalizie e per Pasqua.
-
- Il personale Educativo degli asili
nido assolve, nell'ambito della programmazione annuale,
contrattata in sede decentrata, anche individualmente
agli adempimenti relativi alla preparazione
dell'attività Educativa ed ai compiti di ricerca,
studio, etc. ...
-
- Qualora si evidenziasse la
necessità dell'utenza relativamente all'attivazione di
servizi educativi per l'infanzia da erogarsi nel mese di
luglio, la contrattazione integrativa aziendale definirà
la modalità per garantire tali servizi, attraverso
l'utilizzo preferenziale di personale volontario al quale
verrà riconosciuto uno specifico compenso da finanziarsi
attraverso le risorse aggiuntive di ente.
-
- Per il personale non docente, nel
rispetto delle norme contenute nel CCNL l'utilizzo
avverrà di concerto con le istituzioni scolastiche su
modelli organizzativi contrattati con le parti.
-
- TRATTAMENTO ECONOMICO
- Nel ribadire la piena validità
dell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 si
rivendica:
- a) l'applicazione dei tassi di
inflazione programmati indicati nel DPEF per gli anni
98/99 nella misura del 3,3% calcolato sulla retribuzione
complessiva di riferimento al 31/12/97;
- b) l'utilizzo della retribuzione
individuale di anzianità, del LED e delle quote
retributive legate alla progressione professionale nella
qualifica del personale collocato in quiescenza, nonché
le economie derivanti dalla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- c) la riutilizzazione delle
economie derivanti dal contenimento delle prestazioni
straordinarie;
- d) la riconferma delle quantità
economiche derivanti da norme diverse riconducendole al
CCNL, con specifico riferimento:
- - alla Legge Merloni;
- - ai compensi per i professionisti
legali di cui all'art. 69 del DPR 268/87;
- - al 10% delle risorse ascritte in
bilancio riferite al condono edilizio;
- - alle risorse derivanti
dall'attività inerente al contenzioso tributario di cui
alla L. 556/96;
- - alle risorse per notifica degli
atti;
- - alle economie di gestione già
previste dal vigente CCNL;
- e) risorse aggiuntive a carico dei
bilanci delle amministrazioni da individuare e gestire
attraverso la contrattazione integrativa.
- A fronte di dette disponibilità
economiche CGIL-CISL-UIL, ritengono di perseguire i
seguenti obiettivi:
- - finalizzare prioritariamente gli
incrementi economici del biennio allo stipendio tabellare
al fine di tutelare il potere di acquisto delle
retribuzioni;
- - consolidare le quantità
economiche del trattamento accessorio già esistenti
prevedendo quote limitate delle disponibilità nazionali
per il suo incremento;
- - acquisire la disponibilità di
risorse proprie degli enti, nei limiti strutturali di
bilancio, da destinare alla contrattazione integrativa
per finanziare prioritariamente ordinamento
professionale, produttività, formazione ed interventi
sull'organizzazione del lavoro e dei servizi.
- Si prevede quindi il seguente
assetto retributivo.
-
- TRATTAMENTO FONDAMENTALE
- - Stipendio tabellare;
- - retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita;
- - indennità integrativa speciale;
- - livello economico differenziato;
- - assegno per il nucleo familiare
(ove spettante).
-
- TRATTAMENTO ACCESSORIO
- Fatto salvo il consolidamento delle
risorse per il finanziamento del trattamento accessorio
complessivamente acquisite per l'anno 1997,e comunque non
inferiori a quanto già previsto dal CCNL 1994/1997, va
previsto il superamento dell'attuale normativa
contrattuale e della rigidità dei meccanismi di
regolamentazione degli attuali fondi prevedendo la
destinazione, previa contrattazione aziendale, delle
risorse alle seguenti finalità:
- - lavoro straordinario;
- - condizioni di lavoro;
- - produttività.
-
- 1) PRESTAZIONI STRAORDINARIE
- La spesa storica 1997 dovrà essere
significativamente ridotta, la contrattazione integrativa
definirà l'utilizzo delle risorse liberate. In tale
contesto va rivista la regolamentazione delle prestazioni
fissando i limiti individuali ed una nuova base di
calcolo che dovrà essere superiore a quella attuale.
-
- 2) PRESTAZIONI LEGATE
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- Esse riguardano:
- - attività di lavoro soggette a
rischio;
- - attività di lavoro soggette a
disagio e gravosità;
- - indennità per maneggio valori;
- - indennità per i video
terminalisti;
- - indennità di turno;
- - indennità di reperibilità;
- - indennità per particolari
articolazioni dell'orario.
-
- La contrattazione aziendale potrà
integrare le tipologie suindicate alla luce degli assetti
organizzativi dell'ente.
- Il CCNL dovrà ridefinire i valori
e le modalità relative all'indennità di turno, di
reperibilità, di rischio nonché per le prestazioni
orarie notturne, festive e festive notturne, adeguandoli
alle più puntuali esigenze degli enti, anche al fine di
superare le difformità interpretative ed applicative.
-
- 3) PRODUTTIVITA'
- Fatto salvo il consolidamento delle
risorse complessivamente acquisite per l'anno `97 e
comunque non inferiori a quanto già previsto dal CCNL,
da integrare con quelle che deriveranno dalla
trasformazione del rapporto di lavoro a part-time e dalle
disponibilità dei bilanci, la loro gestione dovrà
essere affidata alla contrattazione integrativa alla luce
dei seguenti principi:
- a) consolidamento di una quota
significativa della produttività collettiva;
- b) utilizzo delle restanti risorse
con specifica finalizzazione ad interventi
sull'organizzazione del lavoro e dei servizi e sulle
innovazioni organizzative, da svolgersi esclusivamente
all'interno dell'orario ordinario di servizio attraverso
precisi piani di lavoro.
-
- La contrattazione integrativa
potrà destinare specifiche quantità economiche
all'ordinamento professionale.
- La disciplina della produttività
collettiva dovrà prevedere le modalità di cumulo
rispetto all'erogazione di altri trattamenti economici
anche riconducibili a norme di legge.
-
- 4) ORDINAMENTO PROFESSIONALE
- Al finanziamento si provvederà,
fatte salve eventuali quote economiche trasferite dal
CCNL, attraverso:
- - la differenza fra le risorse
economiche spese per il personale collocato in quiescenza
e quelle impiegate per i nuovi assunti, con particolare
riferimento alla retribuzione individuale di anzianità,
al LED ed alla progressione economica professionale
all'interno della qualifica;
- - disponibilità economiche
previste dagli artt. 35 e 36 del CCNL da utilizzare ai
fini dell'attribuzione dell'indennità di posizione
organizzativa;
- - utilizzo delle risorse economiche
previste dal fondo per la qualità delle prestazioni
individuali (art. 34 CCNL)
- - risorse derivanti dalla riduzione
dello straordinario;
- - quote derivanti dal fondo di
produttività eventualmente destinate dalla
contrattazione integrativa;
- - risorse economiche aggiuntive
degli enti.
-
- 5) INDENNITA' PROFESSIONALI E DI
POSIZIONE
- Si rivendica la riconferma delle
indennità di cui all'art. 37 del CCNL con le seguenti
precisazioni:
- a) per l'indennità di vigilanza si
rinvia allo specifico paragrafo;
- b) per l'indennità di docenza e di
tempo potenziato si rinvia allo specifico paragrafo;
- c) per l'indennità di
coordinamento attualmente riferita al personale dell'8^
qualifica si prevede il suo consolidamento all'interno
del nuovo ordinamento professionale;
- d) per le indennità di cui agli
artt. 35 e 36 del CCNL si prevede la destinazione delle
disponibilità economiche complessive all'interno del
nuovo ordinamento professionale, fatta salva la
possibilità di prevedere una specifica disciplina per
quelle qualifiche e figure professionali che non
rientrassero nella definizione dell'indennità di
posizione organizzativa prevista dal nuovo ordinamento.
- 6) ULTERIORI RISORSE ECONOMICHE
- Si rivendica lo stanziamento
aggiuntivo alle risorse nazionali complessive:
- a) di una somma non inferiore
all'1% del costo medio pro-capite del personale,
elevabile attraverso la contrattazione integrativa, per
le attività di formazione, aggiornamento e
qualificazione del personale;
- b) incentivazioni finalizzate ai
processi di mobilità derivanti dal decentramento
istituzionale;
- c) risorse per l'assicurazione del
personale con particolare riferimento alle figure che
esercitano specifiche funzioni di responsabilità.
- INTRODUZIONE T.F.R. - PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
- SI RIVENDICA:
- - l'istituzione ed avvio della
previdenza complementare, secondo quanto già previsto
nel precedente contratto collettivo di comparto, nonché
disposto dalla L. 449/97 (Finanziaria `98), da integrare
con le norme in materia di tfr e di previdenza
complementare contenute nel D.Lgs. 124/93 e nella L.
335/95.
-
- - la definizione delle modalità di
trasformazione dell'indennità premio di servizio (IPS)
in tfr per coloro che vi optano anche per la
realizzazione della previdenza complementare.
-
- - la previdenza complementare va
finanziata con una quota di tfr, con un contributo
dell'Ente datore di lavoro e con un contributo del
dipendente pari all'1,5% dell'attuale aliquota
contributiva del 2% (2,5% calcolato sull'80% della
retribuzione) corrisposta per l'IPS ( indennità premio
fine servizio).
-
- - la quota residua della predetta
aliquota deve restare ed essere utilizzata nel sistema
previdenziale del comparto, con modalità da definire in
sede negoziale, salvaguardando i diritti acquisiti,
riferiti agli sgravi fiscali attuali ed al trattamento
economico lordo ai fini previdenziali, attraverso il
sistema del "PRO-RATA".
-
- Per i neo assunti dal 1· gennaio
`96 va applicata integralmente la normativa sul tfr,
secondo quanto disposto dalla L. 335/95. Per i dipendenti
di primo impiego, successivo al 28 aprile `93, è dovuta
alla previdenza complementare, l'integrale destinazione
del tfr, secondo quanto previsto disposto dalla D. Lgs.
124/93.
- ATTIVITA' USURANTI
- In attesa dei lavori della
Commissione Tecnico-Scientifica costituita in virtù
dell'art. 59 comma 11 della L. 449/97, si riconfermano le
richieste inoltrate al Dipartimento della F.P. inerenti
l'individuazione delle attività usuranti nel comparto
delle Autonomie locali.
-
-