Campo di applicazione e durata
Art.1.
Modificato DPR 268/87
Tipologia degli enti
Art. 2.
1. Ai soli fini della razionale applicazione del presente
accordo si identificano i seguenti tipi di enti:
Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2. qualifica dirigenziale):
-- comuni e province classificate di 1/A nonché province il cui
comune capoluogo è classificato di 1/A e viceversa.
Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1 qualifica dirigenziale):
-- restanti comuni capoluoghi e province, nonché comuni
classificati di 1/B;
-- case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300;
-- aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di
tipo 1;
-- comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In
tali enti le figure apicali sono:
a) il segretario;
b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.
Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8 qualifica funzionale):
-- comuni classificati di II classe;
-- case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100;
-- aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo
2;
-- restanti comunità montane. In tali enti le figure apicali
sono:
a) il segretario;
b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.
Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7 qualifica funzionale) :
-- comuni classificati di III classe;
-- case di riposo per anziani con posti letto fino a 100;
-- aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo
3.
2. Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica
apicale non può essere superiore alla 6 qualifica funzionale.
Livelli di accordo
Art. 3.
Modificato DPR 268/87
Informazione
Art. 4.
Modificato DPR 268/87
Formazione e aggiornamento professionale
Art. 5.
Modificato DPR 268/87
Orario di lavoro
Art. 6.
I commi da 1 a 4 modificati DPR 268/87
5. La prestazione individuale di lavoro deve, in
ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo
giornaliero di 10 ore.
Ferie
Art. 7.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Part-time
Art. 8.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Rapporti di lavoro a termine
Art. 9.
Modificato DPR 268/87 A) Rapporto di lavoro a tempo
determinato.
1. Per le assunzioni a tempo determinato, nei limiti e con le
modalità previste dalle vigenti norme di legge, si deve
ricorrere di norma o a graduatorie degli uffici di collocamento o
a graduatorie fatte dagli enti per prove e/o titoli.
B) Rapporto di lavoro stagionale.
2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i
lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove
selettive attitudinali del relativo profilo o attraverso le
graduatorie del collocamento ordinario.
3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono
precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8-bis del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
4. Nel caso che si liberino posti in pianta rganica o si
trasformino posti stagionali in posti di ruolo permanente, la
precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata
agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti
criteri:
1) in caso di assunzione o selezione gi avvenuta attraverso
concorso pubblico con prove selettive attitudinali per il
relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle
graduatorie di precedenti concorsi gi espletati per il
medesimo profilo, cominciando ad utilizzare a tale fine la
graduatoria pi remota;
2) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve
avvenire per concorso per titoli e prove selettive attitudinali
per il relativo profilo riservato a coloro che hanno prestato
almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo
triennio nel profilo da ricoprire e purchè abbiano tutti i
requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato i 45
anni di età.
5. La normativa di cui al punto B) non si applica al personale
assunto dalle comunità montane per la esecuzione di lavori in
amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della
bonifica montana ed economia montana, per il quale valgono le
norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai
sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93.
6. Il personale di cui ai precedenti punti A) e B) fruisce del
trattamento economico iniziale del personale di ruolo di
corrispondente profilo professionale.
7. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa
speciale, il rateo di 13^ mensilità, l'aggiunta di famiglia, se
dovuta, e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in
dodicesimi.
Mobilità (*)
Art. 10.
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL
1998-2001
Mobilità interna.
2. La mobilità interna all'ente, che non comporta
assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diversa da
quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione,
secondo criteri generali da definire previo confronto con le
organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data
informazione alle organizzazioni sindacali.
3. Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo
professionale -- nell'ambito della stessa qualifica funzionale --
devono essere accertati i necessari requisiti professionali,
secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordo
decentrato, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di
riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità
alle mansioni.
4. Qualora la mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro
posta all'esterno del territorio comunale di provenienza,
l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi
collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di
famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi
decentrati.
Mobilità esterna.
5. La mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti
disponibili per concorso pubblico, ferme restando le riserve di
legge nonché le riserve dei posti al personale interno, e
riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al
personale degli enti locali e delle regioni.
6. In sede di accordo decentrato a livello regionale verrà
stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti
mediante trasferimento.
7. A tal fine gli enti pubblicano nel bollettino ufficiale della
regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un
termine per la presentazione delle domande da parte del personale
di ruolo appartenente alla stessa qualifica funzionale e profilo
professionale.
8. La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie
formate da una commissione nominata dall'ente e della quale
facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali in
base a criteri e modalità concordati in sede di accordo
decentrato a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli
professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione
di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
9. Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente
di provenienza.
10. È consentito il trasferimento del personale a domanda del
dipendente motivata e documentata, previa intesa tra gli enti, a
condizione dell'esistenza di posto vacante -- conferibile con
concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale --
nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data
preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
11. Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento di
servizi a livello territoriale e l'uso ottimale delle strutture
organiche, gli enti interessati al trasferimento di posti di
organico debbono procedere, contestualmente, l'uno alla
soppressione dei posti di organico relativi ai servizi trasferiti
(anche coperti e, in tal caso, in uno con i relativi titolari) e
l'altro alla integrazione di pari numero di posti della stessa
qualifica funzionale e profilo professionale. Al personale
trasferito è garantita la posizione giuridica ed economica
acquisita all'atto del trasferimento.
12. Al personale interessato alla mobilità competono, ove
dovute, l'indennità di missione o di trasferimento secondo la
normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.
(*) Le norme del presente art. 10 sono applicabili una
volta esaurite le procedure di cui al DPCM n. 325 del 5 agosto
1988.
Mutamento di mansioni per idoneità fisica
Art.11.
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli
l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal
servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile
tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei
vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per
recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a
quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa
qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la
dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun
riassorbimento del trattamento già in godimento.
Mensa
Art. 12.
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di
organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste
agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove
necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e
criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati.
2. Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa è
necessario essere effettivamente in servizio.
3. Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua
orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano.
4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
5. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un
corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla
convenzione, se la mensa è gestita da terzi; oppure, un
corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari
e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente
dall'ente.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione
indennizzante.
Riposo compensativo
Art. 13.
Modificato DPR 268/87
Organizzazione dei lavoro
Art.14.
Modificato DPR 268/87
Aspettative sindacali
Art. 15.
Modificato DPR 268/87
Trattenute per scioperi brevi
Art. 16.
Modificato DPR 268/87
Congedo straordinario
Art. 17.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Aspettative per infermità
Art. 18.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Infortuni per cause di
servizio
Art. 19.
Disapplicato - Art. 47 CCNL
Igiene e sicurezza del
lavoro - Medicina preventiva
Art.20.
1. L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in
condizione di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da
salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.
2. Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola
almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici,
strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e
preventiva.
3. I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e
pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed
esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e
riceveranno dall'amministrazione in via riservata i risultati
diagnostici.
4. I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e promuovono in concorso con
l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro
integrità psicofisica.
Rappresentanze ai fini
assistenziali
(istituti di patronato sindacale)
Art. 21.
Modificato DPR 268/87
Patrocinio legale dei
dipendente per fatti connessi
all'espletamento dei compiti d'ufficio
Art. 22.
Modificato DPR 268/87
Adeguamento del regolamenti organici
Art.23.
1. Gli enti locali debbono adeguare i propri regolamenti organici
del personale ai contenuti del presente accordo entro 6 mesi
dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di
recepimento dell'accordo stesso.
2. Gli istituti economico normativi previsti dagli attuali
regolamenti in contrasto con quelli previsti dal presente accordo
cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui sopra.
Norme d'accesso
Art. 24.
1. Le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione
delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli enti
in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo
regolamento si può procedere solo all'espletamento dei concorsi
già indetti.
2. L'accesso ai singoli profili professionali delle varie
qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei
limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico
e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo
e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio
con criteri predeterminati con il regolamento previsto dal comma
precedente.
3. Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso,
è riservato al personale in servizio presso l'ente appartenente
alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3
anni di anzianità nella qualifica.
4. A tale riserva può concorrere:
1) il personale della stessa area funzionale, purché abbia
una anzianità minima di tre anni nella qualifica funzionale
immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso alla medesima. Qualora nella
qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia presente la
stessa area funzionale, fermo restando il possesso del titolo di
studio di cui sopra, è ammessa la partecipazione di personale di
altra qualifica funzionale ulteriormente inferiore, della stessa
area funzionale, che abbia un'anzianità minima di 5 anni nel
profilo di provenienza;
2) il personale appartenente a diversa area funzionale con un
minimo di cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale
immediatamente inferiore e con il possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso alla medesima;
3) il personale appartenente a diversa area funzionale della
qualifica funzionale immediatamente inferiore, purché munito del
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto
messo a concorso ed in possesso di una anzianità minima di tre
anni.
5. La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al precedente
punto 3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto
dalla legge per il posto messo a concorso.
6. Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma,
gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo
con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che
devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali
acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure
concorsuali interne.
7. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla
data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per
effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi
successivi.
8. I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le
riserve di legge, debbono essere coperti entro sei mesi dalla
data del relativo bando.
9. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda e
terza qualifica funzionale può avvenire anche mediante prova
pubblica selettiva.
10. Per accedere ai profili professionali della prima
qualifica dirigenziale -- sia dall'interno che dall'esterno --
occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una
esperienza di servizio di almeno 5 anni acquisita presso
pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende
pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per
contenuti, alle funzioni della qualifica funzionale
immediatamente inferiore al posto messo a concorso, adeguatamente
documentate.
11. L'accesso ai profili professionali della 2[[ordfeminine]]
qualifica dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei
posti al personale in servizio presso l'ente appartenente alla
prima qualifica dirigenziale, avverrà esclusivamente a mezzo
concorso riservato ai dipendenti degli enti locali appartenenti
alla prima qualifica dirigenziale con una anzianità minima in
tale qualifica di anni 5 ed il possesso del diploma di laurea.
12. La norma di cui al precedente comma si applica anche per
accedere ai posti della prima qualifica dirigenziale laddove
questa sia apicale ed in tal caso l'anzianità di servizio deve
riferirsi all' 8[[ordfeminine]] qualifica funzionale.
13. La graduatoria del concorso è unica. Il personale
interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non
coperti dagli esterni.
14. I posti riservati al personale interno, ove non siano
interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso
esterno.
15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e
possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari
qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero
rendere disponibili successivamente alla indizione del concorso,
ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione
del concorso stesso. Tale facoltà può essere esercitata per i
soli posti dalla 1[[ordfeminine]] alla 6[[ordfeminine]] qualifica
funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali, qualora
qualcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi
dal servizio per qualsiasi causa, è in facoltà della
amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei
secondo l'ordine della graduatoria.
16. La commissione giudicatrice del concorso è presieduta dal
capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata
dagli organi competenti dell'ente ed è composta da altri quattro
membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali, o da altri sei o più membri, di cui due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
17. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che
dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della
notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.
18. La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli
culturali, di servizio e vari, anche il curriculum professionale
presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio.
19. Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto
di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo
personale.
20. A tal fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5
anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Nomina in prova e periodo di
prova
Art. 25.
1. I vincitori del
concorso conseguono la nomina in prova.
2. La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assume
servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre, agli
effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
3. Colui che ha conseguito la nomina e non assume servizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla
nomina.
4. II periodo di prova ha la durata di 6 mesi.
5. Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina
in ruolo previo giudizio favorevole del capo dell'amministrazione
basato anche sulla relazione del capo dell'unità organica cui è
stato applicato.
6. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è
prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il
giudizio sia ancora sfavorevole, il capo dell'amministrazione
dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento
motivato.
7. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non
sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio
sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
8. Il periodo di prova per l'impiegato nominato in ruolo è
considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
Qualifiche funzionali e trattamento economico
Art. 26.
Modificato DPR 268/87
Passaggio ad altra qualifica
funzionale
Art. 27.
Disapplicato dall'art. 28 del CCNL
1998-2001
Salario accessorio
Art. 28.
I commi da 1 a 3 modificati DPR 268/87
4. Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede
decentrata, l'ente può istituire il servizio di pronta
reperibilità. Esso è remunerato con la somma di lire 15.000
per 24 ore al giorno.
5. ln caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto
di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.
6. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un
periodo superiore a giorni 6 al mese.
Indennità maneggio valori.
7. Al personale, adibito in via continuativa in servizi che
comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità
giornaliera nella misura e con le modalità previste per i
dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e
successive modifiche.
Lavoro straordinario
Art. 29.
Modificato DPR 268/87
Compensi incentivanti la produttività
Art. 30.
Modificato DPR 268/87
Onnicomprensività
Art.31.
1. E fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto
specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori
indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in
connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun
dipendente.
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi, dei
quali è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli
enti, società, aziende ed amministrazioni tenute ad erogarle,
direttamente in conto entrate all'ente di appartenenza.
Compensi ISTAT
Art. 32.
1. E consentita la corresponsione da parte dell'lSTAT, per il
tramite degli enti locali interessati, di specifici compensi al
personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche di
settore, rese in ore extra di ufficio, in deroga ai limiti di cui
al precedente art. 29.
Missioni e trasferimenti
Art.33.
Modificato DPR 268/87
Personale addetto alle case
da gioco
Art. 34.
1. Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti
locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare
professionalità che non rientra nei servizi propri di istituto
dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella
dinamica e nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici
derivanti dal presente accordo.
2. Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, aventi
facoltà decisionali in materia di pagamenti di opportunità,
viene attribuita l' 8[[ordfeminine]] qualifica funzionale.
Norma per i dipendenti del comune di Campione
d' Italia
Art. 35.
Modificato DPR 268/87
Personale addetto alle istituzioni scolastiche
ed educative gestite dagli enti locali
Art. 36.
Modificato DPR 268/87
Personale docente dei corsi di formazione
Art. 37.
Modificato DPR 268/87
Personale dei servizi
consorziali degli enti
Art. 38.
1. Fermo restando che al personale dei consorzi fra enti che
gestiscono direttamente il servizio di acquedotto, gas e affini
si applica integralmente il presente accordo, le parti
convengono, data la particolare specificità di tali consorzi,
che l'individuazione dei livelli di inquadramento del personale
da essi dipendente e la formulazione dei profili professionali,
nonché della loro tipologia, venga definita con successivo
accordo in base ai criteri e modalità di cui all'articolo 14
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Detto accordo dovrà essere reso esecutivo con le stesse
modalità previste per il presente accordo.
Incarico di coordinamento
Art. 39.
1. Tale incarico può essere affidato per il coordinamento di
aree di attività integrate a livello intersettoriale o per
progetti particolari per il raggiungimento di determinati
obiettivi.
2. L'incarico di coordinatore è conferito a tempo determinato
per un periodo non superiore a 3 anni; è revocabile in qualsiasi
momento è rinnovabile e può essere affidato ai dipendenti della
qualifica funzionale apicale negli enti di tipo 1 e 2.
3. Il numero dei coordinatori non può superare l' 80% dei
componenti la giunta negli enti di tipo 1 ed il 50% in quelli di
tipo 2.
4. L'incarico di coordinamento si assomma alla direzione della
unità organica.
5. I ragionieri generali ed i vice - segretari generali dei
comuni e delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano,
Napoli, Torino e Genova, considerate aree metropolitane, debbono
essere considerati coordinatori nel rispetto del numero globale
di cui al terzo comma del presente articolo.
Norma di 1deg. inquadramento
Art. 40.
Modificato DPR 268/87
Riequilibrio anzianità e nuovo salario
individuale di anzianità
Art. 41.
Modificato DPR 268/87
Scaglionamento dei benefici contrattuali
Art.42.
Modificato DPR 268/87
Norma transitoria di accesso
Art. 43.
Modificato DPR 268/87
Norma finale
Art. 44.
1. Il presente accordo sostituisce a tutti gli effetti la
normativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1deg.
giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810, ove non
espressamente da esso richiamata.
ALLEGATO A
QUALIFICHE FUNZIONALI
ADDETTO ALLE PULIZIE
Complessità delle prestazioni.
Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo
di strumenti di lavoro di uso comune.
Professionalità.
Comuni conoscenze pratiche.
Autonomia operativa.
Nessuna apprezzabile autonomia.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Assolvimento della scuola dell'obbligo.
Declaratoria.
Svolge compiti di pulizia dei locali.
Aree di attività
Area di servizio.
Sono comprese esclusivamente le attività di pulizia.
Indicazione delle figure professionali.
Addetto alle pulizie.
Seconda qualifica funzionale
Seconda qualifica funzionale
AUSILIARIO
Complessità delle prestazioni.
Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo,
con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e
comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la
sola conservazione.
Professionalità.
Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede
preparazione professionale specifica. Autonomia operativa.
Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla
esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni
dettagliate.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Requisito di accesso dall'esterno.
Assolvimento dell'obbligo scolastico.
Aree di attività
Area dei servizi generali, tecnici, amministrativi,
assistenziali.
Sono comprese in dette aree le funzioni e le attività
consistenti in:
a) espletamento di servizi di anticamera e di regolazione
dell'accesso al pubblico;
b) apertura, areazione e chiusura degli uffici e locali con
mantenimento dell'ordine degli stessi attraverso la pulizia dei
materiali e delle suppellettili d'uso;
c) prelievo, trasporto e consegna di fascicoli, oggetti, ecc.;
distribuzione della corrispondenza; confezione di pacchi e
plichi; riproduzione di atti e documenti con l'uso di macchine
semplici;
d) carico, trasporto, scarico e sistemazione di materiali
occorrenti al funzionamento degli uffici;
e) piccole commissioni inerenti i propri compiti anche esterni al
luogo di lavoro.
Area di servizio.
Sono comprese attività di custodia di autoveicoli nei parcheggi,
di vigilanza e pulizia degli impianti sportivi, ricreativi e
balneari, dei servizi igienici pubblici nonché delle altre
strutture di servizio esistenti.
Sono comprese, altresì, attività di trasporto di varia natura,
nonché le attività di lavanderia.
Indicazioni di massima delle figure professionali.
Ausiliari:
commessi, portieri, uscieri, custodi.
Terza qualifica funzionale
OPERATORE
Complessità delle prestazioni.
Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui
esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e
la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.
Professionalità.
Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di
tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili
anche con un periodo limitato di pratica.
Autonomia operativa.
Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di
istruzioni dettagliate. Responsabilità
Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Eventuali elementi accessori.
Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o
patenti.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale
se richiesta.
Aree di attività
Area di servizi scolastici, socio-assistenziali.
In queste aree sono comprese, assieme all'eventuale espletamento
in moda integrato delle attività e funzioni previste nella
qualifica funzionale precedente, funzioni consistenti in
iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e
assistenziale e cioè, assieme alla pulizia, riordino e
manutenzione locali (scolastici e di assistenza), funzioni di
collaborazione con il personale di cucina per preparazione,
distribuzione e somministrazione dei cibi, attività di cura
dell'igiene personale degli utenti dei servizi, l'effettuazione
di semplici lavori di manutenzione, nonché attività di
sorveglianza degli utenti nelle situazioni in cui sono in carico
all'ente.
Le funzioni di collaborazione comprendono anche quelle inerenti
la presenza, nei vari servizi scolastici e/o socio-assistenziali,
di soggetti portatori di handicaps.
Dette attività possono essere svolte in modo integrato.
Area dei servizi generali, tecnici, tecnico-manutentivi.
Sono comprese nelle presenti aree le attività consistenti nella
esecuzione di operazioni e lavori tecnico-manuali di ordinaria e
generica manutenzione di suppellettili, immobili e strade. Sono
altresì comprese le attività consistenti: nella conduzione di
macchine semplici (auto o motomezzi), nell'uso di attrezzature
che possono richiedere particolari abilitazioni o patenti, nel
trasporto, nella locomozione e nella collocazione con tecniche di
lavoro non elementari (qualificate): di materiali, di
attrezzature, di segnalazioni, di manifesti, nella conduzione di
centralini telefonici complessi, nella assistenza ai bagnanti
previo possesso di apposita abilitazione di salvamento,
nell'esecuzione di attività di N.U., di disinfezione e
disinfestazione realizzate mediante l'uso di attrezzature o
sostanze specifiche volte ad eliminare cause di nocività o
contagio, nell'esecuzione di attività cimiteriali di
seppellitura, tumulazione e stumulazione, nell'esecuzione di
attività di sorveglianza e manutenzione di fognature,
nell'esecuzione di attività per la cattura dei cani,
nell'esecuzione di attività varie nei mattatoi, negli impianti
sportivi, nei mercati, nell'esecuzione di attività di
collaborazione in cucine (complesse).
A rea dei beni culturali.
Sono comprese nella presente area le attività di conservazione e
distribuzione del materiale bibliografico e museologico.
Indicazioni di massima delle figure professionali.
Operatori:
operai N.U.; interratori; affissatori; autisti; centralinisti;
necrofori; addetti biblioteche; bidelli; operai qualificati;
operatori d'appoggio dei servizi socio-assistenziali.
Quarta qualifica funzionale
ESECUTORE
Complessità delle prestazioni.
Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile,
tecnico-manutentivo esercitate anche mediante l'uso di
apparecchiature tecniche di tipo complesso.
Complessità organizzative.
L'attività può comportare il coordinamento di addetti a
qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti
diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per
trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.
Professionalità.
È richiesta una preparazione professionale specifica.
Autonomia operativa.
Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente
dettagliate.
Eventuali elementi accessori.
Può richiedersi il possesso di particolari abitazioni o patenti.
Responsabilità.
Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e
all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Licenza scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se
richiesta.
Aree di attività
Area amministrativa.
Sono comprese nella presente area le funzioni consistenti
nell'espletamento di attività prevalentemente amministrative e
contabili che richiedono: la predisposizione -- anche mediante
raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati e informazioni
-- di atti e provvedimenti anche con la diretta trascrizione
stenografica o dattilografica del materiale prodotto in
adempimento delle mansioni di competenza, utilizzando anche
macchine a supporto magnetico; la predisposizione, esecuzione e
controllo dei processi per la codifica, immissione e verifica dei
dati nei centri elettronici.
Sono comprese altresì attività consistenti nella notificazione
di atti, nonché quelle di catalogazione ed archiviazione degli
stessi.
Area tecnico-manutentiva.
Sono comprese nella presente area funzioni consistenti
nell'esecuzione di operazioni di lavoro tecnico-manuali a
carattere specialistico nel campo della installazione e
manutenzione, conduzione, riparazione di impianti, strumenti e
apparecchiature; nella conduzione di automezzi pesanti e/o
complessi, di scuola-bus, di macchine operatrici complesse che
richiedono una specifica abilitazione e patente; nella
conduzione, manutenzione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, degli impianti di produzione e
distribuzione del gas, acqua, elettricità, ecc. Le predette
attività sono esercitate prevalentemente in modo integrato.
Area tecnica dei servizi.
Sono comprese nella presente area le attività di conduzione di
grandi e medi impianti telefonici, nonché di conduzione di
cucine.
Area socio-assistenziale, socio-sanitaria.
Sono comprese in questa area le funzioni da esplicare in modo
integrato a livello domiciliare ed in centri appositi in favore
di persone anziane e persone portatrici di handicaps consistenti
in prestazioni di infermieristica generica e assistenza
domiciliare. Sono pure comprese le funzioni di assistenza tecnica
nei laboratori d'igiene e profilassi.
Area scolastica.
Sono comprese nella presente area le funzioni di assistenza
tecnica nei laboratori degli istituti scolastici.
Area culturale.
Sono comprese nella presente area attività di accompagnamento
dei visitatori nelle grotte naturali o di guida nei musei.
Indicazione di massima delle figure professionali.
Esecutori:
puericultrici; infermieri generici (ad esaurimento); addetti
all'assistenza domiciliare; messi notificatori; applicati; operai
specializzati; perforatori CM e CE; guide ai musei.
Quinta qualifica funzionale
COLLABORATORE PROFESSIONALE
Complessità delle prestazioni.
Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per
l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere
altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle
tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature
complesse.
Complessità organizzative.
L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento
di operatori con qualifiche inferiori.
Autonomia operativa.
È completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a
procedure generali.
Responsabilità.
La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità
per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i
risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si
esercita il coordinamento.
Requisiti di accesso dall' esterno.
E richiesto il diploma di istruzione di 2 grado e/o particolari
requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché
specifica specializzazione professionale acquisita anche
attraverso altre esperienze di lavoro vedi 18deg. comma art. 5
D.P.R. 268 (D.P.R. art. 26 D.P.R. 494).
Aree di attività
Area amministrativa.
Sono comprese nella presente area le attività di carattere
istruttorio nel campo amministrativo nonché l'attività di
collaborazione amministrativa che richiede conoscenze di
procedure e metodologie oltre che la capacità di relazione anche
esterna alla struttura in cui opera. In tale area rientrano
esclusivamente i dipendenti dei comuni ove espletano funzioni
apicali dell'area amministrativa e che costituiscono l'unica
figura in tale area presente nell'ente.
Area centri elaborazione dati.
Sono comprese nella presente area le attività operative in sala
macchina dei centri elaborazione dati, che richiedono una buona
conoscenza delle procedure di comunicazione con la macchina.
Area tecnico-progettuale.
Sono comprese nella presente area le operazioni di carattere
prevalentemente tecnico, la cui esecuzione può richiedere
l'utilizzazione di strumenti e attrezzature complesse e
comportare attività di vigilanza o controllo di cantiere.
Area tecnica.
Sono comprese nella presente area le funzioni tecniche che
richiedono conoscenze specifiche ed esperienze a livello di
operaio ed operatore ad alta specializzazione con connessa
responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor
contenuto professionale e funzioni di vigilanza nell'ambito delle
materie di competenza anche con riferimento alla prevenzione e
repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.
Area di vigilanza.
Sono comprese nella presente area le funzioni e gli interventi
atti a prevenire, controllare e reprimere in sede amministrativa
comportamenti e atti contrari a norme regolamentari, con le quali
gli enti locali hanno disciplinato funzioni loro demandate da
leggi o regolamenti dello Stata in materia di polizia locale, e
specificatamente in materia di polizia urbana (rurale, edilizia,
commerciale, sanitaria, tributaria), ittica, faunistica,
venatoria, silvo-pastorale.
Sono altresì comprese le funzioni di interventi di controllo,
prevenzione e repressione per l'espletamento dei servizi di
polizia della strada limitatamente alle funzioni demandate dalle
norme del codice della strada.
Indicazione di massima delle figure professionali.
Collaboratori professionali:
computisti; disegnatori; assistenti tecnici; vigili urbani,
ittici, venatori, faunistici, silvo-pastorali; operai altamente
specializzati con connessa responsabilità d'indirizzo (capi
operai, capi cuochi, etc.).
Sesta qualifica funzionale
ISTRUTTORE
Complessità delle prestazioni.
Attività che comportano l'uso complessa di dati per
l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica,
amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola
secondaria superiore.
Complessità organizzative.
L'attività può comportare il coordinamento di addetti a
qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti
diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per
trattare questioni e pratiche importanti.
Professionalità.
È richiesta una preparazione derivante in genere da specifico
titolo professionale.
Autonomia operativa.
Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e
procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività
dell'addetto.
Responsabilità.
Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla
organizzazione e il coordinamento, anche mediante emanazione di
prescrizioni dettagliate del lavoro di appartenenti a livelli
inferiori.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.
Aree di attività
Area socio-educativa.
Sono comprese nella presente area le funzioni socio-educative per
la prima infanzia gestite nel territorio dagli enti locali (asili
nido).
Area scolastica.
Sono comprese nella presente area le funzioni di docenza nelle
scuole materne gestite dagli enti locali nonché quelle nelle
scuole elementari relativamente all'attività di doposcuola.
Area socio-sanitaria.
Sono comprese nella presente area le funzioni consistenti
nell'espletamento di compiti di natura socio-sanitaria
concernenti l'igiene pubblica, la profilassi delle malattie
infettive e parassitarie, la prevenzione e la riabilitazione
nell'ambito delle mansioni specifiche riferite alle singole
professionalità.
Area di vigilanza.
Sono comprese nella presente area le funzioni di coordinamento
delle attività di polizia locale svolte dai nuclei operativi di
vigilanza.
Area centri elaborazione dati.
Sono comprese nella presente area le funzioni di predisposizione
dei programmi per i centri elettronici.
Area amministrativa e contabile.
Sono comprese nella presente area le attività di carattere
istruttoria nel campo amministrativo e contabile, anche mediante
la raccolta, l'organizzazione ed elaborazione di dati ed
informazioni di natura complessa secondo fasi operative
nell'ambita di procedure definite.
Area tecnico progettuale.
Sono comprese nella presente area le attività consistenti nella
predisposizione, nell'ambito delle specifiche competenze
professionali, di elaborati tecnici o tecnico-amministrativi,
nella collaborazione per la redazione di progetti e preventivi di
opere, nella sovraintendenza, organizzazione e controllo di
operazioni di carattere tecnico dirette a supporti generali di
corrispondenti attività nei settori dell'edilizia, delle opere
pubbliche, di difesa e controllo dell'ambiente.
Area tecnica.
Sono comprese nella presente area le attività richiedenti
altissima e specifica preparazione professionale nel campo della
restaurazione di opere artistiche derivante dal possesso di
diploma d'arte.
Area culturale.
Sono comprese nella presente area le attività di assistenza e di
collaborazione nelle biblioteche, comprendenti le funzioni di
catalogazione e cura degli schedari inerenti il materiale
bibliografico nonché le funzioni di assistenza
nell'organizzazione di attività culturali e di promozione della
struttura nonché svolgimento di attività educative individuali
o di gruppo.
Indicazione di massima delle figure professionali.
Istruttori:
impiegati amministrativi di concetto; ragionieri; geometri;
assistenti visitatrici; assistenti di cattedra; maestri scuola
materna; sotto-ufficiali vigilanza; terapisti; assistenti
sociali; stenografo resocontista diplomato; aiuto bibliotecario
diplomato; educatori asili nido; programmatori CM e CE; educatori
agli handicappati; educatori professionali.
Settima qualifica funzionale
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile
consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti e
nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio,
ricerca, elaborazione e progettazione.
Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e
procedure avvera l'interpretazione delle stesse e dei dati
elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di
posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.
Direzione e coordinamento.
Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o
organizzazione di unità semplici.
Autonomia operativa e iniziativa.
Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o
procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può
manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari
alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di
lavoro.
Responsabilità.
Per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di
quelle del gruppo coordinato.
Requisiti di accesso dall'esterno.
Diploma di laurea vedi comma 11 Art. 5 D.P.R. 268 (Art. 26 D.P.R.
494).
Aree di attività
Area amministrativa.
Addetti che collaborano all'istruttoria, predisposizione e
formazione di atti, documenti, riferiti ad attività
amministrative; l'attività si esercita inoltre collaborando con
posizioni di lavoro a più elevata contenuto professionale.
Area tecnico-contabile.
Addetti che eseguono a coordinano attività di tipo
tecnico-contabile e di figure professionali appartenenti a
qualifiche immediatamente inferiori dei rispettivi settori di
attività.
Area culturale.
Sono comprese nella presente area le attività inerenti la
programmazione e la gestione delle attività culturali,
l'attività di ricerca, di studio, di documentazione e di
progettazione relativa ai servizi presenti nell'area
socio-educativa, l'attività didattica di formazione permanente e
di formazione professionale, l'attività di supervisione
professionale nei confronti degli operatori pedagogici delle
qualifiche sottostanti.
Sono altresì comprese le attività di programmazione e di
gestione delle attività culturali estensive rispetta al servizio
documentario, di gestione dei cataloghi, inventariale e
patrimoniale del fondo documentario, il trattamento scientifico
dei documenti, l'attività di consulenza ed orientamento
bibliografico.
Indicazioni di massima delle figure professionali.
Istruttore direttivo:
laureati amministrativi responsabili di unità operativa;
terapisti coordinatori; assistenti sociali coordinatori;
ragionieri economi comunità montane; segretari ragionieri
economi; analisti programmatori CM e CE; docenti per le cui
funzioni si richiede per legge il diploma di laurea; bibliotecari
laureati; educatore pedagogista laureata.
Ottava qualifica funzionale
FUNZIONARIO
Complessità e difficoltà delle prestazioni.
Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di
programmi che richiedono elevata specializzazione professionale,
nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi,
tecnico- scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e
la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di
difficoltà. Può comportare la direzione di unità operativa
organica e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
Autonomia operativa e iniziativa.
L'attività è caratterizzata da facoltà di decisione e
autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli
indirizzi generali.
Responsabilità.
L'attività comporta la piena responsabilità dell'attività
direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del
conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
Requisiti di accesso dall' esterno.
Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea,
nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione
professionale.
Aree di attività
Area amministrativa.
Addetti che provvedono all'istruttoria, predisposizione e
formazione di atti, documenti, riferiti ad attività
amministrative; l'attività si esercita inoltre collaborando con
posizioni di lavoro a più elevato contenuto professionale.
Area tecnico-contabile.
Addetti che eseguono attività di tipo tecnico-contabile o che
coordinano figure professionali appartenenti a qualifiche
immediatamente inferiori dei rispettivi settori di attività.
Indicazione di massima delle figure professionali.
Funzionario:
apicali di enti di tipo 3; laureati professionali (procuratori
legali, ingegneri, architetti, medici, farmacisti, giornalisti,
ecc.); analisti di sistema; laureati con direzione di unità
operativa o attività di studio o ricerca.
QUALIFICHE FUNZIONALI DIRIGENZIALI
Funzione dirigenziale.
La funzione dirigenziale negli enti locali è rivolta ad attuare
i programmi di sviluppo economico e sociale in conformità degli
indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi
istituzionali.
Essa si esplica essenzialmente mediante:
il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi
politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla
formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi
dell'ente ed alla loro attuazione e verifica;
il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed
esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da
garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la
complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi
dell'ente.
L'esercizio della funzione dirigenziale -- intesa ad assicurare
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito
della legalità -- è caratterizzato da:
preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più
ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra
diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di
molteplici competenze tecniche e scientifiche;
piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in
particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse
umane e strumentali assegnate;
diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta,
nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite
nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.
Attribuzione e compiti dei dirigenti.
I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative,
studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura
giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica
attinenti le materie di competenza, elaborano relazioni, pareri,
proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e
regolamentari.
Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli
elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per
l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e
la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte
anche alternative in termini di rapporto tra risultati
conseguibili e rispettivi costi.
A questo fine possono promuovere, nell'ambito delle materie di
competenza, studi e ricerche per la migliore individuazione e
qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.
Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi
generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani,
programmi e progetti e procedono alla loro traduzione in
programmi di lavoro verificandone lo stato di attuazione ed i
risultati.
Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle
strutture operative cui sono preposti, assicurando la migliore
utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e
strumentali assegnate.
Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e
semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie
di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad
assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale,
speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con
riferimento al rapporto costi/benefici.
Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,
competono inoltre:
l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti
alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e
la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di
liquidazione della stessa nonché l'azione di vigilanza e
controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità
amministrativa tecnica e contabile delle attività concernenti il
settore di competenza;
l'emanazione di atti di rilevanza esterna loro delegati dagli
organi istituzionali;
l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di
leggi e regolamenti;
la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati
operanti in seno all'amministrazione.
Responsabilità dei dirigenti.
I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni
loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonché del
buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o
delle attività cui sono preposti.
In particolare sono responsabili:
dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di
massima formulati dagli organi competenti nonché dell'esecuzione
degli atti degli organi stessi;
delle disposizioni da loro impartite;
del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o
dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra
risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto
dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse
pubblico, inerenti al settore affidato.
I risultati negativi eventualmente rilevati nella organizzazione
del lavoro e nell'attività dell'ufficio sono contestati ai
dirigenti, con atto scritto, dal capo dell'amministrazione.
Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile,
amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego
pubblico.
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a
tempo piena e la disponibilità alla prestazione di orari di
lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere
anche in rapporto al funzionamento degli organi istituzionali.
Prima qualifica funzionale dirigenziale
Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale
dirigenziale esercita le funzioni di cui ai precedenti punti in
relazione alla struttura organizzativa dell'ente.
Negli enti di tipo 2, di cui tale qualifica è quella di vertice,
il personale ha la direzione della massima unità operativa
presente nell'ente stesso.
Negli enti di tipo 1 ha la direzione di unità operativa
intermedia e/o compiti di studio e ricerca.
Seconda qualifica funzionale dirigenziale
Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale
dirigenziale esercita le funzioni di cui ai precedenti punti a
livello di responsabile delle massime unità organizzative degli
enti di tipo 1.
ALLEGATO B
PRESTAZIONI DI LAVORO CHE
COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI
PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITÀ PERSONALE.br>
a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e
continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni,
autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per
trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e
scarico.
b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali,
paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di
manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.
c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per
animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e
seppellimento salme.
d) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine,
pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in
terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali
e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari
sistemati su chiatte e natanti.
e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine,
centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione
continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi
dimensioni.
f) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle
attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di
antiparassitari.
La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle
indennità di cui all'art. 26, punto g), del D.P.R. 347/83 punto
10.2 Accordo Regioni e le attività comportanti rischi da esse
prestate, quali previste nei punti sopraesposti, è determinata
con provvedimento degli organi deliberanti dell'ente, sulla base
di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria
diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui
il personale addetto presta servizio.
Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette non adibito,
anche temporaneamente, alle attività comportanti rischio, al
medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il
periodo di effettiva esposizione al rischio; per i restanti
periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua
rapportata al periodo di non esposizione a rischio.