L. 9 dicembre 1977, n.
903.
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro.
Art. 1.
E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente
dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il
ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia
professionale. La discriminazione di cui al comma precedente è
vietata anche se attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione
ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria
che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o
all'altro sesso. Il divieto di cui ai commi precedenti si applica
anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto
concerne sia l'accesso sia i contenuti. Eventuali deroghe alle
disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di
lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la
contrattazione collettiva. Non costituisce discriminazione
condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso
l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello
spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o
della prestazione.
Art. 2.
La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore
quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore. I
sistemi di classificazione professionale ai fini della
determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni
per uomini e donne.
Art. 3.
E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per
quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e
la progressione nella carriera. Le assenze dal lavoro, previste
dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono
considerate, ai fini della progressione nella carriera, come
attività lavorativa, quando i contratti collettivi non
richiedano a tale scopo particolari requisiti.
Art. 4.
Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver
diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare
a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti
per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da
effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento
del diritto alla pensione di vecchiaia. Per le lavoratrici che
alla data di entrata in vigore della presente legge prestino
ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per
avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla
comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. La
disposizione di cui al primo comma si applica anche alle
lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi
successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal
caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere
effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono
maturati. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano
alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga
all'articolo 11 della legge stessa.
Art. 5.
Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato
adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto
non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive,
nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali. Il divieto di
cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o
rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in
relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto
delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei
servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono
congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni
all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle
lavoratrici interessate. Il divieto di cui al primo comma non
ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di
gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del
bambino.
Art. 6.
Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano
ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo
314/20 del codice civile, possono avvalersi, semprechè in ogni
caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o
dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria
dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo,
durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del
bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse
lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi
dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui
sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di
età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal
secondo comma dello stesso articolo 7.
Art. 7.
Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico
previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal secondo comma,
dell'art. 15, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti
anche al padre lavoratore anche se adottivo o affidatario ai
sensi dell'art. 314/20 del codice civile in alternativa alla
madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo
padre. A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore
di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro
genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso
di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 il certificato medico attestante la malattia del
bambino. Nel caso di cui al primo comma dell'articolo 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , il padre lavoratore, entro
dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve
altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione
del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti
l'avvenuta rinuncia. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che
prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di
lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle
province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a
carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci
di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli
addetti ai servizi domestici e familiari.
Art. 8.
Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio 1971,
n. 1204, con effetto dal 1deg. gennaio 1978, è dovuta dall'ente
assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è
assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della
retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è
anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con
gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore. All'onere
derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di
cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello
Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza
contabile.
Art. 9.
Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni
delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti,
in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o
pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli
assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni
delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti
al genitore con il quale il figlio convive. Sono abrogate tutte
le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma
di cui al comma precedente.
Art. 10.
Alla lettera b) dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvate con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le
parole <<loro mogli e figli>> sono sostituite con le
parole <<loro coniuge e figli>>.
Art. 11.
Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale
obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono
estese, alle stesse condizioni previste per la moglie
dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o
della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge. La disposizione di cui al precedente
comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti
pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici
sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di
trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per
lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati
dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi
e per liberi professionisti.
Art. 12.
Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n.
248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie
del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 13.
......................................................(1).
Art. 14.
Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo
nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di
rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative,
dei consorzi e di ogni altra forma associativa.
Art. 15.
Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare
le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge,
su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni
sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento
denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni
successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni,
se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina
all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva
del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui
il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma
seguente. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni
dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che
decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le
disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di
procedura civile. L'inottemperanza al decreto di cui al primo
comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è
punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Ove le
violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici
si applicano le norme previste in materia di sospensione
dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
Art. 16.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1,
primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è
punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è
punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni
lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo
di lire 400.000. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste
dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 17.
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11
della presente legge, valutati, in ragione d'anno,
rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per
l'anno finanziario 1977 con un'aliquota delle maggiori entrate di
cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella
legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano
per autotrazione. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 18.
Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 19.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con
le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere
efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo
dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le
disposizioni della presente legge. Sono altresì nulle le
disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro,
dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti
professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella
presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
note:
(1)Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 15, L. 20 maggio 1970, n.
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