LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento.
TITOLO I - Della libertà e dignità
del lavoratore
Art. 1.
(Libertà di opinione).
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2.
(Guardie giurate).
Il datore di lavoro può impiegare le guardie
particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero
773 , soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o
fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le
quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai
compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della
licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
Art. 3.
(Personale di vigilanza).
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4.
(Impianti audiovisivi).
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore
di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove
occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro
provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, dettando all'occorren za le prescrizioni per l'adeguamento
e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimen to, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Art. 5.
(Accertamenti sanitari).
Sono vietati accertamenti da parte del datore di
lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o
infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando
il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
Art. 6.
(Visite personali di controllo).
Le visite personali di controllo sul lavoratore
sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai
fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla
qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di
lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di
selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di
lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite
personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al
secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste,
con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza
del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al
precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Art. 7.
(Sanzioni disciplinari).
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e con tratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 8.
(Divieto di indagini sulle opinioni).
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 9.
(Tutela della salute e dell'integrità fisica).
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 10.
(Lavoratori studenti).
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate
o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e
non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma.
Art. 11.
(Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul
servizio di mensa).
Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi
formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma
dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del
servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Art. 12.
(Istituti di patronato).
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D. Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 , hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13.
(Mansioni del lavoratore).
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni equivalenti alle ultime effettiva mente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corri-
spondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesi ma non abbia avuto luogo per sostitu-
zione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comun-
que non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da
una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo».
TITOLO II - Della libertà sindacale
Art. 14.
(Diritto di associazione e di attività sindacale).
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavo ratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Art. 15.
(Atti discriminatori).
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero
cessi di farne parte.
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovve ro della sua
partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì
ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Art. 16.
(Trattamenti economici collettivi discriminatori).
E' vietata la concessione di trattamenti
economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a
mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata
attuata la discriminazione di cui al comma prece dente o delle
associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a
favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17.
(Sindacati di comodo).
E' fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18.
(Reintegrazione nel posto di lavoro).
Ferme restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , il
giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della
legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze puù di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore
agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di
cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente conside rata, non raggiunge tali limiti, e in ogni
caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario
effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario
previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si
computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il
secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non
incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie
o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il
datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore
per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazio ne e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'ef fettiva reintegrazione; in ogni
caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a
cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come
previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il
lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del
datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente
comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei
termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo
22, su istanza congiunta del lavoratore e del sinda cato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e
grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando
ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti
dal datore di lavoro, la reinte grazione del lavoratore nel posto
di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la
causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo
22, il datore di lavoro che non ottempera alla sen tenza di cui
al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è
tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore
del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo
della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III - Dell'attività sindacale
Art. 19.
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali).
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produtti
va, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collet tivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
Art. 20.
(Assemblea).
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella
unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei
limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la
normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere
stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori
o gruppi di essi sono indette, singolarmen te o congiuntamente,
dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva,
con ordine del giorno su mate rie di interesse sindacale e del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavo ro,
anche aziendali.
Art. 21.
(Referendum).
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito
aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referen
dum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità
produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche
aziendali.
Art. 22.
(Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali).
Il trasferimento dall'unità produttiva dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al
precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione
interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si appli cano sino alla
fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la
commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello
in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
Art. 23.
(Permessi retribuiti).
I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata.
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata.
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della
categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero minimo di cui alla prece dente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla
lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad
un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo
comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
Art. 24.
(Permessi non retribuiti).
I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali
aziendali.
Art. 25.
(Diritto di affissione).
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26.
(Contributi sindacali).
I lavoratori hanno diritto di raccogliere
contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro
organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza
pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
2° e 3° comma aboliti in base
all'esito del referendum 1995
Art. 27.
(Locali delle rappresentanze sindacali aziendali).
Il datore di lavoro nelle unità produttive con
almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro
funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno dirit to di usufruire,
ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro
riunioni.
TITOLO IV - Disposizioni varie e
generali
Art. 28.
(Repressione della condotta antisindacale).
1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della
libertà e della attività sindacale nonché del diritto di
sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del
luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due
giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazio ne di cui
al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata
fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del
lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma
successivo.
3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione
davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide
con sentenza immediatamente esecu tiva. Si osservano le
disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di
procedura civile.
4. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al
primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale.
5. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice
penale.
COMMI 6 E 7
ABROGATI DALLA 83/2000
(6. Se il comportamento di
cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione
statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è
proposta con ricorso davanti al pretore competente per
territorio.
7. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di
situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le
organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano
ottenere anche la rimozione dei provvedi menti lesivi delle
predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale
amministrativo regionale compe tente per territorio, che provvede
in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro
il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione
davan ti allo stesso tribunale, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva.)
Art. 29.
(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali).
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di
cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna
delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella
unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie
consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e
b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della
tutela accordata ai dirigenti di rappresentan ze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo
comma, ovvero del primo comma del pre sente articolo restano
immutati.
Art. 30.
(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali). I
componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle
associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31.
(Aspettativa dei lavoratori chiamati a
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali).
I lavoratori che siano eletti membri del
Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee
regio nali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa
non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono
considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura
della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche
ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e
gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della
assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di
malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si
applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme
previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in
relazione all'attività espletata durante il perio do di
aspettativa.
Art. 32.
(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive).
I lavoratori eletti alla carica di consigliere
comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in
aspet tativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi
dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della
retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore
comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V - Norme sul collocamento
Art. 33.
(Collocamento).
La commissione per il collocamento, di cui
all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , è
costituita obbliga toriamente presso le sezioni zonali, comunali
e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupa zione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occu pazione, il quale,
nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresen-
tatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un
termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale,
comunale, frazionale, ovvero da un suo dele gato, e delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento
al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo
15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la
sezione di collocamento, nella scelta del lavora tore da avviare
al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione
medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio
con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche
che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta
per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste
nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte
dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla
sezione di collocamento e deve essere conva lidato dalla
commissione di cui al primo comma del presente articolo, entro
dieci giorni. Dei dinieghi di avviamen to al lavoro per richiesta
nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito
verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di
collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere
immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si
pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di
avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al
direttore dell'Ufficio provinciale del lavo ro, il quale decide
in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui
all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile
1949, n. 264 , sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso
possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla
d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di
avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite
degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 , rimangono
in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
Art. 34.
(Richieste nominative di manodopera).
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializza ti, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 .
TITOLO VI - Disposizioni finali e
penali
Art. 35.
(Campo di applicazione).
Per le imprese industriali e commerciali, le
disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma
dell'artico lo 27, della presente legge si applicano a ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occu
pa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si
applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che
nel medesimo ambito territoriale occu pano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16
e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i
principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
Art. 36.
(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli
appaltatori di opere pubbliche).
Nei provvedimenti di concessione di benefici
accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di im
prenditori che esercitano professionalmente un'attività
economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o
appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e
della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di
realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia
delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata
dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediata mente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le
opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei
casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere
l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni,
da qualsiasi ulteriore concessio ne di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero
di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del
lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle
sanzioni.
Art. 37.
(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici).
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversa mente regolata da norme speciali.
Art. 38.
(Disposizioni penali).
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15,
primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a
lire 3.000.000 (9) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria
ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Art. 39.
(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni).
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40.
(Abrogazione delle disposizioni contrastanti).
Ogni disposizione in contrasto con le norme
contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli
accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Art. 41.
(Esenzioni fiscali).
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.