L. 30
dicembre 1971, n. 1204. Tutela delle lavoratrici madri. Così modificata dalla Legge 53 dell'8 marzo 2000 |
TITOLO I Le disposizioni del presente titolo si applicano alle
lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la
loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro,
nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e
dalle società cooperative, anche se socie di queste
ultime.
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di
maggor favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti,
e da ogni altra disposizione. Le lavoratrici non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo
4 della presente legge, nonché fino al compimento di un
anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento
opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza
e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del
periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere
il ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di
idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo
vietavano. Il divieto di licenziamento non si applica nel
caso: Al termine del periodo di interdizione
dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge
le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva
ove erano occupate all'inizio del periodo di gesta- zione
o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno
altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da
ultimo svolte o a mansioni equivalenti". Art. 3. E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di
pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a
sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione
del regolamento di esecuzione della presente legge, i
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano
determinati dalla tabella annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568. Le
lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il
periodo per il quale è previsto il divieto di cui al
comma precedente. Le lavoratrici saranno, altresì,
spostate ad alti e mansioni durante la gestazione e fino
a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato
del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a
quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente
alle mansioni precedentemente svolte, nonché la
qualifica originale. Si applicano le norme di cui
all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni
equivalenti o superiori. E' vietato adibire al lavoro le donne:
L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di
accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a) del precedente
articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà
determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti
motivi: I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono
essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
Art. 8. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute
contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria
dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché a quelli
di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della
presente legge. Art. 9. Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte
dell'istituto presso il quale sono assicurate per il
trattamento di malattia, anche quando sia stato
interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza
abbia avuto inizio quando sia stato interrotto il
rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto
inizio quando tale rapporto era ancora sussistente. Alle
lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera
anche nei casi di parto normale nelle forme e con le
modalità previste dalle norme vigenti. Le lavoratrici
gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche
gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono
assicurate. Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi
diritto all'assistenza sanitaria. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici
madri, durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di
lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui
al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e
sono considerati ore lavorative agli effetti della durata
e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il
diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di
riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non
comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la
lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento
o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle
dipendenze dei locali di lavoro. I riposi di cui ai
precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n.
653, sulla tutela del lavoro delle donne.
Art. 11. In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro,
in virtù delle disposizioni della presente legge, il
datore di lavoro può assumere personale con contratto a
tempo determinato in conformità al disposto
dell'articolo 1, lettera b), della legge 18 aprile 1962,
n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato e con l'osservànza delle norme della legge
stessa. Art. 12. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il
periodo per cui è previsto, a norma del precedente
articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice
ha diritto alle indennità previste da disposizioni di
legge e contrattuali per il caso di licenziamento. TITOLO II Le disposizioni del presente titolo si applicano alle
lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le
lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici
e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province,
dai comuni e dagli aliri enti pubblici si applica il
trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti
salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla
presente legge. Art. 14. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge, al fine
di consentire nel periodo immediatamente precedente e
seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici
mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona
coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei
casi di provata necessità, sono tenuti a concordare
l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà
ripartita a meta tra mezzadro e concedente. A partire
dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone
spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria
precedente e successivo al parto previsto per le
salariate e braccianti agricole, una indennità
giornaliera, che verrà erogata dall'INAM in misura pari
all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico.
Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni
due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
di categoria; per la prima applicazione della presente
legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.
Trova applicazione anche nei confronti delle colone e
mezzadre la norma di cui all'articolo 9 della presente
legge.
Art. 16. Agli effetti della determinazione della misura delle
indennità previste nell'articolo precedente, per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera percepita nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Al
suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per
l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo
precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri
premi o mensilità eventualmente erogati alla
lavoratrice. Concorrono a formare la retribuzione gli
stessi elementi che vengono considerati agli effetti
della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie. Nei confronti delle
operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media
globale giornaliera s'intende: Art. 17. L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è
corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di
lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b) e c), che si
verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro
previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Le
lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese,
assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità
giornaliera di maternità di cui al primo comma
dell'articolo 15 purché tra l'inizio della sospensione,
dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del
computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle
assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle
relative assicurazioni sociali. Qualora l'astensione
obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la
lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione
obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità
di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità
giornali era di maternità anziché all'indennità
ordinaria di disoccupazione. La lavoratrice, che si trova
nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non
è in godimento della indennità di disoccupazione
perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni
alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto
all'indennità giornaliera di maternità, purché al
momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano
trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione
del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il
suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini
dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.
La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria
dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di
sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio
dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del
trattamento di integrazione salariale a carico della
Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale
trattamento, all'indennità giornaliera di maternità. Art. 18. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro
di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta alle
lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM, l'indennità
giornaliera di cui al precedente articolo 15 in misura
pari all'80 per cento del salario medio contrattuale
giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori
interni, aventi qualifica operaia, della stessa
industria. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia
di industrie similari che occupano lavoratori interni,
non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma precedente, si farà
riferimento alla media dei salari contrattuali
provinciali vigenti per la stessa industria nella
regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si
farà riferimento alla media dei salari provinciali
vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.
Per i settori di lavoro, a domicilio per i quali non
esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori
interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali interessate, si prenderà a riferimento il
salario medio contrattuale giornaliero vigente nella
provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia
dell'industria che presenta maggiori caratteri di
affinità. La corresponsione dell'indennità di cui al
primo comma del presente articolo è subordinata alla
condizione che, all'inizio della astensione obbligatoria,
la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e
il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Art. 19. Per le lavoratrici addette ai servizi domestici
familiari, l'indennità di maternità di cui all'articolo
15 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le
modalità e le norme stabilite dal decreto delegato
emanato ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Fino al momento in cui
entreranno in vigore le norme del decreto delegato
indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi
le disposizioni del titolo III della iegge 26 agosto
1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche. Art. 20. L'interruzione della gravidanza, spontanea o
terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a
tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto
dall'articolo 12 del D.P.R. 25 maggio 1953, n. 568. Art. 21. Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di
cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di
competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione
contro le malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli
enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i
lavoratori dipendenti nelle seguenti misure: Art. 22. L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a
domicilio tradizionali e per le addette ai servizi
domestici familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con
i relativi avanzi di gestione all'INAM. TITOLO III Art. 24. Articolo
abrogato dall'art. 9 della Legge 546/87 Art. 25. Articolo abrogato dall'art. 9 della Legge 546/87 Art. 26. Articolo abrogato dall'art. 9 della Legge 546/87 Art. 27. Articolo
abrogato dall'art. 9 della Legge 546/87 TITOLO IV Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal
lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente
legge le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente
legge dovranno consegnare al datore di lavoro e
all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di
maternità il certificato medico indicante la data
presunta del parto. La data indicata nel certificato fa
stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. Art. 29. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della
presente legge sono esenti da ogni imposta, tassa,
diritto o spesa di qualsiasi specie e natura. Art. 30. La vigilanza sulla presente legge è demandata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la
esercita attraverso l'ispettorato del lavoro. Al rilascio
dei certificati medici di cui alla presente legge sono
abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i
medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è
assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto
previsto dai commi successivi. Qualora i certificati
siano redatti da medici diversi da quelli di cui al
precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso
il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento
di maternità hanno facoltà di accettare i certificati
stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione alla
lavoratrice interessata. I medici dell'ispettorato del
lavoro hanno facoltà di controllo. Il certificato medico
attestante la malattia del bambino, di cui al secondo
comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere
redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera
a), della presente legge è disposta dall'ispettorato del
lavoro in base ad accertamento rnedico, per il quale
l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli
ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi
degli istituti previdenziali cornpetenti o di enti
pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico.
In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro
sette giorni dalla ricezione dell'istanza della
lavoratrice. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere
b) e c) dell'articolo 5 della presente legge è disposta
dall'ispettorato del lavoro, oltreché su istanza della
lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel
corso della propria attività di vigilanza constati
l'esistenza delle condizioni che danno luogo
all'astensione medesima. Parimenti, lo spostamento delle
lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma
dell'articolo 3 della presente legge, è disposto
dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa,
sia su istanza della lavoratrice. Fino all'emanazione del
primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma
dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione
dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo
comma dell'articolo sopracitato è disposta
dall'ispettorato del lavoro. I provvedimenti
dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto
dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del preseute
articolo sono definitivi. Art. 31. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della presente legge nonché il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei
diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 7 della
presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 40.000 a
lire 200.000 per ciascuna lavoratrice cui si riferisce
l'inosservanza delle norme di legge. Art. 32. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme
regolamentari per l'applicazione della presente legge. Art. 33. Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto
1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri e successive modificazioni in contrasto
con le norme della presente legge. Art. 34. Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13
della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad
applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai
sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di
allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data
del 15 dicembre 1971. L'ispettorato del lavoro, sentite
le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare
la chiusura delle camere di allattamento e degli asili
nido aziendali di cui al precedente comma in relazione
alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate
nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per
l'istituzione di asili nido comunali con il concorso
dello Stato. Art. 35. La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma. Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 26 agosto 1950 n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa. |