Corporazione previdenza assicurativa
rispetto ad oggi rimane tutto invariato, eccetto che
solo qui -->
“Le assicurazioni sono il pane del domani” (Benito Mussolini)
assicurazioni: come bene indotto e non rivale si dovrà fare che i premi siano più bassi possibile, per estendere il numero degli assicurati. scomparsa truffe assicurative
- l'assicurazione sulla vita non sarà più monopolio - scomparsa truffe assicurative:
come? scomparsa della fiscalizzazione degli oneri sociali.
questa razionalizzazione verrebbe compensata secondo la “legge del costo di opportunità”, per cui il livello dei prezzi si adeguerebbe su equilibri marginali differenti rispetto ad oggi, con un aumento dei prezzi dei beni di “consumo autonomo” (a fronte del rialzo del potere d’acquisto minimo per “effetto reddito” e dei “costi di opportunità” comparati; ovvero la rivalutazione dei beni oggi svalutati sarebbe compensata dal maggior reddito disponibile alle fasce più basse) ed una svalutazione dei beni di “consumo indotto” (a causa della diminuzione della “disponibilità a pagare” e quindi della propensione al consumo ricadenti sulle valutazioni dei costi di opportunità), provocando una maggior omogeneizzazione della piramide sociale nelle differenze di potere d’acquisto a tutto favore di un’allocazione più efficiente tramite questa spontanea diminuzione della forbice dei prezzi.
le spese pubbliche devono essere un eccezione limitata dove non sostituibili e non la regola.
solo che di conseguenza chi merita di più avrà di più, chi merita di meno avrà di meno.
Ognuno avrà il giusto.
Data
l’estensione dell’utilizzo del sistema assicurativo (ed il suo
fungere parzialmente da sostituto del peso fiscale sul cittadino), e data quindi la mole di
suoi accantonamenti mobiliari rispetto alle normali spese esso verrà a
costituire indirettamente il principale comparto accumulatore
di risparmio e quindi contribuente al circuito finanziario della nazione, in sostituzione dell’odierna immobilizzazione delle eccedenze dei
fondi assicurativi. Il contributo implicitamente dato alla finanza nazionale tramite l’accumulo delle liquidità eccedenti in conti bancari (in quanto
unica possibilità) sarebbe conseguenza della raccolta bancaria di biglietti di
Stato il cui valore è versato implicitamente nei conti pubblici (vedi capitolo sulla fiscalità monetaria
-----
o mettere anche qui da li?----), secondo le teorie keynesiane
sulla detenzione di moneta. Questo
meccanismo inoltre comparteciperà sia come causa che come effetto alla
razionalizzazione della politica sulla casa (vedi pagina sulla
casa e mutuo sociale). Così come
per il credito bancario, anche la previdenza assicurativa sarà garantita da
precise regole statali, in maniera da renderlo totalmente sicuro e quindi meno
oneroso rispetto ad una situazione di incertezza.<--
solo qui
Società salariale-assistenziale (A. Gorz)
Aprendo a tutti la possibilità di accedere a ----- non ci sarebbe alcuna necessità di ----- . le banche potranno avere sportello per assicurazioni? si, ma sportello è un altra azienda condividente solo immobile con azienda banca, oppure banca svolge su pagamento il servizio per conto delle aziende assicurative? prendere da posta: nessuno impedisce ad una banca di condividere lo stesso immobile con una compagnia assicurativa... banca-assicurazione - vedi - messo anche su credito -
differenza tra debiti normali e cr soc e form. e mutuo sociale: copertura assicurativa privata
per differenziare sociale da normale: in caso di ----- o di morte la riscossione di quello sociale prevede anche gli interessi, quello normale no - la differenza sarà anche che essendo coperto dallo stato sarà riscosso subito,
mentre per quello normale vi è l'attesa dell'iter.
solo qui -->Le singole compagnie dovranno assicurarsi reciprocamente (ma non in modo incrociato o triangolato) contro il fallimento. In compenso la residua copertura, in caso di fallimento a catena (di più di 3 compagnie), sarà assicurata dallo Stato (per il 90%, e per il restante 10% dalla corporazione “previdenza assicurativa”), sicché la 4’ non ne sarà toccata; ma gli oneri dell’assicurazione pensionistica (e delle altre fino a scadenza del contratto) saranno presi in carico da questa. Questa parziale sicurezza fondamentale porterà inevitabilmente ad una diminuzione dei prezzi dei premi delle polizze assicurative, in quanto la necessità delle compagnie di un accumulo di grandi riserve destinate a coprire possibili cataclismi sarà minore. Si tenga presente che le polizze assicurative sono un “bene non concorrente” (si veda l’esempio fatto a pagina ----- su ----) a costo progressivamente decrescente e quindi seguono la regola che “più il prezzo è basso, più persone l’acquisteranno – più il prezzo è alto, meno persone l’acquisteranno – ma i guadagni del venditore (la compagnia assicurativa) restano grossomodo gli stessi”, un eccessivo ribasso sarà evitato dal fatto che maggiore è il numero degli assicurati e maggiori saranno anche i costi (per l’incidenza statistica di scala crescente dei risarcimenti a fronte di maggiore complessità). A compensare l’equilibrio sarà l’obbligatorietà di alcune polizze: sanitaria per minori di 18 anni, contro il fallimento aziendale, sulle responsabilità penali ----altre----.
Anni pena per fallimento assicurazioni:
singola compagnia fallita:
2 anni
due compagnie a catena:
4 anni per l'amministratore
della prima, 1 anno per l'amministratore
della
seconda
tre compagnie a catena: 8 anni per la prima, 2 anni per la
seconda, 1 anno per la terza
quattro compagnie a catena: 12 anni per la prima, 4 anni per la seconda, 2 anni per la terza, 1 anno per la quarta.
fallimento assicurazione, anni di pena:
compagnia |
1 | 2 | 3 | 4 | |
catena fallimentare |
1 | 2 | - | - | - |
2 | 4 | 1 | - | - | |
3 | 8 | 2 | 1 | - | |
4 | 12 | 4 | 2 | 1 |
Assicurazione
sulle responsabilità penali: non sarà obbligatoria la stipula di
una polizza che assicuri la copertura del 100% delle spese, ma non sotto
l’80%, ovvero al massimo 20% di spese a carico personale. la rifusione alla parte civile in caso di morte deve essere uguale per tutti, calcolata su parametri il cui principale sarà l'età, con differenziazione sulla base dell'attività svolta al momento (ovvero scuola o lavoro, questo sulla base del denaro speso per gli studi). L'unico caso in cui a parità di parametri vi possa essere una differenziazione sarà quando il morto è assicurato sulla vita, nel cui caso la compagnia assicurativa dovendo fornire la cifra prevista dal contratto (quindi diversa per ciascuno) potrà poi rivalersi interamente sulla persona causa della morte. schema
I premi delle polizze non saranno fissati ma saranno liberi di fluttuare secondo la legge della libera concorrenza, cosicché ad un azienda a più alto rischio le compagnie potranno chiedere cifre maggiori per assicurarla. Idem per tutti gli altri tipi di polizze, anche sulle persone (es. un fumatore pagherà certamente un premio più alto per la polizza sanitaria); ma queste differenze dovranno essere fissate secondo determinati parametri uguali per tutti. Per il resto varranno più o meno le regole odierne (bonus-malus, ecc). I premi delle assicurazioni sanitarie (e altre?) una volta stipulate non potranno variare temporalmente eccetto che per i “bonus malus” previsti dal contratto. I risarcimenti dalle compagnie saranno velocizzati mediante la regola che a partire da 30 giorni dall’apertura del contenzioso (ma qualora fosse demandato alla magistratura, a partire da 30 giorni dall’atto del provvedimento) per ogni giorno di ritardo la cifra aumenterà dello 0,2%, a meno che non intervenga un comune accordo per la dilazione; eccetto quando superi i 200.000 euro, quando potrà essere rateizzato su tale cifra annua ma con liquidazione definitiva entro 7 anni al massimo. Gli assicurati che necessitino subito della cifra totale potranno facilmente ottenere un prestito bancario con garanzia il risarcimento previsto. Tenere presente che qualora coinvolta la magistratura, anche per essa vi è una regola per la velocizzazione dei provvedimenti (vedi pagina sulla corporazione giustizia).
Le compagnie assicurative potranno prelevare coattamente dai conti correnti la cifra per la stipula delle polizze obbligatorie. La compagnia dovrà in ogni caso assicurare coattamente la persona, secondo i parametri dell’anno precedente oppure quelli “base”, con fondi forniti dalla banca di riferimento dell’assicurato. Qualora il conto fosse insufficiente o assente, interverrà il reato di mora a cura della banca, una volta scaduti i termini per ripianare il “rosso” del conto. L’assicurazione sanitaria dovrà essere stipulata fin dalla nascita, tramite i genitori. Segnalare ad un istituto previdenziale convenzionato gli assicurabili sarà compito del difensore civico (in quanto ufficiale del registro anagrafico), qualora essi non provvedano da sé; obbligatoria fino al compimento dei 18 anni, il mancato pagamento comporterà potenzialmente revoca della patria potestà (se non altro in quanto indicativo della caratura genitoriale). Saranno possibili polizze collettive e familiari (“mutue”). Le cose necessarie alla vita di tutti non possono essere lasciate alla facoltà, ma nemmeno essere rese obbligatorie. Devono essere messe a disposizione.
Compiuti i 18 anni la polizza sanitaria cesserà di essere obbligatoria; per le regole sul servizio sanitario si veda la pagina corporazione sanità.
modificare e/o spostare su sanità -->Le spese sanitarie di stranieri di passaggio non assicurati saranno coperte da una polizza contratta dalla corporazione “ospitalità” se turisti, “commercio” se trasportatori. Per quanto riguarda italiani o immigrati stabili, se non assicurati (o per le spese sotto i 100 euro, non coperte), l’ospedale creditore qualora non venisse pagato dal debitore potrà rivalersi denunciandolo per mora. In questo caso, come per tutti gli altri debiti, la banca di riferimento del debitore (o la banca di riferimento della struttura sanitaria, nel caso, unicamente per stranieri, il debitore non abbia un conto bancario) verserà la cifra alla struttura sanitaria e diventerà creditrice del debito, sul quale sarà essa ad agire in via legale. Quando il debitore fosse insolvente il debito dopo il tempo previsto passerà in carico all’azienda di cui è socio, la quale si rivarrà dai dividendi o dalla quota eventualmente venduta coattamente quando socio in prigione o in età pensionabile (non vendibile per debito in altri casi). – conseguenza indiretta: se una persona non ha quote di azienda avrà premi assicurativi più alti e difficoltà a ottenere prestiti che non siano quello sociale. Quando anche in questo modo non si riuscisse a ottenere --------, interverrà lo Stato a ---ripianare--- il debito fornendo alla banca un prestito senza interesse che essa restituirà allo Stato in 100 anni, potendo comunque continuare ad esigere la restituzione del credito dal debitore. Nel caso di stranieri, quando dopo 5 anni il debito non sia stato ripianato, sarà lo Stato a farlo, col sistema appena esposto. L’unica possibilità per eventuali indigenti sarà il pagamento dei premi dell’assicurazione o delle spese sanitarie dai comuni di residenza o da enti benefici.<-- fino qui.
polizza geriatrica gratuita copre solo le patologie tipiche degli anziani ed i ricoveri, non operazioni e terapie straordinarie.
Il massimale della polizza sanitaria obbligatoria per minori di 18 anni dovrà coprire la spesa più alta prevista da tutti gli ospedali del territorio nazionale; il bonus malus non potrà superare il 50% del premio iniziale. Coprirà operazioni all'estero solo fino al massimale di 100.000 euro. Per tutte le altre polizze sanitarie il massimale sarà stabilito nel contratto, sempre considerando che qualsiasi tipo di intervento sarà sempre possibile nelle cliniche universitarie oppure aggiungendo del proprio. farmaci:
fino 10 euro al giorno a carico totale del paziente; oltre 10 euro al giorno per
più di un mese le cifre oltre 10 euro a carico del difensore civico; quelle
oltre 20 euro a carico del comune; oltre 30 euro della provincia; oltre 40 euro
della regione; oltre 50 euro dello stato fino al massimo di 150 euro. Se coperte
dalla polizza sanitaria fino al massimo di 20 euro a carico di questa, oltre
dello stato. Questo vale anche per ricoverati; se in policlinici universitari è
possibile la somministrazione di farmaci ancora in sperimentazione. fino a 20
euro quot. a carico polizza, oltre a stato, fino a 100, oltre tutto polizza. Pre
approvazione = per 6 mesi dopo essa potranno essere usati solo in cliniche
universitarie.
In caso di lesioni da terzi sarà l’assicurazione del responsabile a dover pagare le spese mediche.
Le invalidità saranno coperte dall’assicurazione sanitaria, anche con una pensione apposita, compresi figli nati invalidi (fino all’età di 18 anni o prima in caso di morte dell’ultimo genitore, dopodiché passeranno in carico al comune di residenza) da parte della polizza dei genitori; questa eventualità non potrà essere sottoposta ad aumenti del premio successivi, ma solo preventivi (tramite test del dna facoltativo o verifica della sterilità).
I medici di base saranno pagati dai rispettivi pazienti tramite un canone annuale ed una cauzione per ogni visita: a fine anno a chi non abbia usufruito di nessuna visita riavrà il 70% della cauzione (che potrà essere usato come sconto per il canone del nuovo anno); per ogni visita ricevuta la percentuale scenderà del 5%. La continuità assistenziale notturna e festiva sarà di responsabilità del consorzio dei medici. Le visite specialistiche fino al costo di 100 euro presso altri medici saranno a carico del paziente; per quelle più costose solo la cifra in esubero sarà a carico dell’assicurazione sanitaria. I difensori civici potranno decidere di stipulare una convenzione collettiva con medici di base per tutti i residenti del settore, o limitatamente per persone riconosciute come indigenti.
L’affidamento ai privati sarà garanzia di celerità ed efficienza nella gestione delle emergenze. Di conseguenza il controllo sull’efficienza della “protezione civile” sarà affidato soprattutto alla corporazione “previdenza assicurativa”. Il difensore civico sarà coordinatore della protezione civile; il presidente nazionale della consulta dei dei difensori civici sarà quindi il capo nazionale della protezione civile, mentre i presidenti de ----- territoriali (comuni, province, regioni) saranno i rispettivi coordinatori. Essi agiranno in ------ con i rappresentanti delegati della corporazione previdenza.
Ad attenuare ulteriormente l’esigenza di un plusvalore su merci e servizi interverrà l’assicurazione obbligatoria sul rischio di fallimento, che verrà in pratica a compensare riducendo l’attuale esigenza di accumulare capitali da parte di un azienda
polizza sul fallimento copre obbligazioni? %? polizza contro il fallimento obbligatoria solo sopra 4 soci - polizza sul rischio di fallimento: il massimale ovviamente sarà basato sull'entità del credito sociale esistente, quindi calerà progressivamente alla restituzione ed influenzerà i massimali delle banche nella concessione (oltre all'entità richiesta del cliente debitore nel contrarlo). Bonus malus non superiore a ? il credito formativo non viene coperto dalla polizza sul fallimento, in quanto personale e usufruito ----, ma dallo Stato. amministratore di aziende fallite porta bonus malus più grande di normali soci - solo lui? - polizza sul fallimento forse calcolata da comp assicur anche su numero di soci - influenza di ciò su imposta -
La polizza sul fallimento non coprirà le bancarotte fraudolente, la cui responsabilità sarà a carico penale e pecuniario del colpevole. A tale copertura esisterà una polizza assicurativa sulle responsabilità penali, facoltativa, ma obbligatoria per chi ricopra incarichi di responsabilità come la gestione di aziende aventi oltre un certo numero di soci, o medici, barbieri, ecc. Essa sarà valida ad esempio anche nel caso di risarcimenti e multe inflitte per incidenti ferroviari, per errori medici, o per diffamazione a mezzo stampa. Essa è resa necessaria data la nuova impostazione al sistema penale, fondato soprattutto sul risarcimento delle vittime (compreso lo Stato, sottoforma di multe) più che sulle pene detentive in sé; sarà quindi obbligatoria per soggetti particolarmente suscettibili di danni di natura involontaria, come incidenti o errori. Essa difatti coprirà solo reati di natura involontaria (colposi) e non quelli volontari (dolosi). polizza sul rischio di fallimento: il massimale ovviamente sarà basato sull'entità del credito sociale esistente, quindi calerà progressivamente alla restituzione ed influenzerà i massimali delle banche nella concessione (oltre all'entità richiesta del cliente debitore nel contrarlo). Bonus malus non superiore a ? in nessun caso sarà possibile rivalersi sui beni personali del fallito, ma date le spese a cui lui deve far fronte (pena il carcere), è ipotizzabile che sarà suo interesse venderli al miglior prezzo che riuscirà ad ottenere per far fronte alle sue spese.
mettere anche su home-------> Si tenga presente che oggi dal 30 al 50% dei fallimenti la causa è il furto e altre piccole frodi e sabotaggi da parte dei dipendenti (manager compresi) ai danni della proprietà. – lavoro e org. Pag. 132 -----. Ma con la scomparsa dei dipendenti è implicito il venir meno di --ladri e derubati---------. Con la socializzazione viene meno la necessità di rigidi controlli sull’operato dei lavoratori-----. making out – Identificazione dei dipendenti con i valori d’impresa – interiorizzarli -- “cultura organizzativa” ---.
polizza sulle responsabilità penali: massimale? bonus malus? polizza solo per medici e non per studenti policlinico - prendere da sanità - per partecipare ad appalti pubblici sarà necessario averla (ma non per subappalti)
Esempio: se il responsabile della contabilità perde i soldi dell’azienda al casinò (come non raramente avviene), questa è bancarotta fraudolenta a causa di appropriazione indebita, ed il responsabile sarà punito e condannato a rifondere l’intera cifra agli altri soci nell’arco del periodo detentivo (--- ma reato doloso! ------> e, solo se assicurato, coperta, perlomeno fino ad un certo limite di franchigia, dalla polizza sulle responsabilità penali, la quale potrà così anche salvare l’azienda dal fallimento). Se invece il fallimento avviene per cause indipendenti da responsabilità interne, come l’apertura di un altra attività concorrente, l’azienda sarà coperta nei debiti (compreso il credito sociale dei singoli soci verso le banche) dalla polizza sul rischio di fallimento, ed in tal caso la compagnia assicurativa potrà parzialmente rivalersi sul sindaco che ha decretato il piano regolatore comunale (il quale dovrà prevedere ed organizzare la destinazione d’uso delle ubicazioni e di altri parametri delle aziende per settore, come anche l’altezza massima dei fabbricati), per al massimo l’entità della cifra-barriera delle licenze di quel comparto produttivo (vedi pagina sulle licenze). Stante i pro ed i contro i sindaci nello stilare i piani regolatori e nel quantificare le cifre-barriera dovranno valutare proprio questa possibilità, e potranno proteggersi a loro volta con la stipula di una loro assicurazione sulle responsabilità penali. Potrà essere applicata anche nei confronti delle licenze edilizie con un apposita polizza (esempio: una casa svalutata dalla costruzione di un palazzo che le proietta ombra).
Questo meccanismo porterà anche ad una razionalizzazione nell’emissione delle licenze e limiterà la possibilità di corruzione (“dilemma del prigioniero”) insita in esse (è in pratica esso stesso una “corruzione inversa e regolamentata”). Si tenga presente che la loro emissione sarà svincolata da concessioni burocratiche; l’ufficiale avrà voce in capitolo solo sui termini della licenza, ad esempio sull’architettura di una casa.<-- solo qui
danni causati da licenze ottenute per falle su piani regolatori - tar -
credito --> In caso di fallimento di una banca l’assicurazione coprirebbe parte delle cifre dei conti correnti trasferiti in un altra banca convenzionata (ai rispettivi correntisti poi decidere se trasferirli in un altra banca a loro scelta) ma erediterebbe dalla banca fallita oltre ai beni immobili anche i crediti non riscossi e li cederebbe alla banca convenzionata compensando la cifra di questi con la cifra da fornire per coprire i conti correnti.
In ogni caso il fallimento di un intera struttura bancaria è puramente teorico, in quanto anche allorché tale entità si trovasse in difficoltà il percorso di fallimento sarebbe progressivo e non acuto, come in tutti i fallimenti di consorzi. Nella pratica le singole filiali inizierebbero man mano ad uscire dalla joint venture per entrare in un altra, portandosi dietro i propri conti. Questo sarebbe sia una causa che un effetto di un lento percorso fallimentare. Le entità di joint venture destinazione di questa migrazione esigeranno progressivamente maggiori garanzie dalle aziende filiali per accettarle (ovvero darebbero la precedenza alle più fruttifere), e se si arrivasse ad un certo punto in cui l’entità calante non riuscisse più a far fronte all’imposizione totale e le residue filiali a migrare in altre entità, la struttura bancaria fallirebbe, ma se arrivata a questo punto essa sarebbe logicamente composta dalle poche residue filiali peggiori, e quindi il fallimento sarebbe poco grave, ed anzi salutare nello scremare meritocraticamente. Per favorire questo percorso poco traumatico la regolamentazione stabilirebbe che una filiale che volesse cambiare joint venture potrà effettuarlo solo dopo un certo tempo dalla richiesta, e l’ingresso nelle altre entità sarebbe contingentato temporalmente per ciascuna joint venture, in modo che esse possano accogliere solo alcune filiali alla volta potendo quindi scegliere le migliori; questo sia per evitare precipitose fughe sia per evitare che filiali difettose fluiscano in entità sane, in quanto senza tale regola le entità accoglierebbero indiscriminatamente tutte le filiali in massa (in quanto comunque apportatrici di liquidi, quale più quale meno).
E’ implicito che a mettere in mora una joint venture bancaria può essere solo lo Stato, quando debitore insoluto delle imposte (è ben poco plausibile che un altra struttura presti soldi ad una concorrente in via di fallimento); mentre a mettere in mora una singola filiale può essere anche un altra filiale.
Per quanto riguarda la possibilità che i clienti mettano in mora una banca, anche questo è un evento solo remotamente ipotizzabile, in quanto prioritario per una banca sarebbe assolvere ai debiti privati piuttosto che a quelli pubblici.
Nel caso delle banche la polizza sul rischio di fallimento dovrà coprire i conti correnti fino a 20.000 euro per i privati, fino a 200.000 euro per i conti aziendali. Nel caso di conti superiori ai 500.000 euro la corporazione “previdenza assicurativa” coprirà per altri 100.000 euro; per conti superiori ad 1.000.000 di euro lo Stato coprirà per ulteriori 100.000 euro ogni milione. Ciò sarà anche di incentivo al risparmio collettivo (aziendale) piuttosto che privato. Per evitare speculazioni i conti di riferimento saranno quelli fino ad un mese prima del fallimento.<-- credito
i contenziosi tra cittadini e aziende (caso
-- possibile -- per banche, assicurazioni, sanità -----)
invece attraverso il difensore civico sarà ---- alle rispettive autorità amministrative indipendenti (introito per esse da taglia aziende sconfitte)
solo qui -->
Pensioni
Le pensioni statali basate su contributi verranno abolite (anche l’Inps e tutti gli altri enti previdenziali saranno socializzati alla stregua di compagnie assicurative private), sostituite da fondi pensionistici assicurativi privati volontari ma parzialmente obbligatori (pensioni minime). Questo tenendo conto che all’atto della cessazione del lavoro la persona venderà la sua quota di azienda ricavandone l’equivalente di una liquidazione. La quota potrà essere venduta a chi esce dal mondo della scuola e riceve il credito sociale (nel caso fosse un proprio erede, potrà ereditare la quota senza dover ricorrere al credito sociale), oppure ad un altro lavoratore che cambi azienda (magari per fallimento della sua). E tenendo conto anche che lo Stato fornirà un minimo vitale a tutti. Come già detto, le cose necessarie alla vita di tutti non possono essere lasciate alla facoltà, ma nemmeno essere rese obbligatorie. Devono essere messe a disposizione.
Per chi è già in pensione resterà tutto invariato, continuerà a percepire la pensione attuale con fondi forniti dallo Stato all’Inps e all’Inpdap (ed altri enti equivalenti) socializzate fino a che non scompaia l’ultimo avente diritto. Per gli altri il pagamento delle quote ad inps e inpdap non sarà più obbligatorio, ma facoltativo alla stessa stregua di una polizza privata. Per colui al quale mancano meno di 10 anni per la pensione, una volta raggiunta, tutto rimarrà invariato, ovvero percepirà la pensione maturata fino alla data dell’ultimo contributo versato (in aggiunta a quella della eventuale polizza sottoscritta in seguito). Per colui al quale mancano meno di 10 anni alla pensione, la pensione Inps accumulata viene mantenuta perché la quota di azienda percepita dalla vendita all’atto della pensione sarà probabilmente utilizzata immediatamente per l’estinzione del credito sociale ricevuto, e quindi al pensionato verrà a mancare tale cifra la quale per i pensionati futuri rappresenterebbe una liquidazione con cui integrare la pensione privata ed i risparmi accumulati in più di 10 anni di lavoro socializzato. Per colui al quale mancano più di 10 anni potrà venire liquidata subito la quota inps accumulata finora, ed utilizzata in aggiunta al “credito sociale” (la cui cifra ricevuta in prestito dalla banca potrà essere inferiore quindi, oppure acquistare una quota di più valore) per l’acquisto della quota di azienda, cosicché con la cifra inferiore delle rate del credito sociale possa adeguarsi al pagamento dei premi della polizza pensionistica. All’atto della socializzazione, chi al quale mancano meno di 4 anni per andare in pensione, potrà farlo subito senza dover chiedere il credito sociale. Potrà continuare a lavorare come dipendente secondo le regole stabilite nel capitolo apposito, potendo anche (ma solo una volta raggiunta l’età) ricevere la pensione contemporaneamente allo svolgimento di questo lavoro.No!
cancellare! ->Una polizza
pensionistica dovrà essere stipulata a partire da non più tardi dell’età di
30 anni.<---- Il
-----
delle
polizze pensionistiche
prenderà
spunto dal sistema della “tontina” ----(libro la borsa pag.
25.)-----.
polizza pensioni: tontina assicurazione sulla vita basata sulla sopravvivenza del contraente
(anziché sulla morte) --- reversibilità?
Questo sistema prevederà il versamento di un premio minimo
stabilito da ogni
compagnia in regime di libera concorrenza, tenendo conto che essa dovrà fornire
minimo (a partire dai 60 anni) 500 euro al mese dal momento del pensionamento
fino all’età media di vita stabilita statisticamente, per
poi calare gradualmente. Le compagnie
assicurative potranno prelevare coattamente dal conto corrente la cifra per la
stipula dell’assicurazione. Qualora il conto fosse insufficiente o assente,
interverrà il reato di mora una volta scaduti i termini per il ripianamento del
“rosso”. La compagnia dovrà comunque assicurare coattamente la persona,
secondo i parametri minimi stabiliti. Segnalare ad un istituto previdenziale
convenzionato gli assicurabili sarà compito della rispettiva corporazione
(sezione “commissione di vigilanza sui fondi pensione”), qualora essi non
provvedano da sé compiuti i 30 anni. Un nucleo familiare potrà stipulare una
più economica polizza di reversibilità (ribasso fino al 30%, ovvero 70% minimo
di pensione al coniuge vedovo) piuttosto che due distinte polizze ciascuno.
Per ogni figlio vivo i pagamenti pensionistici minimi potranno scendere del 10% e di conseguenza il premio obbligatorio per la polizza pensionistica scenderà del 10%; al sesto figlio cadrà l’obbligo di polizza pensionistica; in caso di divorzio questo conteggio dei figli viene suddiviso tra entrambi i coniugi. Questo sarà l’unico contributo statale alle nascite, indiretto.
Ognuno deciderà quando ritirarsi dal lavoro, essendo tutti lavoratori indipendenti, non esisteranno regole per la fine del lavoro (pensionamento), ognuno si ritirerà quando deciderà di farlo oppure quando almeno il 90% dell'assemblea aziendale lo giudicherà inadatto al lavoro (ma pur non lavorando non sarà obbligato a vendere la quota, vedi la pagina “aziende”). Tuttavia con la quota ricevuta egli potrà entrare in un altra azienda acquistandone una quota, se tale azienda lo accoglierà.
----- spostare su ----> Si dovrà tener conto che fino a 55 anni si dovrà pagare l’imposta personale intera; dopo i 55 sarà dimezzata, e solo dopo i 65 abolita.
Per il conseguimento della pensione ogni compagnia stabilirà le sue regole. Per la pensione minima la corporazione “previdenza assicurativa” stabilirà regole obbligatorie a cui ogni compagnia dovrà attenersi, tra cui convenzioni con case di riposo ed enti locali. A partire dall’età media di vita stabilita statisticamente sarà possibile scegliere tra continuare a percepire la pensione oppure stabilirsi in una casa di riposo convenzionata. Questo per aiutare chi per il quale la pensione accumulata sia insufficiente per sopravvivere autonomamente (vedi pagina “servizi sociali”).pensioni minime (400 euro) da corporazioni (quella nella quale è stato più tempo, almeno 5 anni) - amministratori pubblici (non corporizzati): pensione apposita statale - casalinghe: reversibilità di marito (300) - divorzio? 200-200? - disoccupati volontari? casa di riposo gratuita? ogni regione deve avere e finanziare una casa di riposo gratuita autogestita - messo su corporazioni - pensione minima = pensione sociale
pensioni minime per politici anche qui
pensioni minime (400 euro) - casalinghe: reversibilità di marito (300) - cancellare: divorzio? 200-200. - no reversibilità di marito!: vedovanza: totale 600 - cercare dove messo, modificare!!!! oggi: pensione di vecchiaia compiuti i 60 anni - pensione di anzianità dopo 35 anni di contributi
pensioni inps residue: solo la parte superiore ai 400 euro mensili della pensione sociale (questi erogati da stato come per tutti) dovrà essere pagata dall'inps socializzata. sarà possibile come garanzia per prestiti a partire da 4 anni prima del diritto la pensione minima, dalla quale potrà essere coattamente presa la parte al massimo per 100 euro al mese.
Il pagamento della pensione
partirà da un anno dopo il ritiro dall’azienda (si presume che tutti abbiano
dei risparmi o perlomeno una “liquidazione” dalla vendita della quota di
azienda). Da questo momento il totale versato più l’eventuale
interesse maturato dovrà essere pagato al pensionato a rate mensili (ma minimo
in ogni caso 500 euro) interamente entro il suo compimento dell’età media di
vita stabilita statisticamente. Se il decesso avviene prima dell’età media di
vita, agli eredi verrà trasferita nel conto della propria assicurazione
pensionistica (che in questo caso verrà aperto anche se minorenni) la
percentuale del 40% della cifra ancora rimanente. Nel caso invece superi
quell’età la pensione dovrà continuare ad essere erogata ma con un calo del
5% all’anno fino al dimezzamento della cifra, dopodiché rimarrà invariata
fino alla morte. A partire dall’età media di vita lo Stato fornirà 50 euro
al mese ad ognuno la cui pensione finale dimezzata sia inferiore ai 450 euro. ----
Pensioni: dopo i 75 anni non 50 o 100 euro al mese per chi sotto i 500, ma il
mancante per arrivare a 500 (ma al massimo 300) – si tenga presente la
possibilità di optare per il ricovero.
schema pensione minima
uomini | donne | |
60 | - | 100 |
61 | 100 | 200 |
62 | 200 | 300 |
63 | 300 | 400 |
64 | 400 | 500 |
65 in poi | 500 | 500 |
80 in poi | 400 | 400 |
Stranieri: 100 euro per ogni 10 anni trascorsi in Italia - mettere schema pensioni per politici: notando le cifre esigue si consideri che questa è solo la pensione minima statale, è facile immaginare che per personaggi --------- ----- già da sè una polizza personale volontaria dell'entità da loro scelta.
---- Per polizze private: Nel caso di morte prima del pensionamento, agli eredi verrà trasferito nel proprio conto pensionistico il 60% della somma totale fino allora versata qualora essa superi i 10.000 euro; qualora fosse inferiore verranno trasferiti in ogni caso 6.000 euro; sotto i 6.000 verrà trasferita l’intera somma. Nel caso di malattia terminale prima del pensionamento, il pagamento dei premi potrà essere interrotto e l’intera cifra accumulata utilizzata per il pagamento delle cure sanitarie. Dopo 30 anni di stipulazione dell’assicurazione sanitaria con la stessa compagnia, questa dovrà fornire gratuitamente la polizza al cliente (ma non prima del compimento dei 65 anni). I premi della polizza sanitaria potranno aumentare al massimo dell’1% all’anno, escluso bonus-malus.Sulla base di queste clausole le compagnie potranno stabilire l’entità dei premi e l’eventuale tasso di interesse a cui sottoporre il cumulo; nello scegliere la pensione minima il contraente dovrà tenere conto di queste clausole nel presumere previamente quando andare in pensione, e successivamente nello stabilirlo. Gli introiti delle compagnie assicurative arriveranno in maggior parte dalla differenza tra deceduti prima e dopo l’età media di vita. Si consideri che non è un investimento, ma un assicurazione ovvero una “scommessa” tra contraente e compagnia, in questo caso sulle probabilità che l’assicurato superi l’aspettativa media di vita, ovvero una "tontina". Ma può essere considerata una via di mezzo, dato che il pagamento sarà basato comunque sulle cifre totali dei premi versate durante il periodo di stipulazione. Necessariamente questo meccanismo, vista la scomparsa dei mercati finanziari a cui fanno solitamente riferimento speculativo i fondi pensionistici.
Tenendo conto che l’unico investimento possibile per le compagnie assicurative è anche per esse il conto corrente bancario, il tasso di interesse sulle pensioni non sarebbe superiore a quello bancario, e nel caso della pensione minima probabilmente anche inferiore. Ma ----- garantito -----.
Per le assicurazioni pensionistiche volontarie riguardanti premi più elevati, le compagnie potranno stabilire altre clausole più convenienti per il contraente. Il quale potrà vagliare l’ammontare delle rate da pagare tenendo conto di queste clausole.
Come eredi verranno considerati solo genitori, coniuge, figli, fratelli, nipoti (figli di figli), od un erede designato. In assenza di ognuno di questi (magari perché deceduti anch’essi) il fondo potrà essere trattenuto totalmente dalla compagnia assicuratrice.
Un pensionato potrà svolgere lavoro dipendente stagionale senza dover rinunciare alla riscossione della pensione. Potrà anche candidarsi come “difensore civico” (vedi pagina dedicata), dopo apposito corso istruttivo, sempre senza dover rinunciare alla pensione.
Ogni pensionato avrà diritto gratuitamente ad un area coltivabile in gestione cooperativa per autoconsumo. L’autorizzazione delle aree utilizzabili sarà a cura del difensore civico, come ufficiale del catasto.<-- solo qui
attività decadenti: pensione 10 anni prima di norma - numero chiuso scolastico - credito sociale agevolato (stesse prerogative del primo?)
infortuni sul lavoro - malattie professionali - invalidità