Lavoro
Interinale
Il lavoro interinale
(detto anche temporaneo o in affitto) è un rapporto di
lavoro, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n.196/97, che consente
ad Agenzie autorizzate di collocare, per un certo arco di tempo,
manodopera nelle Aziende che ne fanno richiesta.
Si tratta di un rapporto
triangolare tra : lavoratore, Agenzia
di lavoro interinale (fornitrice) e impresa utilizzatrice.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall’Agenzia di lavoro
temporaneo, mentre l’impresa paga all’Agenzia l’ammontare della
retribuzione del lavoratore più una quota di commissione per il
servizio di fornitura della manodopera.
E' un’opportunità
concreta per i lavoratori che:
- possiedono un titolo di studio o una
professionalità elevata con poca esperienza
- vogliono rientrare nel mondo del lavoro dopo un
periodo di sospensione (es. maternità o studio)
- sono disponibili a lavori di breve durata
- svolgono anche altre attività.
I
vantaggi per le aziende:
- semplifica le pratiche di selezione e assunzione
di personale
- velocizza il reperimento di risorse umane anche
per periodi brevissimi
- semplifica molte pratiche amministrative.
Il
contratto
Il contratto di
fornitura di lavoro interinale si può
stipulare nei seguenti casi previsti dalla legge:
- per sostituire lavoratori assenti (ferie,
malattia, maternità, etc.);
- per acquisire qualifiche non previste normalmente
dall’azienda;
- quando previsto dai contratti collettivi
nazionali.
Il contratto di
fornitura di lavoro interinale non
si può stipulare invece:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- in aziende in cui nell’anno precedente ci siano
stati licenziamenti o sia in atto la cassa integrazione per le
mansioni richieste;
- in aziende in cui non si valutino i rischi ai
sensi dell’art.4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e successive
modifiche e integrazioni;
- per lavori pericolosi o che richiedono
sorveglianza medica.
Il contratto
deve essere scritto e contenere con chiarezza
le seguenti informazioni:
- mansioni e inquadramento;
- luogo di lavoro e orario;
- eventuale periodo di prova e durata
del rapporto di lavoro;
- trattamento economico-normativo;
- motivi del ricorso al lavoro
temporaneo;
- indicazione delle eventuali misure
di sicurezza necessarie al tipo di attività richiesta;
- impegno dell’Agenzia fornitrice a
retribuire il lavoratore;
- impegno dell’impresa a informare
l’Agenzia fornitrice dei trattamenti economici e previdenziali
applicati;
- impegno dell’impresa a rimborsare
l’Agenzia fornitrice degli oneri previdenziali sostenuti per il
lavoratore;
- indicazione dell’iscrizione
all’albo dell’Agenzia;
- indicazione dell’impresa
utilizzatrice.
Tipi
di contratto
Contratto a tempo determinato
- Il lavoratore viene assunto dall’agenzia di
lavoro interinale per la durata della prestazione lavorativa presso
l’impresa
- Il trattamento economico e previdenziale previsto
è lo stesso di un lavoratore di pari livello dell’impresa
Contratto a tempo
indeterminato
- Il lavoratore viene assunto dall’agenzia di
lavoro interinale a tempo indeterminato e, nei periodi in cui non
lavora presso un’azienda, percepisce comunque un’indennità
mensile
Agenzie con il certificato di qualità
Per non rischiare di
incorrere in brutte avventure, come ingiustificate richieste di denaro,
false promesse o contratti poco chiari, il Ministero del Lavoro
ha previsto normative molto rigide per la concessione
dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di fornitura di lavoro
temporaneo.
E’
quindi necessario rivolgersi ad Agenzie di
lavoro interinale autorizzate dal Ministero attraverso
apposito D.M. che possiedono i necessari requisiti che ne
garantiscono l’affidabilità e la consistenza organizzativa ed
economica.
Per saperne di più
Le Agenzie
di lavoro interinale, attive in molte città, spesso si presentano
al pubblico come dei veri e propri ‘negozi’ ubicati al piano strada.
E’ un fenomeno in forte espansione e quotidianamente si aprono molti
sportelli in ogni parte d’Italia.
Per maggiori
informazioni sulle agenzie della propria zona, rivolgersi alle Direzioni
Regionali e Provinciali del Lavoro e alle Agenzie
per l’Impiego. |