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Lavoro Interinale

Il lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto) è un rapporto di lavoro, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n.196/97, che consente ad Agenzie autorizzate di collocare, per un certo arco di tempo, manodopera nelle Aziende che ne fanno richiesta.

Si tratta di un rapporto triangolare tra : lavoratore, Agenzia di lavoro interinale (fornitrice) e impresa utilizzatrice.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall’Agenzia di lavoro temporaneo, mentre l’impresa paga all’Agenzia l’ammontare della retribuzione del lavoratore più una quota di commissione per il servizio di fornitura della manodopera.

E' un’opportunità concreta per i lavoratori che:

  • possiedono un titolo di studio o una professionalità elevata con poca esperienza
  • vogliono rientrare nel mondo del lavoro dopo un periodo di sospensione (es. maternità o studio)
  • sono disponibili a lavori di breve durata
  • svolgono anche altre attività.

I vantaggi per le aziende:

  • semplifica le pratiche di selezione e assunzione di personale
  • velocizza il reperimento di risorse umane anche per periodi brevissimi
  • semplifica molte pratiche amministrative.

Il contratto

Il contratto di fornitura di lavoro interinale si può stipulare nei seguenti casi previsti dalla legge:

  • per sostituire lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità, etc.);
  • per acquisire qualifiche non previste normalmente dall’azienda;
  • quando previsto dai contratti collettivi nazionali.

Il contratto di fornitura di lavoro interinale non si può stipulare invece: 

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • in aziende in cui nell’anno precedente ci siano stati licenziamenti o sia in atto la cassa integrazione per le mansioni richieste;
  • in aziende in cui non si valutino i rischi ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e successive modifiche e integrazioni;
  • per lavori pericolosi o che richiedono sorveglianza medica.

Il contratto deve essere scritto e contenere con chiarezza le seguenti informazioni:

  • mansioni e inquadramento;
  • luogo di lavoro e orario;
  • eventuale periodo di prova e durata del rapporto di lavoro;
  • trattamento economico-normativo;
  • motivi del ricorso al lavoro temporaneo;
  • indicazione delle eventuali misure di sicurezza necessarie al tipo di attività richiesta;
  • impegno dell’Agenzia fornitrice a retribuire il lavoratore;
  • impegno dell’impresa a informare l’Agenzia fornitrice dei trattamenti economici e previdenziali applicati;
  • impegno dell’impresa a rimborsare l’Agenzia fornitrice degli oneri previdenziali sostenuti per il lavoratore;
  • indicazione dell’iscrizione all’albo dell’Agenzia;
  • indicazione dell’impresa utilizzatrice.

 

Tipi di contratto

Contratto a tempo determinato

  • Il lavoratore viene assunto dall’agenzia di lavoro interinale per la durata della prestazione lavorativa presso l’impresa
  • Il trattamento economico e previdenziale previsto è lo stesso di un lavoratore di pari livello dell’impresa

Contratto a tempo indeterminato

  • Il lavoratore viene assunto dall’agenzia di lavoro interinale a tempo indeterminato e, nei periodi in cui non lavora presso un’azienda, percepisce comunque un’indennità mensile


Agenzie con il certificato di qualità

Per non rischiare di incorrere in brutte avventure, come ingiustificate richieste di denaro, false promesse o contratti poco chiari, il Ministero del Lavoro ha previsto normative molto rigide per la concessione dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di fornitura di lavoro temporaneo.

E’ quindi necessario rivolgersi ad Agenzie di lavoro interinale autorizzate dal Ministero attraverso apposito D.M. che possiedono i necessari requisiti che ne garantiscono l’affidabilità e la consistenza organizzativa ed economica.


Per saperne di più

Le Agenzie di lavoro interinale, attive in molte città, spesso si presentano al pubblico come dei veri e propri ‘negozi’ ubicati al piano strada. E’ un fenomeno in forte espansione e quotidianamente si aprono molti sportelli in ogni parte d’Italia.

Per maggiori informazioni sulle agenzie della propria zona, rivolgersi alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro e alle Agenzie per l’Impiego.

 
 

 

Centro per l'Impiego - Via Aurora 29 - 95037  San Giovanni La Punta - Tel. e Fax  095 7513125