Apprendistato
(L.25/55
- L.56/87 - art.16 L.196/97 - circ. del Min. del Lavoro n. 126/97 - D.M.
dell’8 aprile 1998 - circ. del Min. del Lavoro n.93/98 - D.M. 179/99 -
L.263/99 - D.M. n.359/99 - D.M. n.22/00)
L' apprendistato è
un contratto di lavoro a causa
mista ovvero prevede che, in aggiunta al rapporto di lavoro
vero e proprio, l’azienda si impegni a fornire al
giovane apprendista la formazione
necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla
formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell’imprenditore,
l’apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni
all’azienda.
Questo tipo di
contratto è di particolare interesse per il giovane che può svolgere
un’esperienza lavorativa e nel contempo essere formato e per
l’azienda che può beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che
previdenziali, con la condizione che vengano rispettati gli obblighi
formativi stabiliti per legge.
Beneficiari:
Giovani, tra
i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico,
anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all’attività
da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a
26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree
con difficoltà strutturali) e fino a 29 anni per
apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto
professionale. Questi limiti di età sono innalzabili di due
anni per i portatori di handicap su tutto il territorio
nazionale.
Durata:
Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni o 5 nel settore
artigiano.
Aziende abilitate:
Aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura.
L'art.16 della legge Treu stabilisce a favore delle aziende il
riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100%
degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore di lavoro.
Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all'effettiva partecipazione
dell'apprendista ai corsi di formazione esterna.
Salari
e contributi:
Il salario
dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre,
del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.
Formazione
sul luogo di lavoro:
Affidata
all'imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese
industriali, o ad un tutore designato dall'imprenditore.
Formazione
esterna:
Non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Va
svolta durante l’orario di lavoro in strutture esterne all’azienda
individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere certificata.
L'azienda ha l'obbligo di nominare un tutore che coordini la formazione
esterna con quella interna all'azienda. Con l'innalzamento a 18 anni
dell'obbligo formativo i minorenni possono scegliere di adempiere a
quest'obbligo facendosi assumere come apprendista. In questo caso, la
formazione esterna è di 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un
credito formativo utile se dovesse scegliere di continuare gli studi.
Nelle 120 ore previste in più, almeno 8 ore devono essere dedicate
all’orientamento professionale ed alla conoscenza dei diritti di
cittadinanza (D.M. n.120 del 16 maggio 2001).
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