Contratti
di formazione e lavoro
(L.863/84,
L.407/90, L.451/94, L.196/97, circolari Inps n. 133/01 e n. 85/01)
Nel
Contratto di Formazione e Lavoro il datore di lavoro si impegna
a fornire al lavoratore un certo monte ore di formazione professionale,
in modo che al termine del contratto questo abbia una qualifica
professionale superiore a quella iniziale.
Questo tipo di
contratto prevede diverse agevolazioni: le aziende del Centro e Nord
Italia possono avere una riduzione dei contributi previdenziali fino al
25%; le aziende del Sud Italia possono risparmiare fino al 40%.
E’ un contratto a tempo determinato non rinnovabile.
Beneficiari.
Giovani
compresi tra i 16 ed i 32 anni (non compiuti al momento
dell'assunzione) iscritti nelle liste di collocamento. L'assunzione è
nominativa e per un tempo di durata massima di 24 mesi.
Contenuti
principali:
I contratti possono essere di due tipi:
Tipo A - Durata massima 24 mesi, con particolari
facilitazioni contributive distinte per aree territoriali e per settore
di attività, mirato:
- all'acquisizione di professionalità
intermedie (almeno 80 ore di formazione);
- all'acquisizione di professionalità
elevate (almeno 130 ore di formazione).
Tipo
B
- Durata massima
12 mesi, con particolari facilitazioni contributive distinte per aree
territoriali e per settore di attività, mirato:
- ad agevolare l'inserimento
professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un
adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed
organizzativo.
L’obbligo di
formazione è di almeno 20 ore e, diversamente dal Tipo
A, riguarda la formazione di base sui seguenti argomenti:
- rapporto di lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- prevenzione ambientale;
- antinfortunistica.
Il contratto,
finalizzato alla formazione professionale del lavoratore, deve essere
stipulato in forma scritta.
I lavoratori assunti con CFL possono essere inquadrati ad un livello
inferiore a quello di destinazione.
Agevolazioni fiscali, contributive e
normative
Ai datori di lavoro delle aree individuate dall'Obiettivo 1 (Regioni del
Mezzogiorno) sono riconosciute per altri 12 mesi agevolazioni
contributive in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione di tipo A (quelli
mirati all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate) in
contratti a tempo indeterminato.
Obblighi
e sanzioni
In caso di licenziamento illegittimo nei 12 mesi successivi alla
eventuale trasformazione dei contratti di tipo A nelle Regioni del
Mezzogiorno, scatta l'obbligo di restituzione dei benefici contributivi
concessi dalla data di trasformazione.
Per richiedere l'autorizzazione per nuovi CFL, l'azienda deve aver
trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei CFL scaduti negli
ultimi 24 mesi.
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