chiarimenti
15 dicembre 2000

PRIMI CHIARIMENTI SULLA TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO-SCARICO

Il recente articolo relativo al controllo del registro di carico-scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti ha sollecitato una certa richiesta di chiarimenti ai quali è necessario dare un seguito. Le soluzioni che si propongono traggono dal dato dell'esperienza, dalla prova in campo, senza dimenticare l'indirizzo legislativo. E' prevedibile che alla prima lettura possano sollevare qualche dubbio (anche se ci si augura il contrario), tuttavia se si seguirà la logica che le ha ispirate, allora, forse, le cose potranno essere meglio comprese.

A quali normative bisogna fare riferimento per descrivere la pericolosità dei rifiuti prodotti?

Nei fogli di registro, seconda colonna, le classi di pericolo per i rifiuti pericolosi (oli, batterie, accumulatori ecc.) sono quelle indicate all'allegato E di entrambi l DM 145/98 e 148/88. Produttori e smaltitori, per compilare correttamente la colonna, dovranno quindi consultare l'elenco. La compilazione non è richiesta per i rifiuti non pericolosi.

Da quando bisogna iniziare il conteggio dei tempi per la registrazione in carico dei rifiuti prodotti?

In genere questi decorrono dal momento del loro trasferimento fisico in un deposito temporaneo, posto in area cortiliva o in un locale a parte separato dalla produzione. Si può discutere se effettuare il conteggio solo dal momento in cui si è deciso di avviarlo al recupero o allo smaltimento, ma qui si solleverebbe la vexata quaestio della nozione di rifiuto, il che farebbe cessare ogni ragionevole proponimento. Quello che importa è definire una organizzazione, mettere le basi per una razionalizzazione di tutta la materia all'interno dell'impresa, non lasciare le cose al caso. Se questi elementi gestionali sono evidenti nel corso dell'ispezione i tempi del conteggio, se compatibili con il dettato, passeranno in secondo piano.

Se nel corso della settimana o anche per un periodo più lungo non si sono prodotti rifiuti, il produttore non è tenuto a registrare alcunchè ?

Se è vero, al momento dell'ispezione la giacenza a registro deve corrispondere allo stoccato in deposito. In caso contrario, se c'è una differenza rilevante, i casi sono due: o i rifiuti in più sono stati prodotti nell'arco degli ultimi sette giorni o è stata commessa una infrazione. Con l'introduzione della giacenza settimanale, in luogo dei movimenti di carico, questi dubbi non si presenterebbero. Per la prova del nove si deve ripetere l'accertamento a distanza di qualche giorno.

In un cantiere di costruzione o demolizione il produttore del rifiuto è il proprietario dell'immobile e quindi è il soggetto tenuto alla compilazione del formulario di identificazione del trasporto?

C'è una recente sentenza che chiama alla responsabilità il proprietario dell'immobile demolito, ma fino a ieri si riteneva fosse l'impresa di demolizione il solo soggetto produttore di rifiuti. L'impresa di costruzione, rimozione, demolizione produce infatti direttamente e materialmente il rifiuto. Dal momento in cui ne effettua anche il trasporto è anche soggetto speditore. Come produttore di rifiuti non pericolosi non è inoltre tenuta ad iscriversi all'Albo. Alcuni suggeriscono di contemplare la ripartizione degli obblighi in materia di rifiuti nel contratto d'opera, in questo modo il rifiuto passerebbe "di proprietà". Certo è che, per un dovere di vigilanza, il committente deve chiedere l'esibizione della copia di ritorno del formulario di accompagnamento dei rifiuti, controfirmato dall'impianto di recupero o smaltimento ricevente.

Quando gli scarti di lavorazione possiedono le stesse caratteristiche delle materie prime indicate nell'allegato 1 del DM 5.2.98, senza aver subito alcun trattamento, non sono rifiuti. Pertanto non vi sono più obblighi e quindi si può cessare l'uso sia del registro che dei formulari. Lo dice la delibera della Regione.

Trattandosi di una interpretazione riguardante la nozione di rifiuto ed in particolare rifiuti individuati nel DM 5.2.98 si ritiene che debba essere confermata a livello nazionale. Attualmente al Senato si trova un progetto di legge che si fonda su questa caposaldo.

Quando si effettua il trasporto per conto terzi conferendo i rifiuti allo smaltitore o recuperatore, senza stoccaggio intermedio, sul registro si segnerà carico e scarico nella stessa riga?

SI, è previsto nella circolare n.812/98.

Se il conferimento avviene ad un impresa autorizzata per la messa in riserva (o il deposito preliminare) il trasportatore deve registrare carico e scarico separatamente?

La domanda non è chiara. Il trasportatore che consegna a terzi autorizzati il rifiuto, indipendentemente dall'operazione di recupero o smaltimento autorizzata, segna carico e scarico nella stessa riga se non ha effettuato fermate intermedie. Se dopo una prima fermata invece lo stesso trasportatore riprende il carico e lo avvia verso una destinazione finale, dovrà essere predisposto un nuovo formulario dove lo speditore sarà lo stesso trasportatore. Carico e scarico andranno registrati di conseguenza.

Quando si effettua il trasporto per conto terzi la responsabilità di preparare il formulario è dello speditore ?

Si, anche se è invalsa l'abitudine che sia il trasportatore a predisporlo, e a volte ne viene richiesto dallo speditore stesso che non è informato. In ogni caso le firme di entrambi sul formulario chiamano speditore e trasportatore alla corresponsabilità su quello che è stato scritto (art.15, co.1, del D.lgs 22/97).

Lo speditore non ha apposto il proprio numero di registro nello spazio apposito della copia del formulario che deve restare in suo possesso, ha tempo una settimana per farlo?

Si, come da circolare n.812/98 .

Siamo un impresa autorizzata che effettua un trattamento chimico-fisico, conto terzi, di rifiuti liquidi e quindi conferiamo il risultato dei trattamenti o in discarica o ad altri impianti di recupero. La registrazione dello scarico, cioè dei rifiuti che trattiamo nel corso della settimana, è proprio necessaria? Non è sufficiente registrare lo scarico quando i rifiuti di risulta dal trattamento vengono avviati ad imprese terze?

C'è forse da chiarire un punto. Cosa intendiamo per scarico? Lo scarico è il conferimento a terzi per lo smaltimento o il recupero. Se si è d'accordo con questa definizione allora l'impresa che effettua dei pretrattamenti di rifiuti conto terzi e poi li avvia a recupero o smaltimento (perché evidentemente come tali non potrebbero andarci) deve tenere un registro di carico e scarico nel quale i carichi sono i rifiuti in arrivo e gli scarichi sono i rifiuti di cui si libera. Tuttavia tra il momento in cui effettua tali pretrattamenti e il momento in cui conferisce tali rifiuti a terzi, passa un certo intervallo, settimane o mesi. In questo intervallo i rifiuti prodotti non potranno che essere registrati tra i carichi. Se così non fosse non sarebbe possibile alcun bilancio all'istante x, le quantità effettive di rifiuti in tutto il deposito sarebbero senz'altro superiori al caricato, non vi sarebbe corrispondenza tra i rifiuti effettivamente presenti nell'impianto e quelli registrati in carico. In conclusione con il processo di pre-trattamento si generano altri rifiuti. In quanto prodotti dall'impresa stessa questi rifiuti vanno registrati in carico fino al momento in cui verranno finalmente avviati verso altri impianti di recupero o smaltimento, data alla quale tali quantità andranno trascritte tra gli scarichi.

Nello stesso esempio di prima e' possibile registrare contestualmente carico e scarico in quanto la quantità in entrata viene trattata immediatamente?

E' evidente che un impianto in cui il rifiuto venga trattato nelle 24 ore non necessita di un intervallo in deposito e quindi materialmente, dopo 24 ore, si è nella condizione di registrare sia il carico che l'avvenuto scarico. Il richiedente vuole tuttavia qui intendere lo scarico come il quantitativo trattato, non secondo la definizione che abbiamo dato prima. Ma se le operazioni di scarico indicano le successive destinazioni del rifiuto questa trascrizione rischia di essere equivoca, non mette in grado l'autorità di controllo di verificare tutto il percorso compiuto dal rifiuto, dalla culla alla tomba. La risposta è analoga alla precedente, i rifiuti prodotti dal trattamento vanno trascritti in carico fino al momento di essere conferiti presso terzi, solo allora potranno essere scaricati.

E' possibile registrare contestualmente carico e scarico anche quando la quantità in entrata viene trattata in tempi successivi?

No, per i motivi detti prima. Non può essere dato per trattato un rifiuto che al momento dell'ispezione risulti ancora in deposito preliminare (o messa in riserva).

I rifiuti in entrata vengono trasformati in una materia prima, in uscita dall'impianto. Il prodotto finale è una materia prima, non è rifiuto e quindi non va registrata come scarico?

Qui si deve cedere alla volontà della maggioranza. Molti sostengono che la materia prima non va registrata, ed è anche comprensibile perché. Tuttavia, seguendo il corso delle ipotesi precedenti, salta all'occhio come, senza questa trascrizione, non si possa effettuare alcun bilancio. E' un registro di solo carico, perde la sua connotazione principale, il suo significato. Se si vuole intendere come scarico il quantitativo trattato, andrà stabilita la potenzialità dell'impianto, quanto tratta giornalmente. Un sistema di registrazione in continuo potrebbe servire allo scopo.

Quando il trasportatore è lo stesso soggetto che li recupera è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati?

No. Se il recupero, come spesso avviene, non è contestuale all'arrivo, la ricostruzione dei movimenti risulterebbe alterata. Su una riga si scriverà il carico e scarico relativi al trasporto, mentre per il recupero si scriverà sulle altre: prima il carico, poi lo scarico. questi

 

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