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I CONTROLLI SUL TRAFFICO DI FARINE ANIMALI

Con l'emergenza riguardante i nuovi casi di encefalopatia spongiforme nei bovini e i provvedimenti emessi che mirano a bandire, per ora provvisoriamente, ma più avanti in modo definitivo, l'utilizzo di farine animali nei mangimi destinati all'alimentazione animale, ci sono tutti gli elementi perchè si crei un mercato parallelo, e quindi illecito, delle farine rimaste invendute. Mentre nel nostro Paese tali comportamenti potrebbero essere disincentivati dal fatto che il Governo ha recentemente previsto l'ammasso delle farine rimaste invendute e quindi il loro risarcimento, lo stesso non si può dire per tutti i paesi della UE o quelli extra-comunitari che con la UE commerciano.

Nel mese di dicembre dello scorso anno la trasmissione televisiva Report documentò un traffico intenso di farine animali, alcune delle quali contaminate da salmonella e botulino, esportate ma anche importate nel porto di Ravenna, riprendendo una nave che le scaricava sotto gli occhi degli addetti al controllo che negarono, in diretta telefonica, l'evidenza.

Nella seduta parlamentare della camera del 18 gennaio corrente anno il Sottosegretario alla Sanità risponde ad una interpellanza in merito. Molte sono le informazioni che trapelano dal resoconto in aula, alcune delle quali non note al pubblico e non trattate a livello di diffusione a mezzo stampa.

Dalla risposta del Sottosegretario possiamo quindi conoscere più approfonditamente quali sono le modalità di controllo che il nostro Paese ha adottato per frontaggiare questo commercio illegale.

"Presidente, ad una interpellanza tanto articolata e su un tema per giunta oggi di particolare attualità non può non corrispondere una risposta altrettanto articolata e in un certo senso che vada anche al di là del caso, ormai storicamente conclusosi, denunciato dagli interpellanti.

Mi scuserà pertanto il Presidente se la mia risposta non potrà essere breve e dovrò richiamare in questa sede una serie di provvedimenti, alcuni dei quali ricordati poc'anzi dallo stesso onorevole Galletti, adottati dal Governo come strumenti di precauzione: assunti sia prima dell'interpellanza che posteriormente al deposito della medesima (ricordo che tale interpellanza è stata depositata il 19 dicembre 2000).

Per rispondere in modo esaustivo - almeno così spero - devo ricordare che in Italia già dal 1994, con ordinanza 28 luglio 1994, conseguente alla decisione 94/381/CEE della Commissione, riguardante le misure di protezione in merito alla trasmissione dell'encefalopatia spongiforme bovina, sono vietate per i ruminanti le farine di carne derivanti da mammiferi.

A partire dall'entrata in vigore di questa ordinanza, gli organismi di controllo territoriale hanno provveduto ad integrare progressivamente i controlli eseguiti sulla base della normativa preesistente con quelli specifici relativi alla verifica dell'ottemperanza al divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivanti dai tessuti di mammiferi, previsti dalla decisione stessa.

Inoltre, in aggiunta all'ispezione regolarmente condotta nell'ambito della normale attività di vigilanza, nella primavera del 1996, il Ministero della sanità ha richiesto agli organi territoriali di vigilanza di procedere alle ulteriori intensificazioni dei controlli mirati alla verifica degli adempimenti relativi all'ordinanza 28 luglio 1994 attuativa - come ho detto poc'anzi - della decisione 27 giugno 1994, n. 94381/CE della Commissione. I controlli mirati alla verifica del rispetto del disposto della decisione n. 94381/CE riguardano sia gli aspetti giuridico-amministrativi sia il prelievo di campioni di mangimi per le analisi di laboratorio. Le ispezioni sono effettuate dal personale di vigilanza del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali coordinato dalle regioni e dagli agenti del comando sanità dell'Arma dei carabinieri, il cosiddetto NAS.

I provvedimenti da adottare, in caso di irregolarità, sono diversi. Innanzitutto, vi è il sequestro della partita; in secondo luogo, fino all'entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale 17 novembre 2000, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta di proteine derivate da mammiferi, era prevista la destinazione ad un uso diverso da quello alimentare, nel caso non fosse riportata sulla confezione della partita la data di scadenza o non si conoscesse l'origine delle farine di carne utilizzate nell'impianto. Nel caso in cui fossero state note le indicazioni anzidette, era possibile la destinazione ad uso zootecnico, ma con l'esclusione dei ruminanti. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale sopra citata, nel caso in cui fossero note le indicazioni relative alla data di scadenza e di origine delle farine di carne ottenute da scarti di macellazione provenienti da animali riconosciuti idonei all'alimentazione umana, era possibile destinare tali mangimi all'alimentazione di animali non erbivori.

Dal 1o gennaio 2000 - provvedimento posteriore al deposito dell'interpellanza in oggetto -, con l'entrata in vigore delle decisioni comunitarie nn. 2776/CE e 2001-9/CE, tutti i mangimi contenenti proteine animali trasformate (farine di carne, ossa, sangue, eccetera) non possono essere destinati in alcun modo all'alimentazione degli animali che producono alimenti destinati al consumo umano.
Il terzo provvedimento da adottare, in caso di irregolarità, è l'individuazione degli allevamenti ai quali sono stati distribuiti mangimi irregolari. Il quarto provvedimento è l'individuazione dei capi animali che hanno avuto accesso al mangime in questione con l'indicazione sul documento individuale e sul registro di stalla di "animali a rischio per BSE", al fine di poter ricondurre i successivi controlli in fase di macellazione. Il quinto provvedimento è l'indagine presso l'impianto per stabilire la causa delle irregolarità e la sua rimozione; il sesto, per i casi più gravi, è il ritiro dell'autorizzazione alla produzione.

Per quanto concerne le decisioni comunitarie nn. 2766/CE e 2001-9/CE, è necessario rappresentare in questa sede che il dipartimento alimenti e nutrizione sanità pubblica veterinaria, con note 19 dicembre e 22 dicembre 2000, nonché nota 15 gennaio 2001, indirizzata alle regioni, alle province autonome, agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli uffici periferici del Ministero della sanità, a tutti gli organi di controllo e alle associazioni di categorie ha impartito opportune indicazioni di dare corrette indicazioni ai contenuti fissati nella sopra richiamata decisione e di esercitare un'azione di vigilanza circa il rispetto dei divieti in essa contenuti.

Sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, relativa ai controlli nel settore, il Ministero della sanità - in particolare il dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria - ha diramato le linee guida sulle modalità di ispezione ai servizi veterinari delle regioni ed agli istituti zooprofilattici; tali linee guida, che sono finalizzate alla verifica del rispetto dell'ordinanza 28 luglio 1994, sono state riproposte successivamente nella circolare 2 febbraio 2000, relativa al piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale.

Nell'ambito delle sopracitate istruzioni, diramate dall'autorità centrale, è stato inserito anche il piano di campionamento dei mangimi utilizzati presso gli allevamenti bovini, piano che è oggetto di particolari interrogativi da parte degli interpellanti. Nel maggio 2000, poi, sono state distribuite a tutti gli operatori del settore zootecnico-mangimistico insistenti sul territorio italiano le linee guida per l'attuazione delle buone pratiche di fabbricazione e distribuzione dei mangimi per ruminanti.

Le analisi sui mangimi vengono effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali su campioni di mangimi complementari di varia tipologia (per bovini da latte, vitelli, vitelloni, eccetera), mangimi completi e materie prime per mangimi, prelevate dal personale di vigilanza dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e dagli agenti del comando carabinieri sanità nel corso delle ispezioni di competenza sia presso gli stabilimenti di produzione, sia presso le aziende zootecniche.

Altri campioni vengono prelevati dall'ispettorato repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini delle frodi merceologiche, sulla base di un piano coordinato di controllo nel settore dell'alimentazione animale, di cui al decreto 14 ottobre 1999, che tra l'altro prevede l'obbligo di segnalare ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali l'irregolarità riscontrata per i provvedimenti di competenza.

Durante il 1999 sono stati esaminati 613 campioni, di cui 27 sono risultati positivi alla presenza di tessuto osseo di mammifero, pari al 4,4 per cento. Relativamente ai controlli dell'anno 1999, i campioni sono stati prelevati per il 43,9 per cento negli allevamenti, per il 29 per cento presso i mangimifici e per il 26,9 per cento presso le rivendite.

Per quanto riguarda i controlli dell'anno 2000, ho con me una tabella, che lascio agli atti con preghiera di farla pervenire agli onorevoli interpellanti, concernente "gli esami riguardanti i mangimi per ruminanti per la ricerca di frammenti ossei di mammifero per regione". In tale tabella, peraltro non definitiva, si riporta il numero dei controlli svolti dai servizi veterinari competenti per territorio, suddivisi per regioni, effettuati in allevamenti, mangimifici e rivendite.

I campioni analizzati si riferiscono ad alimenti destinati ai ruminanti, in prevalenza mangimi complementari nelle varie tipologie (per vacche da latte, vitelli, vacche e manze in asciutta, vitelloni, eccetera), mangimi completi e mangimi composti prelevati presso aziende mangimistiche, rivendite ed aziende zootecniche.

Le positività riscontrate sono da ascrivere non ad una presenza significativa di proteine non consentite, ma a livelli che, nulla togliendo all'irregolarità tecnico-giuridica (che rimane), sono tuttavia prevalentemente riconducibili al trascinamento di produzioni precedenti effettuate negli stessi impianti di produzione dei mangimi.

Le istruzioni del nostro dipartimento, destinate agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome, hanno consentito, rielaborando le esperienze maturate ed i punti critici rilevati negli anni precedenti durante i controlli sul territorio, la razionalizzazione delle ispezioni attraverso l'individuazione di parametri fondamentali da rispettare nel corso dei controlli presso i mangimifici.

Riguardo alle positività riscontrate, è da premettere che la metodica analitica utilizzata dagli istituti zooprofilattici sperimentali per verificare l'idoneità dei prodotti all'alimentazione dei ruminanti, è di tipo microscopico. Essa si basa sull'identificazione delle farine di carne di mammifero presenti nei mangimi attraverso lo studio morfologico dei frammenti ossei e la ricerca di strutture tessutali specifiche delle diverse classi di vertebrati (peli, piume, squame, eccetera).

Si tratta di un metodo di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali conosciuto dal maggio 1994, messo a punto dal Ministero per le politiche agricole con finalità merceologiche e previsto con decreto ministeriale 13 aprile 1994, ultimamente sostituito dal decreto ministeriale 30 settembre 1999, che recepisce - quest'ultimo - le disposizioni di cui alla direttiva n. 98/88 CEE concernente gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali.

Il metodo, pur non essendo di tipo quantitativo, è in grado di rilevare la presenza nei mangimi di elementi istologici riconducibili a farine di origine animale, fino ad una concentrazione minima dello 0,01 per cento e si applica ad aliquote di mangime di 10 grammi.

Il metodo, utilizzato a fini sanitari, ha una valenza solo qualitativa per l'identificazione della presenza o assenza dei frammenti ossei. Pertanto, non essendovi dei livelli di tolleranza, la sola minima rilevabilità riscontrata di tessuto osseo di mammifero rende il campione positivo alla presenza di farine animali.

Il metodo italiano - va sottolineato - è il più sensibile utilizzato in Europa, a motivo dell'elevato quantitativo di mangime sottoposto ad analisi e per la possibilità di identificare una quantità molto piccola di frammenti d'osso. Come ho detto prima, si tratta di una concentrazione minima dello 0,01 per cento.

Inoltre, il metodo italiano è molto più sensibile di quello approvato a livello comunitario con la direttiva n. 98/88 CEE concernente gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali. Infatti, il metodo italiano si applica ad aliquote di 10 grammi ed è in grado di identificare la presenza di elementi istologici riconducibili a farine di origine animale nei mangimi fino ad una concentrazione minima dello 0,01 per cento; mentre il metodo comunitario si applica ad aliquote di due grammi - quindi, cinque volte meno - ed è in grado di evidenziare elementi istologici riconducibili a farine di origine animale nei mangimi fino ad una concentrazione minima dello 0,1 per cento.

Ribadisco, invece, che il metodo italiano comporta un dato dello 0,01 per cento: pertanto, il metodo italiano è dieci volte più sensibile di quello europeo, in quanto analizza campioni cinque volte più grandi e garantisce una possibilità cinque volte maggiore di identificare elementi biologici.
Risulta evidente che il metodo italiano consente di identificare quantità minori di elementi istologici rispetto a qualsiasi altro metodo europeo. In particolare, il metodo italiano è in grado di identificare gli elementi istologici compresi tra lo 0,01 per cento e lo 0,1 per cento; cosa che invece non può essere eseguita né con il metodo comunitario, né con altri metodi utilizzati nei paesi europei.
Inoltre, il metodo comunitario viene applicato in Europa solo dal 1o settembre 1999, mentre quello italiano è stato utilizzato fin dal 1994!

La disciplina dell'importazione degli scambi intracomunitari di farine animali è contenuta nella direttiva n. 92/188 CEE. Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, modificato e integrato dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 181, prevede che gli operatori primi destinatari di prodotti provenienti da un altro Stato membro segnalino all'autorità competente (gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari: in sigla UVAC) l'arrivo dei prodotti medesimi nelle 24 ore precedenti. Tali operatori sono inoltre soggetti a preventiva registrazione presso l'UVAC. Devono tenere un registro in cui scrivere le consegne e conservare i certificati sanitari o i documenti commerciali che accompagnano le merci per un periodo non inferiore a sei mesi e, comunque, per tutto il periodo di validità del prodotto.

Tali disposizioni valgono anche nel caso delle farine animali per le quali la decisione della commissione 1999/874/CEE del 10 dicembre 1999, inserisce specifici codici che permettono la distinzione in farine di carne, farine di sangue, farine di ossa, ciccioli essiccati e miscugli di queste farine. Per quanto riguarda i rifiuti animali trasformati di mammiferi valgono regole particolarmente rigide, ai sensi della decisione della commissione 97/735/CEE e successive modifiche, ogni spedizione di tali rifiuti deve essere segnalato da parte dell'autorità sanitaria del paese speditore all'azienda sanitaria locale e all'UVAC di destinazione con messaggio informatico ANIMO e deve essere certificata come merce sottoposta a trattamento ad una temperatura maggiore di 133 gradi centigradi per 20 minuti senza interruzione e ad una pressione uguale o maggiore di 3 bar.

Quanto all'importazione di proteine animali trasformate da paesi terzi, la direttiva 92/188/CEE, in attesa di liste e di stabilimenti approvati dalla Commissione europea, prevede la facoltà per i singoli Stati membri di riconoscere in via bilaterale gli stabilimenti dei paesi terzi dei quali sono possibili le importazioni. L'Italia ha riconosciuto stabilimenti di Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America, mentre quelli di Senegal, Cile e Perù sono riconosciuti, ma solo e limitatamente alle farine di pesce. Ai sensi della decisione del consiglio 200/766/CEE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali, dal primo gennaio 2001 al 30 giugno 2001, saranno vietati l'immissione sul mercato, gli scambi intracomunitari, le importazioni da paesi terzi, l'esportazione nei paesi terzi e la somministrazione di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali allevati per la produzione di alimenti.

Nel corso del 2000 risultano arrivate in Italia 110 partite in totale. Di queste, 28 sono costituite da farine di carne, di cui 24 provenienti dall'Irlanda e 4 dalla Danimarca; 22 da farine di sangue, tutte provenienti dalla Germania; 60 da farine di pesce, tutte provenienti dalla Danimarca.
Ho qui una tabella che, insieme a quella precedente, lascio agli atti affinché venga messa a disposizione degli interpellanti e della Presidenza con i dati specifici relativi agli scambi intracomunitari di farine animali nel corso del 2000 con l'individuazione dei destinatari.

Nel corso del 2000 risultano importate 64 partite di proteine animali trasformate, di cui 15 di farine di carne provenienti dagli Stati Uniti d'America, 36 di farina di pesce (16 dal Perù, 12 dal Cile, 4 dagli Stati Uniti d'America, ed altre), 9 partite di farine di residui di pollame e 4 partite di miscugli di farine diverse.
I controlli sulle merci importate, effettuati dai posti di ispezione transfrontaliera, sono disciplinati dai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 93 e 25 febbraio 2000, n. 80.
Tali disposizioni normative prevedono un controllo cartolare dei certificati, di identità e materiale sulle partite presentate all'importazione e controlli di laboratorio secondo le frequenze stabilite in sede comunitaria.

Nel corso del 2000, sulle 67 partite importate da paesi terzi, stante un controllo delle certificazioni e di identità sistematico, sono state sottoposte a controllo fisico 39 partite e a controllo di laboratorio 12 partite. Proprio nei giorni scorsi, una partita di farina di pesce importata e sottoposta a controlli dal posto d'ispezione transfrontaliero di Ravenna è risultata positiva alla ricerca di proteine derivate da mammifero e sta per essere distrutta (anzi, al momento dovrebbe essere stata distrutta).
Oltre ai controlli di cui sopra, dal 1o settembre 2000, è attivo un piano di monitoraggio di durata annuale per l'identificazione di proteine derivanti da tessuti di mammifero in farine proteiche di origine animale provenienti da paesi terzi. Lo scopo di tale piano, predisposto in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità ed il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino, è quello di pervenire all'intensificazione dei livelli di sorveglianza esercitati nei confronti di alimenti destinati ai ruminanti provenienti da paesi terzi, ai fini della profilassi della BSE. Esso si pone, fra l'altro, come obiettivo specifico, la verifica della rilevanza delle contaminazioni di proteine derivate da tessuti di mammifero nelle farine di pesce, di sangue, di piume e di pollame.

I risultati di controlli di laboratorio non sono ancora disponibili. Tuttavia, per quanto riguarda il porto di Ravenna, i dati sono riportati in un allegato che consegnerò al Presidente. Per completezza, preciso che l'Istituto superiore di sanità ha formulato il 5 dicembre 2000 una serie di valutazioni tecniche concernenti l'utilizzo di farine animali nell'alimentazione dei ruminanti.

Al riguardo, l'Istituto ha raccomandato il divieto dell'utilizzo di farine di sangue (plasma essiccato e prodotti derivati dal sangue) e dell'utilizzo di sego ottenuto dalla lavorazione delle ossa nell'alimentazione dei ruminanti (grasso di raffinazione o grasso d'ossa), laddove nel conferimento della materia prima non sia stata esclusa la colonna vertebrale, ovvero non sia possibile individuare l'origine e la provenienza del sego.

L'Istituto ha raccomandato, altresì, la realizzazione a livello di mangimificio di appropriate strutture dedicate alla lavorazione di mangimi per ruminanti (movimentazione, stoccaggio e lavorazione delle materie prime e dei prodotti finiti). In particolare, viene consigliato l'impiego di un saggio immunoenzimatico validato a livello europeo, per verificare il corretto trattamento termico, negli impianti di lavorazione, dei sottoprodotti della macellazione per la produzione di farine animali, stante l'opportunità di effettuare tale verifica in modo sistematico sia sulle produzioni italiane sia sui lotti importati.

È necessario, inoltre, ricordare alcuni provvedimenti adottati per quanto attiene alla sicurezza dei consumatori nei confronti della BSE, che hanno interessato in genere il settore mangimistico: il decreto ministeriale 29 settembre 2000, concernente le misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi, che stabilisce la distruzione di tutto il materiale a rischio mediante incenerimento; l'ordinanza ministeriale 13 novembre 2000, che stabilisce misure sanitarie urgenti contro le encefalopatie spongiformi per favorire l'eliminazione del citato materiale specifico a rischio attraverso il recupero energetico (quindi, l'utilizzazione come combustibile del materiale pretrattato); l'ordinanza ministeriale 3 gennaio 2001, recante misure sanitarie ed ambientali urgenti per la distruzione del materiale ad alto rischio, con cui viene fatto obbligo agli inceneritori di accettare detto materiale.

Soggiungo, infine, che con decreto del 22 gennaio 19999 il ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha provveduto all'aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell'Unione europea 97/45/CE e 98/16/CE. Se può essere utile agli interpellanti, ho anche il materiale relativo a tali ultimi provvedimenti, che proprio in questi giorni assumono una particolare importanza."

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