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24 gennaio 2001

LA CAMERA APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL TRASPORTO MARITTIMO DI IDROCARBURI

Martedì 23 gennaio è passato alla Camera il provvedimento recante "Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi" (A.C. 6874). Come anticipato nella seduta del 15 gennaio problemi guridici erano stati sollevati a proposito della formulazione dell'art.2, laddove si rendeva corresponsabile l'armatore delle eventuali conseguenze ambientali legate all'uso di scafi non sicuri da parte del soggetto vettore.

Come è possibile leggere dall'estratto che vi riportiamo in lettura, il Governo è stato battuto nella votazione all'emendamento 2.1 presentato dall'On.Becchetti, che ne chiedeva per l'appunto la soppressione. Ora il disegno di legge passerà al Senato.

La trattazione dell'argomento, aldilà delle polemiche personali o di gruppo che non portano alcun elemento di interesse tecnico, non solo svela spunti di carattere giuridico, a proposito dei quali prevalentemente gli addetti ai lavori possono comprenderne tutte le sfaccettature, ma descrive anche modi e termini (aleatori) attraverso i quali avvengono queste transazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati . Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE GIARDIELLO, Relatore.

Presidente, sull'articolo 2 in materia di corresponsabilità abbiamo svolto una discussione molto approfondita in Commissione e in aula nel corso della discussione sulle linee generali. In quelle sedi abbiamo raggiunto un accordo che mi porta ad invitare i presentatori degli emendamenti Becchetti 2.1 e Turroni 2.3 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario, e ad esprimere parere favorevole sull'emendamento Bosco 2.2, a condizione che vengano sostituite le parole "mezzi di trasporto", con le seguenti: "navi dotate di più elevati standard di sicurezza".

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIO OCCHIPINTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Becchetti, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 2.1, rivoltole dal relatore e dal rappresentante del Governo?

PAOLO BECCHETTI.

No, Presidente, lo mantengo e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO BECCHETTI.

Presidente, non accolgo quell'invito perché il mio emendamento 2.1 prevede di sopprimere l'articolo 2 (e mi rivolgo ai numerosi giuristi presenti in quest'aula) che rappresenta un vero e proprio "non senso giuridico" e che va contro ogni tradizione normativa, riguardante dei concetti che sembrano essere oscuri per chi ha elaborato questo testo. Per l'elaborazione di questo testo si è utilizzato infatti un linguaggio che è una specie di via di mezzo tra la lingua aramaica e la filologia romanza; altrimenti, non si capirebbe come siano stati bypassati completamente dei concetti fondamentali: quello dell'approfondimento della culpa in eligendo, della culpa in contrahendo, della culpa in vigilando - questo in punto di diritto - delle norme previste dagli articoli 2049 e 2050 del codice civile, di tutta la sistematica del diritto internazionale privato e del diritto della navigazione.

Con l'articolo 2 quindi s'introduce il principio della "corresponsabilità anche" (chissà se corresponsabilità non significhi "anche"?) del proprietario del carico nell'ipotesi di un sinistro marittimo, di versamento in mare dei prodotti petroliferi. Oltre a rilevare la mancata conoscenza dei concetti giuridici fondamentali e del rigore con il quale il nostro ordinamento disciplina tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva e di responsabilità per fatto altrui (ho per l'appunto richiamato gli articoli 2049 e 2050 del codice civile), devo dire che mi dispiace che la Commissione giustizia - alla quale era stata inviata questa proposta di legge per l'espressione del relativo parere - ci abbia restituito il provvedimento con una certa nonchalance quasi che volesse dire che lei si occupa di grandi questioni e che quindi sarebbe sufficiente inserire nel testo una "frasetta" che in qualche maniera esoneri dalla responsabilità i proprietari del carico; si tratta quindi di una specie d'inversione legale dell'onere della prova a carico del proprietario del carico - scusatemi per la tautologia - per dimostrare che egli ha adottato tutto ciò che era necessario per evitare la responsabilità in ordine a questo versamento.

Ciò dimostra che chi si occupa di queste cose non ha avuto la serietà di approfondire come avvengono le transazioni sui carichi di idrocarburi nel mondo. Cosa succede? Succede che un tizio che sta a Londra chiama un broker e gli chiede di comprargli un milione di tonnellate di gasolio. Questo va dal produttore, o dal fornitore ed effettua l'acquisto, poi va dallo spedizioniere (quindi vi è un quarto passaggio), che imbarca i prodotti petroliferi su una nave e la nave parte dall'Arabia Saudita o dal Venezuela e va. Nel corso del viaggio questo carico - è notorio - cambia proprietario, a volte tre, quattro o cinque volte. Chi conosce queste cose lo sa perfettamente. Le polizze di carico vengono utilizzate a fini di garanzia su prestiti presi su polizze di carico in viaggio.

Mi domando come fa il proprietario del carico che compra quel carico, o una parte del carico nel corso del viaggio, ad essere responsabile di un danno che si produce per un evento in mare come, ad esempio, la perdita del carico. Come fa a sapere se all'origine è stata presa una nave con il doppio scafo o senza il doppio scafo?

MARIO OCCHIPINTI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Deve saperlo!

PAOLO BECCHETTI. Cosa c'è dietro? Vi è questa incultura dell'attacco alla proprietà privata e all'impresa. Questo è il punto fondamentale! Signor Presidente, lei storce il naso perché è un giurista, evidentemente allora concorda con me che c'è l'ignorantia legis, o altrimenti mi spieghi qual è la sua terza ipotesi, perché io non riesco a comprenderla. Tutte queste sono per me buone ragioni per votare a favore del mio emendamento che porta alla soppressione dell'articolo 2 che vorrebbe introdurre la responsabilità per fatto altrui in un settore così delicato dei traffici mondiali come quello del trasporto degli idrocarburi (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Vede, onorevole Becchetti, la mia attuale posizione non mi consente di dialogare con lei. Ne parliamo dopo. Il Fund in materia di pollution forse non le darebbe totalmente ragione, perché in materia di rifiuti c'è tutta una questione complessa. Poi ne parliamo a quattr'occhi. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Savarese. Ne ha facoltà.

ENZO SAVARESE.

Signor Presidente, intervengo brevemente per apporre la mia firma sull'emendamento soppressivo Becchetti 2.1. Non mi dilungo perché le argomentazioni sono state già svolte egregiamente dal collega e, del resto, come il relatore ben sa, il Governo stesso su questo punto è stato attento. Sullo stesso argomento le forze della Casa delle libertà hanno espresso chiaramente la loro opposizione in Commissione trasporti. Certamente, il testo è leggermente migliorato rispetto alla versione precedente.

Va dato atto al relatore che la nuova versione dell'articolo 2 è migliorativa perché, se non altro, vi è l'espressione: "salvo che provino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno", però è vero quello che ricordava il collega Becchetti, relativo agli articoli 2049 e 2050 del codice civile, sull'inversione dell'onere della prova. È vero anche che molto spesso, troppo spesso, si ricorre all'inversione dell'onere della prova (questo porterebbe ad aprire altre discussioni, ma non voglio rubare il campo ai colleghi della Commissione giustizia). Mi pare però che in tema di responsabilità non si possa attribuire al titolare del carico la responsabilità, salvo che dimostri il contrario. Queste sono francamente delle forzature perché la responsabilità può essere chiaramente dell'armatore, ma non di chi abbia effettivamente imbarcato il materiale. Per quanto detto Alleanza nazionale voterà a favore dell'emendamento soppressivo Becchetti 2.1 che ho sottoscritto.

EUGENIO DUCA, Relatore.

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUGENIO DUCA, Relatore.

Signor Presidente, intervengo brevemente per rispondere a due domande che il collega Becchetti ha rivolto (una anche abbastanza ironica) e anche per invitare il gruppo e la maggioranza ad esprimere parere contrario sull'emendamento soppressivo Becchetti 2.1.

Leggo dagli atti della IX Commissione: "dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di inquinamento causato dalla perdita di idrocarburi o prodotti derivati delle acque territoriali, degli specchi acquei e dei porti italiani, dei fiumi, laghi e acque interne provocato da un mezzo di trasporto navale o terrestre, o dalla perdita di condutture, i proprietari del materiale che ha determinato l'inquinamento rispondono con l'armatore, o il proprietario del mezzo di trasporto, o della conduttura per i danni provocati alle persone, all'ambiente naturale e alle cose". Segue la firma dell'onorevole Becchetti.

Direi, quindi, che possiamo togliere tutta la prima parte del ragionamento; per quanto riguarda la seconda parte, vero è che Shell, Tamoil, Q8, Agip possono chiedere di spostare centinaia e centinaia di tonnellate di petrolio da un porto, o da un terminal all'altro, anche vendendosi reciprocamente parte del petrolio trasportato dalle cisterne, ma con il provvedimento in esame, cari colleghi, vogliamo prevedere che Shell, Tamoil, Q8 eccetera si comportino in Italia, nel Mediterraneo, in Adriatico come si comportano in tanti altri paesi europei e nordamericani, in Alaska, in Giappone. Chiediamo, quindi, che l'ambiente italiano venga trattato come l'ambiente di quei paesi.

Le grandi multinazionali Tamoil, Shell, Q8 che devono effettuare trasporti, di fronte all'offerta di una nave a doppio scafo o di una nave a singolo scafo, se decidono di risparmiare mille dollari per il nolo, devono sapere che, qualora si verifichi quanto è accaduto in questi giorni nelle Galapagos o che è avvenuto sulle coste bretoni l'anno scorso, o che poteva avvenire nella Manica, possono essere chiamate a pagare per i danni ambientali. Questi sarebbero peraltro gravissimi se avvenissero nel mare Adriatico, nelle Bocche di Bonifacio, nelle acque degli arcipelaghi del nostro paese. Bisogna sapere, quindi, che il Parlamento italiano sta seguendo un indirizzo che induce le imprese a comportarsi correttamente: è quanto vogliamo introdurre nella legge che il Parlamento si appresta ad approvare. Invito pertanto a votare contro l'emendamento soppressivo in esame e a favore dell'emendamento Bosco 2.2, che individua più precisamente alcuni tipi di responsabilità (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo)..........

PAOLO BECCHETTI.

Signor Presidente, pur apprezzando lo sforzo compiuto con la presentazione dell'emendamento del gruppo della Lega nord Padania, confermo le mie osservazioni sull'inciso che la Commissione giustizia ha suggerito di inserire nella norma, che è testualmente "salvo che non provino di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Domando ai giuristi in aula: è ipotizzabile inserire in una norma una clausola così generica? "Salvo che non provino...": chi? Il proprietario del carico viaggiante per migliaia di chilometri? Dovrebbe essere lui ad avere adottato tutte le misure idonee, mentre sta a Genova, o nella sede della compagnia petrolifera, alla Q8, alla Tamoil? Dovrebbe adottare da lì le misure idonee ad evitare il danno? Pag. 81 Dov'è l'equivoco? Stiamo varando una norma che dal 2003 imporrà alle navi che trasportano prodotti petroliferi nelle acque territoriali nazionali di non entrare se non hanno il doppio scafo.

Questo è quanto abbiamo stabilito, si tratta della norma principale che condividiamo al cento per cento. Siamo consapevoli dei danni che l'inquinamento marino, causato dalle petroliere, dalle vecchie carrette, ha prodotto e credo che sia assurdo soffermarsi ancora su questo aspetto sul quale, sicuramente, esiste una trasversalità positiva. Ma, dopo aver stabilito che dal 2003 non entreranno più navi nelle nostre acque territoriali e nei nostri porti se non hanno il doppio scafo, diciamo che è corresponsabile l'armatore del carico.

A mio avviso è corresponsabile se sceglie una nave che non ha il doppio scafo e non spetta a lui provare che ha adottato tutte le misure necessarie. Magari ha acquistato un milione di tonnellate di petrolio e, trovandosi in una città del nord America o a Genova, ad esempio, deve provare di averle adottate nel mar Arabico o nell'oceano Atlantico. Mi sembra che tutto ciò non regga, signor Presidente, quindi non posso ritirare il mio emendamento. Si tratta di un problema culturale e ideologico........

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.

......Signor Presidente, cari colleghi, sono convinto che cercando di contemperare le esigenze ognuno persegua un obiettivo caratterizzato da buona fede. Noi vogliamo estendere, in caso di disastro ambientale, la responsabilità al proprietario del materiale trasportato, oltre che al trasportatore. Vi sono esigenze di altissimo profilo che possono giustificare questa scelta, ma credo di interpretare le parole dei colleghi Savarese e Becchetti - non credo di averne titolo, ma non se ne dispiaceranno - dicendo che nessuno vuole però stravolgere alcuni principi fondamentali del diritto che incidono profondamente su tutta una serie di questioni.

Anche in Commissione giustizia ci siamo soffermati su questo aspetto. Si è giunti alla formulazione: "salvo che provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno". Queste parole devono essere comprese, sulla base degli atti parlamentari, con una interpretazione autentica che resti agli atti e che, nelle numerose controversie, anche di grande portata, che nasceranno, dia una chiave di lettura a chi dovrà giudicare e dirimere le questioni di carattere risarcitorio molto consistenti, altrimenti facciamo un danno.

Evidentemente si deve intendere che il proprietario dovrà avere adottato tutte le misure che rientrino nella sua specifica e concreta possibilità di adozione, perché una responsabilità di carattere oggettivo e astratto al tempo stesso, in base alla quale apoditticamente si stabilisce che comunque egli è responsabile perché avrebbe dovuto farsi carico di adottare tutte le misure necessarie per evitare un danno, può essere fortemente fraintesa. Si deve precisare nel testo o nell'interpretazione autentica risultante dagli atti parlamentari che egli deve aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno in quanto esse rientrino nella sua specifica e concreta possibilità, altrimenti gli addossiamo una responsabilità oggettiva che, questa sì, stravolgerebbe le fondamenta dei principi giuridici del nostro ordinamento.

Dobbiamo fare questa precisazione ed operare una scelta, in base alla quale - mi pare che a ciò abbia accennato il Presidente con la sua garbata interruzione in risposta al collega Becchetti - si può anche procedere con il principio della responsabilità solidale o concorrente del proprietario, che è stata già sperimentata e prefigurata in altri settori, soprattutto nella politica ambientale e contro l'inquinamento, ma deve essere ben chiaro che il proprietario deve fare tutto quanto gli è possibile, se ed in quanto abbia gli strumenti e la possibilità di adottare queste misure, perché, se è vero che è necessario perseguire i fini che tutti, destra e sinistra, se non siamo in spudorata malafede, vogliamo conseguire per preservare il bene irripetibile e prezioso della maggiore pulizia possibile delle nostre acque, tuttavia, non possiamo stravolgere alcuni principi paralizzando qualsiasi attività. Gradirei una puntualizzazione su questo aspetto, se non altro perché rimanga agli atti parlamentari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cherchi. Ne ha facoltà.

SALVATORE CHERCHI.

Signor Presidente, credo che per inquadrare meglio il problema al nostro esame occorra riesaminare un caso citato dall'onorevole Becchetti, relativo al recente naufragio della nave carboniera in prossimità delle acque della Sardegna. Quella nave carboniera è risultata facente capo ad un armatore assolutamente inaffidabile e non dotata di carte nautiche idonee per garantire una corretta navigazione in quel tratto di mare.

Vi era cioè una palese inadeguatezza di quella nave e di chi la conduceva alla navigazione nelle acque prospicienti il mare della Sardegna. Ebbene, quella nave lavorava in nome e per conto dell'ENEL, la quale risulta totalmente irresponsabile di quanto è accaduto. Onorevole Becchetti, questa non è una situazione che possiamo considerare giusta. È evidente che vi deve essere una corresponsabilità dell'ENEL ed è questa la ragione per la quale, partendo da questo caso ed estendendo il ragionamento più in generale, sosteniamo la proposta della Commissione.

PRESIDENTE.

Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Becchetti 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e Lega nord Padania). (Presenti 388 Votanti 383 Astenuti 5 Maggioranza 192 Hanno votato sì 196 Hanno votato no 187). Si intende pertanto soppresso l'articolo 2 (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e Lega nord Padania).

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