ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA O LOGGIA MASSONICA

Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Udine

Via Carducci 44 - 33100 Udine -

Tel 0432 502972- Fax 0432 507963 -C.F.: 94106210308

                                                              Egr.Sig.

                                                                    Marrocco Mario

                                                                    Via Resistenza, 18/A/2

                                                                    33040 Corno di Rosazzo

                                                             Egr. Dott.

                                                                   Omenetto Dino Gianfranco

                                                                   Via C.Percoto 21

                                                                   33100 Udine

Via pec

                                                                                  Udine, 15 aprile 2010 Prot. 511/10

Oggetto: procedimento disciplinare - notifica della decisione.

Ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 7 del Regolamento per

l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, si notifica la seguente decisione del Consiglio dell'Ordine depositata presso la Segreteria in data 20 marzo 2010:

" … omissis … Il Consiglio

- visto l'esposto del Sig. Mario Marrocco pervenuto in data 08/01/2010 prot. 28/10 all'Ordine di Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine, a carico del dott. Omenetto Dino Gianfranco nel quale vengono rappresentati fatti relativi all'attività del dott. Omenetto nell'esercizio delle Sue funzioni di Curatore fallimentare della Net Service sas;

- visto il Capo V dell'Ordinamento della professione di cui alD.Lgs. n.139 del 28 giugno 2005, nonché l'attuale Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5/6 marzo 2008 e successive modifiche;

- constatata l'insussistenzadi motivi di astensione e di ricusazione fra i Consiglieri ex art. 4 del Regolamento;

- al fine di conciliare le esigenze di celerità e snellimento delle attività consiliari con le contrapposte esigenze di rispetto del contraddittorio e delle garanzie dell'incolpato, oltre che con riguardo al più generale principio di doverosità dell'azione disciplinare;

- su proposta motivata e documentata del Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Udine Dott. Marco Pezzetta ;

- sentito sull'argomento il Rag. Casarsa Alessandro, nella qualità di Consigliere coordinatore della Commissione disciplinare;

- alla luce del quadro probatorio esaminato e della documentazione depositata,ritiene insussistenti le condizioni per configurare abusi o mancanze o comunque fatti non conformi alla dignità, probità e decoro professionale da parte dell'iscritto;

- tenuto conto del profilo soggettivo del Dott. Omenetto Dino Gianfranco;

- all'unanimità dei presenti;

- ogni altra eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:

DELIBERA

? di non aprire il procedimento disciplinare a carico del Dott. Omenetto Dino Gianfranco perché i fatti, allo stato degli atti, non integrano violazioni di norme di legge, regolamenti e codice deontologico disponendo l'immediata archiviazione dello stesso;

? di mandare alla Segreteria, in funzione di garanzia degli interessi coinvolti, per la notificazione della decisione al professionista interessato nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie all'origine della vicenda.

omissis

Il Segretario: f.to Giovanni Sgura

Il Presidente: f.to Marco Pezzetta"

Il Segretario Giovanni Sgura

News

associazione o.n.l.u.s.

Organo Ufficiale di informazione

STRALCI

DI   VITA

A TUTTI QUEI COMMERCIALISTI SERI E ONESTI, PROFESSIONALMENTE CORRETTI VOGLIO MANDARE UN MESSAGGIO. CREDETE DI MERITARE UN PRESIDENTE CHE ARCHIVIO UN CASO DI UN  VOSTRO COLLEGA, SCUSATEMI, CHE COMMETTE UN REATO CHE LA CASSAZIONE PUNISCE CON LA RECLUSIONE E L'HO RITIENE UN REATO GRAVE? LA VOSTRA DIGNITA' COSA VI SUGGERISCE, NON E' IL CASO DI MANDARLO A FARE ALTRO?

UN COMMERCIALISTA, NELLO SVOLGERE L'ATTIVITA' DI CURATORE FALLIMENTARE, COMMETTE IL REATO PENALE DI FALSO IN ATTO PUBBLICO NELLE FUNZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE, LA COSA LA SEGNALO ALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI ED IL SUO PRESIDENTE MARCO PEZZETTA ARCHIVIA.

LA PIOVRA E' AUTONOMA SE IL TRIBUNALE NON TIENE IN CONSIDERAZIONE LA CASSAZIONE CIO' STA A SIGNIFICARE: CHE LORO FANNO PARTE DI UNA LOGGIA CHE SI RITIENE AL DI SOPRA DI OGNI LEGGE TERRENA ED HANNO IL LORO REGOLAMENTO MAFIOSO INTERNO AL QUALE SI ISPIRANO. COME PUO' FUNZIONARE, LA GIUSTIZIA, QUANDO VI SONO DENTRO ANCHE... ELEMENTI DI QUESTO GENERE. LA PIOVRA UDINESE CRESCE TRANQUILLAMENTE POI E' ARRIVATO QUALCUNO CHE SI E' POSTO QUALE PROBLEMA ESISTENZIALE LA DISTRUZIONE DI QUESTO ORGANO, MARIO Dr. MARROCCO, CHE STA SUBENDO CONSEGUENZE INIMMAGINABILI MA NON SI ARRENDERA' SINO ALL'ULTIMO ALITO DI VITA.

Le Sezioni unite ribadiscono innanzitutto il principio espresso con la sentenza 24 febbraio 1995, n. 1827/95, P.G. in proc. Proietti, per il quale tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Hanno quindi affermato il principio risolutivo dell'attuale contrasto, stabilendo che il delitto di falsa attestazione del privato (di cui all'art. 483 cod. pen.) può concorrere - quando la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sé come reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto al quale l'attestazione inerisca (di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.), sempreché la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.

LEGGENDO SOTTO VEDIAMO CHE HANNO LA STESSA INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE……………………………

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