FINANZA E TRIBURI > L'AVVISO DI ACCERTAMENTO
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Ricorso

Entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente può proporre ricorso, avverso tale atto, alla commissione tributaria provinciale competente (indicata nello stesso avviso).

Il ricorso deve essere in bollo (10,33 euro) ed è proposto mediante notifica all'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso , il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della commissione adita.

Se l'ammontare delle maggiori imposte accertate è uguale o superiore a 2.582 euro (circa 5.000.000 lire) il ricorrente è obbligato a farsi assistere da un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali.

In caso di proposizione del ricorso l'Ufficio iscriverà a ruolo un terzo delle maggiori imposte accertate con i relativi interessi; per questa somma sarà notificata al contribuente una cartella di pagamento.

Contestualmente al ricorso, o anche con atto separato, il contribuente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla commissione la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata.

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Definizione agevolata
Definizione agevolata delle sole sanzioni
Istanza di accertamento con adesione
Attesa della cartella di pagamento
Ricorso
Autotutela
Rateazione


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