FINANZA E TRIBURI > L'AVVISO DI ACCERTAMENTO
< < indietro < <
Definizione agevolata delle sole sanzioni

Il contribuente ha la facoltà di pagare entro 60 giorni solamente un quarto delle sanzioni senza versare la maggior imposta accertata e i relativi interessi. Questo comportamento può rivelarsi vantaggioso allorquando il contribuente, credendo di essere nel giusto ma non avendone la certezza, paga le sanzioni ridotte, fermandole, e nello stesso termine di 60 giorni propone ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Il vantaggio è nel fatto che se la commissione dà ragione al ricorrente, lo stesso si vedrà rimborsate le sanzioni versate in precedenza e, ancora, se la commissione dà ragione all'amministrazione, il contribuente dovrà versare la sola maggior imposta più gli interessi ma non la parte di sanzione in precedenza non versata.

Si noti che la sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Ciò vuol dire che se la sanzione è unica, senza problema si ridurrà la stessa ad un quarto, ma se le violazioni riguardano più tributi e di conseguenza sono state applicate più sanzioni, la riduzione ad un quarto andrà fatta sulla somma delle rispettive sanzioni pur se l'Ufficio ne ha irrogata soltanto una per effetto dell'applicazione del cumulo giuridico.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO (più rappresentativi):
- 9601 SANZIONI IRPEF
- 9605 SANZIONI ILOR
- 9609 SANZIONI CONTRIBUTO S.S.N.
- 9612 SANZIONI CONTR. STRAORD. EUROPA

_______________________


Definizione agevolata
Definizione agevolata delle sole sanzioni
Istanza di accertamento con adesione
Attesa della cartella di pagamento
Ricorso
Autotutela
Rateazione


Se desideri un approfondimento su questo argomento, inviaci la tua richiesta informazioni cliccando qui.
La nostra redazione risponderà entro 24-48 ore.

< < indietro < <



 S i t o     c o n f o r m e     a l     C o d i c e     D e o n t o l o g i c o      F o r e n s e                                                      Webmaster: Michele Curatolo