FINANZA E TRIBURI > L'AVVISO DI ACCERTAMENTO
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Istanza di accertamento con adesione |
Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare, entro
60 giorni e sempre che non abbia già impugnato l'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale competente, istanza di accertamento con
adesione.
L'istanza va presentata, in carta libera, all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio
postale. Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente per permettere all'Ufficio, entro 15 dalla ricezione dell'istanza,
di invitare lo stesso, anche per via telefonica, a comparire per definire i redditi oggetto dell'accertamento con adesione in contraddittorio.
Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione sono sospesi per un periodo di 90 giorni
entro i quali se il contribuente decidesse lo stesso di presentare ricorso rinuncerebbe tacitamente all'istanza.
Bisogna far notare che se l'Ufficio è obbligato, a seguito di tale istanza, ad istaurare il contraddittorio, lo stesso non è obbligato ad addivenire
ad una definizione positiva dell'istanza presentata dal contribuente. Inoltre va specificato che tale istanza non può essere inoltrata se l'Ufficio
prima della notifica dell'avviso di accertamento in questione avesse già invitato il contribuente ad una definizione di quegli stessi redditi.
Nel caso in cui si addivenisse, in contraddittorio con l'Ufficio, ad una definizione dei redditi in misura minore rispetto a quanto contestato nell'avviso di
accertamento notificato, le sanzioni rideterminate sarebbero ancora ridotte ad un quarto. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore
ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Ciò vuol dire che se la sanzione è
unica, senza problema si ridurrà la stessa ad un quarto, ma se le violazioni riguardano più tributi e di conseguenza sono state applicate più sanzioni,
la riduzione ad un quarto andrà fatta sulla somma delle rispettive sanzioni pur se l'Ufficio ne ha irrogata soltanto una per effetto dell'applicazione
del cumulo giuridico. Non è dovuta, in questo caso, sanzione per l'eventuale mancato o minor versamento del contributo al servizio sanitario nazionale.
Dovranno altresì essere versati gli interessi (vedi la tabella), calcolati solo sulla maggior imposta accertata,
maturati dal giorno successivo a quello della scadenza del versamento dell'imposta contestata nell'atto di accertamento fino al giorno dell'effettivo versamento.
Non sono dovuti, in questo caso, gli interessi per l'eventuale mancato o minor versamento del contributo al servizio sanitario nazionale.
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO (più rappresentativi):
- 9401 IRPEF + INTERESSI
- 9402 SANZIONI IRPEF
- 9411 ILOR + INTERESSI
- 9412 SANZIONI ILOR
- 9420 CONTR. STRAORD. EUROPA + INTERESSI
- 9421 SANZIONI CONTR. STRAORD. EUROPA
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Definizione agevolata
Definizione agevolata delle sole sanzioni
Istanza di accertamento con adesione
Attesa della cartella di pagamento
Ricorso
Autotutela
Rateazione
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