FINANZA E TRIBURI > L'AVVISO DI ACCERTAMENTO
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Rateazione

Il contribuente che vede recapitarsi un avviso di accertamento, se pensa che questo sia fondato e constati però una difficoltà nel poterlo pagare integralmente e in un'unica soluzione, può fare richiesta di rateazione all'Ufficio che ha emesso l'atto.

Questa può essere concessa se il contribuente dimostri (ma in genere basta che esponga) effettive difficoltà economiche.

Le rate ammissibili sono nel numero di otto per importi (maggior imposta e sanzioni, ma si può chiedere che venga rateizzata solo una parte della somma richiesta) inferiori a 51.646 euro e nel numero di dodici per importi superiori a tale cifra.

Va fornita una garanzia (fideiussione, titoli di stato) per l'importo chiesto a rateazione e per un periodo equivalente a quello della rateazione stessa aumentato di un anno.

Si decade da questo beneficio se il contribuente non versa la prima rata o se non ne paga due consecutivamente.

La rateazione può essere chiesta anche a seguito di accertamento con adesione andato a buon fine; in questo caso la prima rata va presentata all'Ufficio entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

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Definizione agevolata
Definizione agevolata delle sole sanzioni
Istanza di accertamento con adesione
Attesa della cartella di pagamento
Ricorso
Autotutela
Rateazione


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