FINANZA E TRIBURI > L'AVVISO DI ACCERTAMENTO
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Autotutela

Il contribuente che si vede notificare un avviso di accertamento può proporre istanza di autotutela, in carta semplice, all'Ufficio che ha emanato l'atto, ricordando però alcune importanti considerazioni.

L'istanza di cui trattasi non sospende i termini di 60 giorni per la presentazione del ricorso né tanto meno quelli (sempre 60 giorni) per una eventuale definizione agevolata; per questo motivo è importante che chi presenta istanza di autotutela si prepari comunque ad un pagamento o ad una presentazione del ricorso nei tempi suddetti. Questo tra l'altro perché non esiste nessun obbligo per l'Ufficio di avvertire il contribuente di un eventuale rigetto dell'istanza.

L'autotutela rimane un provvedimento discrezionale dell'amministrazione e comunque i presupposti per un eventuale accoglimento sono molto precisi:

a) errore di persona
b) evidente errore logico o di calcolo
c) errore sul presupposto dell'imposta
d) doppia imposizione
e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti
f) mancanza di documentazione sanata non oltre i termini di decadenza
g) sussistenza di requisiti per poter fruire di detrazioni o regimi agevolati precedentemente negati
h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione

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Definizione agevolata
Definizione agevolata delle sole sanzioni
Istanza di accertamento con adesione
Attesa della cartella di pagamento
Ricorso
Autotutela
Rateazione


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