Tutela dei consumatori:
contratti bancari e polizze assicurative
Azione ex art. 1469 sexies del codice civile introdotto con legge n. 52 del 6.2.1996 - azione inibitoria delle associazioni rappresentative dei consumatori.
Il tribunale di Roma ha pronunciato due interessanti sentenze su azioni promosse
dal Movimento Federativo Democratico:
· la prima, del gennaio 2000, emessa dalla sezione seconda giudice
dr. Antonio Lamorgese, ha esaminato la vessatorietà di quarantadue
clausole presenti nelle condizioni generali di contratto e nei più
comuni contratti bancari (conti correnti di corrispondenza, finanziamento,
deposito titoli, cassette di sicurezza, prestazione di servizi bancari e finanziari,
);
· la seconda, del luglio 2000, emessa dalla sezione tredicesima giudice
dr. Francesco Ranieri, ha esaminato la vessatorietà di numerose clausole
presenti nelle condizioni generali di contratto e nelle più comuni
polizze assicurative (infortuni, spese mediche ed interventi chirurgici, responsabilità
civile, incendio, auto,
).
Entrambe hanno affrontato, in particolare, le interessanti questioni:
- del rapporto tra legittimazione attiva delle associazioni ex art. 1469 sexies
c.c. e legittimazione attiva prevista dall' art. 3 della legge n. 281 del
30.7.1998 - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- della applicabilità della pronuncia di inibitoria anche ai contratti
assicurativi e bancari già in corso al momento dell'entrata in vigore
dell'art. 1469 sexies c.c.;
- dei limiti di contenuto del provvedimento giurisdizionale di inibizione.
Tribunale di Roma gennaio 2000, 2^ sez. civile, est. Lamorgese
Tribunale di Roma 11 luglio 2000. 13^ sez. civile, est. Ranieri
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
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