REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 13^ CIVILE
in persona del dott. Francesco Ranieri
in funzione di giudice monocratico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51249\97
del r.g.a.c. vertente
T R A
MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO, associazione
rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio ed Andrea
Barenghi, presso il loro studio elettivamente domiciliato - attore
E
A.N.I.A. - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
rappresentata e difesa dagli avvocati
Giovanna Volpe Putzolu e C. Russo presso il cui studio elettivamente domicilia
- convenuto
E
S.p.A. NUOVA TIRRENA
rappresentata e difesa dall'avvocato N. Bosco
presso il cui studio elettivamente domicilia - convenuto
OGGETTO: inibitoria in materia assicurativa
sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza 25.6.1999 e trascritte nel relativo verbale.
P R O C E S S O
Con atto di citazione notificato nel dicembre 1997
l'attore MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO, associazione con sede in Roma,
conveniva in giudizio l' A.N.I.A. - associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici - e la S.p.A. NUOVA TIRRENA chiedendo accertarsi l'abusività
delle clausole analiticamente indicate nell'atto di citazione e conseguentemente
inibire all'ANIA ed alla NUOVA TIRRENA S.p.A. la utilizzazione - tanto nei
rapporti futuri che in quelli già in essere - delle clausole ritenute
vessatorie. Con sollecitazione al giudice di rilevare d'ufficio ulteriori
clausole vessatorie e con emanazione di ordine di rettifica indirizzato alla
clientela della Nuova Tirrena ed alle imprese associate all'Ania, nonché
ordine di pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali.
A sostegno deduceva in primo luogo che la predisposizione di condizioni generali
di contratto da parte dell'Ania consentiva la sua legittimazione passiva all'azione
prevista dall'art. 1469 sexies c.c.
Allegava nel merito che l'ANIA e la Nuova Tirrena S.p.A. utilizzavano, in
diverse polizze assicurative di cui si dirà nella parte motiva della
presente sentenza, numerose clausole da qualificarsi come vessatorie ai sensi
dell'art. 1469 bis c.c. e seguenti (articoli introdotti con legge 6.2.1996
n. 52).
Costituendosi, l' A.N.I.A. - associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
-, sulla base del ritenuto carattere di eccezionalità della norma introduttiva
dell'azione inibitoria ex art. 1469 sexies c.c., deduceva il difetto di legittimazione
attiva dell'attore in quanto a tenore dello statuto non rientrava nelle finalità
dell'ente la tutela del consumatore; deduceva anche il difetto di legittimazione
passiva dell'ANIA in quanto l'associazione non utilizza né può
utilizzare condizioni generali di contratto. Le condizioni generali elaborate
dall'ANIA e che l'attore definisce "raccomandazioni" o "sollecitazioni"
alle imprese di assicurazione associate, avevano un valore solo indicativo
e costituivano un servizio per le associate nell'ambito delle finalità
di studio e ricerca nella materia assicurativa.
Allegava poi la carenza di interesse ad agire e\o il difetto di legittimazione
attiva in ordine alle clausole inserite in polizze che, per definizione, sono
dirette ad assicurare esclusivamente rischi di impresa. Tali erano le polizze
danni indiretti, resp. civile inquinamento, resp. civile prodotti.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda sotto i seguenti profili:
a) in più casi le condizioni generali Ania indicate dall'attore erano
state superate da altre condizioni generali o modelli contrattuali elaborati
e diffusi già a seguito delle direttiva comunitaria n. 93\13 che ha
preceduto la legge n. 52\96. Così la clausola di recesso dopo ogni
sinistro, la clausola di indicizzazione, la clausola che subordina il pagamento
dell'indennizzo alla prova da parte dell'assicurato di non aver agito con
dolo o colpa grave, la clausola di esclusione del risarcimento dei danni inerenti
il valore di affezione, artistico o scientifico delle cose assicurate;
b) per le altre clausole, ed escluse quelle inerenti a polizze aventi per
oggetto rischi imprenditoriali, allegava: 1. che le clausole escludenti dalla
nozione di terzo alcuni soggetti, e quelle che indicano i criteri per la quantificazione
del risarcimento, attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto;
per la loro chiarezza e comprensibilità si sottraevano ad un giudizio
di vessatorietà; 2. che le clausole che indicano il foro territoriale
in caso di controversia giudiziale sono conformi agli artt. 18 e 20 c.p.c.;
3. che le clausole che prevedono un collegio medico configurano delle mere
perizie contrattuali e che, al pari degli arbitrati irrituali, non comportano
alcuna deroga alla competenza dell'a.g.o.; 4. che le clausole che prevedono
obblighi dell'assicurato in caso di sinistro non sono vessatorie in quanto
alcune sono essenziali per consentire l'esatto adempimento della prestazione
assicurativa, mentre quella che prevede la denuncia dell'incendio patito all'autorità
giudiziaria garantisce il diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c.; altre
ancora, altro non sono che avvertimenti per l'assicurato che, ove ne ricorrano
le condizioni, può trovare applicazione l'art. 1915 c.c.; quanto alla
clausola che prevede la perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa
del sinistro, si è proprio nel campo del citato art. 1915 c.c. in quanto
si è in presenza di un comportamento fraudolento dell'assicurato o
del contraente;
c) per la clausola della polizza tutela giudiziaria che prevede un arbitrato,
altro non è che l'attuazione del d. lgs. n. 175 del 17.3.1995, art.
47 co. 3;
d) per la clausola di proroga in mancanza di disdetta entro 90 o 60 giorni,
essa non era vessatoria in quanto, tra le altre argomentazioni, era posta
a garanzia sia per l'assicurato che per l'assicuratore;
e) per le clausole che "attribuiscono alle imprese il potere di trattenere
. il premio versato e non goduto
", esse facevano riferimento
a polizze stipulate con professionisti e, quindi, ponentesi fuori della norma
invocata. In ogni caso, la "trattenuta" era correlata all'inadempimento
dell'assicurato, e non costituiva penale o forma di risarcimento del danno;
f) per la clausola della polizza tutela giudiziaria che prevede la denuncia
del sinistro entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, allegava che la
clausola atteneva alla definizione temporale della garanzia e che, poiché
il sinistro si articola almeno in due fasi, tra cui anche l'insorgenza della
controversia, la clausola comportava non già una decadenza ma l'estensione
della garanzia;
g) per la clausola della polizza incendi riguardante la deduzione del valore
dei residui, osservava che il criterio era quello dell'avere il residuo un
valore economico o meno, non già la loro utilizzabilità o meno
nella ricostruzione;
h) per le clausole inerenti a polizze che coprivano rischi imprenditoriali,
si rinviava a quanto già dedotto con riferimento ai contratti destinati
a coprire rischi non imprenditoriali.
Per quanto atteneva alla richiesta dell'attore di rettifica delle condizioni
generali, allegava che ciò non era previsto da alcuna norma e che il
giudice doveva valutare solo l'efficacia o meno della clausola vietandone
l'uso.
La S.p.A. NUOVA TIRRENA deduceva anch'essa il difetto di legittimazione attiva
del MFD.
Nel merito, precisava di avere predisposto sin dal luglio 1995 appendici di
polizza che tenevano conto delle novità della direttiva comunitaria
del 1994; per la polizza r.c. auto furto e incendio auto era stata fatta stampare
una nuova polizza.
Ancor più nel merito, contestava la vessatorietà delle clausole
indicate dall'attore. In particolare, quanto alla clausola che dichiarava
non assicurabili - nelle polizze Sicura e guida Sicura - le persone affette
da HIV, allegava che l'esclusione era "chiara" e che veniva in definitiva
a delimitare legittimamente l'oggetto del contratto. Inoltre, la sinistrosità
per tali soggetti era tale per cui il rischio era enormemente aggravato per
l'impresa.
Quanto alla clausola di non copertura dell' interruzione della gravidanza,
essa era lecita in quanto non costituente né malattia né infortunio
dell'assicurato, il quale del tutto volontariamente decideva per il verificarsi
dell'evento.
Quanto alla clausola della polizza Arcobaleno riguardante l'esclusione della
garanzia in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, essa era in linea
con il disposto della norma di cui all'art. 1900 c.c.
Quanto ancora alla clausola della polizza Arcobaleno che collega la prestazione
dovuta dall'assicuratore in caso di infortunio in relazione ad una percentuale
del capitale assicurato, essa era non vessatoria contribuendo a determinare
l'oggetto del contratto.
Quanto alla clausola prevedente un foro particolare, contenuta nelle varie
polizze infortunio, essa sin dal luglio 1995 aveva provveduto ad espungerla
dalle condizioni generali di contratto, prevedendo una appendice di polizza.
Previsione di appendice era stata prevista anche per la clausola riguardante
la devoluzione ad un collegio della risoluzione di controversie di natura
medica, nel senso di prevederne la facoltà e non la obbligatorietà.
Quanto alle numerose censure di cui al punto 7 della citazione esse erano
infondate in quanto le clausole altro non prevedevano che il compimento da
parte dell'assicurato di atti di cooperazione probatoria, oppure la collaborazione
per consentire all'assicuratore le necessarie indagini sul sinistro denunciato.
Quanto alle clausole delle polizze infortuni (Essere Donna, Guida Sicura e
Protezione Famiglia) che consentono il recesso da parte dell'assicuratore
dopo ogni sinistro, esse erano superate dall'appendice mod. 14.00 lett. F
che aveva previsto la bilateralità del recesso.
Quanto alla clausola della polizza Arcobaleno Tutela Giudiziaria art. 39.7,
essa non prevedeva alcun arbitrato, rimettendo invece le parti ad un terzo
la valutazione prognostica dell'esito di una vertenza giudiziaria.
La censura relativa al tempo minimo per la disdetta era superata dal fatto
con appendici di polizza essa Nuova Tirrena aveva già ridotto a trenta
giorni il termine per la comunicazione della disdetta onde evitare la proroga
del contratto assicurativo.
Quanto alle clausole art. 2.8 polizza Sicura e art. 8 Arcobaleno (riserva
di senescenza e rimborso del premio non goduto), esse erano riproduttive dell'art.
1896 co. 1. c. c. e dunque sottratte ad ogni giudizio di vessatorietà.
La clausola di avvenuta stipula a prescindere da un obbligo di assicurazione
imposto dalla legge sia attuale che futuro aveva un significato chiaro.
Le clausole relative alle forme ed ai soggetti a cui inviare le comunicazioni
non stabilivano alcuna decadenza ma solo il fatto che la comunicazione si
ha per non data.
Quanto poi all'art. 3 polizza Essere Donna, deduceva che quand'anche si fosse
in presenza di deroga in sfavore dell'assicurato, la clausola sarebbe nulla
per contrarietà a norma imperativa e non certo inefficace per vessatorietà.
Ciò detto in tema di vessatorietà, la convenuta allegava poi
l'infondatezza della domanda di merito nella parte in cui chiedeva la pronuncia
di inefficacia per vessatorietà per i contratti in corso. Si opponeva
alla richiesta di una pronuncia di rettifica delle clausole.
In corso di causa veniva emesso l'8.5.1998 provvedimento di urgenza da parte
del giudice istruttore che accoglieva in parte le istanze dell'attore; detto
provvedimento veniva poi revocato in sede di reclamo.
Con note ex art. 183 c.p.c. l'attore dichiarava di estendere la domanda già
introdotta indicando come vessatorie altre numerose clausole delle polizze
Nuova Tirrena e delle condizioni generali Ania, tutte elencate nella detta
nota depositata il 18.11.1998. Le convenute allegavano l'inammissibilità
dell'estensione della domanda.
All'esito delle conclusioni dianzi precisate la causa viene ora all'esame
di questo giudice, una volta spirati i termini previsti dall'art. 190 del
codice di procedura civile e tenuto conto della sospensione feriale dei termini
processuali.
M O T I V I
1. Sussiste la legittimazione attiva dell'attore.
Invero, la questione posta dalle convenute circa il fatto che la legge n.
281\998 - entrata in vigore nelle more del presente giudizio - richiede che
le associazioni abbiano come scopo "esclusivo" quello di tutelare
i consumatori, è stata superata dal decreto 15.3.2000 del Ministero
dell'Industria pubblicato sulla G.U. n. 75 del 30.3.2000 con cui il MFD è
stato iscritto nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 5 legge cit.. La questione
è rilevante in quanto andava altrimenti individuato se i requisiti
posti dalla legge del 1998 per le associazioni di consumatori sono necessari
anche per esperire la particolare azione prevista dall'art. 1469 sexies c.c.
ed introdotta nel nostro ordinamento nel 1996, prima della legge che ha regolato
per la prima volta organicamente le azioni esperibili dalle associazioni di
consumatori.
2. Sussiste la legittimazione passiva dell' ANIA.
L'art. 7 n. 3 della direttiva 93\13\Cee individua come legittimati passivi
dell'azione inibitoria non solo i professionisti ma anche le associazioni
di professionisti che utilizzano "o raccomandano" l'inserzione delle
clausole in questione. L'art. 1469 sexies c.c. parla solo di "utilizzazione".
Ciò posto, deve osservarsi come il diritto interno di ciascun Stato
membro debba essere interpretato avuto riguardo alla lettera ed allo scopo
della norma comunitaria (cfr. Corte Giust. 13.11.1990 causa c-106\89); inoltre,
l'art. 8 della direttiva citata vieta al singolo Stato di stabilire disposizioni
più restrittive nella tutela dei consumatori rispetto a quelle previste
dalla direttiva. Ne consegue che la parola "utilizzazione" utilizzata
dal nostro legislatore esprime sinteticamente un concetto più ampio,
ricomprensivo delle condizioni generali di contratto predisposte dalle associazioni
di professionisti in funzione del raggiungimento dello scopo di pervenire
il più possibile alla adozione da parte delle imprese associate di
modelli uniformi nella contrattazione con la massa dei consumatori (cfr. anche
Trib. Roma, 8.5.1998, edita, riguardante l'ANIA, e Commissione comunitaria
del 12.12.1986, in GUCE L 43 del 13.2.1987, in fattispecie riguardante l'
ABI).
Da ultimo, va osservato come una diversa interpretazione giustificherebbe
la disapplicazione da parte del giudice, per contrasto tra norma interna e
norma comunitaria; la Commissione europea con lettera n. SG-98-D\2844 del
6.4.1998 ha del resto avviato una procedura di infrazione n. 98\2026 nei confronti
del Governo italiano.
3. Le clausole indicate dall'attore nella memoria ex 183 c.p.c. dep. il 18.11.1998
costituiscono domanda nuova, come tale non consentita, relativamente
alle seguenti appendici di polizza della NUOVA TIRRENA: punto C) - servizio
militare mod. 14.00 infortuni e mod. 13.01 malattie, tutta l'appendice mod.
15.08 della polizza incendio-globale fabbricati civili, tutta l'appendice
mod. 15.07 della polizza furto-abbbinate incendio e furto-cristalli- multirischi
abitazione-commercio sicuro, tutta l'appendice mod. 15.05 polizza furto dell'abitazione,
Le clausole B), E) ed F) delle sopra citate appendici mod. 14.00 e 13.01 e
l'appendice mod. 11.39 - rischi diversi - sono state invece legittimamente
introdotte nel processo, essendo riferite a pattuizioni che già erano
oggetto di impugnativa con l'atto di citazione.
Relativamente alle polizze ANIA, si osserva che l'inammissibilità colpisce
le condizioni generali di polizza "incendio rischio civile ed agricolo"
di cui alla lettera circolare n. 17\1996F 1\INC. 1\GR. 1 e l'art. 8 comma
2 del testo Infortuni Individuale del dicembre 1996.
Lo schema di polizza ANIA infortuni individuale allegato n. 3 della lettera
circolare n. 18\1997\INF.1 RD2 24.1.1997 e lo schema della Responsabilità
Civile Rischi Diversi - testo contrattuale consumatori dicembre 1996 - sono
stati invece legittimamente introdotti nel processo con la memoria ex art.
183 c.p.c., essendo riferiti a pattuizioni che già erano oggetto di
impugnativa con l'atto di citazione.
Le clausole degli schemi "rimborso spese mediche lunga durata",
"spese mediche", "invalidità permanente", e "tutela
giudiziaria" sono sottratte in radice al giudizio di questo giudice essendo
collegate alle lettere circolari n. 222\94 e n. 224\94, il cui valore sarà
esaminato al successivo punto 5.1.1.
4. Nel merito, la domanda è infondata relativamente alle seguenti
clausole.
4.1. Clausole che attengono a polizze inerenti a rischi di impresa.
Ciò in quanto non rientranti nella disciplina di cui all'art. 1469
bis c. c., prevista solo in favore del "consumatore" la cui definizione
è stata normativamente fissata. Il riferimento a rischi di impresa
emerge palese dalla lettura degli schemi di polizza in parola, ove si fa riferimento
a merci, volume d'affari, profitto lordo, stabilimenti dell'assicurato, assicurato
come produttore dei prodotti da cui deriva danno a terzi.
E dunque è precluso in radice ogni giudizio di vessatorietà
per l'art. 17 e 18 dello schema di polizza ANIA danni indiretti che prevede
la nomina di periti, per l'art. 13 polizza ANIA responsabilità civile
inquinamento che pure prevede la nomina di un collegio di periti, per l'art.
17 della medesima polizza e per l'art. 13 polizza responsabilità civile
prodotti ANIA, articoli che restringono la nozione di terzo danneggiato risarcibile
escludendo il coniuge, i genitori, il dipendente, etc. E così pure
per gli artt. 11 delle polizze ANIA r.c. inquinamento e r.c. prodotti, nonché
per l'art. 9 della polizza ANIA danni indiretti basata sul volume di affari,
articoli tutti che prevedono un particolare foro in caso di lite giudiziaria.
Ancora, per la polizza ANIA danni indiretti, l'art. 15 che prevede specifici
adempimenti da parte dell'assicurato in caso di sinistro, l'art. 16 che prevede
la perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del
danno, l'art. 19 che precisa che in caso di più assicurazioni per lo
stesso rischio l'assicuratore paga solo la quota proporzionale in ragione
dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, l'art. 21 che subordina
il pagamento dell'indennizzo in caso di lite alla prova di non aver agito
con dolo o colpa grave.
Ed ancora, in relazione alle condizioni ANIA, gli artt. 20 comma 4 della polizza
resp. civile - prodotti, l'art. 21 comma 3 della polizza tutela giudiziaria
e l'art. 19 comma 5 della polizza responsabilità civile inquinamento.
4.2. Clausole che attengono alla determinazione dell'oggetto del contratto.
Vengono in rilievo le seguenti clausole.
4.2.1. Clausole che escludono l'assicurabilità delle persone affette
da Hiv e dell'interruzione volontaria di gravidanza.
Esse attengono alla delimitazione del rischio che l'impresa intende assicurare
e come tali sono sottratte ex art. 1469 bis c.c. al giudizio di vessatorietà.
E d'altra parte, con particolare riferimento all'aids, deve rilevarsi che
esso non è la sola patologia che rende non assicurabile la persona,
posto che non sono assicurabili a termini di polizza neanche chi è
affetto da alcoolismo, da tossicodipendenza o da alcune infermità mentali.
Trattasi delle clausole delle polizze NUOVA TIRRENA Sicura artt. 1.3, 2.1
punto D) e 2.6 lett. A); polizza Guida Sicura art. 2.3.
Trattasi ancora delle clausole delle appendici di polizza NUOVA TIRRENA mod.
14.00 infortuni e mod. 13.01 malattie, punti B).
4.2.2. Identico discorso vale per l'art. 15 dello schema di polizza ANIA r.
c. rischi diversi e per l'art. 2 lett. a) del testo rischi diversi del dicembre
1996, ove vi è un elenco di persone non considerate terzi (genitori,
coniuge, figli, etc.).
4.2.3. L' art. 13 ultimo comma della polizza incendio ANIA
che esclude dal danno indennizzabile il valore di affezione artistico o
scientifico delle cose assicurate. Trattasi anche qui di delimitazione
del rischio che l'impresa di assicurazione assume.
4.3. Per quanto attiene all'art. 22 della polizza Arcobaleno (multirischi
auto) della NUOVA TIRRENA, che prevede l'esclusione dalla garanzia furto,
incendio o kasko dei danni agevolati o determinati da dolo o colpa grave
del contraente, dell'assicurato, del beneficiario, delle persone con loro
coabitanti, dei loro dipendenti o parenti, l'abusività è esclusa
rientrando il patto tra le possibilità giuridiche offerte dalle norme
di cui agli artt. 1900 e 1917 del c.c. La fattispecie va sussunta nella norma
di cui al terzo comma dell'art. 1469 ter c.c.
4.4. Le clausole di cui agli artt. 38.4 e 38.6 della polizza Arcobaleno della
NUOVA TIRRENA, all'art. 5.1. polizza Guida Sicura della NUOVA TIRRENA, all'art.
22 polizza Incendio ANIA, all' art. 26 polizza infortuni ANIA ed all'art.
10 lett. B) e C) testo Infortuni Individuale - dicembre 1996 - non sono abusive
in quanto, nell'ambito dell'autonomia privata negoziale, legittimamente predeterminano
i criteri da utilizzare per individuare l'indennizzo dovuto a seconda dei
vari sinistri verificatisi. Ciò costituisce, tra l'altro, una maggiore
garanzia di chiarezza e trasparenza per l'assicurato, che viene così
posto in grado di conoscere quale indennizzo corrisponde ai singoli eventi
dannosi. In definitiva, di un possibile squilibrio significativo nei diritti
ed obblighi delle parti rilevante ex art. 1469 bis del c.c. si potrebbe ipotizzare
nel caso opposto a quello in esame, ovverosia nel caso in cui il consumatore-assicurato
non sia posto in grado, in base alle norme contrattuali, di prevedere alcunchè
in termini di rapporto tra tipo di sinistro e quantità di indenizzo
spettantegli.
4.5. Neppure presentano profili di abusività gli artt. 16 della polizza
incendio ANIA, l'art. 18 polizza Tutela Giudiziaria ANIA, l'art. 17 polizza
Spese Mediche ANIA, l'art. 23 polizza infortuni ANIA, nonché, relativamente
a polizze della NUOVA TIRRENA, gli artt. 4.6. della polizza Sicura, gli artt.
25 e 27 della polizza Protezione Famiglia, l'art. 4.5 Guida sicura, art. 31
e art. 33 Essere Donna, gli artt. 18, 23, 38.5, 28.4, 30.5, 35.4, 28.5, 28.6,
30.6, 32.7, 35.5, 36,4, 32.8, 35.7., 36.4, 30.7, 29.4, 32.6 polizza Arcobaleno
multirischi, posto che essi regolano le modalità della cooperazione
tra le parti, essendo connaturale al corretto svolgersi del rapporto assicurativo
una diligenza massima da parte dell'assicurato (cfr. artt. del codice
civile 1892, 1893, 1909, 1910).
Va precisato che in concreto, ovverosia esaminando i comportamenti concreti
tenuti dalle parti nella gestione del singolo contratto, ben potrà
emergere profilo di pretestuosità e dilatorietà, ovvero di inconferenza
o di illegittimità nella richiesta da parte dell'assicuratore, ad esempio,
di effettuare taluni esami clinici e medici, ovvero di presentare certa documentazione,
ovvero ancora nel rifiuto dell'indennizzo per non aver tenuto un certo comportamento
indicato nelle varie clausole sopra indicate o ancora nella richiesta formulata
anche a distanza di tempo (non essendo fissato a carico dell'assicuratore
alcun termine). Ma ciò non attiene all'abusività in astratto
della clausola, ma ad una questione di verifica dell' esecuzione del contratto
secondo correttezza e buona fede e ad una valutazione circa l'esistenza o
meno di un inadempimento nel fatto di non aver pagato l' indennizzo; il che
trova i rimedi ed è sanzionabile giuridicamente applicando altre norme
del codice civile e di procedura civile.
4.6. Quanto alle clausole art. 17 incendio ANIA, art. 34 polizza Essere Donna,
art. 4.3 polizza Sicura, clausole tutte che prevedono la perdita dell'indennizzo
in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, si osserva, da
un lato, che la decadenza così fissata tra le parti non è sussumibile
nell'elencazione di cui all'art. 1469 bis c.c.; dall'altro, la clausola appare
coerente con la particolarità funzionale del contratto di assicurazione,
che necessita, come sopra detto, della massima cooperazione dell'assicurato
secondo canoni di correttezza e buona fede. Tale clausola è dunque
lecitamente volta a costituire una coazione psicologica all'esatta esecuzione
del contratto. Del resto, la possibilità di prevedere una clausola
siffatta trova legittimazione di principio nell'art. 1910 c.c., che così
sanziona l'assicurato che omette di comunicare a ciascun assicuratore l'esistenza
di altre polizze per il medesimo rischio.
4.7. Non sono abusive le clausole di cui all'art. 2.8. polizza Sicura (che
prevede l'acquisizione delle riserve di senescenza in caso di cessazione dell'assicurazione
in casi particolari), ed agli artt. 8 commi 3 e 5 ed art. 9.1 comma 4 polizza
Arcobaleno, che prevedono ipotesi in cui la NUOVA TIRRENA non restituisce
"la maggiorazione di premio" in caso di cessazione del rischio per
contratti di durata inferiore all'anno, ovvero non restituisce "la parte
di premio relativa a garanzie diverse dalla R.C.A." in caso di demolizione
distruzione o esportazione del veicolo, ovvero non restituisce "il premio
non goduto" in caso di sospensione della garanzia eccedente l'anno senza
che venga chiesta la riattivazione.
Invero, dette clausole sono in linea con il disposto di cui all'art. 1896
c.c., come prontamente eccepito dalla convenuta. La censura mossa dall'attore
si infrange dunque contro il disposto di cui all'art. 1469 ter c.c. comma
3 che prevede la non vessatorietà delle clausole riproduttive di norme
di legge.
4.8. Gli art. 18 comma 4 polizza resp. civile-rischi diversi e art. 21 comma
3 polizza tutela giudiziaria, polizze predisposte dall'ANIA, disciplinano
particolari modalità di regolazione del premio, prevedendo una
anticipazione in via provvisoria ed una regolazione definitiva alla fine di
ciascun periodo assicurativo. Essi si sottraggono al giudizio di abusività
invocato dall'attore in quanto, presupponendo l'esistenza di "elementi
di rischio variabili", rimandano a tipi di assicurazione non stipulati
dal consumatore, ovverosia ad assicurazioni quali l'assicurazione in abbonamento,
l'assicurazione collettiva, l'assicurazione con premio calcolato in base al
numero di dipendenti o al fatturato d'impresa.
4.9. L' art. 19 polizza tutela giudiziaria ANIA e l'art. 39.7 polizza Arcobaleno
NUOVA TIRRENA si sottraggono al giudizio di vessatorietà in quanto
riproducono l'art. 47 comma 3 d. lgs. 17.3.1995 n. 175.
4.10. L' art. 3 della polizza Arcobaleno NUOVA TIRRENA prescrive a carico
dell'assicurato la forma scritta ed indica specifici luoghi di invio delle
comunicazioni. Dall'inosservanza possono derivare effetti pregiudizievoli
per il consumatore. La censura mossa dall'attore non ha pregio, in quanto
la clausola è espressiva di quella massima buona fede e diligenza che
l'assicurato deve prestare nel rapporto di assicurazione e su cui deve necessariamente
fidare l'assicuratore.
4.11. L' art. 11 delle polizze Protezione Famiglia ed Essere Donna, l'art.
6.5. della polizza Guida Sicura, l'art. 38.7 della polizza Arcobaleno, l'art.
6.3. della polizza Sicura - polizze tutte della NUOVA TIRRENA - sono articoli
che stabiliscono che "l'assicurazione è stipulata indipendentemente
da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future".
La censura mossa dall'attore circa la non trasparenza delle clausole, per
incomprensibilità del significato, non ha pregio.
4.12. L' art. 3 della polizza Essere Donna della NUOVA TIRRENA prevede il
diritto per l'assicuratore di percepire la differenza di premio dal momento
dell'aggravamento del rischio. Esso deroga all'art. 1898 c.c. in senso più
favorevole all'assicuratore, in spregio all'art. 1932 c.c. che ricomprende
tale norma tra quelle inderogabili. Al riguardo si osserva che non vi è
sufficiente spazio giuridico per una declaratoria di abusività fondata
sullo squilibrio delle posizioni contrattuali delle parti. L'ultimo comma
dell'art. 1932 c.c. prevede del resto uno specifico ed incisivo rimedio: le
clausole derogative in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite
di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
4.13. L' art. 20 comma 2 alinea 1° della polizza incendio ANIA - ove si
prevede la deduzione dalla valutazione del danno del valore dei residui in
caso di distruzione parziale della cosa - è del tutto legittimo in
quanto è palese il fatto che i residui debbano avere un "valore"
per essere detratti dal danno indennizzabile.
5. La domanda del MFD è fondata relativamente alle clausole
che appresso si esaminano.
5.1. Preliminarmente, va affrontata la eccezione sollevata dalla NUOVA TIRRENA
e dall'ANIA secondo cui all'indomani della emanazione della direttiva CE e
già prima dell'emanzione della legge nazionale sono state diramate
lettere circolari in cui si segnalava la vessatorietà di talune clausole
che sono state opportunamente modificate.
5.1.1. Quanto all'eccezione dell'ANIA, si osserva che dagli schemi prestampati
di polizza ANIA prodotti dall'attore si legge, nel frontespizio: "testo
approvato dall'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici".
Delle tre lettere circolari, la n. 188\94 è del tutto generica ed interlocutoria,
mentre le n. 222\94 e n. 224\94 contengono, come espressamente scritto, delle
mere proposte di modifica che hanno "carattere puramente indicativo ed
orientativo", e per le quali l'ANIA si riservava la possibiltà
di "ulteriori modifiche da parte del Gruppo di Lavoro Intersezionale
nel proseguimento dei propri lavori". Ciò è perfettamente
logico e compatibile con il clima esistente all'epoca, posto che si era in
una fase di primo studio della direttiva CE e vi erano in cantiere le proposte
di legge di recepimento. Quel che manca è idonea prova circa il fatto
che siano stati deliberati e raccomandati in via definitiva, dopo l'entrata
in vigore della legge n. 52 del 1996 nuovi testi di polizza "approvati
dall'ANIA", in sostituzione di quelli previgenti e prodotti dall'attore.
Si noti che i vari schemi di polizza prodotti dall'ANIA a riprova dell'intervenuta
modifica dei testi raccomandati dopo l'entrata in vigore della legge sulle
clausole abusive attengono precipuamente a rischi di impresa, come tali sottratti
in radice ad ogni possibile giudizio di vessatorietà per quanto esposto
al precedente punto 4.1.
5.1.2. Quanto alla eccezione della NUOVA TIRRENA, si osserva che essa non
ha pregio, posto che nella lettera circolare n. 68\95 si richiede alla rete
di agenzie il perfezionamento degli "allegati" solo in relazione
a polizze di nuova emissione od in occasione di taciti rinnovi. Resterebbe
pertanto comunque la necessità di stabilire la fondatezza o meno della
prospettazione attorea per le condizioni generali inerenti a polizze già
in essere al tempo dell'emanazione della direttiva CE e della legge nazionale
e non sostituite da nuove polizze o rinnovi, in relazione a sinistri avvenuti
nella vigenza delle originarie formulazioni contrattuali (più avanti
si dirà in merito all'applicabilità delle nuove norme anche
ai contratti in corso).
5.1.3. Quanto poi all'assunto della NUOVA TIRRENA circa la intervenuta modificazione
della polizza Guida Sicura secondo "l'edizione 2\98" si osserva
- oltre a quanto or ora detto - che è rimasto privo di prova il fatto
che il modello contrattuale prodotto come doc. 3 del reclamo cautelare sia
effettivamente l'edizione 2\98. Da quanto è stampato sul modello cartonato
prodotto non si evince alcunchè in merito.
5.1.4. Si osserva, da ultimo, con valutazione che interessa entrambe le convenute,
che resterebbe in ogni caso la permanenza della rilevanza dell'esame della
vessatorietà in relazione a talune clausole di cui si dirà di
qui a poco.
5.2. Le nuove norme a tutela del consumatore si applicano ai contratti
stipulati prima della loro entrata in vigore.
Invero, deve aversi riguardo non già al fatto che il vincolo giuridico
è sorto anteriormente alla nuova legge, bensì al fatto che gli
effetti del contratto di assicurazione si sviluppano nel tempo e devono essere
disciplinati dalla legge vigente al tempo in cui detti effetti di realizzano,
in applicazione del principio dell'efficacia immediata della legge in vigore
(art. 11 disp. prel. c.c.). E d'altra parte, tale interpretazione è
confacente sia con la ratio della direttiva 93\12\CE, il cui art. 8 conferisce
agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni solo maggiormente
protettive nei confronti del consumatore, sia con la giurisprudenza formatasi
in fattispecie analoghe, ad esempio in tema di fideiussione omnibus, dopo
la modifica intervenuta anni orsono all'art. 1938 c.c. (v. Corte cost. 27.6.1997
e Cass. 28.1.1998), in tema di intese restrittive della concorrenza concluse
prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 287 del 10.10.1990
(v. Cass. 1.2.1999 n. 827), in tema di rinvio agli usi per la determinazione
degli interessi bancari prima della legge n. 154 del 1992 (v. Trib. Roma 19.2.1998
e Trib. Catania 29.7.1998, edite).
5.3.1. Recesso unilaterale dopo ogni sinistro. La vessatorietà
discende dall'espressa previsione dell'art. 1469 bis comma 3 nr. 7 c.c.; non
viene dunque in rilievo l'altro profilo che si esaminerà al seguente
punto.
Trattasi delle clausole della NUOVA TIRRENA costituenti l'art. 5 della polizza
Essere Donna, l' art. 6.1 della polizza Guida Sicura, l' art. 5 della polizza
Protezione Famiglia. Condizioni generali tutte adottate ed utilizzate prima
dell'entrata in vigore degli articoli facenti parte del neo istituito Capo
XIV bis del titolo II del codice civile e prevedenti l'unilaterale possibilità
del recesso in favore dell'ente assicuratore.
Trattasi ancora degli articoli delle seguenti polizze ANIA: art. 6 polizza
incendio, art. 8 polizza rischi diversi, art. 8 tutela giudiziaria, art. 8
correlato all'art. 20 polizza spese mediche, art. 8 correlato all'art. 29
polizza infortuni.
5.3.2. Quanto alla clausola art. 12 della polizza Arcobaleno della NUOVA TIRRENA
si osserva che essa prevede la risoluzione del contratto in caso di furto
del veicolo e come tale non è inquadrabile come clausola prevedente
un recesso unilaterale sanzionabile di abusività.
Ugualmente inconferente è l'inquadramento dell'art. 2.6. lettere B)
ed E) della polizza Sicura della NUOVA TIRRENA come recesso unilaterale. Esso
disciplina del tutto legittimamente la facoltà di non rinnovare l'assicurazione
"a partire dalla scadenza del primo decennio di assicurazione e, nuovamente,
di ogni quinquennio successivo" (art. 2.9 comma B richiamato dal 2.6
lett. B), ovvero nel caso in cui l'ente assicurativo cessi dall'esercizio
del ramo malattie.
5.3.3. Relativamente alle appendici di polizza predisposte nel luglio 1995
dalla NUOVA TIRRENA si osserva che va respinta l'eccezione secondo cui la
vessatorietà è esclusa per il fatto che è stata ora prevista
la bilateralità del recesso.
Infatti, viene qui in rilievo la clausola generale posta nel primo comma dell'art.
1469 bis c.c., secondo cui è abusiva la clausola che determina un significativo
squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, malgrado
la buona fede. In tale prospettiva, si osserva in primo luogo che qui si verte
in tema di contratti di durata a tempo determinato e non già a tempo
indeterminato, dove la possibilità di recesso costituisce il naturale
contraltare dell'indeterminatezza temporale del vincolo assunto. In secondo
luogo, si osserva che qui si verte in materia di c.d. contrattazione di massa,
dove l'impresa di assicurazioni, per determinarsi alla stipula dei contratti
e per individuare la misura del premio svolge un calcolo statistico-matematico
tra numero complessivo degli assicurati, durata dei contratti (e dunque di
introito dei premi) e percentuale probabilistica di verificazione di sinistri
nell'arco di tempo considerato. Proprio per effettuare una razionale valutazione
delle convenienza economica le imprese di assicurazione non possono prescindere
dal richiedere, alla massa dei consumatori, la stipula di contratti di durata
pluriennale. Ciò vale in specie per i rischi infortuni e malattie.
Dalla parte del consumatore, l'assunzione di un vincolo pluriennale viene
bilanciato dall'affidamento nell'esistenza della copertura assicurativa e
dal pagamento di un premio certamente minore rispetto a quello che richiederebbe
l'assicuratore ove la durata del contratto fosse fortemente limitata nel tempo.
In tale situazione, la previsione del recesso dopo ogni sinistro consente
all'assicuratore di conseguire l'effetto - del tutto sbilanciato a suo favore
- di raccogliere il massimo vantaggio economico dalla contrattazione di massa
riducendo al minimo il rischio che dichiara di voler assumere.
La clausola è vieppiù abusiva se si considera che non prevede
alcuna delimitazione delle condizioni di operatività dello stesso,
essendo rimessa alla piena libertà dell'assicuratore la scelta se proseguire
o meno nel rapporto.
Trattasi delle clausole punto F) delle appendici mod. 14.00 e 13.01 e della
clausola A) dell'appendice mod. 11.39 - responsabilità civile rischi
diversi.
Analogo discorso vale per le clausole predisposte di cui all' art. 14 del
testo ANIA Infortuni Individuale del dicembre 1996 ed all'art. 13 del testo
Responsabilità Civile Rischi Diversi del dicembre 1996.
5.4. Disdetta da inviarsi 90 o 60 giorni prima della scadenza.
Sussiste la vessatorietà delle polizze NUOVA TIRRENIA relativamente
agli artt. 6 polizze Essere Donna e Protezione Famiglia, 6.2 polizza Guida
Sicura, 2.5 e 2.8 polizza Sicura nonché la condizione speciale A. Ciò
in quanto le clausole stabiliscono all'evidenza un termine eccessivamente
anticipato rispetto alla scadenza, tenuto anche conto della durata generale
durata annuale dei contratti; ciò in spregio all'art. 1469 bis n. 9
c.c.
Identica vessatorietà affetta le seguenti clausole predisposte dall'
ANIA: art. 7 polizza incendio, gli artt. 9 polizze Ania resp. civile - rischi
diversi, tutela giudiziaria ed infortuni, l'art. 22 del testo Infortuni Individuale
del dicembre 1996, l'art. 9 del testo Responsabilità Civile Rischi
Diversi del dicembre 1996;
5.5. Giudizio di vessatorietà sussiste anche in relazione alle clausole
di cui all'art. 24 schema di polizza incendio ANIA, in quanto sostanzia una
inversione dell'onere della prova vietata dal n. 18 dell'art. 1469 bis c.c.
Con tale clausola si subordina il pagamento dell'indennizzo nel caso di
instaurazione di una vertenza giudiziaria sulla causa del sinistro solo
all'esito della prova da parte dell'assicurato di non aver agito con dolo
o colpa grave.
5.6. Deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria vietate ex
art. 1469 bis comma 3 nr. 18 c.c.
5.6.1. Sono abusive per diretto contrasto con la norma di cui al predetto
articolo del codice civile:
gli artt. 18 e 19 delle condizioni generali di polizza ANIA incendio, l'art.
19 della polizza spese mediche ANIA, l'art. 28 della polizza infortuni ANIA,
l'art. 15 del testo Infortuni Individuale ANIA del dicembre 1996 nonché,
relativamente alle condizioni generali di polizza NUOVA TIRRENA, gli artt.
32 e 35 Essere Donna, l'art. 5.2 Guida Sicura e l'art. 26 Protezione Famiglia.
Infatti, se è vero che formalmente la clausola di arbitrato irrituale
non costituisce deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale,
è anche vero che la direttiva Cee più volte citata indica come
abusive anche tali clausole. L'interpretazione del diritto nazionale non deve
essere contrastante con il diritto comunitario, e d'altra parte l'art. 8 della
direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare o mantenere solo disposizioni
più severe, idonee a garantire un livello di protezione più
elevato per il consumatore.
In ogni caso, la funzione pratica assolta da detta clausola è quella
di vincolare le parti al giudizio dei periti su questioni non meramente tecniche
ma su aspetti e questioni prettamente giuridici e di operatività in
senso ampio del contratto. Ed a tale vincolo si giunge con una decisione il
cui costo viene addossato in parte anche al consumatore, che comunque è
tenuto a pagare il proprio perito e metà dell'onorario del terzo perito
(ciò a differenza di quanto notoriamente avviene dinanzi all'autorità
giudiziaria, ove vige il principio secondo cui le spese vengono sopportate
dalla parte soccombente). Una tale clausola realizza indirettamente l'effetto
di ridurre la somma formalmente indicata in polizza, in quanto è evidente
che il contraente\consumatore non ha interesse ad attivare il contratto in
caso di sinistro in tutti i casi in cui l'indennizzo previsto non supera detti
costi.
5.6.2. Non sono abusive le clausole prevedenti un arbitrato irrituale facoltativo
e previste dalla NUOVA TIRRENA nelle appendici del luglio 1995. Trattasi del
punto E) delle appendici mod. 14.00 infortuni e 13.01 malattie.
Invero, pur permanendo il profilo ora esaminato della divisione a metà
delle spese, non può non osservarsi che la facoltatività costituisce
idoneo bilanciamento delle posizioni delle parti. I periti saranno attivati
dall'assicurato\consumatore evidentemente solo nel caso in cui egli riterrà
che ciò costituisca un vantaggio rispetto all'attivazione della tutela
per via giudiziaria.
5.7. Deroghe alla competenza territoriale.
Sono vessatorie per diretto contrasto con il n. 19 dell'art. 1469 bis co.
3 c.c. le clausole adottate dalla NUOVA TIRRENA e relative all' art. 9 polizza
Essere Donna, all' art. 6.7 polizza Guida Sicura ed all' art. 9 Protezione
Famiglia, in quanto prevedono fori competenti diversi da quelli in cui il
consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. Ugualmente vessatori
sono l'art. 9 polizza ANIA incendio, l'art. 11 della polizza ANIA responsabilità
civile - rischi diversi, l'art. 11 della polizza ANIA Tutela Giudiziaria,
l'art. 11 della polizza ANIA Spese Mediche di ricovero ed interventi chirurgici,
l'art. 11 della polizza ANIA infortuni.
5.8. E' abusiva la clausola di cui all' art. 29.4 della polizza Arcobaleno
della NUOVA TIRRENA, laddove è previsto l'obbligo per l'assicurato
a non transigere o riconoscere la propria responsabilità senza il consenso
dell'assicuratore. Essa è in diretto contrasto con il divieto di
restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi posto
dal n. 18 dell'art. 1469 bis c.c.
5.9. L' art. 14 della polizza ANIA tutela giudiziaria prevede una decadenza,
in quanto la controversia deve essere denunciata entro dodici mesi dalla cessazione
del contratto.
La clausola è abusiva. Infatti non ha pregio l'assunto della convenuta
secondo cui è questione di limite di estensione della garanzia; qui,
si realizza una vera e propria decadenza rispetto a fatti verificatisi nella
vigenza della polizza e rispetto ai quali, si noti, non è nel potere
dell'assicurato prevedere se e quando il terzo, salva la verificazione di
cause estintive del diritto o dell'azione, agirà nei suoi confronti.
5.10. L' art. 22 polizza ANIA incendio è vessatoria in applicazione
della clausola generale di cui al primo comma dell'art. 1469 bis c.c.
Invero, col prevedere che in caso di esistenza di più assicurazioni
per lo stesso rischio, ed ove la somma degli indennizzi spettanti in base
alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, l'ente assicuratore
paga solo la sua quota proporzionale, si realizza un significativo squilibrio
tra le posizioni contrattuali delle parti, posto che a fronte del pagamento
del premio in ragione di un certo massimale, il consumatore si vede poi decurtare
l'indennizzo dovuto; viene legittimato un adempimento parziale della obbligazione
della controparte, ribaltando la regola posta dall'ultimo comma dell'art.
1910 c.c.
6. L'inibitoria prevista dall'art. 1469 sexies c.c. si sostanzia nell'ordine
di rinunciare all'uso delle clausole per le quali è stata accertata
l'abusività, salva la loro modificazione nel senso di eliminare i profili
di abusività.
Non può invece essere ordinata la rettifica delle condizioni generali
di contratto in quanto ciò comporterebbe un'inammissibile interferenza
del giudice con la sfera di autonomia negoziale del soggetto predisponente.
Costui è pertanto destinatario soltanto di un divieto.
7.1. L'art. 1469 sexies c.c. prescrive che il giudice "può"
disporre la pubblicazione del dispositivo su quotidiani. La necessità
di provvedere in senso positivo discende dal fatto che il presente giudizio
ha investito l'esame di un gran numero di clausole predisposte, alcune delle
quali di particolare importanza e rilevanza, e che la collettività
dei consumatori, destinataria principale del giudizio di vessatorietà
compiuto con la presente sentenza, non appare adeguatamente raggiungibile
a fini informativi in altro modo. Viene pertanto dato ordine di pubblicazione
del dispositivo su tre quotidiani, aventi significativa distribuzione in diverse
aree geografiche del Paese, "Il Corriere della Sera", "La Repubblica",
"Il Mattino" di Napoli, una sola volta e con dimensioni non inferiori
a 20x20 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza;
con esclusione dei capi relativi alla condanna alle spese processuali, alla
inammissibilità ed al rigetto della domanda nonché alla comunicazione
all'Isvap.
7.2. Vi è una corrispondente opportunità che la presente sentenza
sia conosciuta da tutte le imprese di assicurazione esercenti in Italia nei
vari rami coinvolti dalla presente decisione. A tal fine si dispone la trasmissione
di copia della presente sentenza all' ISVAP affinchè ne curi la divulgazione
secondo le modalità ritenute più utili.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in
ragione del 50%. Soccorrono giusti motivi per compensare l'altra metà
in ragione della parziale soccombenza dell'attore.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta dal MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO - associazione - con atto di
citazione notificato nel dicembre 1997, ogni diversa domanda ed eccezione
disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda relativamente alle seguenti condizioni
generali di polizza della NUOVA TIRRENA: punto C) - servizio militare
- appendice mod. 14.00 Infortuni e appendice mod. 13.01 Malattie; tutta l'appendice
mod. 15.08 della polizza Incendio-Globale Fabbricati civili, tutta l'appendice
mod. 15.07 della polizza Furto-Abbinate incendio e furto-Cristalli-Multirischi
Abitazione- Commercio Sicuro; tutta l'appendice mod. 15.05 polizza Furto dell'
abitazione;
2. dichiara inammissibile la domanda relativamente alle seguenti condizioni
generali di polizza dell' ANIA: Incendio Rischio Civile ed Agricolo
di cui alla lettera circolare n. 17\1996F 1\INC. 1\GR. 1; art. 8 comma 2 del
testo Infortuni Individuale del dicembre 1996;
3. dichiara l'abusività delle clausole, meglio specificate in
motivazione e, sia nei rapporti contrattuali già in essere che in quelli
sopravvenuti all'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e seguenti del codice
civile, inibisce:
- all'ANIA l'uso delle clausole relative alle seguenti condizioni generali
di polizze assicurative: artt. 6, 7, 9, 18, 19, 22, 24 Incendio; artt. 8,
9, 11 Rischi Diversi; artt. 8, 9, 11 Tutela Giudiziaria; artt. 8 correlato
all'art. 20, 11, 19 Spese Mediche; artt. 8 correlato all'art. 29, 9, 11, 28
polizza Infortuni; artt. 14, 15 e 22 testo Infortuni Individuale del dicembre
1996; artt. 9 e 13 del testo Responsabilità Civile Rischi Diversi del
dicembre 1996;
- alla NUOVA TIRRENA S.p.A. di assicurazioni l'uso delle clausole relative
alle seguenti condizioni generali di polizze assicurative: artt. 5, 6, 9,
32 e 35 polizza Essere Donna; artt. 5.2, 6.1, 6.2, 6.7 polizza Guida Sicura;
artt. 5, 6, 9, 26 polizza Protezione Famiglia; punto F) delle appendici di
polizza modelli 14.00 Infortuni e 13.01 Malattie; punto A) dell'appendice
di polizza 11.39 Responsabilità civile rischi diversi; artt. 2.5, 2.8,
condizione speciale A polizza Sicura; art. 29.4 polizza Arcobaleno;
4. rigetta la domanda svolta dal MFD con riferimento alle seguenti
clausole predisposte dalla NUOVA TIRRENA: artt. 1.3, 2.1 punto D),
2.6 lettere A), B) ed E), 2.8, 4.3, 4.6, 6.3 della polizza infortuni Sicura;
artt. 2.3, 4.5, 5.1, 6.5 polizza Guida Sicura; punti B) delle appendici di
polizza mod. 14.00 infortuni e mod. 13.01 malattie; artt. 11, 25 e 27 polizza
Protezione Famiglia; artt. 3, 11, 31, 33 e 34 polizza Essere Donna; artt.
3, 8 comma 3 e 5, 9.1 comma 4, 12, 18, 22, 23, 28.4, 28.5, 28.6, 29.4, 30.6,
30.7, 32.6, 32.7, 32.8, 35.4, 35.5, 36.4, 35.7, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 39.7
polizza Arcobaleno multirischi; punti E) delle appendici di polizza modelli
14.00 infortuni e 13.01 malattie;
5. rigetta la domanda svolta dal MFD con riferimento alle seguenti
clausole predisposte dall'ANIA: artt. 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21 polizza
Danni Indiretti; artt. 11, 13, 17, 19 comma 5 polizza Responsabilità
Civile Inquinamento; artt. 11, 13 e 20 comma 4 polizza Responsabilità
Civile Prodotti; artt. 18,19 e 21 comma 3 polizza Tutela Giudiziaria; artt.
15, 18 comma 4 polizza Responsabilità Civile Rischi Diversi; artt.
13 ultimo comma, 16, 17, 20 comma 2 alinea 1 polizza Incendio; artt. 23 e
26 polizza Infortuni; art. 17 polizza Spese Mediche; art. 10 lett. B) e C)
testo Infortuni Individuale del dicembre 1996; art. 2 lett. a) Responsabilità
Civile Rischi Diversi del dicembre 1996;
6. ordina la pubblicazione del dispositivo - per le sole parti indicate
in motivazione - sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La
Repubblica", "Il Mattino" di Napoli, una sola volta e con dimensioni
non inferiori a 20x20 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della sentenza;
7. incarica la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza
all' ISVAP - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private - avente sede in Roma
per la divulgazione secondo quanto indicato al punto 7.2. della motivazione;
8. condanna l' A.N.I.A. - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
e la S.p.A. NUOVA TIRRENA, in solido, a rifondere al MOVIMENTO FEDERATIVO
DEMOCRATICO le spese processuali nella misura del 50%, spese che si
liquidano in lire 760.000 per spese, lire 1.100.000 per diritti e lire 4.000.000
per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge. Compensa il restante
50%.
Deciso in Roma l' 11 luglio 2000
Il Giudice
Omissisa
cura di magistratura democratica romana
Chi siamo |
Come eravamo |
Legislazione |
Giurisprudenza |
Migranti |
Archivio |
Satira giuridica |
Prima pagina |
Suggerimenti critiche articoli notizie |