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Prodotti Biologici


I controlli del Biologico

Etichette dei prodotti Biologici


Il Regolamento CEE n.2029 24/6/1991 disciplina la produzione, preparazione, commercializzazione, etichettatura e controllo dei prodotti biologici, che dovranno riportare la dizione "Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE", autorizzata da un organismo di controllo dopo le verifiche e le procedure previste. Il Regolamento CEE è stato attuato con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 e si applica ai vegetali trasformati (olio, vino, ecc.) o no (frutta, verdura, cereali) e ai prodotti che contengono uno o più ingredienti di origine vegetale (pane, biscotti, marmellate).
Dal 31 dicembre 1997, sono entrate in vigore le nuove modalità di etichettatura del prodotto. L' etichetta dei prodotti agricoli ottenuti con agricoltura biologica (e dei prodotti lavorati ottenuti a partire da materie prime biologiche) prevede, oltre alle norme valide per tutti i prodotti alimentari, indicazioni particolari che ne permettono il rapido e chiaro riconoscimento da parte del consumatore.
Oggi, per indicare questi prodotti, sono tre le possibili etichette che si possono trovare in commercio :

  1. "DA AGRICOLTURA BIOLOGICA" .
    Nella denominazione di vendita, il riferimento al biologico è presente nella denominazione di vendita di prodotti ad ingrediente unico (frutta, verdura...) e di prodotti trasformati (es. "biscotti da agricoltura biologica") solo se almeno il 95% degli ingredienti sono di origine "biologica", ovvero ottenuti con metodo biologico. Il restante 5% può derivare da produzione tradizionale di alcuni ingredienti appartenenti ad una "lista positiva", cioè ad un elenco di prodotti accettati dal ministero dell'Agricoltura.
    Recentemente è stato approvato un regolamento definitivo anche per i prodotti biologici di origine animale come carne, uova e latte.
  2. "IN CONVERSIONE DALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA".
    E' indicato quando un solo ingrediente di origine agricola, è coltivato da almeno 12 mesi secondo le norme dell'agricoltura biologica. Gli ingredienti di origine non agricola, invece, devono rientrare nell'elenco di prodotti accettati dal ministero dell'Agricoltura. Nella denominazione di vendita è ammesso il riferimento al biologico.
  3. "INGREDIENTI DI ORIGINE BIOLOGICA".
    La scritta "il XX% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica" certifica i prodotti in cui almeno il 70% degli ingrdienti di origine agricola è stato ottenuto con il metodo biologico. Il restante (massimo 30%), se non agricolo, deve rientrare nei prodotti accettati dal ministero (additivi e prodotti tropicali di importazione). In questo caso non compare la denominazione di vendita riferita al biologico, ma possono essere indicati gli ingredienti che hanno questa provenienza.