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I controlli del Biologico


Da alcuni anni è in vigore una legge, derivante da un regolamento europeo, che fissa specifici criteri per il processo di produzione, di preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo dei prodotti biologici.
Questa norma si applica ai vegetali trasformati (olio, vino...) o non trasformati (frutta, verdura e cereali) e ai prodotti che contengono uno o più ingredienti di origine vegetale (come pane, biscotti, marmellate). Ogni stato europeo deve organizzare la propria rete di controlli.
In Italia, gli organismi autorizzati al controllo dal ministero sono 9.

La presenza dei loro marchi sulla confezione ne certifica la produzione Biologica.
Tali verifiche, a spese delle aziende controllate, vengono fatte sul processo di produzione e non sul prodotto finale.
Per i prodotti venduti sfusi, come frutta e verdura, c'è un rischio in più: che al dettaglio si spacci per biologico ciò che non lo è affatto. Non resta quindi che confidare nell'onestà del negoziante.
Anche per la carne e i suoi derivati esiste una regolamentazione specifica per la denominazione di biologico. La legge, in vigore dal mese di agosto 2000, definisce anche per le produzioni animali tutti i criteri e i metodi per il loro allevamento secondo canoni del biologico, con indicazione della lista positiva dei mangimi utilizzabili, dei metodi di allevamento (compresa la densità del bestiame), trasporto e età minima di macellazione (per il pollame). In particolare la norma prevede, per la cura degli animali, l'uso di medicinali fitoterapici (a base di piante) e omeopatici, limitando il più possibile la somministrazione di antibiotici.
La legge vieta l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.