REPUBBLICA ITALIANA
Legge 23 Agosto 1993, n. 352

Testo coordinato

[modificata dal DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati



CAPO I

RACCOLTA DEI FUNGHI

Articolo 1

1.Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 22 Luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente Legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
2.È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Articolo 2

1.Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente Legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
2.Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
3.Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, ed a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.

Articolo 3

1.Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 4.
2.Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

Articolo 4

1.Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
2.Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

Articolo 5

1.Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
2.Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
3.È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4.I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.
5.È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Articolo 6

1.La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
a.nelle riserve naturali integrali;
b.nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c.nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;
d.in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2.La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

Articolo 7

1.Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
2.Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

Articolo 8

1.In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

Articolo 9

1.[Comma modificato dall'articolo 1 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]
Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 Dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
1 bis.[Comma inserito dall'articolo 1 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).
2.I centri di cui al comma 1 bis sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
3.Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 10

1.Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.
2.Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11

[Articolo abrogato dall'articolo 13 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

Articolo 12

1.Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente Legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 13

1.Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire cinquantamila a Lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.
2.È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

CAPO II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Articolo 14

[Articolo sostituito dall'articolo 2 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

1.La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
2.L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
3.La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
4.Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Articolo 15

[Articolo sostituito dall'articolo 3 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

1.La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 16

[Articolo sostituito dall'articolo 4 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

1.È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate nell'allegato I del DPR 14 Luglio 1995, n. 376.
2.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3.È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

Articolo 17

[Articolo sostituito dall'articolo 5 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

1.Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essicamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:
a.Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
b.Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
c.Agaricus bisporus;
d.Marasmius oreades;
e.Auricularia auricula-judae;
f.Morchella (tutte le specie);
g.Boletus granulatus;
h.Boletus luteus;
i.Boletus badius;
l.Craterellus cornucopioides;
m.Psalliota hortensis;
n.Lentinus edodes;
o.Pleurotus ostreatus;
p.Lactarius deliciosus;
q.Amanita caesarea.
2.Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché provenienti dagli altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.
3.I funghi secchi, provenienti da altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.
4.La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento.
5.L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:
a.impurezze minerali, non più del 2% m/m;
b.impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
c.tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;
d.funghi anneriti, non più del 20% m/m.
6.La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a., deve essere accompagnata da menzioni qualitative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 Giugno 1996.

Articolo 18

[Articolo sostituito dall'articolo 6 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

1.I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui al comma 6 dell'articolo 5 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 (che ha sostituito l'articolo 17 della presente Legge).
2.Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2 della Legge 30 Aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'articolo 5 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 (che ha sostituito l'articolo 17 della presente Legge). Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della Legge 23 Agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 Giugno 1998.
3.I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire cinquecentomila a Lire un milione.

Articolo 19

[Articolo sostituito dall'articolo 7 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

1.È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui al comma 1 dell'articolo 5 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 (che ha sostituito l'articolo 17 della presente Legge).
2.Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.
3.La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 (che ha sostituito l'articolo 14 della presente Legge).

Articolo 20

[Articolo sostituito dall'articolo 8 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

1.Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.
2.Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 21

[Articolo sostituito dall'articolo 9 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

1.I funghi delle specie elencate nell'allegato II del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.
2.L'elenco di cui all'allegato II del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine.
4.I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti a impedire la germinazione delle spore.
5.La distribuzione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.
6.Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

Articolo 22

[Articolo abrogato dall'articolo 13 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376]

Articolo 23

1.La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire cinquecentomila a Lire due milioni.
2.È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.