1. | Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate alle Comunità Montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani ed ai rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco. |
2. | Le funzioni amministrative di cui al presente Titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale 27 Febbraio 1984, n. 6. |
3. | In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via sostitutiva. |
4. | Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori. |
5. | Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientalistiche, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta. |
1. | La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione. |
2. | L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio regionale. |
3. | Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza. |
4. | Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito. |
5. | Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio di ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno. |
6. | L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti. |
7. | L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi: |
| a. | Giornaliero; |
| b. | Settimanale; |
| c. | Mensile; |
| d. | Semestrale. |
| I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti. |
8. | Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti. |
1. | La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in chilogrammi 3, di cui non più di 1 chilogrammo delle specie Amanita caesarea (Ovolo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato. |
2. | Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso. |
3. | È vietata altresì la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a centimetri 3 e di esemplare di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2. |
4. | La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari. |
5. | In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti dalla presente Legge. |
1. | La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 ed all'articolo 10, limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati. |
2. | Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzaze, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore. |
3. | La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi. |
4. | È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri attrezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante. |
5. | È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie. |
6. | I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati. |
1. | Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta: |
| a. | in zone determinate per motivi silvoculturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne; |
| b. | per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema. |
2. | La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può: |
| a. | interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico; |
| b. | interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione. |
1. | Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle consuetudini ed alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano: |
| a. | le aree da riservare alla raccolta a fini economici; |
| b. | le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 chilogrammi giornalieri di funghi a persona. |
2. | Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica ed alla promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in quelli soggetti ad uso civico. |
3. | I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 4 Settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali comunalie, comunelli ed altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a. del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. |
4. | I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera b. del comma 1. |
5. | Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b. del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'articolo 4. |
1. | Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'articolo 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato I |
2. | Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'articolo 4. |
3. | I coltivatori diretti ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla lettera b. del comma 1 dell'articolo 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali né quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo. |
4. | Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato. |
5. | Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio. |
6. | Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente Legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. |
1. | Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecunarie sono così determinate: |
| a. | [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera; |
| b. | [lettera modificata dalla lettera a. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona; |
| c. | [lettera modificata dalla lettera b. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione; |
| d. | [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da Lire da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali; |
| e. | [lettera modificata dalla lettera a. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a chilogrammi 1 di eccedenza: da 6 Euro a 30 Euro; |
| f. | [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a chilogrammi 1: da 25 Euro a 154 Euro; |
| g. | [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Raccolta dell'Amanita caesarea (Ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a centimetri 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2: da 12 Euro a 77 Euro; |
| h. | [lettera modificata dalla lettera a. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro. |
2. | [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro. |
3. | [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilita dalla normativa in materia di aree protette. |
4. | [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro. |
5. | [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'articolo 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 309 Euro a 619 Euro. |
1. | Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso. |
2. | Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la leggittima provenienza. |
3. | L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni: |
| a. | Raccolta effettuata altre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a chilogrammi 1; |
| b. | Violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6; |
| c. | Esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali. |
4. | La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'articolo 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima. |
5. | Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e alla Legge Regionale 28 Aprile 1994, n. 21. |
1. | Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi della Legge 11 Giugno 1971, n. 426 o della Legge 28 Marzo 1991, n. 112 limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal Decreto Ministeriale 4 Agosto 1988, n. 375 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere l'autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività. |
2. | L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale all'identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che esercitano l'attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente Legge. |
3. | Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita. |
1. | Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato I della presente Legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi. |
2. | La certificazione onerosa deve indicare: |
| a. | il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi; |
| b. | eventuali istruzioni per il consumo; |
| c. | la data della visita di controllo sanitario; |
| d. | la firma e il timbro dell'addetto all'autorizzazione. |
| Ogni confezione dove contenere una sola specie fungina. |
3. | L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione. |
4. | I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei. |
5. | Con apposito provvedimento conciliare potrà essere integrato l'allegato I della presente Legge e modificate le modalità di controllo indicate. |
6. | Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinato all'autoconsumo. |
1. | Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente Legge predisponendo uno specifico programma di attività. |
2. | La vigilanza sull'applicazioine della presente Legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla Legge Regionale 3 Luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali. |
3. | La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità Montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria. |
1. | Le Aziende Unità Sanitarie Locali, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale istituisce l'Ispettorato micologico. Le Aziende Unità Sanitarie Locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire Ispettorati micologici comuni. |
2. | Le Aziende Unità Sanitarie Locali sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende Unità Sanitarie Locali individuano il personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione. |
3. | Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione ed agli Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed informative ed agli organi di vigilanza. |
4. | L'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali. |
5. | Le Aziende Unità Sanitarie Locali possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività. |
6. | La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici. |