next up previous contents
Next: L' ``affare Guazzi'' Up: L'amministrazione fiscale Previous: La figura del Commissario   Indice

La garanzia del debito: le esecuzioni

La garanzia ultima e fondamentale a disposizione del commissario, come del resto di ogni altro creditore, erano però in primo luogo le «essecutioni». Queste scattavano passato un determinato termine fissato nei capitoli, dopo il quale il commissario poteva procedere contro cose (esecuzione reale) oppure contro persone (esecuzione personale), e quest'ultima misura finiva per essere nei momenti di difficoltà l'unica veramente valida per costringere al pagamento. Si prescriveva che

Possa il Commissario far sequestrare cavalli, e qualonque altre robbe de particolari, et anco far le essecutioni per debito de loro communi, et in solidum senz'altra replica ne eccetione, et possa anco detto Commissario ager personalmente contra qualsivoglia persona del detto contado [...] et in solidum eccettuando però li quattro deputati et il cancelliere del contado, et anco una persona per ciascuna terra qual habbi deputatione in scritto della sua terra, della qual deputatione in pubblica, et autentica forma detto tal deputato sia tenuto darne notitia [...] et per rispetto di detti deputati et cancelliere non possa ne anco fargli essecutione reale1.70

Con il qual punto si mostra la vera "natura" della riscossione negli enti intermedi nel '600: fondata, in ultima analisi, sulla possibilità di condurre «essecutioni» personali «in solidum»1.71. I capitoli sotto questa forma rimarranno fino a tutti gli anni Sessanta1.72, mentre a inizio anni ottanta un notevole ammorbidimento della scossa è già in atto1.73.

Il punto fondamentale era che si permetteva di fare esecuzioni «in solidum», vale a dire utilizzando il ``corpo'' come garante della quota (o del debito) in carico al singolo; un tale principio permetteva di rivalersi contro il ``corpo'' stesso, in questo caso le comunità. Il commissario aveva così il potere di agire «in solidum» contro tutti i comunisti facenti parte del ``corpo'' del debitore e non, come si diceva, «in subsidio», vale a dire solamente contro il debitore stesso. Un'analoga applicazione di tale concetto della ``responsabilità'' si aveva negli altri contadi; nel Principato di Pavia, per esempio1.74. Nel Vigevanasco ci si attenne, però, fino almeno agli anni ottanta1.75, a una rigida applicazione del principio dell' «in solidum», come possiamo verificare anche dalla pratica delle «essecutioni», oltre che dai vari capitoli del commissario.

La "furia" delle esecuzioni si era scatenata, da parte del commissario, in particolare durante un periodo di tensione col sindaco (e una spaccatura esattamente a metà della congregazione ristretta) quale quello dell' ``affare Guazzi''. Qui, il 30 maggio del 1636 troviamo presenti tutte le ``parti'' che possono essere coinvolte in un'esecuzione. Un agente del Recalcati, il commissario, si reca a Gambolò (una delle terre fedeli al sindaco) richiedendo la lista dei debitori per riscuotere il suo credito, ma tornando dopo promesse della comunità di recuperare il denaro e non trovandolo, ricusa la lista. Rifiutava, con ciò, il principio del «subsidium», che si poteva praticare proprio sulla base della lista di debitori consegnata e controfirmata dalle autorità locali (tipicamente i consoli). Di conseguenza, tenta di imprigionare proprio un console, dunque un particolare esente dall'esecuzione, con ciò stesso cercando di applicare il criterio dell' «in solidum» nella sua forma più allargata (e che non abbiamo mai ritrovato nei capitoli del commissario), estesa anche alle figure tradizionalmente coperte da immunità. Il console però si rifugia in chiesa, risolvendo il problema, si potrebbe dire, cercando immunità dal luogo anziché dalla ``qualità'' della persona. L'agente del Recalcati imprigiona allora l'altro console, e lo porta all'osteria del paese, tipico luogo di scambio delle merci e delle persone «essecutate», come testimoniano vari esempi in proposito1.76.

Sentito dell'imprigionamento presso l'osteria da parte dell'agente del Recalcati, interviene allora il podestà di Vigevano, che si reca all'osteria trovando un gruppo di preti da una parte, tra cui il figlio del detenuto, e l'agente, che «resta sodo» nell'esecuzione, dicendo che quella personale era corretta, anche se secondo i ``Capitoli'' fattibile verso i consoli solo «in subsidium», e non «in solidum». I preti, del resto, riescono poi facendo violenza a liberare il detenuto, con il podestà che tornato a Vigevano biasima in una sua comunicazione al Magistrato Ordinario entrambe le parti1.77. Compaiono, qui, in un particolare momento di tensione interno tutti i principali attori di un'esecuzione: i consoli, il contrasto fra principio del «subsidium» e dell' «in solidum», la chiesa come luogo dell'esenzione e l'osteria come luogo dell'esecuzione, il Podestà, il Magistrato Ordinario.

Il sistema dell'esecuzione personale «in solidum», d'altro canto, non era attuato solo dal commissario del contado, ma da tutta una vasta gamma di creditori, il cui unico punto in comune era quello di essere in grado di mobilitare le forze necessarie all'azione. Si trattava quindi sempre di personaggi perlopiù facoltosi, mentre era raro che i piccoli creditori rurali fossero in grado di azionare il meccanismo. I debiti contratti per svariati motivi dal contado, relativi perlopiù a carichi non pagati o non pagati in tempo, attiravano così nei momenti di difficoltà finanziaria, un notevole numero di esecuzioni contro particolari delle comunità, scelti a caso a seconda solo della comodità del creditore di «capturare». Tali creditori saltavano direttamente il momento dell'esecuzione reale procedendo «in solidum» contro le terre; alla fine, infatti, questo era il metodo più veloce e sicuro per farsi pagare. Corrispettivo al meccanismo fiscale di responsabilità per corpi, si era instaurata una solidarietà interna fra tutti i comunisti o tutti i comitatini, in base a cui nel caso di esecuzioni (anche, come quasi sempre accadeva, di rurali non abbienti) il ``corpo'' si mobilitava immediatamente per procedere al rilascio, pagando anche le spese per l'esecuzione e rimborsando al «capturato» le giornate che aveva passato in prigione, spese che erano spesso ingenti.

Nel caso, ad esempio, delle spese sostenute per la ``captura'' di Francesco Barba da parte di Francesco Giussano, commissario dei 14 reali, e detenuto da lui personalmente, per debito di 776 lire da parte del contado, una fede di Gio. Angelo Fassina, ``causidico'' di Vigevano, del 23 febbraio 1635, comprova il seguente numero di voci, pari a più di un quinto del debito originario1.78:

Tabella 1.4: Spese per un'esecuzione del 1635
Causale Spesa
Memoriale al Magistrato Ordinario 1 : 10
Messo mandato a Milano per riportare l'«espedittione» 6
«Oratore di Vigevano per levare il decreto, e sua fattica» 12 : 15
«Per la prodotta del decreto con l'ordinatione rilasciatoria e sigurtà» 2
Podestà per sua «honoranza» 3
Notaio «per rogito, estratto, sigurtà e rilasso» 5 : 15
«Alli fanti per capsoldo» 38 : 10
Spesa del catenaccio 9
Ai fanti per supplemento di spesa 2 : 5
«A Pietro Antonio Solaro hoste per la spesa del cavallo pignorato, e salario del deposito» 6
«Per vittura d'un cavallo dato a Thomaso Pizalo mandato a Milano» 1 : 10
Procuratore e scrittore per l'intimazione dell'ordine del Magistrato e per l'ordine di rilascio 6
Altro ordine 3
Al notaio 8
Totale 165: 5 lire

Le esecuzioni "dall'esterno" provenivano dunque da un gran numero di soggetti. All'interno del mare magnum delle esecuzioni propongo qui un breve specchietto:

Tabella 1.5: Esempio di esecutori del contado
Esecutore Essecutato Fonte e data
Castellano di Vigevano Una persona di Gambolò ASPV, Notarile Vigevano not. G. Cassini, 992, 1631
G. M. Buttintrocchi, Comm. Presidi Ordinari Gio. Cotta (Gambolò) ASPV, ibidem, 994, 1631
Commissario dei 14 reali Francesco Carnevale, Gambolò ASPV, ibidem, 997, 1636
Cesare Visconti Stefano Ferrari ASPV, ibidem, 1636
Assegnatari della Regia Camera (mezza per cento) Andrea Biandrate (Gravellona) ASN, contado di Vigevano, 14, 1650

Come si può vedere, le azioni erano intentate soprattutto da appaltatori della Regia Camera, cui veniva concessa un'ampia libertà in materia. Ma le esecuzioni provenivano anche da parte di prestatori particolari particolarmente facoltosi ed esigenti: abbiamo prima visto il caso del Visconti. Il contado aveva cercato più volte di porre un argine a tale libertà agendo presso organi del Centro, ma con scarso successo1.79.

Come comprovato dall'inesausto ritmo di esecuzioni che si ritrova nella documentazione, l'esito era stato nullo perché lo Stato non poteva certo interrompere quella che in simili frangenti rappresentava l'unica vera garanzia dei crediti, l'esecuzione personale «in solidum». Il fatto notevole di tali azioni era la loro esecutività: procedere «in solidum» significava agire in maniera diretta, prima quindi di rimettere la «differentia» sorta tra le parti a un tribunale. Il ricorso a questo poteva essere, invece, solo successivo, quando la ``captura'' era già stata fatta, come testimoniano numerosi casi di suppliche e proteste contro le esecuzioni1.80. Un tale strumento era, quindi, anteriore alla stessa controversia.

La lite come strumento di risoluzione dei conflitti coinvolgeva, al contrario, personaggi o corpi contro cui non si potevano condurre esecuzioni: solo allora veniva intentata causa. Per esempio, le varie «differentie» fiscali del contado contro i Crotti non poterono mai essere risolte per via di esecuzioni né reali né personali, e allo stesso modo tutta la materia relativa agli ``Interessati'', cioè i vari ``corpi'' civili (nonché nobiliari) assegnati entro la quota del contado per il pagamento dei carichi. Grazie anche a questa esenzione di fatto dall'esigibilità del credito, tali ``corpi'' poterono prolungare indefinitamente la loro immunità fiscale nei confronti dell' «egualanza», che era divenuta in breve, nel Seicento, l'imposizione più gravosa. Un'altra via generalmente trascurata per la risoluzione di ``differenze'' era la soluzione del rinvio ai cosiddetti ``Amici Comuni'', cioè a due esperti nominati dalle parti che avrebbero dato un giudizio insindacabile. L'espediente era comunemente praticato nei contratti di affitto tra privati ma anche nei ``Capitoli'' di scossa delle comunità, come a Gambolò1.81. A livello provinciale, una simile strada non veniva nemmeno tentata, e si passava direttamente all'esecuzione personale «in solidum», «capturando», alla lettera, i primi uomini che si incontravano per strada. La via dell' «amicabil compositione» come parallela e complementare a quella della ``lite'', veniva così presa in considerazione solo nei casi in cui procedere per esecuzione era impossibile. Nel caso del Vigevanasco, quindi, nei confronti degli ``Interessati'' civili. Il 2 luglio 1629, per esempio, dopo una lite già lunghissima la congregazione dà ordine al Custodi di valersi di quanti procuratori e avvocati voglia pur di far cessare la causa con i Crotti per i terreni a Robbio e Vinzaglio, e «diliberi detta causa si deve terminare per via d'amicabil compositione overo diliberare se si deve passar avanti in far terminare la causa per via giuridica». Passava poi ai voti la proposta della composizione «per sparagnar le liti et spese»1.82.

Oltre alle esecuzioni esisteva poi un ulteriore strumento di pesante ritorsione fiscale, e cioè «che possa il Commissario mandare soldati in pena, mentre non eccedono due alle terre debitrici passati li termini limitati nelli avisi, non possano però fermarsi in cadauna delle terre solo che tre giorni»1.83. Un simile strumento era nato dal fatto che molte terre si alleavano spesso con truppe di soldati alloggiate al fine di scacciare gli esattori. Il commissario aveva dovuto così prendere analoghe misure, fino a prescrivere che nei casi in cui i soldati alloggiati impedivano le esecuzioni poteva egli «mandare in penna quella quantità de soldati stimerà di bisogno mentre non eccedano il numero d'otto», richiedendo poi trenta soldi al giorno per soldato1.84, «overo la spesa cibaria, et alloggiamento assieme con soldi quindeci al giorno»1.85. Si aprivano così le porte all'alloggiamento «effettuale» di soldati a scopo di ritorsione fiscale: senza contare che le comunità stesse avevano poi ricevuto il beneplacito di usare a livello locale i soldati mandati ad alloggiare dal commissario, trattenendoli su propria iniziativa nel caso in cui i propri particolari fossero renitenti a oltranza1.86.

Qualora le comunità lo ritenessero opportuno i soldati potevano dunque rimanere per tempo indefinito presso le terre, anche se questo non doveva essere, ovviamente, caso frequente: le comunità cercavano di evitare o lenire gli effetti degli alloggiamenti in ogni modo, creando precise strategie politiche. Queste si possono riassumere in sostanza in due punti principali: la costruzione di caserme e l'istituzione di figure apposite a livello locale, esperti che si occupassero in toto degli alloggiamenti e delle conseguenze dell'acquartieramento, come vedremo per Gambolò.


next up previous contents
Next: L' ``affare Guazzi'' Up: L'amministrazione fiscale Previous: La figura del Commissario   Indice
2005-06-27