Le richieste di Equo Indennizzo e di P.P.O. possono essere presentate contestualmente sia tra di loro sia congiuntamente alla richiesta di dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, agli stessi uffici citati a proposito della procedura ordinaria illustrata nella pagina precedente.
Se la dipendenza da causa di servizio è stata già riconosciuta grazie alla procedura semplificata descritta in precedenza, la richiesta di E.I. e/o di P.P.O. deve essere presentata come nuova ed autonoma istanza rispettando i termini indicati all'art. 3, D.P.R. 349/94 - 6 mesi per l'Equo Indennizzo -, e all'art. 169, D.P.R. 1092/73 - 5 anni per la P.P.O. - decorrenti, ovviamente dalla data di notifica del decreto di dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità.
La domanda, in forma scritta, è presentata agli stessi uffici citati a proposito della Procedura Ordinaria, utilizzando lo schema per Equo Indennizzo e/o per Pensione Privilegiata, riportato nella sezione documenti.
Le procedure istruttorie per tutte le istanze sono quelle disciplinate dalla Circolare 30 luglio 1993, n. 1100/ML/DGSM - 10/10, di cui si riassumono i passaggi principali:
3.a) sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, nel caso in cui essa non sia già stata decretata, e la classifica secondo una di quelle elencate nella Tabella A o B allegata al D.P.R. 834/81;
3.b) sulla concedibilità dell'Equo Indennizzo classificando l'infermità o lesione secondo l'elenco delle infermità contenuto nella Tabella A allegata al D.P.R. 834/81;
3.c) sulla concedibilità della Pensione Privilegiata Ordinaria classificando l'infermità o lesione secondo l'elenco delle infermità contenuto nella Tabella A o B allegata al D.P.R. 834/81;
Un giudizio negativo sulla richiesta di cui al punto 3.a) comporta l'annullamento delle istanze di cui ai punti 3.b) e 3.c).
Il giudizio positivo sulla richiesta di cui al punto 3.a) non comporta l'accoglimento di diritto di una o entrambe le istanze di cui ai punti 3.b), 3.c) che possono invece, essere respinte perché comportano una valutazione medico-legale indipendente da quella formulata sulla prima richiesta.
E' obbligatorio presentarsi alla visita medica disposta dalla C.M.O. a pena di annullamento delle richieste presentate (art. 174, D.P.R. 1092/73):
Il richiedente può farsi assistere a sue spese, da un medico-legale di fiducia durante lo svolgimento della visita e le osservazioni di questo devono essere verbalizzate.
La visita medica presso la C.M.O. deve concludersi con la notificazione scritta al richiedente dei pareri formulati.
Contro il parere negativo espresso dalla C.M.O. sul punto 3.a) è ammesso ricorso alla Commissione Medica di II istanza che viene investita per un nuovo giudizio nel momento stesso della non accettazione del parere della C.M.O. da parte del richiedente.
Il richiedente stesso deve, però, produrre un ricorso scritto entro 90 giorni dalla notifica della decisione negativa da parte della C.M.O., ovvero dal rifiuto di sottoscrizione del verbale di visita; in detto ricorso si confuterà il parere negativo della C.M.O. e si chiederà una nuova valutazione alla Commissione Medica di II istanza.
Tale Commissione è comunque investita per un secondo giudizio qualora la C.M.O. abbia emesso un parere positivo sull'istanza presentata, che contrasta con il parere negativo espresso dal Comando del Corpo di appartenenza sulla stessa istanza.
Contro il parere negativo espresso dalla C.M.O. sull'istanza di cui al punto 3.b) [parere positivo alla richiesta di cui al punto 3.a)] vale quanto detto nei paragrafi precedenti: viene investita la Commissione di II istanza.
Se la Commissione di II istanza conferma il parere negativo la sua decisione può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, per l'annullamento innanzi al T.A.R. territorialmente competente.
Contro il parere negativo espresso dalla C.M.O. sull'istanza di cui al punto 3.c) [parere positivo alla richiesta di cui al punto 3.a)] non è ammesso ricorso alla Commissione di II istanza, ma si deve impugnare il Decreto che respinge la richiesta di P.P.O. in sede giurisdizionale innanzi alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti istituita nel capoluogo della propria regione di residenza, che riesaminerà nel merito tutte le procedure medico-legali imponendo, se ritenuto necessario, nuovi accertamenti sanitari. Non ci sono limiti di tempo da osservare essendo il diritto alla P.P.O. imprescrittibile, purché sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
4. Qualora la C.M.O. abbia espresso parere favorevole a tutte le richieste presentate, il fascicolo torna al Distretto Militare che lo trasmette per i pareri di competenza al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 166, D.P.R. 1092/73), ma oggi organismo periferico ausiliario del Ministero del tesoro, secondo quanto previsto dal decreto di riforma della struttura di governo D. Lgs. 303/99, il quale si esprime:
4.a) sulla dipendenza da causa di servizio;
4.b) sull'esatta ascrivibilità dell'infermità ad una categoria compresa tra quelle elencate nella Tabella A o B allegata al D.P.R. 834/81;
4.c) sull'entità (quantum) dell'indennizzo concesso.
5. Gli atti vengono quindi trasmessi al Ministero della Difesa che con proprio decreto liquida le competenze dovute, ovvero, respinge le richieste sulla base dei pareri formulati dal C.P.P.O..
Il decreto ministeriale che respinge l'equo indennizzo è impugnabile innanzi al T.A.R. territorialmente competente per l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica.
Il decreto ministeriale che respinge la richiesta della Pensione privilegiata è impugnabile innanzi alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti istituita nel capoluogo della propria regione di residenza,senza limiti di tempo, essendo il diritto alla P.P.O. imprescrittibile, purché sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione.
Uno schema di ricorso avanti alla Corte dei Conti è riportato nella sezione documenti.
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Data ultima modifica: 28 apr 2002