Il procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità/lesione e di concessione di equo indennizzo e/o di pensione privilegiata ordinaria ad un soldato di leva/volontario ferma breve o prolungata, è uno tra i più complessi e farraginosi tra quelli previsti nell'ordinamento amministrativo italiano.
I tempi tra presentazione dell'istanza ed emanazione del decreto di accoglimento o rigetto della domanda, si misurano in anni, nell'ipotesi favorevole che tutti gli accertamenti e i pareri siano stati positivi e non sia stato instaurato contenzioso giudiziario contro qualche provvedimento negativo, caso in cui i tempi saranno più facilmente misurati in decine di anni.
Il procedimento per la concessione di Equo Indennizzo e/o di Pensione Privilegiata Ordinaria può oggi, suddividersi in tre grandi intervalli temporali:
Per ciascuno di questi tre stadi esistono soltanto termini parziali fissati da norme soltanto regolamentari emanate in attuazione della L. 241/90 posto che il D.P.R. 349/94 a seguito del parere consultivo n. 814 reso dalla sez. III del Consiglio di Stato il 25/8/1998, NON si applica al personale militare in quanto non abroga e non detta norme in aperto contrasto con la L. 416/26.
Detti regolamenti sono il D. Min. difesa 16 settembre 1993, n. 603 e il D. Min difesa 8 agosto 1996, n. 690. Essi fissano i termini massimi (indicativi e comunque non perentori) entro i quali le procedure in esame devono concludersi:
Tali scadenze, in ogni caso, ancora oggi, possono essere considerate molto ottimistiche e vengono facilmente oltrepassate: si pensi soltanto al fatto che la C.M.O. convoca almeno tre volte a visita l'interessato, la prima volta perché il soggetto fissi personalmente l'appuntamento con il medico specialista (evidentemente il personale di segreteria non sa fissare appuntamenti con medici che lavorano nel loro stesso ufficio), la seconda per la visita specialistica e la terza volta per la visita di fronte alla Commissione (!!!).
Una novità di rilievo era costituita dal parere della Commissione speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato che nell'adunanza del 5 novembre in risposta ad un quesito posto dal Ministero della Difesa sulla natura e i compiti del soppresso CPPO ha stabilito che:
La situazione s'è ingarbugliata di nuovo il 22 gennaio 2002.
Con l'entrata in vigore del DPR 461/01 i termini sono stati nuovamente ritoccati, per le domande pendenti al 22 gennaio 2002 si applicano tutti i termini delle vecchie disposizioni, ma si fissa la scadenza del 22 gennaio 2003 per il lavoro del CPPO, superato il quale l'Amministrazione dovrà comunque emanare un provvedimento.
Per le domande successive al 22 gennaio 2002 il CPPO (ora C.V.C.S.) deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento degli atti potendo per una sola volta chiedere nuovi accertamenti sanitari il che concede ulteriori 15 giorni per la sua decisione decorrenti dal ricevimento degli atti relativi alla seconda visita medica.
L'esistenza di scadenze temporali ben definite è se non altro utile, almeno, ai fini del riconoscimento degli interessi legali sugli importi che verranno erogati in ritardo rispetto al termine fissato.
In virtù dell'art. 3 del Decreto del Ministero del tesoro 352/98, gli interessi legali maturano per ogni giorno trascorso e successivo alla scadenza fissata dalla Pubblica Amministrazione per concludere un suo procedimento.
A partire dal 600° giorno successivo a quello di presentazione nel caso di domanda di Equo Indennizzo, e di richiesta di Pensione Privilegiata Ordinaria, matureranno interessi legali da calcolarsi sull'importo che sarà eventualmente concesso al termine delle istruttorie, tutto ciò indipendentemente dallo stato di avanzamento della istanza allo spirare del termine indicato, ma subordinatamente al fatto che sia accolta la propria domanda, successivamente a tali scadenze.
Lo stesso Decreto del Ministero del tesoro 352/98 dispone all'art. 2 che gli interessi legali siano liquidati d'ufficio e vadano calcolati fino al giorno di emissione del titolo che liquida il credito principale.
Come si vede rispetto al passato si è ottenuta una maggiore trasparenza della procedura non certo un suo snellimento siamo, infatti, ancora di fronte a tempi sensibilmente lunghi; conviene quindi sorvegliare costantemente l'iter della pratica esercitando una perseverante attività propulsiva, sfruttando tutti gli strumenti normativi introdotti in questi ultimi anni, che garantiscono la partecipazione e l'accesso a tutti gli atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.
E' bene prendere nota del responsabile del procedimento che deve essere nominato al momento della presentazione dell'istanza (artt. 5 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 3, D. Min. 16 settembre 1993, n. 603) ed incontrarlo ad intervalli di tempo regolari per fare il punto dell'istruttoria.
Nel caso in cui i tempi nonostante tutto, si allunghino, ad esempio ad un anno dalla presentazione dell'istanza senza che si sia stati sottoposti a visita medico-legale presso la C.M.O., sarà bene cominciare a denunciare l'inerzia dell'Amministrazione Militare periferica ai competenti uffici centrali. Dall'aprile 2006 le competenze sulla liquidazione dei benefici economici (pensioni, indennizzi, ecc.) sono stati trasferiti dalla vecchia direzione generale PERSOMIL alla nuova direzione generale PREVIMIL che si struttura in uffici, reparti e divisioni come da D. Min. 1/04/2006.
Si riassumerà in una comunicazione di poche pagine tutta la storia dell'iter amministrativo a:
Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati
e della leva del Ministero della difesa (Previmil), III Reparto, 9^ divisione (equo indennizzo) - Viale dell'esercito, 186 (l'ingresso pedonale è al civico 180) - 00143 Roma - RM;Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati
e della leva del Ministero della difesa (Previmil), II Reparto, 6^ divisione (pensioni - truppa) - Viale dell'esercito, 186 (l'ingresso pedonale è al civico 180) - 00143 Roma - RM;
Questi due uffici sono quelli responsabili dell'emissione del provvedimento formale finale sulla domanda presentata (Decreto ministeriale di concessione o di rigetto), ed in tale qualità, ai sensi dell'art. 3 del D. Min. 603/93 hanno potere di intervento su tutti gli altri uffici coinvolti nel procedimento, al fine di assicurarne la speditezza senza inutili aggravi sull'iter.
Molto efficace risulta essere l'investire della questione il Deputato o il Senatore del collegio elettorale di residenza, egli, infatti, può presentare un'interpellanza al Ministro della difesa per sapere quali motivi impediscono di riconoscere un diritto garantito dall'ordinamento ad un giovane che ha adempiuto al dovere di prestare il Servizio di Leva, incappando però, in uno sventurato incidente; il sindacato ispettivo da parte del rappresentante del potere legislativo ha un'inimmaginabile capacità di disincagliare dalle secche amministrative il fascicolo istruttorio, accelerando almeno i compiti di pertinenza dell'Amministrazione militare.
Contattare il Deputato o il Senatore del proprio collegio è semplice: il nome lo si può ricavare dalla banca dati della Camera dei Deputati o del Senato.
Se l'inerzia perdura sarà, tuttavia, necessario abbandonare il fai da te amministrativo ed affidarsi alle mani di un combattivo legale o meglio ancora di quelle delle associazioni che tutelano i diritti degli invalidi e dei mutilati, vedi in proposito la sezione bibliografia.
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Data ultimo aggiornamento: 01 set 2006