Procedure amministrative (1)


Per questa, come per le procedure inerenti la concessione di Equo Indennizzo e di Pensione Privilegiata Ordinaria, non esiste una procedura specifica per i soldati di leva. Vengono adattati con le opportune modifiche i procedimenti di accertamento medico-legali di infermità, ferite e lesioni, previsti per il personale militare e per la generalità dei dipendenti pubblici, definiti dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificata dal D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1485, e dal R.(egio) D.(ecreto) 15 aprile 1928, n. 1024.

Bisogna distinguere la procedura semplificata nel caso di lesioni traumatiche (che si prestano ad una più semplice valutazione e classificazione come dipendenti da causa di servizio) introdotta dalla legge 1° marzo 1952, n. 157, dalla procedura ordinaria applicabile alla generalità delle patologie e/o a quelle da lesioni traumatiche nel caso di difficoltà procedurali e annullamenti della procedura semplificata, che segue, invece, le citate disposizioni emanate nella seconda metà degli anni '20.

Procedura semplificata

Subito dopo aver portato tutte le cure del caso e provveduto all'eventuale ricovero ospedaliero, l'Ufficiale Sanitario responsabile dei servizi medici del Corpo di appartenenza (Caserma di assegnazione) provvede alla compilazione della Dichiarazione Medica di Lesione Traumatica e della sezione I del Modello "C" (Mod. C) istituito dalla Legge 1° marzo 1952, n. 157, e reso operativo con le Circolari 6202/ML/DGSM del 1° giugno 1952, 16338/TS/DGSM e 1100/ML/DGSM - 10/10 del 30 luglio 1993.

Il Mod. "C" redatto in duplice copia e firmato dal Comandante del Corpo di appartenenza oltre che dall'Ufficiale sanitario, viene inviato all'Ospedale Militare competente per territorio, ove deve essere ricoverato lo stesso militare infortunato.

Se le condizioni di salute e la distanza dall'Ospedale Militare obbligano al ricovero presso un più vicino Ospedale Civile, il ricovero presso la struttura militare è rinviato fino a stabilizzazione delle condizioni di salute.

Il trasferimento presso l'Ospedale Militare deve essere disposto perentoriamente entro cinque giorni dall'accertata stabilizzazione delle condizioni di salute del militare.

Il direttore dell'Ospedale Militare sulla base degli accertamenti clinici effettuati e degli atti prodotti dall'Ufficiale sanitario del Corpo di appartenenza, compila la sezione II del Mod. "C" e decreta o respinge la dipendenza da causa di servizio della lesione.

Tale decisione deve essere obbligatoriamente comunicata per l'accettazione all'infortunato entro il giorno della dimissione dall'Ospedale Militare.

Se l'entità e gravità delle lesioni è tale da causare la morte del soldato, la procedura semplificata è inapplicabile e deve essere attivata obbligatoriamente e d'ufficio la procedura ordinaria da parte del Comandante del Corpo di appartenenza.

Imprevisti

La procedura semplificata richiede il rispetto di numerosi obblighi formali primi tra tutti quelli temporali (redazione del Mod. "C" entro 10 giorni dall'infortunio o dalla stabilizzazione delle condizioni di salute e trasmissione all'Ospedale Militare entro i successivi cinque giorni), e si caratterizza per la pressoché totale impossibilità dell'infortunato di poterne seguire l'iter con precisione e piena consapevolezza, tanto che, non di rado, purtroppo, gli Ospedali Militari annullano i Modelli "C" per le più svariate carenze formali (tra le quali per esempio, copie o fotocopie allegate poco leggibili, assenza di una firma per esteso su una sola delle copie agli atti, ecc.).

Questo comportamento, che è purtroppo un malcostume generico della Pubblica Amministrazione italiana ed in particolare di quella Militare, viene scoraggiato dalle istruzioni diramate dagli uffici centrali che impongono ai Comandanti dei corpi di appartenenza l'attivazione d'ufficio della procedura ordinaria per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio a seguito di annullamento del Mod. "C" per motivi non riconducibili a responsabilità del militare infortunato [Capo I, lettera b), punto b) della Circolare 30 luglio 1993, n. 1100/ML/DGSM - 10/10].

Anche questa disposizione però, è più o meno scientemente ignorata dai vari Comandanti, che costringono così il Soldato di Leva ad attivarsi personalmente con la procedura ordinaria a domanda.

Altro comportamento censurabile, che rientra negli imprevisti, è quello dei Dirigenti Sanitari degli Ospedali Militari che equiparano il Soldato di Leva, dopo l'annullamento del Mod. "C" per vizio di forma, al giovane inidoneo al Servizio Militare che usualmente, viene riformato nel corso delle visite dei tre giorni.

Poiché però, in questo caso il militare è già stato incorporato, questa procedura prende il nome di Proposta di Rassegna e consiste nel disporre il Congedo Assoluto per sopravvenuta inidoneità al Servizio Militare.

La Proposta di Rassegna deve essere comunicata per l'accettazione al Soldato di Leva. E' opportuno che il Soldato RIFIUTI la Proposta di Rassegna annotando in calce al verbale (Mod. 43) che "l'infermità che determina l'inidoneità al Servizio Militare è stata contratta in servizio ed a causa di esso e non se ne era affetti al momento dell'incorporazione", questo perché il congedo per rassegna non dà diritto ad indennizzi, anche nel caso in cui, l'infermità è EFFETTIVAMENTE dipendente da causa di servizio, ma al congedo non sia seguita la tempestiva domanda dei benefici al competente Distretto Militare (vedi oltre).

Difronte al rifiuto della Proposta di Rassegna il direttore dell'Ospedale Militare deve concedere una licenza straordinaria al Militare di Leva per il tempo necessario ad accertare la dipendenza da causa di servizio per quanto lamentato.

Ancora una volta però, è possibile che questa disposizione regolamentare sia ignorata e venga disposto il Congedo Assoluto d'autorità scaricando così, tutte le incombenze sul Distretto Militare di provenienza.

Non rimane altro, così, che istruire la pratica secondo la Procedura Ordinaria a domanda.

Procedura ordinaria

Consiste nella presentazione di una domanda scritta al proprio Comandante di Corpo se si è ancora in servizio, seppure in licenza per convalescenza, oppure al proprio Distretto Militare se si è stati posti in Congedo Assoluto d'autorità.

La domanda va presentata in carta libera senza un particolare schema (quello riportato in queste pagine è quello proposto dal Distretto Militare di Roma), purchè in essa siano illustrate nella forma più dettagliata possibile le modalità, il tempo e il luogo dell'incidente con una precisa descrizione dei danni fisici riportati come conseguenza dello stesso.

Trattandosi di una procedura attivata da parte del Militare conviene chiedere in unica istanza sia l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, sia la concessione dell'Equo Indennizzo e/o della Pensione Privilegiata Ordinaria.

La domanda va presentata a pena di decadenza, entro sei mesi dall'infortunio per conseguire il beneficio dell'Equo Indennizzo (art. 3, D.P.R. 349/94), ed entro cinque anni dall'infortunio per ottenere il beneficio della P.P.O. (art. 169, D.P.R. 1092/73), anche se il diritto a P.P.O. non è soggetto a decadenza se è stato ottenuto il decreto di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio con l'accettazione del Mod. "C" o sia stata rifiutata la Proposta di Rassegna con l'annotazione fatta a verbale nei modi illustrati nel precedente paragrafo (sentenza della Corte dei Conti, Sez. Reg. per la Lombardia, del 29/2/1996, n. 574 in Rivista della Corte dei Conti, 1996, Vol. I, pag. 183; sentenza Corte dei Conti, Sez. IV Roma, n. 47905 del 22 ottobre 1977 in Rivista della Corte dei Conti, 1978, Vol. I).

L'istruttoria di questa domanda è equivalente a quella seguita per la concessione di Equo Indennizzo e/o P.P.O. a cui si rimanda.

 

 

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Data ultima modifica: 09 ago 2001