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COMITATO DIRETTIVO
IN CARICA
dal 09. 09. 2023 al 09. 09. 2026
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Direttore:
Francesco Pace |
Vicedirettore: Giuseppe Cola |
Segretario:
Giuseppe Cola |
Consigliere:
Bertalli Stefano |
Consigliere:
Alessandra Baruta |
Tesoriere:
Deriu Alessandro |
Consigliere:
Gianluigi Garbellini |
Consigliere:
Gianpaolo Mottarelli
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STATUTO IN VIGORE DAL 3 DICEMBRE 2011
Art. 1
L’Associazione
denominata Istituto Archeologico Valtellinese (IAV), ideata dal prof. Davide
Pace, fu costituita con atto pubblico a Sondrio il quattro ottobre
millenovecentosettantatre alla presenza dei signori Guiscardo Guicciardi,
Elisabetta Sertoli, Carlo Bozzi, Costantino Storti, Francesco Pace e Pierluigi
Annibaldi.
L’associazione, la
cui durata è illimitata, si configura come Associazione di promozione sociale
ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nel rispetto degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
La sede legale è a
Teglio (Palazzo Besta) e la sede operativa dove riterrà più opportuno per il
perseguimento degli scopi sociali.
Art. 2
L’Istituto Archeologico
Valtellinese, attenendosi alla lettera e allo spirito del prof. Davide Pace,
fondatore e primo Direttore:
1. persegue con
organica sistematicità l’illustrazione dell’antichità della provincia di Sondrio;
2. nell’azione di
tutela e di sistemazione del patrimonio antiquario s’ispira all’esigenza di
armonizzare la propria iniziativa con quella precipua degli organi statali,
regionali, provinciali e comunali che abbiano competenza specifica nell’azione
pubblica che contempla il culto delle antiche memorie;
3. al coordinamento
con gli altri Istituti culturali non disgiunge la responsabile coscienza della
comune missione universale né trascura la feconda opportunità di proficue
cooperazioni specifiche;
4. persegue la degna
tutela delle aree archeologicamente monumentali ed è onorato di iscrivere tra
le proprie acquisizioni il disvelamento dei petroglifi di Grosio, il
reperimento di numerose stele e istoriazioni rupestri a Teglio, la promozione
dello scavo archeologico a San Martino di Serravalle;
5. favorisce l’avvento
e alimenta la vita di provvidi musei antiquari;
6. contempla e afferma
l’opportunità che la congrua preminenza dei musei organicamente più
rappresentativi e scientificamente più eletti si concili con l’esigenza che in
ogni Comune non siano trascurati il culto delle memorie locali né la progressiva
rappresentazione museale di quanto la natura, la storia e l’arte del luogo
possono offrire all’interesse scientifico dei cultori specifici, alla fruizione
del pubblico e all’azione didattica
degli enti educativi;
7. contribuisce al
culto del patrimonio dialettale, prezioso e insostituibile documento
all’indagazione glottologica e alla perscrutazione archeologica;
8. raccoglie dalla
viva voce delle tradizioni più umili le superstiti leggende di carattere magico
e religioso e le coordina in chiara silloge archeologica;
9. persegue la
costituzione di un archivio sistematico delle antichità della Provincia di
Sondrio, ravvisando il primo nucleo di questa silloge nel copioso e prezioso
Archivio del prof. Davide Pace, depositato presso il Consorzio Parco Incisioni
Rupestri di Grosio;
10. introduce nella
ricerca archeologica coloro che ne rivelino nitidamente la vocazione;
11.
provvede alla
pubblicazione di
un Notiziario annuale,
compatibilmente con le
risorse
finanziarie disponibili, e promuove con ogni
mezzo la divulgazione delle
ricerche.
Art. 3
L’Associazione,
apolitica e apartitica, non persegue fini di lucro e svolge attività di utilità
sociale a favore degli associati e di terzi.
Art. 4
Sono soci effettivi
tutti coloro che si impegnano a versare una quota annua fissata dall’Assemblea
generale. Appartengono a tale categoria anche i soci che nell’ottobre 1973
contribuirono a fondare l’Associazione.
La durata della
qualifica di socio è illimitata ed è esclusa la temporalità della
partecipazione alla vita associativa. Il pagamento della quota associativa dà
diritto a ricevere il “Notiziario”.
Il socio che non
risulta in regola con il pagamento della quota annuale non può esercitare il
diritto di voto nelle assemblee e non può essere eletto alle cariche sociali.
Sono soci onorari
coloro che, a giudizio del Comitato direttivo, hanno contribuito in modo
eminente alla vitalità dell’Associazione, pur non essendone iscritti. Anche i
soci onorari hanno diritto di voto.
L’ammissione
all’Associazione deve essere richiesta per iscritto al Comitato direttivo.
Art. 5
La qualità di socio
si perde:
- a ) per decesso;
b ) per morosità nel
pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
c ) dietro
presentazione di dimissioni scritte o per recesso
volontario.
La perdita della
qualità di socio è deliberata dal Comitato Direttivo.
Art. 6
Le entrate
dell’Associazione possono essere costituite da:
a) quote associative e
contributi di simpatizzanti;
b) contributi di
privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni
pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e
progetti;
c) donazioni e lasciti
testamentari;
d) entrate derivanti
da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi dalla
cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti
da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata
compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle
varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati
anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito
a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Le prestazioni
fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi
delle spese effettivamente sostenute.
In caso di
necessità l’Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti.
Art. 7
I contributi degli
associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell’Associazione. I singoli associati non possono chiedere la divisione
del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Le quote sociali
non sono trasferibili, né rivalutabili.
Art. 8
Gli organi dell'associazione
sono:
a)
l'Assemblea dei soci;
b)
il Comitato direttivo;
c)
il Direttore.
Art. 9
L’Assemblea dei
soci è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il
pagamento delle quote. Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto.
L’Assemblea viene
convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario
consuntivo e preventivo.
L’Assemblea viene
convocata inoltre tutte le volte che sia necessario o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea è
presieduta dal Direttore in carica. La convocazione è decisa dal Comitato
direttivo che delibera giorno e ora della prima e seconda convocazione.
La convocazione ha
luogo mediante invio di lettera non raccomandata o di e-mail almeno quindici
giorni prima della data prevista: l’avviso deve contenere giorno, ora e sede
della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.
L’Assemblea può
essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea
ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di
almeno la metà dei soci più uno, mentre in seconda convocazione è valida la
deliberazione a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. E’
consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore
al massimo di una delega.
Nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità
i membri del Comitato Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente
per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il
voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni
sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del
dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario dell’Assemblea.
L’Assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti:
· discute
e approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario
consuntivo;
· definisce
il programma generale annuale di attività;
· elegge
i membri del Comitato Direttivo determinandone previamente il numero dei
componenti, da un minimo di cinque a un massimo di sette; ove lo ritenga
opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti e un Collegio di
Garanzia;
· determina
l’ammontare delle quote associative e il
termine ultimo per il loro versamento;
· discute
e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Comitato direttivo per il
funzionamento dell’Associazione;
· delibera
sulle responsabilità dei membri del Comitato Direttivo;
· decide
sulla decadenza dei soci;
· discute
e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea
straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 10
I membri del Comitato
direttivo, eletti dall’Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e possono
essere rieletti.
Il Comitato
direttivo elegge al proprio interno il Direttore, il Vicedirettore-Segretario e
il Tesoriere.
Le delibere del
Comitato Direttivo vengono assunte a maggioranza dei presenti.
Le cariche non sono
cumulabili e non sono retribuite.
Il Comitato Direttivo
propone all’Assemblea dei soci il programma culturale dell’anno e prepara i
rendiconti gestionali da presentare all’approvazione della medesima.
Il Comitato
direttivo non può deliberare spese senza copertura finanziaria.
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Art. 11
Competenze:
a) Il Direttore è rappresentante legale
dell’Associazione
nei confronti di terzi
ed in giudizio; convoca
e presiede il
Comitato Direttivo e l’Assemblea dei soci; cura i rapporti con enti, persone e
organismi; effettua pagamenti a firma congiunta con il Tesoriere; delega ad
altri soci compiti speciali per conto dell’Associazione, previo parere del
Comitato direttivo.
b) Il Vicedirettore-Segretario esercita le
funzioni di Direttore in assenza o impedimento di questi; cura i rapporti con i
mezzi di informazione; verbalizza le riunioni del Comitato direttivo; organizza
e cura le attività inerenti il tesseramento, l’archivio, la corrispondenza e i
registri non contabili.
c) Il Tesoriere effettua pagamenti a firma
congiunta con il Direttore; redige i registri contabili e i bilanci; svolge
tutte le attività relative all’amministrazione economico-finanziaria.
Art. 12
L’Assemblea dei soci ha facoltà di eleggere, anche tra
non aderenti, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri. Il
Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio
elegge al proprio interno il Presidente. La carica di revisore è incompatibile
con quella di membro del Comitato direttivo.
Il Collegio, come previsto dalle leggi vigenti:
a) controlla, autonomamente o su richiesta
dei soci, la gestione della cassa, i documenti e le registrazioni contabili;
b) esamina i rendiconti prima della
presentazione all’assemblea;
c) rende conto annualmente dell’attività
svolta all’assemblea con relazione scritta.
I revisori hanno facoltà di assistere alle assemblee e
alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto. Di ogni adunanza
del Collegio deve essere redatto verbale da conservarsi nel relativo registro
tenuto dal Collegio medesimo.
Art. 13
L’Assemblea ha facoltà di eleggere un Collegio di
Garanzia costituito da tre componenti, rieleggibili e scelti anche tra i non
aderenti.
Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie
tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri
degli organi e tra gli organi stessi.
Art. 14
L’esercizio economico ha inizio il primo aprile e si
chiude il trentuno marzo dell’anno successivo.
Entro il mese di luglio di ogni anno deve essere
sottoposto all’assemblea dei soci per l’approvazione il rendiconto relativo
all’anno precedente.
Il rendiconto deve essere depositato presso il
Tesoriere almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea in modo che
i soci e i Revisori dei conti eventualmente eletti ne possano prendere visione.
Art. 15
Lo Statuto può essere modificato con delibera a
maggioranza dei soci presenti all’assemblea straordinaria appositamente
indetta. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza di almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli intervenuti.
E’
consentita l’espressione del voto per delega e ciascun socio può essere latore
di una sola delega.
Art. 16
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato
da un’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati. Il patrimonio, dedotte le passività e sentito l’organismo di
controllo di cui alla legge 662/96, verrà devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e
riserve ai soci.