ISTITUTO  ARCHEOLOGICO  VALTELLINESE  

 

HOME PAGE


    ARCHEOLOGIA ARCHEOLOGIA ARCHEOLOGIA

STATUTO

INDIETRO

AVANTI

   

         COMITATO DIRETTIVO  

   IN    CARICA  

dal  09.  09.  2023   al  09. 09. 2026

  Direttore:                      Francesco Pace
  Vicedirettore:              Giuseppe Cola   
  Segretario:                  Giuseppe Cola   
  Consigliere:                Bertalli Stefano
  Consigliere:                Alessandra Baruta
  Tesoriere:                    Deriu  Alessandro
  Consigliere:                Gianluigi Garbellini
  Consigliere:                Gianpaolo Mottarelli



    STATUTO    IN    VIGORE   DAL   3   DICEMBRE   2011     




Art. 1


L’Associazione denominata Istituto Archeologico Valtellinese (IAV), ideata dal prof. Davide Pace, fu costituita con atto pubblico a Sondrio il quattro ottobre millenovecentosettantatre alla presenza dei signori Guiscardo Guicciardi, Elisabetta Sertoli, Carlo Bozzi, Costantino Storti, Francesco Pace e Pierluigi Annibaldi. 

L’associazione, la cui durata è illimitata, si configura come Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

La sede legale è a Teglio (Palazzo Besta) e la sede operativa dove riterrà più opportuno per il perseguimento degli scopi sociali.



INIZIO PAG.

Art. 2


 
 

L’Istituto Archeologico Valtellinese, attenendosi alla lettera e allo spirito del prof. Davide Pace, fondatore e primo Direttore:

1.    persegue con organica sistematicità l’illustrazione dell’antichità della provincia di Sondrio;

2.      nell’azione di tutela e di sistemazione del patrimonio antiquario s’ispira all’esigenza di armonizzare la propria iniziativa con quella precipua degli organi statali, regionali, provinciali e comunali che abbiano competenza specifica nell’azione pubblica che contempla il culto delle antiche memorie;

3.    al coordinamento con gli altri Istituti culturali non disgiunge la responsabile coscienza della comune missione universale né trascura la feconda opportunità di proficue cooperazioni specifiche;

4. persegue la degna tutela delle aree archeologicamente monumentali ed è onorato di iscrivere tra le proprie acquisizioni il disvelamento dei petroglifi di Grosio, il reperimento di numerose stele e istoriazioni rupestri a Teglio, la promozione dello scavo archeologico a San Martino di Serravalle;

5.       favorisce l’avvento e alimenta la vita di provvidi musei antiquari;

6.    contempla e afferma l’opportunità che la congrua preminenza dei musei organicamente più rappresentativi e scientificamente più eletti si concili con l’esigenza che in ogni Comune non siano trascurati il culto delle memorie locali né la progressiva rappresentazione museale di quanto la natura, la storia e l’arte del luogo possono offrire all’interesse scientifico dei cultori specifici, alla fruizione del pubblico  e all’azione didattica degli enti educativi;

7.  contribuisce al culto del patrimonio dialettale, prezioso e insostituibile documento all’indagazione glottologica e alla perscrutazione archeologica;

8.    raccoglie dalla viva voce delle tradizioni più umili le superstiti leggende di carattere magico e religioso e le coordina in chiara silloge archeologica;

9.      persegue la costituzione di un archivio sistematico delle antichità della Provincia di Sondrio, ravvisando il primo nucleo di questa silloge nel copioso e prezioso Archivio del prof. Davide Pace, depositato presso il Consorzio Parco Incisioni Rupestri di Grosio;

10. introduce nella ricerca archeologica coloro che ne rivelino nitidamente la vocazione;

11.  provvede     alla      pubblicazione    di    un    Notiziario     annuale, compatibilmente    con    le    risorse   finanziarie   disponibili,    e promuove con ogni mezzo la divulgazione delle ricerche.





Art. 3



L’Associazione, apolitica e apartitica, non persegue fini di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.




Art. 4




Sono soci effettivi tutti coloro che si impegnano a versare una quota annua fissata dall’Assemblea generale. Appartengono a tale categoria anche i soci che nell’ottobre 1973 contribuirono a fondare l’Associazione.

La durata della qualifica di socio è illimitata ed è esclusa la temporalità della partecipazione alla vita associativa. Il pagamento della quota associativa dà diritto a ricevere il “Notiziario”.

Il socio che non risulta in regola con il pagamento della quota annuale non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee e non può essere eletto alle cariche sociali.

Sono soci onorari coloro che, a giudizio del Comitato direttivo, hanno contribuito in modo eminente alla vitalità dell’Associazione, pur non essendone iscritti. Anche i soci onorari hanno diritto di voto.

L’ammissione all’Associazione deve essere richiesta per iscritto al Comitato direttivo.






INIZIO PAG.

Art. 5



La qualità di socio si perde:

  a )   per decesso;

b )  per morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;

                       c )   dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso

                                volontario.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Comitato Direttivo.





Art. 6




Le entrate dell’Associazione possono essere costituite da:

a)      quote associative e contributi di simpatizzanti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

c)       donazioni e lasciti testamentari;

d)      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e)    proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f)       entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g)      ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute.

In caso di necessità l’Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti.






Art. 7



I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Le quote sociali non sono trasferibili, né rivalutabili.







Art. 8



Gli organi dell'associazione sono:

a)       l'Assemblea dei soci;

b)       il Comitato direttivo; 

c)       il Direttore.


Art. 9

INIZIO PAG.





L’Assemblea dei soci è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote. Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto.

L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L’Assemblea viene convocata inoltre tutte le volte che sia necessario o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Direttore in carica. La convocazione è decisa dal Comitato direttivo che delibera giorno e ora della prima e seconda convocazione.

La convocazione ha luogo mediante invio di lettera non raccomandata o di e-mail almeno quindici giorni prima della data prevista: l’avviso deve contenere giorno, ora e sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.   

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci più uno, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore al massimo di una delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Comitato Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario dell’Assemblea.

 

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

·     discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;

·       definisce il programma generale annuale di attività;

·  elegge i membri del Comitato Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti, da un minimo di cinque a un massimo di sette; ove lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti e un Collegio di Garanzia;

·         determina l’ammontare delle quote associative e il

        termine ultimo per il loro versamento;

·  discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Comitato direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

·       delibera sulle responsabilità dei membri del Comitato Direttivo;

·       decide sulla decadenza dei soci;

·  discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.      

    

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla  devoluzione del patrimonio.






Art. 10




I membri del Comitato direttivo, eletti dall’Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e possono essere  rieletti.

Il Comitato direttivo elegge al proprio interno il Direttore, il Vicedirettore-Segretario e il Tesoriere.

Le delibere del Comitato Direttivo vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Le cariche non sono cumulabili e non sono retribuite.

Il Comitato Direttivo propone all’Assemblea dei soci il programma culturale dell’anno e prepara i rendiconti gestionali da presentare all’approvazione della medesima.

Il Comitato direttivo non può deliberare spese senza copertura finanziaria.

.


Art. 11


 

Competenze:

a)      Il     Direttore    è      rappresentante    legale     dell’Associazione

        nei   confronti   di  terzi  ed  in   giudizio;   convoca   e   presiede   il

       Comitato Direttivo e l’Assemblea dei soci; cura i rapporti con enti, persone e organismi; effettua pagamenti a firma congiunta con il Tesoriere; delega ad altri soci compiti speciali per conto dell’Associazione, previo parere del Comitato direttivo.

b)  Il Vicedirettore-Segretario esercita le funzioni di Direttore in assenza o impedimento di questi; cura i rapporti con i mezzi di informazione; verbalizza le riunioni del Comitato direttivo; organizza e cura le attività inerenti il tesseramento, l’archivio, la corrispondenza e i registri non contabili.

c)      Il Tesoriere effettua pagamenti a firma congiunta con il Direttore; redige i registri contabili e i bilanci; svolge tutte le attività relative all’amministrazione economico-finanziaria.








Art. 12






L’Assemblea dei soci ha facoltà di eleggere, anche tra non aderenti, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo.

Il Collegio, come previsto dalle leggi vigenti:

a)      controlla, autonomamente o su richiesta dei soci, la gestione della cassa, i documenti e le registrazioni contabili;

b)      esamina i rendiconti prima della presentazione all’assemblea;

c)       rende conto annualmente dell’attività svolta all’assemblea con relazione scritta.

I revisori hanno facoltà di assistere alle assemblee e alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto. Di ogni adunanza del Collegio deve essere redatto verbale da conservarsi nel relativo registro tenuto dal Collegio medesimo.




Art. 13



L’Assemblea ha facoltà di eleggere un Collegio di Garanzia costituito da tre componenti, rieleggibili e scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.





Art. 14





L’esercizio economico ha inizio il primo aprile e si chiude il trentuno marzo dell’anno successivo.

Entro il mese di luglio di ogni anno deve essere sottoposto all’assemblea dei soci per l’approvazione il rendiconto relativo all’anno precedente.

Il rendiconto deve essere depositato presso il Tesoriere almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea in modo che i soci e i Revisori dei conti eventualmente eletti ne possano prendere visione.





Art. 15



Lo Statuto può essere modificato con delibera a maggioranza dei soci presenti all’assemblea straordinaria appositamente indetta. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

E’ consentita l’espressione del voto per delega e ciascun socio può essere latore di una sola delega.


Art. 16


L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato da un’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio, dedotte le passività e sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
















INIZIO PAG.






















INDIETRO


AVANTI