Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "C.P. Strampelli"

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Ogni anno, il Ministero, in genere a dicembre, emana una circolare contenente tutte le istruzioni e la modulistica relative alle iscrizioni degli alunni alle scuole statali di ogni ordine e grado.

L’iscrizione deve essere effettuata entro i termini fissati dalla circolare (di norma entro la fine di gennaio).

Chi si deve iscrivere

Gli alunni che accedono per la prima volta alla scuola dell’infanzia o alle prime classi della scuola primaria (nuova denominazione della scuola elementare), della scuola secondaria di primo grado (scuola media) e della scuola secondaria di secondo grado devono presentare apposita domanda alla scuola prescelta entro i termini fissati dall’annuale circolare ministeriale.

Il rinnovo delle iscrizioni per gli alunni che già frequentano classi intermedie è automatico e non necessita di alcuna azione a carico delle famiglie. Negli istituti comprensivi l’iscrizione d’ufficio si attiva anche per il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, fatto salvo il diritto delle famiglie di richiedere l’iscrizione a una scuola diversa.

I minori con cittadinanza non italiana hanno diritto all’istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno. L’iscrizione dei cittadini stranieri può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno scolastico.

A che età iscriversi


Alla scuola dell’infanzia
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia tutti i bambini che abbiano compiuto tre anni o li compiano entro il 31 dicembre. Gli anticipi previsti dalla legge 53/2003 per bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio dell’anno successivo, applicati in via sperimentale, sono attualmente oggetto di verifica.

Al primo ciclo

scuola primaria
Devono iscriversi i ragazzi che abbiano compiuto 6 anni. Possono iscriversi alla prima classe, secondo le disposizioni della legge 53/2003, anche i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo.

scuola secondaria di primo grado
Devono iscriversi i ragazzi che abbiano compiuto 11 anni

Al secondo ciclo, che comprende la scuola secondaria di secondo grado
Devono iscriversi i ragazzi che abbiano compiuto 14 anni.

Dove presentare la domanda d’iscrizione

Per la prima iscrizione nelle scuole dell’infanzia o primarie la domanda deve essere presentata dal genitore, o da chi esercita la potestà genitoriale, alla segreteria della scuola prescelta.

In tutti i gradi e i tipi di scuola del sistema di istruzione la domanda di iscrizione deve essere inoltrata ad un solo istituto scolastico.

La richiesta d’iscrizione alla prima classe del grado di scuola successivo a quello frequentato deve essere indirizzata al dirigente scolastico della scuola di destinazione. Deve però essere consegnata al dirigente scolastico della scuola in quel momento frequentata. Sarà quest’ultimo a curarne l’inoltro alla nuova scuola.

I genitori (o coloro che esercitano la potestà genitoriale) che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 279/94, devono rilasciare apposita dichiarazione (che ha validità annuale) al dirigente scolastico della scuola più vicina alla propria residenza.

Le scelte delle famiglie

All’atto delle iscrizioni le scuole consegnano agli allievi e alle loro famiglie una copia del loro Piano dell’offerta formativa nel quale vengono illustrati i piani di studio e le varie articolazioni curricolari. Le famiglie esercitano nell’occasione il loro diritto di scelta sia in relazione al tempo scuola (ad es., tempo pieno, tempo prolungato) sia in relazione alle attività e agli insegnamenti opzionali (alternative proposte nell’ambito del tempo scuola obbligatorio) e facoltativi (possibilità proposte oltre il tempo scuola obbligatorio).
Su un apposito modulo, disponibile presso la segreteria della scuola d’iscrizione, le famiglie, in base alle intese concordate tra Stato italiano e Santa Sede (legge 121/1985), esprimono eventualmente la richiesta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o di attività ad esso alternative.
La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha validità annuale ed è confermata d’ufficio per gli anni successivi, se non viene revocata.
 

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