Ogni anno, il
Ministero, in genere a dicembre, emana una circolare
contenente tutte le istruzioni e la modulistica relative
alle iscrizioni degli alunni alle scuole statali di ogni
ordine e grado.
L’iscrizione deve essere effettuata entro i termini fissati
dalla circolare (di norma entro la fine di gennaio).
Chi si deve iscrivere
Gli alunni che accedono per la prima volta alla scuola
dell’infanzia o alle prime classi della scuola primaria
(nuova denominazione della scuola elementare), della scuola
secondaria di primo grado (scuola media) e della scuola
secondaria di secondo grado devono presentare apposita
domanda alla scuola prescelta entro i termini fissati
dall’annuale circolare ministeriale.
Il rinnovo delle iscrizioni per gli alunni che già
frequentano classi intermedie è automatico e non necessita
di alcuna azione a carico delle famiglie. Negli istituti
comprensivi l’iscrizione d’ufficio si attiva anche per il
passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo
grado, fatto salvo il diritto delle famiglie di richiedere
l’iscrizione a una scuola diversa.
I minori con cittadinanza non italiana hanno diritto
all’istruzione nelle forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della
loro posizione di soggiorno. L’iscrizione dei cittadini
stranieri può essere richiesta in qualsiasi momento
dell’anno scolastico.
A che età iscriversi
Alla scuola dell’infanzia
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia tutti i bambini
che abbiano compiuto tre anni o li compiano entro il 31
dicembre. Gli anticipi previsti dalla legge 53/2003 per
bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio dell’anno
successivo, applicati in via sperimentale, sono attualmente
oggetto di verifica.
Al primo ciclo
scuola primaria
Devono iscriversi i ragazzi che abbiano compiuto 6 anni.
Possono iscriversi alla prima classe, secondo le
disposizioni della legge 53/2003, anche i bambini che
compiono 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno
successivo.
scuola secondaria di primo grado
Devono iscriversi i ragazzi che abbiano compiuto 11 anni
Al secondo ciclo, che comprende la scuola secondaria di
secondo grado
Devono iscriversi i ragazzi che abbiano compiuto 14 anni.
Dove presentare la domanda d’iscrizione
Per la prima iscrizione nelle scuole dell’infanzia o
primarie la domanda deve essere presentata dal genitore, o
da chi esercita la potestà genitoriale, alla segreteria
della scuola prescelta.
In tutti i gradi e i tipi di scuola del sistema di
istruzione la domanda di iscrizione deve essere inoltrata ad
un solo istituto scolastico.
La richiesta d’iscrizione alla prima classe del grado di
scuola successivo a quello frequentato deve essere
indirizzata al dirigente scolastico della scuola di
destinazione. Deve però essere consegnata al dirigente
scolastico della scuola in quel momento frequentata. Sarà
quest’ultimo a curarne l’inoltro alla nuova scuola.
I genitori (o coloro che esercitano la potestà genitoriale)
che intendano provvedere privatamente o direttamente
all’istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel
primo ciclo di istruzione, come previsto dall’art. 11 del
D.Lgs. 279/94, devono rilasciare apposita dichiarazione (che
ha validità annuale) al dirigente scolastico della scuola
più vicina alla propria residenza.
Le scelte delle famiglie
All’atto delle iscrizioni le scuole consegnano agli allievi
e alle loro famiglie una copia del loro Piano dell’offerta
formativa nel quale vengono illustrati i piani di studio e
le varie articolazioni curricolari. Le famiglie esercitano
nell’occasione il loro diritto di scelta sia in relazione al
tempo scuola (ad es., tempo pieno, tempo prolungato) sia in
relazione alle attività e agli insegnamenti opzionali
(alternative proposte nell’ambito del tempo scuola
obbligatorio) e facoltativi (possibilità proposte oltre il
tempo scuola obbligatorio).
Su un apposito modulo, disponibile presso la segreteria
della scuola d’iscrizione, le famiglie, in base alle intese
concordate tra Stato italiano e Santa Sede (legge 121/1985),
esprimono eventualmente la richiesta di avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica o di attività ad
esso alternative.
La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica ha validità annuale ed è confermata d’ufficio per
gli anni successivi, se non viene revocata.