Ai sensi dell’art. 11 com. 2
DPR 23 luglio 1998, il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno nel
corso degli scrutini finali degli ultimi tre anni, motivandolo in un
verbale, e pubblicandolo all’albo, un apposito punteggio, che si sommerà a
quelli riportati dai candidati nelle prove d’Esame.
Il punteggio, per il quale si raccomanda di utilizzare l’intera scala
decimale, esprime la valutazione del grado di preparazione globale raggiunta
dall’alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tiene
in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, compresa
quella dell’area professionalizzante, l’interesse e l’impegno nella
partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari integrative
ed eventuali crediti formativi.
Per crediti formativi si intendono, ai sensi dell’art. 12 DPR 23/07/98, n.323
e della O.M. 24/02/2000, n.49, qualificate esperienze, debitamente
documentate dagli studenti entro il 15 maggio di ogni anno, dalle quali
deriva l’acquisizione di competenze coerenti con il corso di studi
frequentato, le quali saranno trascritte sul Diploma rilasciato al candidato
al termine degli Esami di stato.
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’Ente a
cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le
disposizioni normative che escludano tale obbligo.
Le esperienze che danno luogo al possesso dei crediti formativi debbono
essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza.
Per le attività lavorative svolte presso le Pubbliche Amministrazioni è
ammessa l'autocertificazione.
I Consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi in
base ai seguenti parametri individuati dal collegio dei Docenti.
• le esperienze debbono essere coerenti, per durata e contenuti, con quelle
attuate nell’Istituto.
• le competenze acquisite debbono risultare spendibili nell’ambito della
professione di agrotecnico.
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