Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "C.P. Strampelli"

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I nostri lavori

Ai sensi dell’art. 11 com. 2 DPR 23 luglio 1998, il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno nel corso degli scrutini finali degli ultimi tre anni, motivandolo in un verbale, e pubblicandolo all’albo, un apposito punteggio, che si sommerà a quelli riportati dai candidati nelle prove d’Esame.
Il punteggio, per il quale si raccomanda di utilizzare l’intera scala decimale, esprime la valutazione del grado di preparazione globale raggiunta dall’alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tiene in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, compresa quella dell’area professionalizzante, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari integrative ed eventuali crediti formativi.
Per crediti formativi si intendono, ai sensi dell’art. 12 DPR 23/07/98, n.323 e della O.M. 24/02/2000, n.49, qualificate esperienze, debitamente documentate dagli studenti entro il 15 maggio di ogni anno, dalle quali deriva l’acquisizione di competenze coerenti con il corso di studi frequentato, le quali saranno trascritte sul Diploma rilasciato al candidato al termine degli Esami di stato.
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludano tale obbligo.
Le esperienze che danno luogo al possesso dei crediti formativi debbono essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza.
Per le attività lavorative svolte presso le Pubbliche Amministrazioni è ammessa l'autocertificazione.
I Consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi in base ai seguenti parametri individuati dal collegio dei Docenti.
 • le esperienze debbono essere coerenti, per durata e contenuti, con quelle attuate nell’Istituto.
• le competenze acquisite debbono risultare spendibili nell’ambito della professione di agrotecnico.
 

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