GAZZETTA UFFICIALE N. 023 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 29 01 1998

                  ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
           PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
 
CIRCOLARE 15 gennaio 1998, n. 2.
  Valutazione  pensionistica  del   trattamento  economico  derivante
dall'applicazione dei CCNL, relativi  al quadriennio 1994-1997, per i
comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità.
 
 
PREMESSA
 L'attuazione dei contratti collettivi di  lavoro  stipulati  per  il
quadriennio  (come  valenza  giuridica)  1994-1997 e per i due bienni
(come valenza economica) 1994-1995 e 1996-1997 riguardanti i comparti
Regioni-Autonomie locali e Sanità, ha ben evidenziato  la  struttura
delle  retribuzioni, sia per i livelli funzionali che per la distinta
area della dirigenza, mettendone in  rilievo  alcune  caratteristiche
determinanti   ai   fini   della  individuazione  della  retribuzione
contributiva e pensionabile.
 Già con Circolare INPDAP n. 2 pubblicata su GU n. 11 del 15-1-96, e
successivi chiarimenti emanati con note protocollate al n. 64032  del
3-6-96  e  n.63486  del  17-2-97,  si  è  inteso  fornire  il quadro
normativo delineatosi a seguito dell'estensione  dell'art.  12  della
legge n. 153/69 al settore pubblico, a datare dal 1  gennaio 1996.
 In queste sedi si è più volte ribadito che rientra nell'imponibile
contributivo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro
in   dipendenza   del   rapporto   di   impiego,   restando   escluse
dall'assoggettamento contributivo le sole voci espressamente elencate
dal già citato art.12 e dal comma 15  dell'art.  2  della  Legge  n.
335/95.
 L'allargamento  della  base  contributiva implica l'inclusione nella
stessa di  tutti  quei  compensi  che  per  la  loro  aleatorietà  o
caratteristiche  intrinseche  fino  al 31-12-95 non erano considerati
quiescibili, l'unica condizione è che siano emolumenti percepiti  in
relazione all'attività lavorativa.
 Una  volta accertato l'obbligo di versamento contributivo, rimane da
stabilire come un emolumento incida ai fini della determinazione  del
trattamento  di quiescenza.  Si ricorda, infatti, che in applicazione
dell'art. 13 del  D.L.vo.  503/92  al  posto  di  un'unica  quota  di
pensione   calcolata   in  base  all'anzianità  complessiva  e  alla
retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, si avranno due quote  di
pensione.  La  prima  (A)  sarà  calcolata  in  base  all'anzianità
contributiva  maturata  al  31-12-92  ed  alla   retribuzione   annua
pensionabile  percepita  l'ultimo  giorno di servizio; l'altra (B) in
base  alla  differenza  delle  aliquote  di  rendimento  rilevate  in
corrispondenza  dell'anzianità  di  servizio  alla  cessazione  e al
31-12-92  ed  alla  retribuzione   risultante   dalla   media   delle
retribuzioni corrisposte dopo l' 1-1-93.
 Per  esplicita previsione normativa (art.2 comma 11 Legge n. 335/95)
l'ampliamento della base contributiva previsto dall'art.  2  comma  9
della citata legge di riforma interesserà esclusivamente la quota di
pensione  prevista  dall'art.  13 lettera b) D.L.v.o 503/92 (ossia la
quota  "B"  di  pensione, che valuta le anzianità maturate dopo il 1
gennaio 1993), concorrendo  alla  determinazione  della  retribuzione
media pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96.
 Per  il  calcolo  della  quota  "A"  di  pensione,  la  retribuzione
contributiva  dell'ultimo  giorno  di  servizio  andrà   individuata
secondo  i  criteri già fissati dall'art. 15 Legge 15-12-59 n. 1077,
art. 27 Legge 23-4-81 n. 153 e art.30 Legge 26-4-83 n. 131.

 Più  precisamente  è  la   risultante   degli   emolumenti   fissi
nell'ammontare,   continuativi   nel   tempo,   corrispettivi   quale
remunerazione  dell'attività  lavorativa  svolta  ed   espressamente
previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro.
 Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene utile una indicazione
puntuale   delle  voci  contrattuali  che  concorrono  a  formare  la
retribuzione contributiva per le quali possono insorgere perplessità
circa la loro valorizzazione secondo quanto sopra esposto.
 
                 C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO
                     REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 L'art. 28 del C.C.N.L. per il  personale  appartenente  al  comparto
Regioni  -  Autonomie  Locali,  del 6-4-95 pubblicato sul supplemento
ordinario alla  GU  n.  211  del  9-9-95  ed  integrato  dall'accordo
15-2-96,   struttura   il   trattamento   economico  su  due  fattori
essenziali:
 a) trattamento fondamentale;
 b) trattamento accessorio.
Il primo è costituito da:
 1) stipendio tabellare (art.29);
 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita
 3) indennità integrativa speciale
 4) livello economico differenziato
Il secondo è costituito da:
 1) compensi per lavoro straordinario (art.31, comma 2 lettera a)
 2) compensi per la produttività collettiva per il miglioramento
    dei servizi (art.31 comma 2 lettera e art.33)
 3) premi per la qualità delle prestazioni individuali
    (art.31, comma 2 lettera d e art.34)
 4) indennità speciali previste:
 - dall'art.31 comma 2 lettera b;
 - dall'art.31 comma 2 lettera c e dagli art. 35 e 36;
 - dall'art.37.
 Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trat-
tamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissità e continuità
previste dagli artt.l5 e 16 L. 1077/59 e successive integrazioni, concor-
reranno  a  formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota
"A" di pensione, come  verrà  di  seguito dettagliatamente specificato.
 Gli  artt. 29 e 30 disciplinano rispettivamente gli incrementi degli
stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui
trattamenti di quiescenza.  Dal dettato dei suddetti articoli risulta
evidente che i benefici economici,  ivi  compresa  la  indennità  di
vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono
corrisposti  integralmente,  alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli
importi previsti, al personale comunque  cessato  dal  servizio,  con
diritto  a  pensione,  nel  periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 -
31/12195).
 Dette disposizioni valgono esclusivamente ai  fini  del  trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e  di  licenziamento  si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
 Al riguardo si sottolinea che i conguagli di retribuzioni, spettanti
a  seguito  di  norme  di  legge  o  di  contratto   aventi   effetto
retroattivo,  dovranno essere assoggettati a contribuzione secondo la
disciplina previdenziale vigente al momento della loro corresponsione
(aliquota di cassa).
Lavoro straordinario (art. 31)
 Il   compenso   per   lo   straordinario    effettuato    rientrerà
esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a
partire   dall'  1-1-96.    Infatti  per  l'erogazione  del  suddetto
emolumento  si  attinge  ad  apposito   fondo   utilizzato   per   il
finanziamento della parte variabile della retribuzione.
Produttività collettiva e miglioramento servizi (art.33)
 L'incentivo   è   subordinato   al   raggiungimento   di  obiettivi
prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per
il controllo interno o del nucleo di valutazione.
 Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede
di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, è  soggetto  a
contribuzione  solo  a  decorrere  dall'1-1-96 e pertanto, valutabile
esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione.
Premi per la qualità delle prestazioni individuali (art.34)
 Per  le  stesse  considerazioni  sopra  indicate,  detti  emolumenti
andranno utilizzati esclusivamente per il calcolo della seconda quota
di pensione.
Indennità di area direttiva (art.35)
 È  riservata  esclusivamente  al personale delle Regioni inquadrato
nelle qualifiche 7 ed 8 ed e  finalizzata  a  remunerare  particolari
posizioni  di responsabilità. Tale indennità, di natura accessoria,
revocabile e di importo variabile, inciderà per determinazione della
seconda quota di pensione.
Indennità  per  il  personale  che  operi  in particolari condizioni
(art.36)
 Tali emolumenti sono finanziati attraverso l'utilizzazione del fondo
costituito  per  la  determinazione  della  parte   variabile   della
retribuzione  e  pertanto  verranno  valutati  solo a decorrere dall'
1-1-96 per il calcolo della seconda quota di pensione.
 Le  indennità  fino  ad  ora  analizzate,  ove  spettanti,  vengono
attribuite al personale in servizio a decorrere dall' 1-1-96.
Indennità (art.37)
 Le  indennità  indicate  nel  presente  articolo  competono  dal  1
dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità e  sono  lorde,
mensili, fissi e ricorrenti.
 Assorbono,  fino  a  concorrenza,  le  indennità  già riconosciute
quiescibili dai precedenti contratti e date le  loro  caratteristiche
rientrano nella retribuzione contributiva per la determinazione della
prima quota di pensione.
 Unica   eccezione   è   rappresentata   dall'indennità   di  tempo
potenziato,  indicata  al  comma  2,  che  per  espressa   previsione
contrattuale   sarà   utile   ai   fini  pensionistici  a  decorrere
dall'1-1-96, incidendo pertanto solo sulla seconda quota di pensione.
 È  da  rilevare  che  la  "integrazione  tabellare"  al   personale
dell'area  di  vigilanza  che, il comma 1 lettera a) dell'articolo in
esame, fissa nella misura annua di L. 1.030.000, per  la  sua  stessa
natura  di  voce  integrativa  dello  stipendio,  deve intendersi con
effetto sulla tredicesima mensilità.
 
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I benefici economici del CCNL per il  biennio  1996-97,  siglato  il
16-3-96, si   applicano   al  personale  già  in  servizio  presso
Regioni-Autonomie   locali   alla   data   dell'1-1-96   o    assunti
successivamente  secondo i criteri di cui all'art.30 comma 1 del CCNL
stipulato il 6-4-95.
 Gli stipendi tabellari già stabiliti dall'art.29  del  citato  CCNL
vengono  incrementati  all'1-1-96,  1-12-96  e  1-7-97,  nella misura
stabilita dall'art. 2.
 Il CCNL in  esame  ha  mantenuto  la  struttura  della  retribuzione
prevista  dal  precedente,  incrementando  solo l'importo delle somme
corrisposte.
 
            CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 L'art.33 del CCNL del personale dirigenziale del comparto Regioni  -
Autonomie  Locali  del  10.4.96, pubblicato sul Supplemento ordinario
della  G.U.  n  101  del  2.5.96,  disciplina  la   struttura   della
retribuzione  della  qualifica  unica dirigenziale, distinguendone le
seguenti voci:
 1) stipendio tabellare;
 2) indennità integrativa speciale;
 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
 4) retribuzione di posizione;
 5) retribuzione di risultato.
 A  decorrere  dall'1-12-95  lo stipendio tabellare annuo, per dodici
mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo  conglobamento
dell'elemento   distinto  della  retribuzione,  è  stabilito  in  L.
32.977.000 così determinato:
 a) stipendio tabellare dell'ex prima
    qualifica dirigenziale                         L. 25.211.000
    (art 43 del DPR 333/90)
 b) incremento annuale derivante
    dall'applicazione del CCNL                     L.  2.484.000
    ex I qualifica dirigenziale
 c) importo di 0,2 indennità di
    funzione della ex I qualifica
    dirigenziale                                   L.  5.042.000
    (art. 38 del DPR 333/90)
 d) elemento distinto della retribuzione           L.    240.000
 
 Il personale proveniente dalla II qualifica dirigenziale  godeva  di
uno  stipendio  tabellare  annuo,  ai  sensi  del  DPR  333/90, di L.
33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal  CCNL  in  esame;
pertanto,  in  fase  di  prima  applicazione il trattamento economico
stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi è così articolato:
 - stipendio tabellare nella misura dell'art. 34  comma  3  CCNL  (L.
32.977.000);
 - maturato economico pensionabile non riassorbibile di L. 7.858.000,
pari alla
                           differenza tra
 l'importo  del  trattamento economico in godimento all'1-12-95 dalla
sommatoria delle seguenti voci:
 - Stipendio tabellare ex art. 43 del DPR 333/90,       L. 33.593.000
   comprensivo dell'elemento distinto della
   retribuzione;
 - importo pari allo 0,1 dell'indennità di funzione    L.  3.359.000
   (art.38 DPR 333/90)
 - Incrementi contrattuali di cui all'art. 34 del CCNL; L.  3.072.000
 - Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento       L.    811.000
   e quella della ex I qualifica funzionale.
                              rispetto
allo stipendio tabellare previsto dall'art. 34 CCNL (L. 32.977.000)
Effetti nuovi trattamenti economici
 I  benefici  economici,  ivi  compresa   l'indennità   di   vacanza
contrattuale,   derivanti   dall'applicazione   del  contratto,  sono
corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95)  e  negli
importi  previsti,  al  personale  comunque cessato dal servizio, con
diritto   a   pensione,   nel   periodo   di   vigenza   contrattuale
(1/1/94-31/12/95).
 Detta  disposizione  vale  esclusivamente  ai  fini  del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo  gli  scaglionamenti  maturati
alla data di cessazione dal servizio.
 La  retribuzione  di  posizione  di  cui agli artt.40 e 41 del CCNL,
nonchè il valore differenziale di  posizione  di  cui  all'art.  42,
sostituiscono  le  indennità  di funzioni di cui all'art. 38 del DPR
333/90 e come tali sono utili ai fini pensionistici e dell'indennità
premio  fine  servizio,  così  come  già  previsto  per  la  citata
indennità di funzioni secondo le vigenti disposizioni.
Retribuzione di posizione
 Al  finanziamento  della  retribuzione di posizione dei dirigenti in
servizio a tempo indeterminato si provvede,  tramite  apposito  Fondo
istituito a decorrere dal 31-12-95, utilizzando:
 A) l'ammontare delle risorse destinate all'indennità di funzione di
cui all'art. 38 del DPR 333/90, comprensivo della quota relativa alla
13  mensilità,  nell'anno  1993, per la parte eccedente lo 0,2 della
quota di pertinenza della 1 qualifica dirigenziale  e  per  la  parte
eccedente  lo  0,1  per  la  parte  di pertinenza della 2   qualifica
dirigenziale;
 B) una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla
lettera A);
 C) una somma pari al 0,85% del monte salari, al netto dei contributi
a carico dell'amministrazione,  calcolato  con  riferimento  all'anno
1993 e al solo personale con qualifica di dirigente;
 D)    le    risorse    che   specifiche   disposizioni   finalizzano
all'espletamento di particolari funzioni, quali, ad  esempio,  quella
dell'art.45  comma  8  del  DPR  333/90 (indennità già riconosciuta
quiescibile dalla previgente normativa).
 Considerato  che  la  retribuzione  di  posizione  viene   conferita
utilizzando esclusivamente risorse già destinate al finanziamento di
indennità  riconosciute  pensionabili dalla previgente normativa, in
quanto rivestono carattere di fissità e continuità   si deduce  che
tale  emolumento  è  utile  ai fini della determinazione della prima
quota di pensione.  La retribuzione di  posizione  viene  corrisposta
per  tredici mensilità da un minimo di L.10.000.000 ad un massimo di
L. 70.000.000, in relazione alla competenza territoriale dell'ente  e
alla  graduazione  delle  funzioni  attribuite  ai Dirigenti, tenendo
conto di parametri connessi alla collocazione nella  struttura,  alla
complessità  organizzativa,  alla responsabilità gestionali interne
ed esterne.
 Qualora l'indennità di funzione già in  godimento  alla  data  del
30-6-95,  diminuita  di una quota pari allo 0,2 per i Dirigenti della
ex 1 qualifica e dello 0,1 per i  Dirigenti  della  ex  2  qualifica,
risulti  di importo superiore alla retribuzione di posizione di nuova
attribuzione,  il  Dirigente   conserva   la   relativa   differenza,
denominata  valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13
mensilità; anche detto valore deve essere considerato utile ai  fini
della determinazione della prima quota di pensione.
 Tale   considerazione   è   avvalorata  dal  fatto  che  il  valore
differenziale  di  posizione  è  finanziato   dal   fondo   per   la
retribuzione  di  posizione  con  priorità rispetto a tutte le altre
modalità di utilizzo; qualora tale fondo  risultasse  insufficiente,
l'amministrazione   dovrà   utilizzare  le  risorse  destinate  alla
retribuzione di risultato, che  vengono  temporaneamente  ridotte  in
misura corrispondente.
Retribuzione di risultato
 Al  finanziamento  della  retribuzione di risultato dei dirigenti in
servizio a tempo indeterminato si provvede utilizzando:
 A) le risorse aggiuntive indicate nell'art.38 del CCNL;
 B) una quota non inferiore al 4% e non superiore all'8%,  del  fondo
utilizzato  per  il finanziamento della retribuzione di posizione nei
punti sopra indicati a), b) e c);
 C) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano  alla
incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per
la  quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti, quale,
ad  esempio,  quella  di  cui  all'art.69  comma  2  del  DPR  268/87
(professionisti legali).
 La  retribuzione  di  risultato  dei  Dirigenti viene correlata alla
realizzazione dei progetti  o  programmi  aventi  come  obiettivo  il
raggiungimento  dei risultati prestazionali prefissati e nel rispetto
della disponibilità complessiva  di  spesa  assegnata  alle  singole
strutture.  Poichè tale emolumento non riveste le caratteristiche di
fissità e continuità richieste dai menzionati art. 15  e  16  legge
1077/59  ai  fini  dell'assoggettabilità  a contribuzione, lo stesso
rientrerà nella retribuzione  contributiva  e  pensionabile  solo  a
decorrere  dall'1-1-96,  in  applicazione dell'art.   2 comma 9 legge
335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla  seconda  quota  di
pensione così come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge.
 I  compensi  corrisposti  ai  professionisti  legali  e recuperati a
seguito  di  condanna  della  parte   avversa   soccombente   vengono
finanziati   attingendo  al  fondo  destinato  alla  retribuzione  di
risultato (art. 44 comma 2 del  CCNL)  e  pertanto,  rientrano  nella
determinazione della seconda quota di pensione.
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I   benefici  economici  del  presente  contratto  si  applicano  ai
Dirigenti già in servizio  presso  le  Aziende  ed  enti  alla  data
dell'1-1-96 od assunti successivamente.
 Gli  stipendi  tabellari  stabiliti  dall'art.34  comma  3 del CCNL,
stipulato il 10-4-96 vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96 e
1.12.96, con le modalità e negli importi  stabiliti  dall'art.2  del
C.C.N.L. pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14.3.97.
Retribuzione di posizione
 La   retribuzione   di   posizione   del  CCNL  viene  rideterminata
rispettivamente all'1.1.97 e al 31.12.97, secondo i  valori  indicati
nell'art. 4 del CCNL pubblicato sulla GU n.  61 del 14.3.97.
 
             C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 L'art.  40  del  CCNL  del  personale  comparto Sanità dell'1-9-95,
pubblicato sul supplemento ordinario alla  GU  n.  217  del  16-9-95,
struttura il trattamento economico su due fattori essenziali:
 a) trattamento fondamentale;
 b) trattamento accessorio.
 Il primo è costituito da:
 1) stipendio tabellare;
 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
 3) indennità integrativa speciale.
 Il secondo è costituito da:
 1) compenso per il lavoro straordinario;
 2) compenso per la produttività collettiva ed il miglioramento
    dei servizi (art.47);
 3) premio per la qualità di prestazioni individuali (art.48);
 4) indennità speciali (ove dovute);
 5) dall'art. 44 (per particolari condizioni di lavoro);
 6) dall'art. 45 (per qualificazione professionale e
    valorizzazione delle responsabilità).
 Si  rende  opportuno  precisare  che  alcune delle voci comprese nel
trattamento accessorio, per le loro  caratteristiche  di  fissità  e
continuità, concorreranno a formare la retribuzione contributiva per
il  calcolo  della  quota  "A"  di  pensione,  come verrà di seguito
dettagliatamente specificato.
 Gli artt.41 e 42 disciplinano rispettivamente gli  incrementi  degli
stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui
trattamenti di quiescenza.
 Dal  dettato  dei  suddetti articoli risulta evidente che i benefici
economici,  ivi  compresa  la  indennità  di  vacanza  contrattuale,
derivanti   dall'applicazione   del   contratto,   sono   corrisposti
integralmente, alle scadenze  (1/1/95  e  1/12/95)  e  negli  importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95).
 Dette disposizioni valgono esclusivamente ai  fini  del  trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e  di  licenziamento  si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Lavoro straordinario (art. 43)
 Detto articolo disciplina le fonti di finanziamento del  trattamento
economico accessorio del personale dipendente.
 Tale  fondo è finalizzato a remunerare, tra l'altro, le prestazioni
di  lavoro  straordinario  necessario  per  fronteggiare  particolari
situazioni di lavoro.
 Il    compenso    per   lo   straordinario   effettuato   rientrerà
esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a
partire dall'1-1-96.
Indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 44)
 Le indennità previste dal presente  articolo  non  concorrono  alla
formazione  della  retribuzione  pensionabile  per  la determinazione
della prima quota di pensione in quanto, anche se fisse nell'importo,
sono strettamente legate a determinate mansioni svolte dal  personale
incaricato  e  possono, pertanto, non essere più corrisposte in caso
di svolgimento di funzioni diverse.
 Per esplicita previsione contrattuale  (comma  13)  tali  indennità
sono  attribuite a decorrere dal 1  dicembre 1995, ma sono valutabili
esclusivamente  nella  seconda  quota   di   pensione   a   decorrere
dall'1-1-96  secondo  quanto  disposto  dall'art.2 commi 9 e 11 Legge
335/95.
Indennità di qualificazione  professionale  e  valorizzazione  delle
responsabilità (art. 45)
 Le  indennità  previste  dal  presente  articolo  competono  dal  1
dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità, e sono  lorde,
mensili, fisse e ricorrenti.
 Date    queste    caratteristiche   rientrano   nella   retribuzione
contributiva  anche  per  la  determinazione  della  prima  quota  di
pensione.
 Assorbono,  fino  a  concorrenza,  le  indennità  già riconosciute
quiescibili dai precedenti contratti e precisamente:
 -   dall'art.56   DPR   270/87   (Indennità   per   il    personale
infermieristico) -  dall'art.57 DPR 270/87 (Indennità di incremento,
della  utilizzazione  delle  strutture e degli impianti), commi 2 e 3
primo capoverso -limitatamente alla quota pensionabile di L. 15.000 -
comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4.
 -   dall'art.49   DPR   384/90   (Indennità    della    professione
infermieristica) commi 1,2 e 4.
 -   dall'art.50   DPR   384/90   (Indennità   di  incremento  della
utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei
servizi).
 Le indennità del presente articolo vengono corrisposte al personale
secondo la posizione funzionale rivestita e nella misura prevista dal
comma 2 del CCNL.
 Il  successivo  comma  3  prevede,  a  decorrere  dall'1-12-95,   la
possibilità  di incremento di tali compensi al fine di valorizzare l
esercizio  delle  professionalità  e   delle   responsabilità   dei
dipendenti.
 Tale  incremento, nella misura prevista dal comma 5, è lordo, fisso
e ricorrente ed è corrisposto per dodici mensilità.    È  pertanto
ritenuto  quiescibile  per  la  determinazione  della  prima quota di
pensione.
Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi (art.47)
 L'incentivo   è   subordinato   al   raggiungimento   di  obiettivi
prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per
il controllo interno o del nucleo di valutazione.  Detto  emolumento,
corrisposto  a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione
decentrata o integrativa aziendale, è soggetto a contribuzione  solo
a  decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile esclusivamente per il
calcolo della seconda quota di pensione.
La qualità della prestazione individuale (art. 48)
 Valgono le stesse considerazioni esposte in merito all'art.47.
Livello retributivo VIII bis (art.49)
 A seguito del ricompattamento di cui al 1  livello dirigenziale  con
le norme dell'art.26 del D.L.vo 29/93, il vuoto dell'ex 9  livello è
stato colmato dal livello VIII-bis.
 In   tale   livello  sono  inquadrati  gli  operatori  professionali
dirigenti, forniti di abilitazione alle funzioni direttive o  diploma
universitario  conseguito  nelle  scuole  dirette  a  fini  speciali,
adibiti a compiti di  organizzazione  e  programmazione  o  direttori
delle  scuole di formazione degli operatori sanitari, con tre anni di
anzianità nella posizione funzionale.
 A detto personale compete (commi 3 e  5  del  CCNL)  una  indennità
mensile,  lorda per dodici mensilità di L. 55.000 a decorrere dall'1
dicembre 1995; tale indennità ha  assorbito  quella  corrisposta  al
medesimo  titolo  dall'art.  57,  comma  3, u.c. del DPR 270/87, già
ritenuta quiescibile.
 Pertanto detto emolumento dovrà essere valutato nella  prima  quota
di pensione.
 Nel  livello  VIII-bis  sono  altresì  inquadrati  i  collaboratori
amministrativi coordinatori in possesso dell'anzianità di  tre  anni
della posizione funzionale.
 Ai   dipendenti   comunque   inquadrati   nel  livello  VIII-bis  è
attribuibile  (comma  4)  una  indennità  di  L.   135.000,   fissa,
ricorrente  e  corrisposta  per dodici mensilità; può riguardare un
numero massimo di dipendenti pari al  45%  della  dotazione  organica
complessiva del ruolo di appartenenza.
 Data  la  natura  del  compenso, tale indennità è da ricomprendere
nella retribuzione contributiva per  la  determinazione  della  prima
quota di pensione.
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I  benefici  economici  del  CCNL  del  27-6-96, relativi al biennio
economico 1996-97, si applicano al personale già in servizio  presso
le  Aziende  ed enti alla data dell'1-1-96 o assunto successivamente,
secondo i criteri di cui all'art. 42 comma 1 del  CCNL  stipulato  il
giorno 1-9-95.
 Gli  stipendi  tabellari già stabiliti dall'art. 41 del citato CCNL
vengono incrementati  all'1-1-96,  1-11-96  e  1-7-97,  nella  misura
stabilita dall'art. 2.
 A   decorrere  dall'1-1-97,  le  indennità  previste  dall'art.  45
(Indennità di qualificazione professionale  e  valorizzazione  delle
professionalità)  commi l e 2 del CCNL dell'1-9-95 sono aumentate di
L. 5.000 mensili fisse e lorde.
 A decorrere dall'1-7-97 viene, altresì, incrementato il numero  dei
beneficiari  dell'indennità maggiorata di qualificazione professione
e valorizzazione delle responsabili di cui agli artt.45,  comma  3  e
seguenti e 49, comma 4 del CCNL dell'1-9-95.
         CONTRATTO DIRIGENZA NON MEDICA DEL COMPARTO SANITÀ
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 Ai  sensi  dell'art.26  del D.l.vo 29/93 appartengono alla qualifica
unica di Dirigente:
 a)  per  il  ruolo  professionale:  procuratori  legali,   avvocati,
ingegneri,   architetti,  geologi  già  collocati  nelle  qualifiche
funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello;
 b) per  il  ruolo  tecnico:  sociologi,  analisti,  statistici  già
collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello;
 c)  per  il  ruolo  amministrativo:  vice  direttori amministrativi,
direttori amministrativi e  direttori  amministrativi  capi  servizio
già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello.
 Ai  sensi  degli  artt.l5  e  18 del D.l.vo 502/92 appartengono alla
qualifica del Dirigente del ruolo sanitario:
 a) I livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi  già
collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello;
 b) II livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già
collocati nella posizione funzionale di XI livello.
 L'art.  39  del CCNL del personale Dirigente non medico del comparto
Sanità, concordato il 17-7-96 e  pubblicato  sulla  GU  n.  304  del
30-12-96,  disciplina  la struttura della retribuzione distinguendone
le seguenti voci:
 - stipendio tabellare;
 - indennità integrativa speciale;
 - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita,
 - retribuzione di posizione;
 - specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale
   ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito;
 - retribuzione di risultato;
 - retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
 - assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
Incrementi contrattuali (art. 40)
 Alle   scadenze   1-1-95  e  1-12-95  vengono  stabiliti  incrementi
contrattuali distinti per ruoli di appartenenza e attribuiti in  base
agli ex-livelli di provenienza.
 Tali  incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti
per i vari  ex-livelli  dall'art.41  del  DPR  384/90,  sull'elemento
distinto  della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in
godimento, nonchè  sull'intero  importo  delle  indennità  previste
dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90.
Stipendio tabellare (art. 41)
 A  decorrere  dal 1  dicembre 1995 lo stipendio tabellare per dodici
mensilità   della   qualifica   unica   dirigenziale    dei    ruoli
professionale,  tecnico,  amministrativo e del I livello dirigenziale
del ruolo sanitario è stabilito in L. 32.977.000
 Dalla stessa data, per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario
la misura dello stipendio annuo tabellare è di L. 43.941.000.
 Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al IX livello dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 42)
                             IX LIVELLO
 A) Con più di 5 anni di anzianità all'1-12-95
 Lo stipendio tabellare, previo conglobamento dell'elemento  distinto
della retribuzione, è di L.27.643.000 così determinato:
 RUOLO                      RUOLO                  I LIVELLO RUOLO
 AMMINISTRATIVO         PROFESSIONALE E                SANITARIO
                        TECNICO
 Stipendio tabellare    Stipendio tabellare      Stipendio tabellare
 dell'ex-IX livello     dell'ex-IX livello       dell'ex-IX livello
 384/90                 384/90                   384/90
 Incrementi             Incrementi               Incrementi
 contrattuali           contrattuali             contrattuali
 nuovi (art. 40 del     nuovi (art. 40 del       nuovi (art. 40 del
 CCNL)                  CCNL)                    CCNL)
 Intero ammontare       Intero ammontare        74,2 dell'indennità
 dell'indennità        dell'indennità         di cui all'art. 45
 di cui                 di cui                  del DPR
 all'art.44 del 384/90  all'art.45 del 384/90   384/90  come
 come rideterminata     come rideterminata      rideterminata
 dall'art. 48           dall'art. 48            dall'art. 48
 Conglobamento di n.65  Conglobarnento di n.65
 ore annue di           ore annue di
 straordinario feriale  straordinario feriale
 diurno, alle tariffe   diurno, alle tariffe
 di cui                 di cui
 al DPR 384/90,         al DPR 384/90,
 incrementato del 6%    incrementato del 6%
B) Con meno di 5 anni di anzianità all'1-12-95
 Lo  stipendio  tabellare  annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli al 1
dicembre 1995,  previo  conglobamento  dell'elemento  distinto  della
retribuzione, è determinato in L.  26.091000 che ricomprende:
 - stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi
   dell'art.41 del DPR 384/90;
 - incrementi contrattuali nuovi (art.40 del CCNL);
 - indennità previste dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90, con
   l'incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale
   il conglobamento delle indennità ex art. 45, avviene solo nella
   misura del 69,4%, con il relativo incremento;
 - rideterminazione delle indennità di cui sopra, ai sensi
   dell'art. 48 DPR 384/90, al raggiungimento del quinto anno di
   servizio.
 Per i Dirigenti di cui ai punti A) e B) lo stipendio tabellare viene
incrementato  ai sensi dell'art.3 del D.L. 583/96 secondo le seguenti
modalità:
 - dal 1-1-96 di L. 1.726.000 annue;
 - dal 1-7-97 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il  precedente
incremento.
 Lo  stipendio tabellare di L. 32.977.000 annue viene automaticamente
raggiunto anche dai Dirigenti con anzianità inferiore a cinque  anni
con l'applicazione dell'art.48 del DPR 384/90.
Norma  transitoria per i Dirigenti già appartenenti al X livello dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 43)
                              X LIVELLO
 Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo
conglobamento dell'elemento distinto della  retribuzione,  è  di  L.
32.977.000, così determinato:
 RUOLO                      RUOLO                  I LIVELLO RUOLO
  AMMINISTRATIVO         PROFESSIONALE E               SANITARIO
                         TECNICO
 Stipendio tabellare    Stipendio tabellare      Stipendio tabellare
 dell'ex-X livello      dell'ex-X livello        dell'ex-X livello
 DPR 384/90             DPR  384/90              DPR 384/90
 Incrementi             Incrementi               Incrementi
 contrattuali           contrattuali             contrattuali
 nuovi (art. 40 del     nuovi (art. 40 del       nuovi (art. 40 del
 CCNL)                  CCNL)                    CCNL)
 Quota della IIS        Quota della IIS          Quota della IIS
 eccedente              eccedente                eccedente
 rispetto a quella      rispetto a quella        rispetto a quella
 determinata            determinata              determinata
 nell'art. 46 del       nell'art. 46 del         nell'art. 46 del
 CCNL                   CCNL                     CCNL
 Importo pari al 55%    Importo pari al 55%    Importo pari al 42,4%
 dell'indennità di     dell'indennità        dell'indennità di cui
 direzione              professionale e        all'art. 45, comma 1
 dell'art.44            tecnico                lettera a) DPR 384/90
 DPR 384/90             dell'art. 45
                        DPR 384/90
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al XI livello dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo (art. 44)
                             XI LIVELLO
 Lo  stipendio  tabellare  annuo  a  decorrere  dall'1-12-95 è di L.
32.977.000
 Poichè i Dirigenti provenienti dall'ex XI livello godevano  di  uno
stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 384/90, di L. 33.593.000,
quindi  superiore  a  quello  stabilito dal CCNL in esame, in fase di
prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti
di cui trattasi è così articolato:
 - Stipendio tabellare nella misura stabilita dall'art. 41 CCNL;
 - Maturato economico pensionabile e non riassorbibile di
   L. 5.393.000, pari alla
                           differenza tra
 l'importo  del  trattamento  economico  in  godimento   all'1-12-95,
ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci:
 - Stipendio tabellare ex art. 41 del DPR 384/90, comprensivo
   dell'elemento
   distinto della retribuzione;
 - Incrementi contrattuali di cui all'art. 40 del CCNL;
 - Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento e quella già
   spettante all'XI livello.
                              rispetto
 allo   stipendio  tabellare  previsto  dall'art.  41  del  CCNL  (L.
32.977.000)
 Norma  transitoria  per i Dirigenti già appartenenti all'XI livello
del ruolo sanitario (art. 45)
 Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è stabilito
in L. 43.941.000 e ricomprende:
 - lo stipendio tabellare dell'art.41 del DPR 384/90, comprensivo
   degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 CCNL;
 - un importo pari al 47,7% dell'indennità di cui all'art. 45 del
   DPR 384/90.
Effetti nuovi stipendi (art.49)
 I  benefici  economici,  ivi  compresa  la  indennità  di   vacanza
contrattuale,   derivanti   dall'applicazione   del  contratto,  sono
corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e l/12/95)  e  negli
importi  previsti,  al  personale  comunque cessato dal servizio, con
diritto   a   pensione,   nel   periodo   di   vigenza   contrattuale
(1/1/94-31/12/95).
 Detta  disposizione  vale  esclusivamente  ai  fini  del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo  gli  scaglionamenti  maturati
alla data di cessazione dal servizio.
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  sopra  indicati, la retribuzione di
posizione per la parte fissa  (art.53  comma  4  del  CCNL),  essendo
costituita  dalle  indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt.
44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90, nella  quota  non  utilizata  per  la
ricostruzione  dello  stipendio  tabellare,  mantiene la natura delle
predette indennità ed è, pertanto, utile ai  fini  pensionistici  e
dell'indennità  premio  servizio,  così  come  già  previsto dalle
vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione
della retribuzione di posizione (art. 50)
 Poichè nell'ambito delle qualifiche dirigenziali  non  esiste  più
una  differenziazione  per livelli, come sopra illustrato, con questo
articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli
incarichi conferiti, per  la  determinazione  della  retribuzione  di
posizione.
Affidamento e revoca incarichi dirigenziali (art.51)
 Ai  Dirigenti,  in  relazione  alle attività svolte, sono conferiti
incarichi di:
 - direzione di struttura;
 - funzioni ispettive e di consulenza;
 - funzioni di studio e ricerca;
 - funzioni di natura professionale.
Affidamento  e  revoca degli incarichi ai Dirigenti di II livello del
ruolo sanitario (art.. 52)
 Ai Dirigenti di II livello ruolo sanitario, indipendentemente  dalla
circostanza  che  al momento dell'entrata in vigore del presente CCNL
abbiano optato per il  contratto  quinquennale  rinnovabile  previsto
dall'art.  15  del D.Lvo 502/92, vengono conferiti solo gli incarichi
di direzione di struttura.
La retribuzione di posizione della dirigenza (art. 53)
 L'ammontare   della   retribuzione   di   posizione   è   collegato
all'incarico conferito al Dirigente dall'azienda o ente, in base alla
graduazione delle funzioni prevista dall'art.  50.
 Essa  compete  per  tredici  mensilità  ed è composta da una parte
fissa e da una parte variabile.
 La componente fissa della citata retribuzione, dal 1 dicembre  1995,
è  costituita dalle quote delle indennità previste dagli 44, 45, 47
e 48 del DPR 384/90, residue dopo la ristrutturazione degli  stipendi
tabellari di cui agli artt. 41, 42 e 43 del presente CCNL.
 Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche

Continua