GAZZETTA UFFICIALE N. 023 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 29 01 1998 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 15 gennaio 1998, n. 2. Valutazione pensionistica del trattamento economico derivante dall'applicazione dei CCNL, relativi al quadriennio 1994-1997, per i comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità. PREMESSA L'attuazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il quadriennio (come valenza giuridica) 1994-1997 e per i due bienni (come valenza economica) 1994-1995 e 1996-1997 riguardanti i comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità, ha ben evidenziato la struttura delle retribuzioni, sia per i livelli funzionali che per la distinta area della dirigenza, mettendone in rilievo alcune caratteristiche determinanti ai fini della individuazione della retribuzione contributiva e pensionabile. Già con Circolare INPDAP n. 2 pubblicata su GU n. 11 del 15-1-96, e successivi chiarimenti emanati con note protocollate al n. 64032 del 3-6-96 e n.63486 del 17-2-97, si è inteso fornire il quadro normativo delineatosi a seguito dell'estensione dell'art. 12 della legge n. 153/69 al settore pubblico, a datare dal 1 gennaio 1996. In queste sedi si è più volte ribadito che rientra nell'imponibile contributivo tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di impiego, restando escluse dall'assoggettamento contributivo le sole voci espressamente elencate dal già citato art.12 e dal comma 15 dell'art. 2 della Legge n. 335/95. L'allargamento della base contributiva implica l'inclusione nella stessa di tutti quei compensi che per la loro aleatorietà o caratteristiche intrinseche fino al 31-12-95 non erano considerati quiescibili, l'unica condizione è che siano emolumenti percepiti in relazione all'attività lavorativa. Una volta accertato l'obbligo di versamento contributivo, rimane da stabilire come un emolumento incida ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Si ricorda, infatti, che in applicazione dell'art. 13 del D.L.vo. 503/92 al posto di un'unica quota di pensione calcolata in base all'anzianità complessiva e alla retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, si avranno due quote di pensione. La prima (A) sarà calcolata in base all'anzianità contributiva maturata al 31-12-92 ed alla retribuzione annua pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio; l'altra (B) in base alla differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell'anzianità di servizio alla cessazione e al 31-12-92 ed alla retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni corrisposte dopo l' 1-1-93. Per esplicita previsione normativa (art.2 comma 11 Legge n. 335/95) l'ampliamento della base contributiva previsto dall'art. 2 comma 9 della citata legge di riforma interesserà esclusivamente la quota di pensione prevista dall'art. 13 lettera b) D.L.v.o 503/92 (ossia la quota "B" di pensione, che valuta le anzianità maturate dopo il 1 gennaio 1993), concorrendo alla determinazione della retribuzione media pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96. Per il calcolo della quota "A" di pensione, la retribuzione contributiva dell'ultimo giorno di servizio andrà individuata secondo i criteri già fissati dall'art. 15 Legge 15-12-59 n. 1077, art. 27 Legge 23-4-81 n. 153 e art.30 Legge 26-4-83 n. 131.
Più precisamente è la risultante degli emolumenti fissi nell'ammontare, continuativi nel tempo, corrispettivi quale remunerazione dell'attività lavorativa svolta ed espressamente previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro. Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene utile una indicazione puntuale delle voci contrattuali che concorrono a formare la retribuzione contributiva per le quali possono insorgere perplessità circa la loro valorizzazione secondo quanto sopra esposto. C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PARTE ECONOMICA 1994-1995 L'art. 28 del C.C.N.L. per il personale appartenente al comparto Regioni - Autonomie Locali, del 6-4-95 pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 211 del 9-9-95 ed integrato dall'accordo 15-2-96, struttura il trattamento economico su due fattori essenziali: a) trattamento fondamentale; b) trattamento accessorio. Il primo è costituito da: 1) stipendio tabellare (art.29); 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita 3) indennità integrativa speciale 4) livello economico differenziato Il secondo è costituito da: 1) compensi per lavoro straordinario (art.31, comma 2 lettera a) 2) compensi per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi (art.31 comma 2 lettera e art.33) 3) premi per la qualità delle prestazioni individuali (art.31, comma 2 lettera d e art.34) 4) indennità speciali previste: - dall'art.31 comma 2 lettera b; - dall'art.31 comma 2 lettera c e dagli art. 35 e 36; - dall'art.37. Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trat- tamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissità e continuità previste dagli artt.l5 e 16 L. 1077/59 e successive integrazioni, concor- reranno a formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota "A" di pensione, come verrà di seguito dettagliatamente specificato. Gli artt. 29 e 30 disciplinano rispettivamente gli incrementi degli stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui trattamenti di quiescenza. Dal dettato dei suddetti articoli risulta evidente che i benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12195). Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Al riguardo si sottolinea che i conguagli di retribuzioni, spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, dovranno essere assoggettati a contribuzione secondo la disciplina previdenziale vigente al momento della loro corresponsione (aliquota di cassa). Lavoro straordinario (art. 31) Il compenso per lo straordinario effettuato rientrerà esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a partire dall' 1-1-96. Infatti per l'erogazione del suddetto emolumento si attinge ad apposito fondo utilizzato per il finanziamento della parte variabile della retribuzione. Produttività collettiva e miglioramento servizi (art.33) L'incentivo è subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione. Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, è soggetto a contribuzione solo a decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione. Premi per la qualità delle prestazioni individuali (art.34) Per le stesse considerazioni sopra indicate, detti emolumenti andranno utilizzati esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione. Indennità di area direttiva (art.35) È riservata esclusivamente al personale delle Regioni inquadrato nelle qualifiche 7 ed 8 ed e finalizzata a remunerare particolari posizioni di responsabilità. Tale indennità, di natura accessoria, revocabile e di importo variabile, inciderà per determinazione della seconda quota di pensione. Indennità per il personale che operi in particolari condizioni (art.36) Tali emolumenti sono finanziati attraverso l'utilizzazione del fondo costituito per la determinazione della parte variabile della retribuzione e pertanto verranno valutati solo a decorrere dall' 1-1-96 per il calcolo della seconda quota di pensione. Le indennità fino ad ora analizzate, ove spettanti, vengono attribuite al personale in servizio a decorrere dall' 1-1-96. Indennità (art.37) Le indennità indicate nel presente articolo competono dal 1 dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità e sono lorde, mensili, fissi e ricorrenti. Assorbono, fino a concorrenza, le indennità già riconosciute quiescibili dai precedenti contratti e date le loro caratteristiche rientrano nella retribuzione contributiva per la determinazione della prima quota di pensione. Unica eccezione è rappresentata dall'indennità di tempo potenziato, indicata al comma 2, che per espressa previsione contrattuale sarà utile ai fini pensionistici a decorrere dall'1-1-96, incidendo pertanto solo sulla seconda quota di pensione. È da rilevare che la "integrazione tabellare" al personale dell'area di vigilanza che, il comma 1 lettera a) dell'articolo in esame, fissa nella misura annua di L. 1.030.000, per la sua stessa natura di voce integrativa dello stipendio, deve intendersi con effetto sulla tredicesima mensilità. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del CCNL per il biennio 1996-97, siglato il 16-3-96, si applicano al personale già in servizio presso Regioni-Autonomie locali alla data dell'1-1-96 o assunti successivamente secondo i criteri di cui all'art.30 comma 1 del CCNL stipulato il 6-4-95. Gli stipendi tabellari già stabiliti dall'art.29 del citato CCNL vengono incrementati all'1-1-96, 1-12-96 e 1-7-97, nella misura stabilita dall'art. 2. Il CCNL in esame ha mantenuto la struttura della retribuzione prevista dal precedente, incrementando solo l'importo delle somme corrisposte. CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI PARTE ECONOMICA 1994-1995 L'art.33 del CCNL del personale dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie Locali del 10.4.96, pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U. n 101 del 2.5.96, disciplina la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, distinguendone le seguenti voci: 1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale; 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 4) retribuzione di posizione; 5) retribuzione di risultato. A decorrere dall'1-12-95 lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è stabilito in L. 32.977.000 così determinato: a) stipendio tabellare dell'ex prima qualifica dirigenziale L. 25.211.000 (art 43 del DPR 333/90) b) incremento annuale derivante dall'applicazione del CCNL L. 2.484.000 ex I qualifica dirigenziale c) importo di 0,2 indennità di funzione della ex I qualifica dirigenziale L. 5.042.000 (art. 38 del DPR 333/90) d) elemento distinto della retribuzione L. 240.000 Il personale proveniente dalla II qualifica dirigenziale godeva di uno stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 333/90, di L. 33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal CCNL in esame; pertanto, in fase di prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi è così articolato: - stipendio tabellare nella misura dell'art. 34 comma 3 CCNL (L. 32.977.000); - maturato economico pensionabile non riassorbibile di L. 7.858.000, pari alla differenza tra l'importo del trattamento economico in godimento all'1-12-95 dalla sommatoria delle seguenti voci: - Stipendio tabellare ex art. 43 del DPR 333/90, L. 33.593.000 comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione; - importo pari allo 0,1 dell'indennità di funzione L. 3.359.000 (art.38 DPR 333/90) - Incrementi contrattuali di cui all'art. 34 del CCNL; L. 3.072.000 - Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento L. 811.000 e quella della ex I qualifica funzionale. rispetto allo stipendio tabellare previsto dall'art. 34 CCNL (L. 32.977.000) Effetti nuovi trattamenti economici I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94-31/12/95). Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. La retribuzione di posizione di cui agli artt.40 e 41 del CCNL, nonchè il valore differenziale di posizione di cui all'art. 42, sostituiscono le indennità di funzioni di cui all'art. 38 del DPR 333/90 e come tali sono utili ai fini pensionistici e dell'indennità premio fine servizio, così come già previsto per la citata indennità di funzioni secondo le vigenti disposizioni. Retribuzione di posizione Al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede, tramite apposito Fondo istituito a decorrere dal 31-12-95, utilizzando: A) l'ammontare delle risorse destinate all'indennità di funzione di cui all'art. 38 del DPR 333/90, comprensivo della quota relativa alla 13 mensilità, nell'anno 1993, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della 1 qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la parte di pertinenza della 2 qualifica dirigenziale; B) una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla lettera A); C) una somma pari al 0,85% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente; D) le risorse che specifiche disposizioni finalizzano all'espletamento di particolari funzioni, quali, ad esempio, quella dell'art.45 comma 8 del DPR 333/90 (indennità già riconosciuta quiescibile dalla previgente normativa). Considerato che la retribuzione di posizione viene conferita utilizzando esclusivamente risorse già destinate al finanziamento di indennità riconosciute pensionabili dalla previgente normativa, in quanto rivestono carattere di fissità e continuità si deduce che tale emolumento è utile ai fini della determinazione della prima quota di pensione. La retribuzione di posizione viene corrisposta per tredici mensilità da un minimo di L.10.000.000 ad un massimo di L. 70.000.000, in relazione alla competenza territoriale dell'ente e alla graduazione delle funzioni attribuite ai Dirigenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alla responsabilità gestionali interne ed esterne. Qualora l'indennità di funzione già in godimento alla data del 30-6-95, diminuita di una quota pari allo 0,2 per i Dirigenti della ex 1 qualifica e dello 0,1 per i Dirigenti della ex 2 qualifica, risulti di importo superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il Dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13 mensilità; anche detto valore deve essere considerato utile ai fini della determinazione della prima quota di pensione. Tale considerazione è avvalorata dal fatto che il valore differenziale di posizione è finanziato dal fondo per la retribuzione di posizione con priorità rispetto a tutte le altre modalità di utilizzo; qualora tale fondo risultasse insufficiente, l'amministrazione dovrà utilizzare le risorse destinate alla retribuzione di risultato, che vengono temporaneamente ridotte in misura corrispondente. Retribuzione di risultato Al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede utilizzando: A) le risorse aggiuntive indicate nell'art.38 del CCNL; B) una quota non inferiore al 4% e non superiore all'8%, del fondo utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione nei punti sopra indicati a), b) e c); C) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti, quale, ad esempio, quella di cui all'art.69 comma 2 del DPR 268/87 (professionisti legali). La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e nel rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Poichè tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall'1-1-96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione così come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge. I compensi corrisposti ai professionisti legali e recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente vengono finanziati attingendo al fondo destinato alla retribuzione di risultato (art. 44 comma 2 del CCNL) e pertanto, rientrano nella determinazione della seconda quota di pensione. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente. Gli stipendi tabellari stabiliti dall'art.34 comma 3 del CCNL, stipulato il 10-4-96 vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96 e 1.12.96, con le modalità e negli importi stabiliti dall'art.2 del C.C.N.L. pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14.3.97. Retribuzione di posizione La retribuzione di posizione del CCNL viene rideterminata rispettivamente all'1.1.97 e al 31.12.97, secondo i valori indicati nell'art. 4 del CCNL pubblicato sulla GU n. 61 del 14.3.97. C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ PARTE ECONOMICA 1994-1995 L'art. 40 del CCNL del personale comparto Sanità dell'1-9-95, pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 217 del 16-9-95, struttura il trattamento economico su due fattori essenziali: a) trattamento fondamentale; b) trattamento accessorio. Il primo è costituito da: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 3) indennità integrativa speciale. Il secondo è costituito da: 1) compenso per il lavoro straordinario; 2) compenso per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi (art.47); 3) premio per la qualità di prestazioni individuali (art.48); 4) indennità speciali (ove dovute); 5) dall'art. 44 (per particolari condizioni di lavoro); 6) dall'art. 45 (per qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità). Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trattamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissità e continuità, concorreranno a formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota "A" di pensione, come verrà di seguito dettagliatamente specificato. Gli artt.41 e 42 disciplinano rispettivamente gli incrementi degli stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui trattamenti di quiescenza. Dal dettato dei suddetti articoli risulta evidente che i benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95). Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Lavoro straordinario (art. 43) Detto articolo disciplina le fonti di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente. Tale fondo è finalizzato a remunerare, tra l'altro, le prestazioni di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro. Il compenso per lo straordinario effettuato rientrerà esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a partire dall'1-1-96. Indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 44) Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto, anche se fisse nell'importo, sono strettamente legate a determinate mansioni svolte dal personale incaricato e possono, pertanto, non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse. Per esplicita previsione contrattuale (comma 13) tali indennità sono attribuite a decorrere dal 1 dicembre 1995, ma sono valutabili esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95. Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45) Le indennità previste dal presente articolo competono dal 1 dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilità, e sono lorde, mensili, fisse e ricorrenti. Date queste caratteristiche rientrano nella retribuzione contributiva anche per la determinazione della prima quota di pensione. Assorbono, fino a concorrenza, le indennità già riconosciute quiescibili dai precedenti contratti e precisamente: - dall'art.56 DPR 270/87 (Indennità per il personale infermieristico) - dall'art.57 DPR 270/87 (Indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti), commi 2 e 3 primo capoverso -limitatamente alla quota pensionabile di L. 15.000 - comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4. - dall'art.49 DPR 384/90 (Indennità della professione infermieristica) commi 1,2 e 4. - dall'art.50 DPR 384/90 (Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi). Le indennità del presente articolo vengono corrisposte al personale secondo la posizione funzionale rivestita e nella misura prevista dal comma 2 del CCNL. Il successivo comma 3 prevede, a decorrere dall'1-12-95, la possibilità di incremento di tali compensi al fine di valorizzare l esercizio delle professionalità e delle responsabilità dei dipendenti. Tale incremento, nella misura prevista dal comma 5, è lordo, fisso e ricorrente ed è corrisposto per dodici mensilità. È pertanto ritenuto quiescibile per la determinazione della prima quota di pensione. Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi (art.47) L'incentivo è subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione. Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, è soggetto a contribuzione solo a decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione. La qualità della prestazione individuale (art. 48) Valgono le stesse considerazioni esposte in merito all'art.47. Livello retributivo VIII bis (art.49) A seguito del ricompattamento di cui al 1 livello dirigenziale con le norme dell'art.26 del D.L.vo 29/93, il vuoto dell'ex 9 livello è stato colmato dal livello VIII-bis. In tale livello sono inquadrati gli operatori professionali dirigenti, forniti di abilitazione alle funzioni direttive o diploma universitario conseguito nelle scuole dirette a fini speciali, adibiti a compiti di organizzazione e programmazione o direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari, con tre anni di anzianità nella posizione funzionale. A detto personale compete (commi 3 e 5 del CCNL) una indennità mensile, lorda per dodici mensilità di L. 55.000 a decorrere dall'1 dicembre 1995; tale indennità ha assorbito quella corrisposta al medesimo titolo dall'art. 57, comma 3, u.c. del DPR 270/87, già ritenuta quiescibile. Pertanto detto emolumento dovrà essere valutato nella prima quota di pensione. Nel livello VIII-bis sono altresì inquadrati i collaboratori amministrativi coordinatori in possesso dell'anzianità di tre anni della posizione funzionale. Ai dipendenti comunque inquadrati nel livello VIII-bis è attribuibile (comma 4) una indennità di L. 135.000, fissa, ricorrente e corrisposta per dodici mensilità; può riguardare un numero massimo di dipendenti pari al 45% della dotazione organica complessiva del ruolo di appartenenza. Data la natura del compenso, tale indennità è da ricomprendere nella retribuzione contributiva per la determinazione della prima quota di pensione. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del CCNL del 27-6-96, relativi al biennio economico 1996-97, si applicano al personale già in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 o assunto successivamente, secondo i criteri di cui all'art. 42 comma 1 del CCNL stipulato il giorno 1-9-95. Gli stipendi tabellari già stabiliti dall'art. 41 del citato CCNL vengono incrementati all'1-1-96, 1-11-96 e 1-7-97, nella misura stabilita dall'art. 2. A decorrere dall'1-1-97, le indennità previste dall'art. 45 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle professionalità) commi l e 2 del CCNL dell'1-9-95 sono aumentate di L. 5.000 mensili fisse e lorde. A decorrere dall'1-7-97 viene, altresì, incrementato il numero dei beneficiari dell'indennità maggiorata di qualificazione professione e valorizzazione delle responsabili di cui agli artt.45, comma 3 e seguenti e 49, comma 4 del CCNL dell'1-9-95. CONTRATTO DIRIGENZA NON MEDICA DEL COMPARTO SANITÀ PARTE ECONOMICA 1994-1995 Ai sensi dell'art.26 del D.l.vo 29/93 appartengono alla qualifica unica di Dirigente: a) per il ruolo professionale: procuratori legali, avvocati, ingegneri, architetti, geologi già collocati nelle qualifiche funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello; b) per il ruolo tecnico: sociologi, analisti, statistici già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello; c) per il ruolo amministrativo: vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio già collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello. Ai sensi degli artt.l5 e 18 del D.l.vo 502/92 appartengono alla qualifica del Dirigente del ruolo sanitario: a) I livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello; b) II livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nella posizione funzionale di XI livello. L'art. 39 del CCNL del personale Dirigente non medico del comparto Sanità, concordato il 17-7-96 e pubblicato sulla GU n. 304 del 30-12-96, disciplina la struttura della retribuzione distinguendone le seguenti voci: - stipendio tabellare; - indennità integrativa speciale; - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, - retribuzione di posizione; - specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito; - retribuzione di risultato; - retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante; - assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. Incrementi contrattuali (art. 40) Alle scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti incrementi contrattuali distinti per ruoli di appartenenza e attribuiti in base agli ex-livelli di provenienza. Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex-livelli dall'art.41 del DPR 384/90, sull'elemento distinto della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in godimento, nonchè sull'intero importo delle indennità previste dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90. Stipendio tabellare (art. 41) A decorrere dal 1 dicembre 1995 lo stipendio tabellare per dodici mensilità della qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e del I livello dirigenziale del ruolo sanitario è stabilito in L. 32.977.000 Dalla stessa data, per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario la misura dello stipendio annuo tabellare è di L. 43.941.000. Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie. Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al IX livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 42) IX LIVELLO A) Con più di 5 anni di anzianità all'1-12-95 Lo stipendio tabellare, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è di L.27.643.000 così determinato: RUOLO RUOLO I LIVELLO RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE E SANITARIO TECNICO Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare dell'ex-IX livello dell'ex-IX livello dell'ex-IX livello 384/90 384/90 384/90 Incrementi Incrementi Incrementi contrattuali contrattuali contrattuali nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del CCNL) CCNL) CCNL) Intero ammontare Intero ammontare 74,2 dell'indennità dell'indennità dell'indennità di cui all'art. 45 di cui di cui del DPR all'art.44 del 384/90 all'art.45 del 384/90 384/90 come come rideterminata come rideterminata rideterminata dall'art. 48 dall'art. 48 dall'art. 48 Conglobamento di n.65 Conglobarnento di n.65 ore annue di ore annue di straordinario feriale straordinario feriale diurno, alle tariffe diurno, alle tariffe di cui di cui al DPR 384/90, al DPR 384/90, incrementato del 6% incrementato del 6% B) Con meno di 5 anni di anzianità all'1-12-95 Lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli al 1 dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è determinato in L. 26.091000 che ricomprende: - stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art.41 del DPR 384/90; - incrementi contrattuali nuovi (art.40 del CCNL); - indennità previste dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90, con l'incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale il conglobamento delle indennità ex art. 45, avviene solo nella misura del 69,4%, con il relativo incremento; - rideterminazione delle indennità di cui sopra, ai sensi dell'art. 48 DPR 384/90, al raggiungimento del quinto anno di servizio. Per i Dirigenti di cui ai punti A) e B) lo stipendio tabellare viene incrementato ai sensi dell'art.3 del D.L. 583/96 secondo le seguenti modalità: - dal 1-1-96 di L. 1.726.000 annue; - dal 1-7-97 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il precedente incremento. Lo stipendio tabellare di L. 32.977.000 annue viene automaticamente raggiunto anche dai Dirigenti con anzianità inferiore a cinque anni con l'applicazione dell'art.48 del DPR 384/90. Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al X livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 43) X LIVELLO Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è di L. 32.977.000, così determinato: RUOLO RUOLO I LIVELLO RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE E SANITARIO TECNICO Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare dell'ex-X livello dell'ex-X livello dell'ex-X livello DPR 384/90 DPR 384/90 DPR 384/90 Incrementi Incrementi Incrementi contrattuali contrattuali contrattuali nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del CCNL) CCNL) CCNL) Quota della IIS Quota della IIS Quota della IIS eccedente eccedente eccedente rispetto a quella rispetto a quella rispetto a quella determinata determinata determinata nell'art. 46 del nell'art. 46 del nell'art. 46 del CCNL CCNL CCNL Importo pari al 55% Importo pari al 55% Importo pari al 42,4% dell'indennità di dell'indennità dell'indennità di cui direzione professionale e all'art. 45, comma 1 dell'art.44 tecnico lettera a) DPR 384/90 DPR 384/90 dell'art. 45 DPR 384/90 Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al XI livello dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo (art. 44) XI LIVELLO Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dall'1-12-95 è di L. 32.977.000 Poichè i Dirigenti provenienti dall'ex XI livello godevano di uno stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 384/90, di L. 33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal CCNL in esame, in fase di prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi è così articolato: - Stipendio tabellare nella misura stabilita dall'art. 41 CCNL; - Maturato economico pensionabile e non riassorbibile di L. 5.393.000, pari alla differenza tra l'importo del trattamento economico in godimento all'1-12-95, ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci: - Stipendio tabellare ex art. 41 del DPR 384/90, comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione; - Incrementi contrattuali di cui all'art. 40 del CCNL; - Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento e quella già spettante all'XI livello. rispetto allo stipendio tabellare previsto dall'art. 41 del CCNL (L. 32.977.000) Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti all'XI livello del ruolo sanitario (art. 45) Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è stabilito in L. 43.941.000 e ricomprende: - lo stipendio tabellare dell'art.41 del DPR 384/90, comprensivo degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 CCNL; - un importo pari al 47,7% dell'indennità di cui all'art. 45 del DPR 384/90. Effetti nuovi stipendi (art.49) I benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e l/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94-31/12/95). Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, la retribuzione di posizione per la parte fissa (art.53 comma 4 del CCNL), essendo costituita dalle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90, nella quota non utilizata per la ricostruzione dello stipendio tabellare, mantiene la natura delle predette indennità ed è, pertanto, utile ai fini pensionistici e dell'indennità premio servizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine. Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di posizione (art. 50) Poichè nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste più una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di posizione. Affidamento e revoca incarichi dirigenziali (art.51) Ai Dirigenti, in relazione alle attività svolte, sono conferiti incarichi di: - direzione di struttura; - funzioni ispettive e di consulenza; - funzioni di studio e ricerca; - funzioni di natura professionale. Affidamento e revoca degli incarichi ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario (art.. 52) Ai Dirigenti di II livello ruolo sanitario, indipendentemente dalla circostanza che al momento dell'entrata in vigore del presente CCNL abbiano optato per il contratto quinquennale rinnovabile previsto dall'art. 15 del D.Lvo 502/92, vengono conferiti solo gli incarichi di direzione di struttura. La retribuzione di posizione della dirigenza (art. 53) L'ammontare della retribuzione di posizione è collegato all'incarico conferito al Dirigente dall'azienda o ente, in base alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50. Essa compete per tredici mensilità ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile. La componente fissa della citata retribuzione, dal 1 dicembre 1995, è costituita dalle quote delle indennità previste dagli 44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 41, 42 e 43 del presente CCNL. Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche