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in quota residua, da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione) Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno. Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione, occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data 5-12-96 ha stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati, prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione della retribuzione di posizione. Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilità, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 58. Tuttavia come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissità e continuità e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione di merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, può essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati negativi conseguiti dal titolare della funzione. Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella 2 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo. Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario (art. 54) Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 per la posizione dirigenziale di strutture complesse; b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000 per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici. In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53 comma 8 CCNL e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza. Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonchè di I livello del ruolo sanitario (art. 55) Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonchè di funzioni ispettive o di verifica e controllo ovvero incarichi di natura professionale, la retribuzione di posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti attività o compiti di rilevanza aziendale; b) da un minimo individuato per ciascun ruolo dalla tabella 2 allegata al CCNL ad un massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale o specialistico-funzionale di base. In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53 comma 8 CCNL e tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza, così come rettificata a seguito di errata corrige di cui all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del 4-9-97. Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione (art. 56) Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale, assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92, ovvero per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico che è ricompreso tra il 5 % ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 54 comma 1 lettera a). La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potrà essere anteriore al 1 gennaio 1997. Poichè detto emolumento viene predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo stesso rientrerà nella prima quota di pensione. Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonchè dello specifico trattamento economico dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario (art.58) Le retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico, di cui all'art. 56 CCNL, vengono finanziati attingendo ad un Fondo, costituito a decorrere dall'1-12-95 ed a valere sulla competenza 1996, nel quale confluiscono: - le indennità residue previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90; - le indennità di cui all'art. 46 del DPR 384/90 (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinamento); - una percentuale del monte salari, distinta in base al ruolo di appartenenza. A partire dall'1-1-97 il Fondo è incrementato di una quota corrispondente al lavoro straordinario. Infatti, da tale data l'istituto del lavoro straordinario per i Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e del II livello ruolo sanitario è abrogato; per i Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, ridotto della quota utilizzata nel presente articolo. Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 60) Prevede, a partire dall'1-12-95, la costituzione di un fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (quali: indennità di pronta disponibilità, indennità servizio notturno, per rischio da radiazione, di bilinguismo, di profilassi antitubercolare, di polizia giudiziaria). Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse. Tali indennità sono valutabili esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95. Retribuzione di risultato (art. 61) La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Si ritiene che, poichè tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione così come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge. Premio per la qualità della prestazione professionale (art. 63) È una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di livello di particolare qualità della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi. Tale premio è strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e, pertanto, è valutabile esclusivamente nella seconda quota di pensione, così come previsto dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95. Onorari e compensi di natura professionale (art. 64) Gli onorari, spettanti ai Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali, sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle somme nel bilancio dell'azienda o ente. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che tali compensi vengano finanziati attingendo al fondo destinato ai premi per la qualità della prestazione individuale, costituito a decorrere dal 31-12-95 e pertanto, rientrano nella determinazione della seconda quota di pensione. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente. Gli stipendi tabellari stabili dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL vengono incrementati alle scadenze dell' 1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97, con le modalità e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3. Retribuzione di posizione La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 53, comma 8, del CCNL viene rideterminata rispettivamente dall'1.1.97 e dal 31.12.97, secondo i valori indicati nella tabella allegata al contratto in esame, così come rettificata a seguito di errata corrige di cui all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del 4-9-97. CONTRATTO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA PARTE ECONOMICA 1994-1995 Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 502/92 appartengono alla qualifica di Dirigente di I livello: A) per la professione medica e per gli odontoiatri: gli assistenti, gli aiuti, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari già collocati nelle posizioni funzionale i IX e X livello; B) per la professione veterinaria: collaboratori e i coadiutori già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello. Appartengono alla qualifica di Dirigente di II livello: A) per la professione medica ed odontoiatrica: i Dirigenti sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i primari ospedalieri già collocati nella posizione funzionale di XI livello; B) per la professione veterinaria: i Veterinari Dirigenti già collocati nella posizione funzionale di XI livello. L'art. 40 del CCNL del personale Dirigente medico e veterinario del comparto sanità, concordato il 22-7-96 e pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 304 del 30-12-96, disciplina la struttura della retribuzione distinguendone le seguenti voci: - stipendio tabellare; - indennità integrativa speciale; - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; - indennità di specificità medica; - retribuzione di posizione; - specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello, ove attribuito; - retribuzione di risultato; - retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante; - assegno per il nucleo familiare, ove spettante. Incrementi contrattuali (art. 41) Alle scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti per Dirigenti di I e II livello incrementi contrattuali attribuiti in base agli ex livelli di provenienza e così distinti: 1) dirigenti medici con indennità di tempo pieno c dirigenti veterinari con indennità medico- veterinaria; 2) dirigenti medici già a tempo definito; 3) dirigenti veterinari che non beneficiano dell'indennità medico-veterinaria. Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari per i vari ex livelli dall'art. 108 del DPR 384/90, sull'elemento distinto della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in godimento nonchè sull'importo della quota parte delle indennità conglobate di cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente contratto. Stipendio tabellare (art. 42) A decorrere dall'1-12-95 lo stipendio tabellare annuo per dodici mensilità del Dirigente di I livello è stabilito in L. 32.977.000 Dalla stessa data per i Dirigenti di II livello la misura dello stipendio annuo tabellare è di L.43.941.000. Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie. Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al IX livello (art. 43) IX LIVELLO Lo stipendio a decorrere dall'1-12-95, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, è così articolato: _____________________________________________________________________ medici già a medici già a veterinari che non veterinari che non tempo pieno tempo definito beneficiano beneficiano veterinari Stipendio: indennità indennità con ind.tà 16.615.000 medico-veterinaria medico-veterinaria medico- con + di 5 anni di con - di 5 anni di veterinaria anzianità anzianità Stipendio: Stipendio: Stipendio: 27.643.000 23.511.000 21.838.000 Stipendio Stipendio Stipendio Stipendio tabellare ex tabellare ex tabellare ex tabellare ex IX livello IX livello IX livello IX livello (art. 108 (art. 108 (art. 108 (art. 108 DPR 384/90 DPR 384/90 DPR 384/90 DPR 384/90 tempo pieno tempo definito tempo pieno tempo pieno Incrementi Incrementi Incrementi Incrementi art. 41 art. 41 art. 41 art. 41 CCNL CCNL CCNL CCNL Importo pari Importo Importo indennità Importo indennità al 52,9% indennità medico speciali- medico speciali- indennità medico stica (art. 110 stica (art. 110 tempo pieno specialistica comma 1 lettera c) comma 1 lettera c) art. 110 (art. 110 DPR 384/90) DPR 384/90) comma 1 comma 1 lettere a) lettera b) e c) DPR DPR 384/90) 384/90) _____________________________________________________________________ Maggiorazioni art. 117 DPR 384/90 _____________________________________________________________________ L'indennità medico-specialistica, le maggiorazioni di cui all'art. 117 DPR 384/90 nonchè l'indennità di dirigenza medica, non utilizzate per la ricostruzione degli stipendi, confluiranno a decorrere dall'1-12-95 nell'indennità di specificità medica e nella retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 55 CCNL in esame. Gli stipendi, come sopra determinati, verranno incrementati alle date dell'1-1-96 e 1-7-97 raggiungendo alla stessa data dell'1-7-97 gli stipendi nella misura sotto specificata: - L. 32.977.000 per Dirigenti medici a tempo pieno e Dirigenti veterinari che beneficiano dell'indennità medico veterinaria; - L.20.615.000 per i Dirigenti medici a tempo definito; - L. 28.845.000 i Dirigenti veterinari con più di 5 anni; - L. 27.172.000 per i Dirigenti veterinari con meno di 5 anni. Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al X livello (art. 44) X LIVELLO _____________________________________________________________________ medici già a tempo medici gia a tempo veterinari che non pieno definito beneficiano veterinari con ind.tà indennità medico- medico-veterinaria veterinaria Stipendio: 32.977.000 Stipendio: 20.615.000 Stipendio: 28.845.000 Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare ex X livello ex X livello ex X livello (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 tempo pieno) tempo definito) tempo pieno) Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Quota IIS eccedente Quota IIS eccedente Quota IIS eccedente l'ex IX livello l'ex IX livello l'ex IX livello Importo pari al 26,1% Assegno personale non Importo pari al 20% indennità tempo pieno riassorbibile e delle indennità di art.110 comma 1 pensionabile pari a cui all'art. 110 lettere a) e c) DPR L. 812.000 comma 1 lettera c) 384/90) DPR 384/90) _____________________________________________________________________ Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti al XI livello (art. 45) XI LIVELLO _____________________________________________________________________ medici già a tempo medici gia a tempo veterinari che non pieno definito beneficiano veterinari con ind.tà indennità medico- medico-veterinaria veterinaria Stipendio: 43.941.000 Stipendio: 30.268.000 Stipendio: 40.036.000 Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare ex XI livello ex XI livello ex XI livello (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 tempo pieno) tempo definito) tempo pieno) Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Importo pari al 32,6% Intero importo Intero importo indennità tempo pieno indennità medico indennità medico art.110 comma 1 specialistica (art.110 specialistica (art. lettere a) e c) DPR lettera b) terza 110 lettera b) terza 384/90) alinea DPR 384/90) alinea DPR 384/90) _____________________________________________________________________ Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità (art. 47) Le classi e gli scatti di stipendio in godimento cessano di essere corrisposti con effetto dal 31-12-96. Da tale data il valore per classi e scatti maturati sulle voci indicate dall'art. 92 comma 6 DPR 270/87 (stipendio, indennità medico specialistica, indennità di tempo pieno), con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classi e scatti maturati al 31-12-96, costituisce la retribuzione individuale di anzianità, utile ai fini dei trattamenti di quiescenza e di indennità di premio di servizio nonchè della 13 mensilità. Effetti nuovi stipendi (art. 50) I benefici economici, ivi compresa la indennità di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del presente contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95). Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, l'indennità di specificità medica (art. 54 CCNL) e la retribuzione di posizione per la parte fissa (art.55 commi 3 e 7 CCNL), essendo costituite dalle quote residue delle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 110 e 117 del DPR 384/90, non utilizzate per la ricostruzione dello stipendio tabellare, nonchè dagli artt. 114 e 116 del DPR 384/90, mantengono la natura delle predette indennità e sono, pertanto, utili ai fini pensionistici e dell'indennità premio servizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine. Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di funzione (art. 51) Poichè nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste più una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di posizione. Indennità di specificità medica (art. 54) Tale indennità è attribuita al personale medico data la peculiarità della sua funzione che costituisce non solo il perno dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa. L'indennità di specificità medica, fissa, ricorrente e per 13^ mensilità, è corrisposta nei seguenti valori: - L. 13.500.000 per di Dirigenti di II livello; - L. 7.370.000 per i Dirigenti di I livello. Detto emolumento verrà utilizzato per la determinazione della prima quota di pensione. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello (art. 55) L'ammontare della retribuzione di posizione è collegato all'incarico conferito al Dirigente di I e II livello dell'area medico-veterinaria, in base alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51. Essa compete per tredici mensilità ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile. La componente fissa della citata retribuzione, spettante dal 1 dicembre 1995, è costituita dalle quote delle indennità previste dagli artt. 110, comma l, lettere A,B,C, comma 5, secondo capoverso e 6 ( per quanto attiene gli istituti zooprofilattici), 114, 116, ove goduta, e 117 del DPR 384/90, per le parti residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente CCNL. Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche in quota residua, da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione) Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno. Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione, occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data 5-12-96 ha stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati, prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione della retribuzione di posizione. Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilità, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 60. Tuttavia, come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissità e continuità e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione di merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, può essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati negativi conseguiti dal titolare della funzione. Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella 3 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo. Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti medici e veterinari di I e II livello (art. 56) Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 per la posizione dirigenziale di strutture complesse; b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000 per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici. In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55 comma 7 del CCNL e relativa tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza. Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello (art. 57) Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi non comportanti direzione di struttura ma di consulenza, studio e ricerca, nonchè di funzioni ispettive o di verifica e controllo ovvero incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, la retribuzione di posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti attività o compiti di rilevanza aziendale; b) da un minimo di L.2.000.000 ad un massimo di L. 35.000.000 per le pos izioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale o specialistico-funzionale di base. In ogni caso ad ogni Dirigente non potrà essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55 comma 7 CCNL e tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza. Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione (art. 58) Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92 ovvero per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico che è ricompreso tra il 5% ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56, comma 1 lettera a). La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potrà essere anteriore al 1 gennaio 1997. Poichè detto emolumento viene predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo stesso rientrerà nella prima quota di pensione. Finanziamento della indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione per i Dirigenti I e II Livello nonchè dello specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello (art.60) L'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico, vengono finanziati attingendo ad un Fondo, costituito a decorrere dall'1-12-95 ed a valere sulla competenza 1996, nel quale confluiscono: - le indennità residue previste dagli artt. 110 e 117 del DPR 384/90; - le indennità di cui all'art. 53 e 54 del DPR 270/87 (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinarnento, Dirigenza medica); - le indennità degli artt. 114 e 116 del DPR 384/90 (indennità differenziata di responsabilità primariale e indennità di modulo); - una percentuale del monte salari, distinta in base alla qualifica di appartenenza. A partire dall'1-1-97 il Fondo è incrementato di una quota corrispondente al lavoro straordinario, riferito ai Dirigenti medici e veterinari di II livello. Conseguentemente viene proporzionalmente ridotto il fondo destinato al trattamento accessorio e, quindi, il ricorso all'istituto del lavoro straordinario da parte degli stessi Dirigenti. Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 62) Prevede, a partire dal 31-12-95 ed a valere sulle competenze 1996, la costituzi one di un fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (quali: indennità di pronta disponibilità, straordinario, indennità servizio notturno e festivo, per rischio da radiazione, compensi per attività didattica, di bilinguismo, di profilassi antitubercolare) . Le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse. Tali indennità sono valutabili esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95. Retribuzione di risultato (art. 63) La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati nel rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Si ritiene che, poichè tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissità e continuità richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilità a contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione così come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge. Premio per la qualità della prestazione individuale (art. 66) È una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di livello di particolare qualità della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi. Tale premio è strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e, pertanto, è valutabile esclusivamente nella seconda quota di pensione, così come previsto dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente. Gli stipendi tabellari stabili dagli artt. 43, 44 e 45 del CCNL vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97, con le modalità e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3. Indennità di specificità medica e retribuzione di posizione La indennità di specificità medica spettante ai medici e veterinari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del CCNL viene rideterminata negli importi e con le modalità indicate nell'art. 5 commi 1, 2 e 3 del contratto per la parte relativa al biennio economico 1996-1997, alle date dell'1-1-97 e 31-12-97. La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 55, comma 7, del CCNL viene rideterminata dall'1.1.97, secondo i valori indicati nella tabella allegata al contratto in esame. IL PRESIDENTE On. MAURO SEPPIA ELENCAZIONE DELLE VOCI CONTRATTUALI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE, CON L'INDICAZIONE DELLA LORO VALORIZAZIONE IN PARTE "A" O "B" DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI: REGIONI - AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ Retribuzione contributiva Retribuzione pensionabile Enti locali UU.SS.LL. a b a b Stipendio tabellare * * * Incrementi contrattuali * * * Retribuzione individuale * * * di anzianità (RIA) Indennita integrativa * * * speciale Compenso per lavoro * * * straordinario Compenso produttività * * * collettiva e miglioramento servizi * Premio per la qualità di * * * prestazioni individuali Indennita: * per particolari condizioni * * * di lavoro * art.45 CCNL Sanità: * * qualif.person.valorizz. responsab. _ * indennità mensile VIII bis CCNL Sanità * * * art.35 CCNL Regioni Aut. * * Locali indennità area direttiva * art.37 CCNL Regioni Aut. Locali: * * commi 1-3-4-5 * * * comma 2 * * AREA DIRIGENZIALE Retribuzione RetribuZione F ensionabile contributiva Enti locali UU.SS.LL. Retribuzione contributiva Retribuzione pensionabile Enti locali UU.SS.LL. a b a b Stipendio tabellare * * * Incrementi contrattuali * * * Indennità integrativa speciale * * * Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita * * * A) Amministrativa: * retribuzione di posizione: * * quota fissa * * quota variabile * * * valore differenziale di posizione * * * retribuzione di risultato * * * * compensi per i professionisti * specifico trattamento economico (ove attribuito) * * * art.60 CCNL Sanità: Particolari condizioni di lavoro * * * premio per la qualità prestazioni individuali * * B) Medica: * indennita di specificità medica * * * retribuzione di posizione: quota fissa * * quota variabile * * * specifico trattamento economico * * * retribuzione di risultato * * * premi per la qualità della prestazione individuale * *