vai alla 1° parte
... segue circolare INPDAP N. 2/98
in  quota  residua,  da  indennità  che erano fisse e ricorrenti, ne
mantiene le caratteristiche  ed  è,  pertanto,  utile  ai  fini  del
trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione)
 Per   le   caratteristiche  descritte,  la  componente  fissa  della
retribuzione viene mantenuta anche  in  mancanza  del  raggiungimento
degli  obiettivi  prefissati  ovvero  in  caso  di  affidamento di un
incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della
perdita della retribuzione di posizione conseguente  al  collocamento
in disponibilità per la durata massima di un anno.
 Per  quanto  riguarda  la  componente  variabile della retribuzione,
occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data  5-12-96  ha
stabilito  la  valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in
relazione  allo  svolgimento  degli  incarichi  ad   essi   affidati,
prevedendo  che,  in caso di accertata inosservanza delle direttive e
di risultati negativi, si possa  procedere  alla  non  corresponsione
della retribuzione di posizione.
 Una   quota  di  detta  parte  variabile  viene  stabilita  in  sede
contrattuale e gli importi indicati,  sia  per  la  parte  fissa  che
variabile,   rappresentano  comunque  il  minimo  contrattuale  della
retribuzione di posizione.  Tali  valori  rappresentano  la  base  di
partenza  per  la rideterminazione della componente variabile dopo la
graduazione delle  funzioni  da  effettuarsi  in  sede  aziendale  in
presenza  di  incarichi  riconosciuti  di  maggiore  responsabilità,
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 58.
 Tuttavia come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta
retribuzione mantiene, comunque, le  caratteristiche  di  fissità  e
continuità  e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione di
merito, solo la  seconda  parte,  qualificata  come  variabile,  può
essere  ridotta  o  non  erogata  affatto  in  presenza  di risultati
negativi conseguiti dal titolare della funzione.
 Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione
di  posizione  rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in
quanto   attribuita   in   base   ad    importi    fissi    stabiliti
contrattualmente,  questo  Istituto  ritiene  di  valutare detta voce
retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione.
 Dal 1  dicembre 1995 e sino al  conferimento  degli  incarichi,  per
tutti  i  Dirigenti  in  servizio  alla data di entrata in vigore del
presente contratto, la retribuzione di posizione  è  costituita  dai
valori  indicati  per  le  due componenti - fissa e variabile - nella
tabella 2 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla
posizione funzionale di  provenienza  cui  corrispondeva  un  diverso
assetto organizzativo.
Incarichi  di  direzione di struttura: determinazione ed attribuzione
della   retribuzione   di   posizione   dei   Dirigenti   dei   ruoli
professionale,  tecnico,  amministrativo  e  dei  Dirigenti di I e II
livello del ruolo sanitario (art. 54)
 Ai dirigenti cui vengono conferiti gli  incarichi  di  direzione  di
struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito
delle seguenti fasce:
 a)  da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000
per la posizione dirigenziale di strutture complesse;
 b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L.  60.000.000
per  le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto
a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici.
 In ogni caso ad ogni Dirigente  non  potrà  essere  attribuita  una
retribuzione  di  posizione  inferiore a quella prevista dall'art. 53
comma 8 CCNL e relativa tabella allegato n. 2, secondo  la  posizione
funzionale di provenienza.
Incarichi  non  comportanti direzione di struttura: determinazione ed
attribuzione della retribuzione di posizione relativa  alle  funzioni
dirigenziali  dei  ruoli  professionale,  tecnico  ed  amministrativo
nonchè di I livello del ruolo sanitario (art. 55)
 Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi di consulenza, studio e
ricerca, nonchè di funzioni ispettive  o  di  verifica  e  controllo
ovvero   incarichi   di  natura  professionale,  la  retribuzione  di
posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:
 a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L.  55.000.000
per  le  funzioni  dirigenziali  inerenti  gli  incarichi comportanti
attività o compiti di rilevanza aziendale;
 b) da un minimo  individuato  per  ciascun  ruolo  dalla  tabella  2
allegata  al  CCNL  ad  un  massimo di L. 35.000.000 per le posizioni
dirigenziali i cui  incarichi  abbiano  rilevanza  all'interno  della
struttura  di  appartenenza  o  richiedano competenza professionale o
specialistico-funzionale di base.
 In ogni caso ad ogni Dirigente  non  potrà  essere  attribuita  una
retribuzione  di  posizione  inferiore a quella prevista dall'art. 53
comma 8 CCNL e tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale
di provenienza, così come rettificata a seguito di errata corrige di
cui all'art. 1 del CCNL integrativo  pubblicato  su  GU  n.  206  del
4-9-97.
Dirigenti  di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico
trattamento economico  legato  all'incarico  quinquennale.  Norma  di
prima applicazione (art. 56)
 Ai  Dirigenti  di  II livello con rapporto di incarico quinquennale,
assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92, ovvero per  coloro
che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  contratto,  oltre  alla
retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico
che è ricompreso tra il 5 % ed  il  35%  del  valore  massimo  della
retribuzione di posizione prevista dall'art. 54 comma 1 lettera a).
 La  decorrenza  di questo specifico trattamento economico non potrà
essere anteriore al 1 gennaio 1997. Poichè  detto  emolumento  viene
predeterminato  in  sede di stipulazione del contratto individuale ed
ha le medesime caratteristiche della retribuzione  di  posizione,  lo
stesso rientrerà nella prima quota di pensione.
Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonchè
dello specifico trattamento economico dei Dirigenti di II livello del
ruolo sanitario (art.58)
 Le  retribuzione  di posizione e lo specifico trattamento economico,
di cui all'art. 56 CCNL, vengono finanziati attingendo ad  un  Fondo,
costituito  a  decorrere  dall'1-12-95  ed  a valere sulla competenza
1996, nel quale confluiscono:
 - le indennità residue previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48
   del DPR 384/90;
 - le indennità di cui all'art. 46 del DPR 384/90
   (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinamento);
 - una percentuale del monte salari, distinta in base al ruolo
   di appartenenza.
 A  partire  dall'1-1-97  il  Fondo  è  incrementato  di  una  quota
corrispondente   al  lavoro  straordinario.  Infatti,  da  tale  data
l'istituto  del  lavoro  straordinario  per  i  Dirigenti  dei  ruoli
professionale,   tecnico,  amministrativo  e  del  II  livello  ruolo
sanitario è abrogato;  per  i  Dirigenti  di  I  livello  del  ruolo
sanitario, ridotto della quota utilizzata nel presente articolo.
Disciplina  del  trattamento  accessorio  legato  alle  condizioni di
lavoro (art. 60)
 Prevede, a partire dall'1-12-95, la costituzione di un fondo per  la
corresponsione  degli  emolumenti  connessi  a determinate condizioni
lavorative (quali: indennità di  pronta  disponibilità,  indennità
servizio  notturno,  per  rischio  da  radiazione, di bilinguismo, di
profilassi antitubercolare, di polizia giudiziaria).
 Le  indennità  previste  dal  presente articolo non concorrono alla
formazione della  retribuzione  pensionabile  per  la  determinazione
della  prima  quota  di pensione in quanto sono strettamente legate a
determinati  compiti  che   comportano   oneri,   rischi   o   disagi
particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in
caso di svolgimento di funzioni diverse.
 Tali  indennità  sono valutabili esclusivamente nella seconda quota
di  pensione  a  decorrere  dall'1-1-96   secondo   quanto   disposto
dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95.
Retribuzione di risultato (art. 61)
 La  retribuzione  di  risultato  dei  Dirigenti viene correlata alla
realizzazione dei progetti  o  programmi  aventi  come  obiettivo  il
raggiungimento  dei  risultati prestazionali prefissati e il rispetto
della disponibilità complessiva  di  spesa  assegnata  alle  singole
strutture.  Si  ritiene  che,  poichè tale emolumento non riveste le
caratteristiche di fissità e continuità  richieste  dai  menzionati
art.   15  e  16  legge  1077/59  ai  fini  dell'assoggettabilità  a
contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e
pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art.
2 comma 9 legge 335/95,  incidendo,  pertanto,  esclusivamente  sulla
seconda  quota  di  pensione così come previsto dall'art. 2 comma 11
della stessa legge.
Premio per la qualità della prestazione professionale (art. 63)
 È una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per
il conseguimento  di  livello  di  particolare  qualità  della  loro
prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed
enti,  anche  con  riguardo alla qualità dei servizi. Tale premio è
strettamente connesso  ai  risultati  conseguiti  in  relazione  alla
realizzazione  degli  obiettivi  assegnati e, pertanto, è valutabile
esclusivamente nella seconda quota di pensione, così  come  previsto
dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95.
Onorari e compensi di natura professionale (art. 64)
 Gli   onorari,   spettanti   ai  Dirigenti  avvocati  e  procuratori
appartenenti al ruolo professionale  che  svolgono  funzioni  legali,
sono  quelli  recuperati a seguito di condanna alle spese della parte
avversa soccombente e sono corrisposti dopo  l'avvenuta  acquisizione
delle somme nel bilancio dell'azienda o ente.
 Il  comma 3 dell'articolo in esame prevede che tali compensi vengano
finanziati attingendo al fondo destinato ai  premi  per  la  qualità
della  prestazione individuale, costituito a decorrere dal 31-12-95 e
pertanto, rientrano  nella  determinazione  della  seconda  quota  di
pensione.
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I   benefici  economici  del  presente  contratto  si  applicano  ai
Dirigenti già in servizio presso le
 Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente.
 Gli  stipendi tabellari stabili dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL
vengono incrementati alle scadenze dell' 1.1.96, 1.11.96 e    1.7.97,
con le modalità e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.
Retribuzione di posizione
 La  retribuzione  di  posizione  complessivamente prevista nelle due
componenti - fissa e variabile - di cui all'art.  53,  comma  8,  del
CCNL  viene rideterminata rispettivamente dall'1.1.97 e dal 31.12.97,
secondo i valori indicati nella  tabella  allegata  al  contratto  in
esame,  così  come  rettificata  a  seguito di errata corrige di cui
all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del 4-9-97.
              CONTRATTO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
                      PARTE ECONOMICA 1994-1995
 Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 502/92 appartengono  alla  qualifica
di Dirigente di I livello:
 A) per la professione medica e per gli odontoiatri:  gli assistenti,
gli  aiuti,  i  vice  direttori sanitari e i coadiutori sanitari già
collocati nelle posizioni funzionale i IX e X livello;
 B) per la professione veterinaria:   collaboratori  e  i  coadiutori
già collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello.
Appartengono alla qualifica di Dirigente di II livello:
 A)  per  la  professione  medica  ed  odontoiatrica:    i  Dirigenti
sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i  primari  ospedalieri  già
collocati nella posizione funzionale di XI livello;
 B)  per  la  professione  veterinaria:   i Veterinari Dirigenti già
collocati nella posizione funzionale di XI livello.
 L'art. 40 del CCNL del personale Dirigente medico e veterinario  del
comparto  sanità, concordato il 22-7-96 e pubblicato sul supplemento
ordinario alla GU n. 304 del 30-12-96, disciplina la struttura  della
retribuzione distinguendone le seguenti voci:
 -  stipendio tabellare;
 -  indennità integrativa speciale;
 -  retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
 -  indennità di specificità medica;
 -  retribuzione di posizione;
 -  specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello,
    ove attribuito;
 -  retribuzione di risultato;
 -  retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove
    spettante;
 -  assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
Incrementi contrattuali (art. 41)
 Alle  scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti per Dirigenti di I
e II livello incrementi  contrattuali  attribuiti  in  base  agli  ex
livelli di provenienza e così distinti:
 1)  dirigenti  medici  con  indennità  di  tempo  pieno c dirigenti
veterinari con indennità medico- veterinaria;
 2) dirigenti medici già a tempo definito;
 3)  dirigenti  veterinari  che   non   beneficiano   dell'indennità
medico-veterinaria.
 Tali  incrementi  comprendono  il  6% sugli stipendi tabellari per i
vari ex livelli dall'art. 108 del DPR 384/90, sull'elemento  distinto
della retribuzione, sull'indennità integrativa speciale in godimento
nonchè sull'importo della quota parte delle indennità conglobate di
cui agli artt.  43, 44 e 45 del presente contratto.
Stipendio tabellare (art. 42)
 A  decorrere  dall'1-12-95  lo  stipendio tabellare annuo per dodici
mensilità del Dirigente di I livello è stabilito in L. 32.977.000
 Dalla stessa data per i Dirigenti di  II  livello  la  misura  dello
stipendio annuo tabellare è di L.43.941.000.
 Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie.
Norma  transitoria  per  i  dirigenti già appartenenti al IX livello
(art. 43)
                             IX LIVELLO
 Lo  stipendio  a  decorrere   dall'1-12-95,   previo   conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione, è così articolato:
_____________________________________________________________________
medici già a  medici già a   veterinari che non  veterinari che non
tempo pieno    tempo definito  beneficiano         beneficiano
veterinari     Stipendio:      indennità          indennità
con ind.tà    16.615.000      medico-veterinaria  medico-veterinaria
medico-                        con + di 5 anni di  con - di 5 anni di
veterinaria                    anzianità          anzianità
Stipendio:                     Stipendio:          Stipendio:
27.643.000                     23.511.000          21.838.000
Stipendio      Stipendio       Stipendio           Stipendio
tabellare ex   tabellare ex    tabellare ex        tabellare ex
IX livello     IX livello      IX livello          IX livello
(art. 108      (art. 108       (art. 108           (art. 108
DPR 384/90     DPR 384/90      DPR 384/90          DPR 384/90
tempo pieno    tempo definito  tempo pieno         tempo pieno
Incrementi     Incrementi      Incrementi          Incrementi
art. 41        art. 41         art. 41             art. 41
CCNL           CCNL            CCNL                CCNL
Importo pari   Importo         Importo indennità  Importo indennità
al 52,9%       indennità      medico speciali-    medico speciali-
indennità     medico          stica (art. 110     stica (art. 110
tempo pieno    specialistica   comma 1 lettera c)  comma 1 lettera c)
art. 110       (art. 110       DPR 384/90)         DPR 384/90)
comma 1        comma 1
lettere a)     lettera b)
e c) DPR       DPR 384/90)
384/90)
_____________________________________________________________________
                               Maggiorazioni
                               art. 117
                               DPR 384/90
_____________________________________________________________________
 L'indennità  medico-specialistica, le maggiorazioni di cui all'art.
117  DPR  384/90  nonchè  l'indennità  di  dirigenza  medica,   non
utilizzate  per  la  ricostruzione  degli  stipendi,  confluiranno  a
decorrere dall'1-12-95 nell'indennità di specificità medica e nella
retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 55 CCNL in esame.
 Gli stipendi, come sopra  determinati,  verranno  incrementati  alle
date  dell'1-1-96  e 1-7-97 raggiungendo alla stessa data dell'1-7-97
gli stipendi nella misura sotto specificata:
 - L. 32.977.000 per Dirigenti  medici  a  tempo  pieno  e  Dirigenti
veterinari che beneficiano dell'indennità medico veterinaria;
 - L.20.615.000 per i Dirigenti medici a tempo definito;
 - L. 28.845.000 i Dirigenti veterinari con più di 5 anni;
 - L. 27.172.000 per i Dirigenti veterinari con meno di 5 anni.
Norma  transitoria  per  i  dirigenti  già appartenenti al X livello
(art. 44)
                              X LIVELLO
_____________________________________________________________________
medici già a tempo     medici gia a tempo     veterinari che non
pieno                   definito               beneficiano
veterinari con ind.tà                         indennità medico-
medico-veterinaria                             veterinaria
Stipendio: 32.977.000   Stipendio: 20.615.000  Stipendio: 28.845.000
Stipendio tabellare     Stipendio tabellare    Stipendio tabellare
ex X livello            ex X livello           ex X livello
(art. 108 DPR 384/90    (art. 108 DPR 384/90   (art. 108 DPR 384/90
tempo pieno)            tempo definito)        tempo pieno)
Incrementi art.41 CCNL  Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL
Quota IIS eccedente     Quota IIS eccedente    Quota IIS eccedente
l'ex IX livello         l'ex IX livello        l'ex IX livello
Importo pari al 26,1%   Assegno personale non  Importo pari al 20%
indennità tempo pieno  riassorbibile e        delle indennità di
art.110 comma 1         pensionabile pari a    cui all'art. 110
lettere a) e c) DPR     L. 812.000             comma 1 lettera c)
384/90)                                        DPR 384/90)
_____________________________________________________________________
Norma  transitoria  per  i  dirigenti già appartenenti al XI livello
(art. 45)
                             XI LIVELLO
_____________________________________________________________________
medici già a tempo     medici gia a tempo     veterinari che non
pieno                   definito               beneficiano
veterinari con ind.tà                         indennità medico-
medico-veterinaria                             veterinaria
Stipendio: 43.941.000   Stipendio: 30.268.000  Stipendio: 40.036.000
Stipendio tabellare     Stipendio tabellare    Stipendio tabellare
ex XI livello           ex XI livello          ex XI livello
(art. 108 DPR 384/90    (art. 108 DPR 384/90   (art. 108 DPR 384/90
tempo pieno)            tempo definito)        tempo pieno)
Incrementi art.41 CCNL  Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL
Importo pari al 32,6%   Intero importo         Intero importo
indennità tempo pieno  indennità medico      indennità medico
art.110 comma 1         specialistica (art.110 specialistica (art.
lettere a) e c) DPR     lettera b) terza       110 lettera b) terza
384/90)                 alinea DPR 384/90)     alinea DPR 384/90)
_____________________________________________________________________
 
Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per
anzianità (art. 47)
 Le classi e gli scatti di stipendio in godimento cessano  di  essere
corrisposti con effetto dal 31-12-96.
 Da  tale  data  il  valore  per  classi e scatti maturati sulle voci
indicate dall'art. 92  comma  6  DPR  270/87  (stipendio,  indennità
medico  specialistica,  indennità  di  tempo  pieno), con l'aggiunta
della valutazione economica dei ratei di classi e scatti maturati  al
31-12-96,  costituisce  la  retribuzione  individuale  di anzianità,
utile ai fini dei trattamenti di quiescenza e di indennità di premio
di servizio nonchè della 13 mensilità.
Effetti nuovi stipendi (art. 50)
 I  benefici  economici,  ivi  compresa  la  indennità  di   vacanza
contrattuale,  derivanti  dall'applicazione  del  presente contratto,
sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95  e  1/12/95)  e
negli  importi  previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 -
31/12/95).
 Detta  disposizione  vale  esclusivamente  ai  fini  del trattamento
pensionistico, mentre agli effetti dell'indennità premio di servizio
e di licenziamento si considerano solo  gli  scaglionamenti  maturati
alla data di cessazione dal servizio.
 Ai   sensi  e  per  gli  effetti  sopra  indicati,  l'indennità  di
specificità medica (art. 54 CCNL) e la retribuzione di posizione per
la parte fissa (art.55 commi 3 e 7 CCNL),  essendo  costituite  dalle
quote  residue  delle  indennità  fisse  e ricorrenti previste dagli
artt. 110 e 117 del DPR 384/90, non utilizzate per  la  ricostruzione
dello  stipendio  tabellare,  nonchè  dagli  artt. 114 e 116 del DPR
384/90, mantengono  la  natura  delle  predette  indennità  e  sono,
pertanto,  utili  ai  fini  pensionistici  e  dell'indennità  premio
servizio, così come già previsto dalle vigenti disposizioni per  le
indennità che vi hanno dato origine.
Graduazione  delle  funzioni  dei dirigenti di I e II livello ai fini
della determinazione della retribuzione di funzione (art. 51)
 Poichè nell'ambito delle qualifiche dirigenziali  non  esiste  più
una  differenziazione  per livelli, come sopra illustrato, con questo
articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli
incarichi conferiti, per  la  determinazione  della  retribuzione  di
posizione.
Indennità di specificità medica (art. 54)
 Tale   indennità   è   attribuita  al  personale  medico  data  la
peculiarità della sua funzione che costituisce  non  solo  il  perno
dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa.
 L'indennità  di  specificità  medica,  fissa, ricorrente e per 13^
mensilità, è corrisposta nei seguenti valori:
 - L. 13.500.000 per di Dirigenti di II livello;
 - L. 7.370.000 per i Dirigenti di I livello.
 Detto emolumento verrà utilizzato per la determinazione della prima
quota di pensione.
La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e
II livello (art. 55)
 L'ammontare   della   retribuzione   di   posizione   è   collegato
all'incarico  conferito  al  Dirigente  di  I  e II livello dell'area
medico-veterinaria, in base alla graduazione delle funzioni  prevista
dall'art. 51.
 Essa  compete  per  tredici  mensilità  ed è composta da una parte
fissa e da una parte variabile.
 La componente fissa  della  citata  retribuzione,  spettante  dal  1
dicembre  1995,  è  costituita dalle quote delle indennità previste
dagli artt. 110, comma l, lettere A,B,C, comma 5, secondo capoverso e
6 ( per quanto attiene gli istituti zooprofilattici), 114,  116,  ove
goduta,  e  117  del  DPR  384/90,  per  le  parti  residue  dopo  la
ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt.  43, 44 e
45 del presente CCNL.
 Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche
in quota residua, da indennità che  erano  fisse  e  ricorrenti,  ne
mantiene  le  caratteristiche  ed  è,  pertanto,  utile  ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione)
 Per   le   caratteristiche  descritte,  la  componente  fissa  della
retribuzione viene mantenuta anche  in  mancanza  del  raggiungimento
degli  obiettivi  prefissati  ovvero  in  caso  di  affidamento di un
incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della
perdita della retribuzione di posizione conseguente  al  collocamento
in disponibilità per la durata massima di un anno.
 Per  quanto  riguarda  la  componente  variabile della retribuzione,
occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data  5-12-96  ha
stabilito  la  valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in
relazione  allo  svolgimento  degli  incarichi  ad   essi   affidati,
prevedendo  che,  in caso di accertata inosservanza delle direttive e
di risultati negativi, si possa  procedere  alla  non  corresponsione
della retribuzione di posizione.
 Una   quota  di  detta  parte  variabile  viene  stabilita  in  sede
contrattuale e gli importi indicati,  sia  per  la  parte  fissa  che
variabile,   rappresentano  comunque  il  minimo  contrattuale  della
retribuzione di posizione.  Tali  valori  rappresentano  la  base  di
partenza  per  la rideterminazione della componente variabile dopo la
graduazione delle  funzioni  da  effettuarsi  in  sede  aziendale  in
presenza  di  incarichi  riconosciuti  di  maggiore  responsabilità,
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 60.
 Tuttavia, come sopra specificato,  mentre  la  componente  fissa  di
detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissità
e  continuità  e, pertanto, non è subordinata ad alcuna valutazione
di merito, solo la seconda parte, qualificata  come  variabile,  può
essere  ridotta  o  non  erogata  affatto  in  presenza  di risultati
negativi conseguiti dal titolare della funzione.
 Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione
di posizione rappresenta di fatto un emolumento  predeterminabile  in
quanto    attribuita    in    base   ad   importi   fissi   stabiliti
contrattualmente, questo Istituto  ritiene  di  valutare  detta  voce
retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione.
 Dal  1  dicembre  1995  e  sino al conferimento degli incarichi, per
tutti i Dirigenti in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  contratto,  la  retribuzione di posizione è costituita dai
valori indicati per le due componenti - fissa  e  variabile  -  nella
tabella 3 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla
posizione  funzionale  di  provenienza  cui  corrispondeva un diverso
assetto organizzativo.
Incarichi di direzione di struttura: determinazione  ed  attribuzione
della  retribuzione di posizione dei Dirigenti medici e veterinari di
I e II livello (art. 56)
 Ai dirigenti cui vengono conferiti gli  incarichi  di  direzione  di
struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito
delle seguenti fasce:
 a)  da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000
per la posizione dirigenziale di strutture complesse;
 b)  da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000
per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al  punto
a) o di posizioni dirigenziali di unità operative semplici.
 In  ogni  caso  ad  ogni  Dirigente non potrà essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella  prevista  dall'art.  55
comma  7  del  CCNL  e  relativa  tabella  allegato  n. 3, secondo la
posizione funzionale di provenienza.
Incarichi non comportanti direzione di struttura:  determinazione  ed
attribuzione  della  retribuzione  di  posizione  dei  dirigenti di I
livello (art. 57)
 Ai  Dirigenti  cui  vengono  conferiti  incarichi  non   comportanti
direzione di struttura ma di consulenza, studio e ricerca, nonchè di
funzioni  ispettive  o  di  verifica  e controllo ovvero incarichi di
natura professionale anche di alta specializzazione, la  retribuzione
di posizione è ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce:
 a)  da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000
per le  funzioni  dirigenziali  inerenti  gli  incarichi  comportanti
attività o compiti di rilevanza aziendale;
 b) da un minimo di L.2.000.000 ad un massimo di L. 35.000.000 per le
pos izioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno
della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale
o specialistico-funzionale di base.
 In  ogni  caso  ad  ogni  Dirigente non potrà essere attribuita una
retribuzione di posizione inferiore a quella  prevista  dall'art.  55
comma 7 CCNL e tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale
di provenienza.
Dirigenti  di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico
trattamento economico  legato  all'incarico  quinquennale.  Norma  di
prima applicazione (art. 58)
 Ai  Dirigenti  di  II  livello con rapporto di incarico quinquennale
assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92 ovvero  per  coloro
che abbiano già optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  contratto,  oltre  alla
retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico
che è ricompreso tra il 5%  ed  il  35%  del  valore  massimo  della
retribuzione di posizione prevista dall'art. 56, comma 1 lettera a).
 La  decorrenza  di questo specifico trattamento economico non potrà
essere anteriore al 1 gennaio 1997. Poichè  detto  emolumento  viene
predeterminato  in  sede di stipulazione del contratto individuale ed
ha le medesime caratteristiche della retribuzione  di  posizione,  lo
stesso rientrerà nella prima quota di pensione.
Finanziamento   della  indennità  di  specificità  medica  e  della
retribuzione di posizione per i Dirigenti  I  e  II  Livello  nonchè
dello  specifico  trattamento economico per i Dirigenti di II livello
(art.60)
 L'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione  e
lo  specifico trattamento economico, vengono finanziati attingendo ad
un Fondo, costituito a  decorrere  dall'1-12-95  ed  a  valere  sulla
competenza 1996, nel quale confluiscono:
 -  le  indennità  residue  previste  dagli  artt. 110 e 117 del DPR
384/90;
 -  le  indennità  di  cui  all'art.  53  e  54   del   DPR   270/87
(Partecipazione  all'ufficio  di Direzione, Coordinarnento, Dirigenza
medica);
 - le indennità degli artt. 114 e 116  del  DPR  384/90  (indennità
differenziata di responsabilità primariale e indennità di modulo);
 -  una percentuale del monte salari, distinta in base alla qualifica
di appartenenza.
 A  partire  dall'1-1-97  il  Fondo  è  incrementato  di  una  quota
corrispondente  al lavoro straordinario, riferito ai Dirigenti medici
e veterinari di II livello.  Conseguentemente viene proporzionalmente
ridotto il fondo destinato al trattamento accessorio  e,  quindi,  il
ricorso  all'istituto  del lavoro straordinario da parte degli stessi
Dirigenti.
Disciplina del  trattamento  accessorio  legato  alle  condizioni  di
lavoro (art. 62)
Prevede, a partire dal 31-12-95 ed a valere sulle competenze 1996, la
costituzi  one  di  un  fondo  per la corresponsione degli emolumenti
connessi a determinate condizioni lavorative (quali:   indennità  di
pronta  disponibilità, straordinario, indennità servizio notturno e
festivo, per rischio da radiazione, compensi per attività didattica,
di bilinguismo, di profilassi antitubercolare) .
 Le indennità previste dal presente  articolo  non  concorrono  alla
formazione  della  retribuzione  pensionabile  per  la determinazione
della prima quota di pensione in quanto sono  strettamente  legate  a
determinati   compiti   che   comportano   oneri,   rischi  o  disagi
particolarmente rilevanti e potrebbero non essere più corrisposte in
caso di svolgimento di funzioni diverse.
 Tali indennità sono valutabili esclusivamente nella  seconda  quota
di   pensione   a   decorrere  dall'1-1-96  secondo  quanto  disposto
dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95.
Retribuzione di risultato (art. 63)
 La retribuzione di risultato  dei  Dirigenti  viene  correlata  alla
realizzazione  dei  progetti  o  programmi  aventi  come obiettivo il
raggiungimento dei risultati prestazionali  prefissati  nel  rispetto
della  disponibilità  complessiva  di  spesa  assegnata alle singole
strutture. Si ritiene che, poichè tale  emolumento  non  riveste  le
caratteristiche  di  fissità  e continuità richieste dai menzionati
art.  15  e  16  legge  1077/59  ai  fini  dell'assoggettabilità   a
contribuzione, lo stesso rientrerà nella retribuzione contributiva e
pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art.
2  comma  9  legge  335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla
seconda quota di pensione così come previsto dall'art.  2  comma  11
della stessa legge.
Premio per la qualità della prestazione individuale (art. 66)
 È una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per
il  conseguimento  di  livello  di  particolare  qualità  della loro
prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed
enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi.  Tale  premio  è
strettamente  connesso  ai  risultati  conseguiti  in  relazione alla
realizzazione degli obiettivi assegnati e,  pertanto,  è  valutabile
esclusivamente  nella  seconda quota di pensione, così come previsto
dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95.
                  PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997
 I  benefici  economici  del  presente  contratto  si  applicano   ai
Dirigenti  già  in  servizio  presso  le  Aziende  ed enti alla data
dell'1-1-96 od  assunti  successivamente.    Gli  stipendi  tabellari
stabili  dagli  artt.  43, 44 e 45 del CCNL vengono incrementati alle
scadenze dell'1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97,  con  le  modalità  e  negli
importi stabiliti dagli artt. 2 e 3.
Indennità di specificità medica e retribuzione di posizione
 La   indennità   di  specificità  medica  spettante  ai  medici  e
veterinari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del CCNL viene rideterminata
negli importi e con le modalità indicate nell'art.  5 commi 1, 2 e 3
del contratto per la parte relativa al biennio  economico  1996-1997,
alle date dell'1-1-97 e 31-12-97.
 La  retribuzione  di  posizione  complessivamente prevista nelle due
componenti - fissa e variabile - di cui all'art.  55,  comma  7,  del
CCNL viene rideterminata dall'1.1.97, secondo i valori indicati nella
tabella allegata al contratto in esame.
                                                    IL PRESIDENTE
                                                    On. MAURO SEPPIA
 
           ELENCAZIONE DELLE VOCI CONTRATTUALI SOGGETTE A
      CONTRIBUZIONE, CON L'INDICAZIONE DELLA LORO VALORIZAZIONE
       IN PARTE "A" O "B" DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE DEI
           COMPARTI: REGIONI - AUTONOMIE LOCALI E SANITÀ
 
                         Retribuzione
                         contributiva      Retribuzione pensionabile
                                           Enti locali    UU.SS.LL.
                                             a     b       a    b
Stipendio tabellare            *             *             *
Incrementi contrattuali        *             *             *
Retribuzione individuale       *             *             *
di anzianità (RIA)
Indennita integrativa          *             *             *
speciale
Compenso per lavoro            *                   *            *
straordinario
Compenso produttività         *                   *            *
collettiva e miglioramento
servizi
*
Premio per la qualità di      *                   *            *
prestazioni individuali
Indennita:
* per particolari condizioni   *                   *            *
 di lavoro
* art.45 CCNL Sanità:         *                           *
qualif.person.valorizz.
responsab.             _
* indennità mensile VIII bis
CCNL Sanità                   *                           *
* art.35 CCNL Regioni Aut.     *                   *
Locali indennità area
direttiva
* art.37 CCNL Regioni Aut.
Locali:
       *
* commi 1-3-4-5                *             *
* comma 2                      *                   *
                          AREA DIRIGENZIALE
Retribuzione RetribuZione F ensionabile
contributiva Enti locali UU.SS.LL.
                         Retribuzione
                         contributiva      Retribuzione pensionabile
                                           Enti locali    UU.SS.LL.
                                             a     b       a    b
Stipendio tabellare            *             *             *
Incrementi contrattuali        *             *             *
Indennità integrativa
speciale                       *             *             *
Retribuzione individuale di
anzianità, ove acquisita      *             *             *
A) Amministrativa:
* retribuzione di posizione:   *             *
              quota fissa      *                           *
              quota variabile  *                           *
* valore differenziale di
posizione                      *             *
* retribuzione di risultato    *                   *            *
* compensi per i professionisti
* specifico trattamento
economico (ove attribuito)      *                          *
* art.60 CCNL Sanità:
Particolari condizioni
di lavoro                       *                               *
* premio per la qualità
prestazioni individuali         *                               *
B) Medica:
* indennita di specificità
medica                          *                          *
* retribuzione di posizione:
               quota fissa      *                          *
           quota variabile      *                          *
* specifico trattamento
economico                       *                          *
* retribuzione di risultato     *                               *
* premi per la qualità
della prestazione individuale   *                               *