Articolo 13 del Decreto legislativo n. 503/92
Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato
dalla somma (a):
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo
alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1°
gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza
della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla
data anzidetta che a tal fine resta confermata in via
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento
per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del
trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive
acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le
norme di cui al presente decreto.
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(a) Comma così corretto con avviso
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, n. 3.