ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 10 gennaio 1996, n. 2.
Retribuzione contributiva ai sensi della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Trattamenti di pensione.
La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare" ha
innovato sia in materia pensionistica che in materia di
trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, quali individuate dall'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 29 febbraio 1993, n. 29, riportando così
pensioni e trattamenti di fine rapporto nell'alveo della tutela
previdenziale prevista dall'art. 38 della Costituzione.
In tema di contribuzione il comma 9 dell'art. 2 della legge, con
radicale innovazione, ha disposto, a datare dal 1 gennaio 1996,
l'applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dei
principi regolanti le somme soggette a contribuzione vigenti per
i lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare ha disposto che " .. si applica ai fini della
determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni".
E' opportuno richiamare l'attenzione sull'effetto innovativo che
il predetto art. 12 della legge n. 153/1969 ha esercitato,
all'atto della sua entrata in vigore, sulla normativa previgente
- basata sull'individuazione delle singole voci del trattamento
economico da assoggettare a contribuzione previdenziale
(pensionistica) - introducendo il diverso criterio di dichiarare
ai fini imponibili "retribuzione tutto ciò che il
lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al
lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di
lavoro", escluse le voci tassativamente indicate, nonché
sulla circostanza che pari e più profonda innovazione si
verifica nel momento che l'articolo predetto viene a sostituire
le multiformi discipline della retribuzione contributiva vigenti
per gli ordinamenti delle gestioni autonome pensionistiche
dell'INPDAP.
A ragione di quanto sopra precisato infatti cesseranno di avere
vigore, a datare dal 1 gennaio 1996, tutte le specifiche
normative disciplinanti la retribuzione contributiva attualmente
vigente secondo i soppressi ordinamenti di ognuna delle singole
casse pensioni dell'Istituto e conseguentemente la determinazione
dell'imponibile per il calcolo dei contributi sarà disciplinata
dal predetto art. 12 della legge n. 153/1969, così come prevista
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995.
Ai fini della completezza del quadro normativo che disciplinerà
la retribuzione contributiva (ai fini pensionistici) è opportuno
ricordare che la normativa soprarichiamata va a tutti gli effetti
integrata con la disciplina contrattuale collettiva del rapporto
di lavoro, dettata per ogni singolo comparto delle categorie di
dipendenti iscritti all'Istituto.
In proposito si ritiene parimenti utile rimarcare come i predetti
contratti (già stipulati o in corso di stipulazione) portano
ormai evidente l'impronta della privatizzazione del rapporto di
lavoro con le pubbliche amministrazioni disposta con il decreto
legislativo n. 29/1993.
Ognuno dei predetti contratti contempla una "Parte"
dedicata al trattamento economico.
La retribuzione vi appare strutturata in un trattamento
fondamentale ed in un trattamento accessorio.
La distinzione non assume peraltro rilevanza ai fini della
determinazione della retribuzione contributiva ai sensi dell'art.
12 della legge n. 153/1969, nel senso che l'area del trattamento
fondamentale non coincide con quella e non esaurisce quella di
retribuzione contributiva, la quale invece è più estesa e
comprende anche (o quasi) tutte le voci del trattamento
accessorio, salve le precisazioni di cui si dirà.
Il trattamento accessorio, per il comparto degli enti locali e
per quello della sanità, comprende:
compensi (per lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per il miglioramento dei servizi);
premi (per la qualità delle prestazioni individuali);
indennità speciali.
L'elencazione delle singole voci che concorrono a determinare il
trattamento economico è riportata in calce alla presente
circolare.
Come è di facile constatazione, nel trattamento accessorio
appaiono ricomprese voci prima escluse, ma dal 1 gennaio 1996 da
ricomprendere nella retribuzione contributiva, compreso il
compenso per il lavoro straordinario; nel contempo si richiama
l'attenzione sulla circostanza che allo stato è possibile
rinvenire un'esclusione dall'area contributiva disposta dalla
fonte contrattuale collettiva, come nel caso dell'indennità di
tempo potenziato, cui non può darsi rilevanza, con la
conseguenza che la citata indennità rimane inclusa per legge
nella retribuzione contributiva.
Si precisa, infine, che sono esclusi dalla base imponibile i
compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni autonome
rispetto al rapporto di lavoro dipendente. Non formano, pertanto,
oggetto di contribuzione compensi relativi ad incarichi svolti
presso organismi diversi dall'amministrazione di appartenenza.
In particolare restano esclusi i compensi percepiti da sindaci e
revisori dei conti, da membri di consigli di amministrazione,
nonché competenze per collaudi, arbitraggi, partecipazioni a
commissioni, docenze, ecc.
Appare, inoltre, opportuno evidenziare che in applicazione
dell'art. 2, comma 18, per i dipendenti privi di anzianità
contributiva, assunti dal 1 gennaio 1996, la retribuzione ai fini
contributivi e previdenziali non può superare l'importo di L.
132.000.000.
L'aliquota contributiva.
Nell'attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1996, le aliquote contributive vigenti - da applicare
sulle retribuzioni come sopra definite - sono elevate, ai sensi
del comma 24 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, di 0,35 punti
percentuali a carico del dipendente. è altresi elevata di 0,35
punti la quota percentuale a carico dei soli enti datori di
lavoro già obbligati a versare il contributo di cui all'art. 22
della legge n. 67/1988.
Si ritiene opportuno far rilevare che l'elevazione di cui si è
detto, nella sostanza, non determina un aggravio della
contribuzione complessiva, in quanto l'elevazione sostituisce il
contributo, di pari importo, non più dovuto per le finalità
della (ex) GESCAL.
Le indennità in natura.
In genere in questa categoria si suole raggruppare le somme che
vengono corrisposte in sostituzione dell'attribuzione in
godimento di un bene (es. vitto, alloggio, vestiario o divisa) o
di un servizio (es. riscaldamento).
Le somme a tal titolo corrisposte o il valore dell'attribuzione
in natura, dall'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n.
153/1969, e fino a tempi non lontani, sono state incluse nella
retribuzione contributiva, anche se con alterne vicende, non
figurando tra le voci tassativamente escluse.
Con le modifiche e integrazioni apportate all'art. 12 della legge
n. 153/1969 di cui si dà conto nell'appendice normativa, la
situazione è profondamente cambiata in ordine ai corrispettivi
dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di
lavoro nonché i relativi importi sostitutivi che oramai
risultano esclusi dalla retribuzione contributiva per effetto del
comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503/1992 già
citato e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 3 marzo 1994.
Salva ogni ulteriore informazione e precisazione, si ritiene
utile, allo stato, richiamare l'art. 29 del testo unico sugli
assegni familiari il quale, seppur imperfettamente, risolve il
problema della valutazione in moneta dei beni e servizi che
vengono corrisposti in natura, disponendo che "se la
retribuzione consiste in tutto o in parte nell'alloggio o in
altra prestazione in natura (quali vitto, alloggio, trasporto,
ecc.) il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi
locali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni
familiari".
La retribuzione contributiva ai fini del TFR.
La riforma del sistema previdenziale ha profondamente inciso,
come già detto, oltre che in materia pensionistica anche in
materia di trattamento di fine rapporto dei lavoratori alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
In pratica la riforma riguarda la quasi totalità degli iscritti
all'INPDAP, prima attributari dell'indennità di buonuscita o
dell'indennità premio di servizio erogate, rispettivamente,
prima dall'ENPAS e dall'INADEL ed ora dalle corrispondenti
gestioni autonome dell'Istituto. La nuova disciplina è dettata
dai commi da 5 ad 8 dell'art. 2 (intitolato
all'"armonizzazione") della legge in esame n. 335/1995.
Il nuovo regime, con le modalità e nei termini che saranno
stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei
commi 5 e 7, si strutturerà comunque in una prestazione che
consta delle quote annuali determinate ai sensi del primo comma
dell'art.
2120 del codice civile (nel testo modificato con la legge n.
297/1982) dividendo la retribuzione utile per 13,5 ed
incrementata secondo le disposizioni del successivo comma 4, il
quale testualmente dispone: "Il trattamento di cui al
precedente primo comma, con esclusione della quota maturata
nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di
ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per
cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno
precedente".
La retribuzione da prendere a base per il calcolo del TFR è
quella dovuta nell'anno di riferimento e comprende, salvo diversa
previsione dei contratti collettivi, "tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte
in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e
con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso
spese".
Tuttavia, in considerazione che non sono state ancora definite le
modalità di attuazione del nuovo regime, con riferimento ai
"conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva", per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 e
quelli per l'applicazione della disciplina in materia di fine
rapporto nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del
31 dicembre 1995, questo Istituto si riserva di fornire puntuali
comunicazioni operative all'esito della prevista contrattazione
collettiva nazionale.
In attesa delle determinazioni che nella materia verranno assunte
nella sede competente, i contributi continueranno ad essere
versati con le modalità in atto e con l'applicazione delle
aliquote nella misura e sulle retribuzioni contributive così
come determinate dalla normativa vigente al 31 dicembre 1995.
Al fine di fornire un utile strumento di orientamento in questa
prima fase di avvio del nuovo sistema retributivo ai fini
pensionistici, si riporta in calce l'elencazione tassativa degli
elementi della retribuzione escluse dall'assoggettamento alla
contribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge
n. 153/1969.
Nel contempo si fa seguire una elencazione, ma con valore (per i
motivi che emergono dal testo della stessa circolare)
esclusivamente indicativo, dei più ricorrenti elementi che
rientrano nella contribuzione ai fini pensionistici.
Si informa, altresì, che in correlazione con l'intervenuta
meccanizzazione della procedura per la definizione delle denunce
contributive, con successive circolari operative, le direzioni
centrali e gli uffici competenti provvederanno ad illustrare i
criteri e gli aspetti tecnici concernenti la definizione
dell'imponibile e dei relativi contributi.
Il presidente: SEPPIA
ELENCAZIONE TASSATIVA DELLE SOMME ESCLUSE
A) (art. 12 della legge n. 153/1969, comma 2):
1) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente
al 50 per cento del loro ammontare;
2) rimborsi a pié di lista che costituiscano rimborso di spese
sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del
lavoro;
3) indennità di anzianità;
4) indennità di cassa;
5) indennità di panatica per i marittimi a terra, in
sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per
cento del suo ammontare;
6) gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di
liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non
collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e
all'andamento aziendale;
7) emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati,
erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore
di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni
familiari a carico della Cassa unica assegni familiari;
8) la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso
spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei
compensi stessi, dovuta ai produttori di assicurazione.
B) (comma 15 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335):
1) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie
climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
2) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei
dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico,
compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e
siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
3) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento
di asili nido aziendali;
4) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento
di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e
culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar
aziendali;
5) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato
praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti
disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero
di società controllanti o controllate;
6) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti
ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per
cento del prezzo praticato al grossista".
C) (comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503/1992,
che integra l'art. 12):
1) i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto
predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità
dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa,
nonché i relativi importi sostitutivi. (Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti
connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di
generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi
sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione
dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale per gli
effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli
equilibri finanziari delle gestioni interessate.".).
D) (art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 335/1995):
l'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero per la parte
eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale;
il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della
provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di
lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al
predetto costo, applicato ai dipendenti stessi.
limitatamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva o
che esercitano l'opzione per il sistema contributivo:
l'eccedenza del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile di lire 132 milioni con effetto sui periodi
contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di
prima assunzione ovvero successivi alla data di esercizio
dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, così come calcolato dall'Istat.
ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DELLE VOCI UTILI
I. Comparto degli enti locali.
A) Trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) indennità integrativa speciale;
d) livello economico differenziato.
B) Trattamento accessorio:
a) compensi per:
1) lavoro straordinario (art. 31, comma 2, lettera a);
2) (articoli 31, comma 2, lettera a), e 33) per:
produttività collettiva;
miglioramento servizi;
b) premi (articoli 31, comma 2, lettera a), e 34) per:
qualità delle prestazioni individuali;
c) indennità speciali previste per:
disagio, pericolo e danno (art. 31, comma 2, lettera b);
particolari posizioni (art. 31, comma 2, lettera c);
area direttiva (art. 35);
particolari posizioni qualifiche sesta e settima (art. 36);
d) indennità ex art. 37, per:
area di vigilanza di quinta qualifica;
area di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria;
area di vigilanza senza funzioni di polizia giudiziaria;
personale educativo asili nido;
per insegnanti scuole materne ed alimentari ed assistenti;
personale docente centri di formazione professionale;
tempo potenziato a insegnanti di scuole materne;
per direzione e per staff di ottava qualifica;
e) somme per retribuzione di anzianità.
f) somme per livello differenziato.
II. Comparto sanità.
A) Trattamento fondamentale:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) indennità integrativa speciale.
B) Trattamento economico collegato alla posizione di lavoro ed
alla produttività:
a) compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 43;
b) compensi per la produttività collettiva e per il
perfezionamento dei servizi (art. 47);
c) premi per la qualità delle prestazioni individuali (art. 48);
d) indennità ex art. 44:
di polizia giudiziaria;
di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per
tutti gli addetti in reparti o unità operative di lire
giornaliere 300;
di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 270/1987;
per servizi stratturati in tre turni del personale del ruolo
sanitario delle posizioni funzionali quinta, sesta, settima di
lire 8500 giornaliere;
agli operatori di tutti i ruoli dal primo all'ottavo livello
operanti su due turni di lire 3500 giornaliere;
agli operatori coordinatori-caposala ed ostetriche - su un solo
turno - mensili lorde di lire 50.000.
Roma, 1 gennaio 1996