Art. 30 del D.L. 55/83, così modificato in sede di conversione dalla legge 26.04.83, n. 131.

1. Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i riscatti, le indennità e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro (a).
2.1. Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari, ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, L. 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa (b).
3. La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.
4. Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.
4.1. Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975 (b) (c).

(a) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131.

(b) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131.

(c) L'art. un., L. 2 maggio 1984, n. 104 (Gazz. Uff. 5 maggio 1984, n. 123), ha disposto che il presente comma è da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci,e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.