Art. 30 del D.L. 55/83, così
modificato in sede di conversione dalla legge 26.04.83, n. 131.
1. Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio
a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le
cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative
alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto
comma e successivi dell'art. 6 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, si
applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i riscatti, le indennità e le
pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite
direttamente dalla Direzione generale degli istituti di
previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il
trattamento di riversibilità in favore del coniuge e degli
orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle direzioni
provinciali del tesoro (a).
2.1. Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari, ed
insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua
contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, L. 11 aprile
1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e
continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa
(b).
3. La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la
definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di
quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate,
accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale
trattamento economico di attività, sulla base di apposita
certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a
trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.
4. Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta
certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata
nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente
erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti
stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso,
la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato
la certificazione.
4.1. Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i
provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione
dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza
posteriore al 1° gennaio 1975 (b) (c).
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(a) Comma così modificato dalla
legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131.
(b) Comma aggiunto dalla legge di
conversione 26 aprile 1983, n. 131.
(c) L'art. un., L. 2 maggio 1984, n.
104 (Gazz. Uff. 5 maggio 1984, n. 123), ha disposto che il
presente comma è da interpretarsi nel senso che restano validi
ed efficaci,e non configurano responsabilità a carico degli
amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali
ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione
dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 aventi decorrenza
posteriore al 1° gennaio 1975.