Etichettatura Olio
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   Le diverse varietà di olivo, i diversi ambienti in cui si coltiva, come pure le diverse epoche di raccolta ed i diversi sistemi di frangitura delle olive contribuiscono alla variabilità qualitativa degli oli.

    Il crescente consumo di olio di oliva ed il conseguente accresciuto interscambio tra i paesi produttori dell’unione europea, hanno spinto il legislatore comunitario a promuovere una politica di sostegno al settore olivicolo orientata sia allo sviluppo produttivo, sia alla tutela degli interessi economici degli olivicoltori.

    I provvedimenti legislativi hanno riguardato preliminarmente l’armonizzazione dei metodi di analisi ed la determinazione di alcuni parametri analitici in grado di accertare la genuinità degli oli, per arrivare solo di recente all’introduzione di norme finalizzate alla migliore informazione del consumatore, attraverso la corretta presentazione in etichetta.

    La legislazione in materia di etichettatura, nel tutelare i consumatori si è ispirata ad un principio che è stato tradotto nella posizione di garanzia del consumatore, considerato il soggetto debole essendo nella condizione di non poter controllare la regolarità dell’alimento che intende acquistare.

    Questa particolare posizione trasferisce sul produttore , sul confezionatore ed in alcuni casi anche sul venditore, l’obbligo giuridico di adoperarsi fattivamente per impedire che il consumatore possa essere danneggiato.

    A partire dal 1 novembre 2003, sull’etichetta degli oli d’oliva confezionati dovrà essere riportata l’informazione sulla categoria dell’olio.

    Più precisamente si dovranno riportare le seguenti frasi:

  • Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. ( Per l’olio extra vergine di oliva )

  • Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. ( Per l’olio di oliva vergine )

  • Olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive. ( Per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini)

  • Olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e di oli ottenuti direttamente dalle olive. ( Per l’olio di sansa di oliva )

Il reg. CE 1019/2002 del 14.06.2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, introduce alcune novità, e in particolare:

1) la capacità massima di 5 litri per gli imballaggi destinati al consumatore finale che dovranno avere una chiusura ermetica ed essere etichettati.

2) l’etichetta dovrà riportare un’informazione sulla categoria dell’olio.

3) la designazione (ancora facoltativa) dell’ origine di un olio è possibile:

- a livello regionale per gli oli che hanno ottenuto la registrazione della D. O. P. o I. G. P.

- negli altri casi, si potrà indicare solo lo Stato membro,oppure la Comunità o un Paese terzo.

4) le indicazioni facoltative " prima spremitura a freddo " e " estratto a freddo " sono riservate agli oli vergini ottenuti con processi estrattivi che non superano la temperatura di 27° C.

5) l’indicazione facoltativa dell’acidità potrà figurare unicamente se accompagnata dai valori dell’ indice dei perossidi, del tenore in cere, e dell’ assorbimento nell’ultra violetto.

Norme generali in materia di etichettatura -Indicazioni obbligatorie per gli oli d’oliva- Decreto Legislativo 109/92 di cui si riportano gli articoli 2, 3 e 18:

art. 2 – L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo d’origine o di provenienza, sul modo d’ottenimento. Non devono attribuire all’olio effetti o proprietà che non possiede….o proprietà atte a prevenire curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà…non devono inoltre suggerire che l’olio possiede caratteristiche particolari, quando i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche.

art. 3 - Elenco delle indicazioni obbligatorie per gli oli d’oliva, aggiornato alle recenti disposizioni:

1. La denominazione di vendita.Olio extra vergine d’oliva, Olio d’oliva vergine, Olio d’oliva – Composto da oli di oliva raffinati e oli d’oliva vergini, Olio di sansa d’oliva

2. L’informazione sulla categoria dell’olio (per gli oli extravergini si dovrà riportare la definizione) Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

3. Il quantitativo netto. Preceduto dalla dicitura: contenuto netto: 0,10 – 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 – 2 – 3 e 5 litri

4. Il Nome o la Ragione sociale e l’Indirizzo del produttore oppure del confezionatore o di un venditore che risiede nella comunità

5. La Sede dello stabilimento di confezionamento o di produzione.

6. Il termine minimo di conservazione espresso con la seguente dicitura: da consumarsi preferibilmente entro il mese di … dell’anno ….. se l’olio si conserva per meno di 18 mesi, oppure da consumarsi preferibilmente entro l’anno .….. per l’olio conservabile per più di diciotto mesi.

7. Le condizioni per la conservazione "conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore "

8. La raccomandazione " non disperdere nell’ambiente dopo l’uso "

9. Il Lotto di confezionamento

Indicazioni facoltative ammesse in etichetta

    Accanto alle indicazioni che devono essere riportate obbligatoriamente in etichetta, il reg. CE 1019/2002 art. 4, 5 e 6 ha introdotto alcune regole che devono applicarsi nei casi in cui il produttore o il confezionatore intenda evidenziare una caratteristica distintiva dell’olio.

    In tal caso le imprese dovranno rispettare le prescrizioni imposte dalla legislazione speciale, che pone a loro carico l’onere della prova delle affermazioni riportate in etichetta.

   Esse dovranno essere misurabili mediante determinazioni analitiche approvate, oppure risultanti da documenti ufficiali.

    Le imprese accettano i controlli disposti dagli organismi di controllo autorizzati, che verificheranno con controlli analitici e documentali in tutta la filiera produttiva anche presso i fornitori dell’olio, la veridicità della caratteristica distintiva che l’impresa intende rivendicare in etichetta.

    Emerge da quanto detto che, se un’impresa vorrà limitarsi ad apporre in etichetta i soli riferimenti obbligatori previsti dal Reg. CE 1513/2001 e dal Decreto Legislativo n°109/92, non dovrà chiedere alcuna certificazione, mentre se vuole rivendicare un requisito distintivo, si sottoporrà alle procedure previste dall’organismo di certificazione o di controllo.

La designazione dell’origine dell’olio extra vergine

riguarda la zona geografica nella quale sono state coltivate, raccolte e frante le olive da cui è stato estratto l’olio e può indicare soltanto:

  1. protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) una zona geografica la cui denominazione è stata registrata come denominazione di origine

  2. uno Stato della Comunità europea, oppure l’intera Comunità europea.

Etichettatura degli oli vergini a denominazione di origine protetta

    Il Reg. CEE n° 2081/92, e la Legge n°169/92, prevedono che l’impresa che intende rivendicare una DOP o IGP dovrà assoggettarsi alle condizioni dettate dal Disciplinare di produzione e l’olio prodotto dovrà avere i requisiti chimici ed organolettici imposti dal Disciplinare di produzione.

Oltre alle già citate diciture obbligatorie l’etichetta riporterà anche le seguenti indicazioni:

designazione di origine: Colline Salernitane seguita dalla

dicitura: Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta

dall’annata di produzione: Campagna di produzione 2002

nonché la dicitura: Olio imbottigliato dal produttore all’origine

Etichettatura dell’olio con designazione di origine "Italiano"

I Regolamenti CE n° 2815 e n°1019/2002, consentono all’impresa che vuole rivendicare la designazione d’origine"Italiano"di fare domanda al competente ufficio agricoltura della Provincia.

L’ufficio procede all’accertamento di alcuni requisiti tecnici riguardanti i locali di conservazione dell’olio, i recipienti e l’impianto di imbottigliamento.

Al termine dell’istruttoria viene rilasciato il riconoscimento, attraverso un codice numerico progressivo, preceduto dalla sigla della provincia.

L’impresa dovrà tenere una contabilità separata e consentire i controlli.

Sull’etichetta dovrà essere riporto il codice di identificazione rilasciato alla ditta, con le diciture:

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici

"ITALIANO"

codice dello stabilimento di confezionamento FI. 023

L’art.4 del reg. Ce 1019/2002 ha introdotto il caso della diversa origine delle olive molite in un frantoio di un altro stato della C E ; in tal caso dovrà essere riportata in etichetta la dicitura: Olio extra vergine di oliva ottenuto in ……… da olive raccolte in ………

Informazione Nutrizionale

L’impresa che intende indicare in etichetta l’informazione nutrizionale, dovrà riportare una dichiarazione relativa al valore energetico dell’olio ed ai suoi nutrienti. La dichiarazione prende il nome di etichetta nutrizionale, essa è prevista dal Decreto legislativo 16.02.1993, n°77 che ha recepito la direttiva CEE n° 496/90.

Si rappresenta con una tabella e si compone dei seguenti parametri espressi per 100 ml. di olio.

Etichetta nutrizionale

Valore energetico calcolato usando il coefficiente di conversione dei grassi 9 k cal / g 37 k j / g g ..

Proteine g ..

Carboidrati g ..

Grassi totali g ..

Acidi grassi saturi g ..

Acidi grassi mono insaturi g ..

Acidi grassi poli insaturi g ..

Colesterolo mg ..

Vitamina E espressa come percentuale della razione giornaliera raccomandata che è di 10 mg % .