Origine Olio
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DECRETO MINISTERIALE del 9 Ottobre 2007

Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva.

 

 

Art. 1. - Etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine

 

  1.  Al fine di assicurare la rintracciabilità dell'origine dell'olio di oliva vergine ed extravergine è obbligatoria l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla  zona geografica  nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato  il  frantoio  in  cui è stato estratto l'olio. La designazione dell'origine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano  di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

 

Art. 2. - Indicazioni obbligatorie in etichetta

 

  1. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, fatta salva la disciplina della  designazione d'origine per i prodotti DOP e IGP, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in  cui la coltivazione è stata effettuata. In caso di olive non coltivate in un unico  Stato  membro  o  Paese terzo, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali  le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.

  2.  Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso  da quello in cui è situato  il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: "Olio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui e' situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione  dello  Stato  o  del  Paese  di  coltivazione delle olive)".

  3.  Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi precedenti, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco  di  tutti  gli  Stati  o  Paesi  terzi nei quali sono stati estratti gli oli.

 

Art. 3. - Controlli

 

  1.  I  controlli  sull'applicazione  delle  disposizioni  di cui al presente  decreto  sono  demandati  all'Ispettorato  centrale  per il controllo   della  qualità dei  prodotti  agroalimentari  che,  per l'esercizio  delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.

 

Art. 4.  - Sanzioni

 

  1.  Per le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 del presente  decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.

       

Art. 5. - Norme transitorie

 

  1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua  pubblicazione.  Gli  oli  etichettati  prima di tale data, privi delle indicazioni di cui al precedente art. 2, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi.

    

Art. 6. - Mutuo riconoscimento

 

  1.   I   prodotti   di  cui  all'art.  1  legalmente  fabbricati  o commercializzati negli altri Stati dell'Unione europea o in Turchia e legalmente  fabbricati  negli  Stati  parti dell'accordo sullo spazio economico  europeo  possono  essere  commercializzati  nel territorio italiano. Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva 2000/13   CE  concernente  l'etichettatura,  la  presentazione  e  la pubblicità dei prodotti alimentari - è vietato commercializzare nel territorio italiano prodotti  che  non  riportino  in  etichetta le indicazioni  di cui all'art. 2 se la mancanza di dette indicazioni è suscettibile   di   indurre   in  errore  il  consumatore  in  ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti.

 

Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   

Roma, 10 ottobre 2007

                                               Il Ministro: De Castro