Controlli_olio
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 febbraio 2008
 
Modalità  applicative  in  materia  di  controllo dell'etichettatura
dell'olio di oliva.
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo

  Visto  il  regolamento  (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle
norme   di   commercializzazione  dell'olio  di  oliva,  che  prevede
l'obiettivo  di  realizzare  un  regime  obbligatorio di designazione
dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;
  Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, «Regolamento del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che stabilisce i principi e i
requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo  della  sicurezza alimentare», in particolare gli articoli 16 e
18;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, «Attuazione
della  direttiva  89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicità dei prodotti
alimentari»,  in  particolare  l'art.  3,  comma 5-bis,  e l'art. 18,
comma 2;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 ottobre  2007 recante norme in
materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio di oliva
vergine ed extravergine;
  Visto il parere conforme dell'Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari, reso con nota n. 1341 del
5 febbraio 2008;
  Ritenuta la necessità di fornire indicazioni ai produttori ed agli
operatori  commerciali, nonché agli organi preposti sulle modalità
di controllo in ordine alla verifica della corrispondenza tra la zona
geografica  nella quale le olive sono state raccolte e quella dove e'
situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  relazione  alle  fattispecie  di cui all'art. 2 del decreto
10 ottobre  2007 recante norme in materia di indicazioni obbligatorie
nell'etichetta dell'olio di oliva vergine ed extravergine i controlli
sulla  designazione  dell'origine di cui al citato decreto 10 ottobre
2007   riguardano   la   verifica  della  corrispondenza  della  zona
geografica  nella quale le olive sono state raccolte e quella dove e'
situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio.
                               Art. 2.
  1. Ai fini dei controlli le imprese di condizionamento riconosciute
detengono,  per ogni stabilimento e deposito, il registro di carico e
scarico  di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 2004 nel
quale  sono  annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed
uscito,  di  cui  deve  essere  dichiarata l'origine. Le modalità di
tenuta,  vidimazione  ed  annotazione  nei  registri  e le pertinenti
comunicazioni  sono  disciplinate  dal  medesimo  art.  5 del decreto
ministeriale 4 giugno 2004.
  2.  Le  imprese  di  cui  al  comma 1,  in  mancanza,  provvedono a
richiedere  il  riconoscimento  secondo  le  modalità previste  dal
decreto ministeriale 14 novembre 2003.
                               Art. 3.
  1. I controlli, demandati all'Ispettorato centrale per il controllo
della  qualità dei prodotti agroalimentari, sono svolti presso le
imprese e presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.
  2.  L'Ispettorato di cui al comma 1 predispone il piano annuale dei
controlli  da  effettuare  in  esecuzione  del presente decreto. Tale
piano  assicura  un  numero  di controlli rappresentativo dei diversi
soggetti  della  filiera  interessata, con priorità per i controlli
effettuati  nella  fase  della commercializzazione degli oli di oliva
vergini ed extravergini.
  3.  Per  la  realizzazione  del piano di controlli l'Ispettorato si
avvale  dell'Agecontrol  ai  sensi dell'art. 3 del decreto 10 ottobre
2007.
                               Art. 4.
  1. Fermo restando l'obbligo di etichettare gli oli di oliva vergine
ed extravergine in conformità al decreto 10 ottobre 2007, le imprese
che,  alla  data di entrata in vigore del medesimo decreto 10 ottobre
2007,  non  siano in possesso del suddetto registro, devono dotarsene
entro  il  31 maggio 2008. Al fine di verificare la veridicità delle
indicazioni in etichetta, dal 17 gennaio 2008 e sino all'adozione del
registro,  l'Ispettorato  di  cui all'art. 3 provvede ad effettuare i
controlli  sulla  base della documentazione contabile e fiscale delle
imprese.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  all'Organo di controllo per gli
adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 febbraio 2008
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 302