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ART. 4 del D.L. n. 2 del 10 Gennaio 2006 - Esercizi di Ristorazione e Pubblici Esercizi
4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori,
è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in
contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000. |
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