Con
la L. 138 del 2001 ( G.U. n. 93 del 21/04/2001) si è provveduto a
colmare vecchie lacune sull' inquadramento e sulla
classificazione delle invalidità visive. Nonostante questo
sforzo del legislatore molto resta ancora da fare e
permangono ampie zone d'ombra per uniformarsi alle
legislazioni europee elle esigenze dei soggetti ipovedenti.
Il dettato prevede una nuova classificazione
delle minorazioni visive più articolata della precedente che
inquadrava semplicemente due categorie:
ciechi parziali con
residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi e
ciechi assoluti con un
residuo visivo corrispondente alla mera percezione della
luce e delle ombre ed alla distinzione del movimento della
mano (motu mano).
Nel dettaglio la nuova norma indica:
CIECHI TOTALI
a- coloro che sono colpiti da totale mancanza
della vista in entrambi gli occhi;
b- coloro che hanno la mera percezione
dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi
gli occhi o nell'occhio migliore
c- coloro il cui residuo perimetrico
binoculare è inferiore al 30%
CIECHI PARZIALI
a- coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio
migliore, anche con eventuale correzione;
b- coloro il cui residuo perimetrico
binoculare è inferiore al 10%
IPOVEDENTI GRAVI
a- coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio
migliore anche con eventuale correzione;
b- coloro il cui residuo perimetrico
binoculare è inferiore al 30%
IPOVEDENTI MEDIO-GRAVI
a- coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio
migliore anche con eventuale correzione;
b- coloro il cui residuo perimetrico
binoculare è inferiore al 50%
IPOVEDENTI LIEVI
a- coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio
migliore anche con eventuale correzione;
b- coloro il cui residuo perimetrico
binoculare è inferiore al 60% |