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  Aggiornamenti legislativi in tema di invalidità visive

 

Con la L. 138 del 2001 ( G.U. n. 93 del  21/04/2001) si è provveduto a colmare vecchie lacune sull' inquadramento e sulla classificazione delle invalidità visive. Nonostante questo sforzo del legislatore molto resta ancora da fare e permangono ampie zone d'ombra per uniformarsi alle legislazioni europee elle esigenze dei soggetti ipovedenti.

Il dettato prevede una nuova classificazione delle minorazioni visive più articolata della precedente che inquadrava semplicemente due categorie: ciechi parziali con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi e ciechi assoluti con un residuo visivo corrispondente alla mera percezione della luce e delle ombre ed alla distinzione del movimento della mano (motu mano).

Nel dettaglio la nuova norma indica:

CIECHI TOTALI

a- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

b- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore

c- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%

CIECHI PARZIALI

a- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%

IPOVEDENTI GRAVI

a- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione;

b- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%

IPOVEDENTI MEDIO-GRAVI

a- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione;

b- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%

IPOVEDENTI LIEVI

a- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione;

b- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60%


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