A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione
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PROCEDURA
I FASE – UFFICI POSTALI…>> II
FASE – SPORTELLO PER L’IMMIGRAZIONE- PREFETTURA…>> ARCHIVIAZIONE
- DINIEGO DEL PERMESSO…>> |
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LEGALIZZAZIONE
DEL LAVORO IRREGOLARE DEI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA RIGETTO
E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Le Prefetture-UTG accantoneranno le pratiche se risultano incomplete nella compilazione o mancano degli allegati previsti .Verranno accantonate le pratiche che appaiono non ricevibili o se presentano aspetti di dubbio o di particolare complessità. Sarà altresì rinviata la trattazione delle dichiarazioni riguardanti le parti che non si sono presentate senza giustificato motivo all’appuntamento indetto dallo sportello polifunzionale. Tali dichiarazioni verranno trattate al termine di
tutta la procedura di emersione del lavoro irregolare. I provvedimenti di rigetto delle dichiarazioni di emersione
verranno inviati nei casi in cui vengano rilevati degli elementi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno (art.33, c.7 Legge 30 luglio 2002) da
parte delle Questure, a seguito della verifica delle condizioni soggettive
dei soggetti interessati tramite l’interrogazione degli archivi elettronici
del C.E.N.(Centro Elaborazione Nazionale) della Polizia di Stato di Napoli. Le Prefetture-UTG provvederanno a rigettare con provvedimento formale
anche le istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il
nulla osta. I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze
dovranno essere notificati al domicilio del dichiarante tramite il
servizio postale, evidenziando che, dalla data di notifica, decorreranno i
termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego. |