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Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

 

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LEGALIZZAZIONE  DEL LAVORO IRREGOLARE DEI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA

RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

 

Le Prefetture-UTG  accantoneranno le pratiche se risultano incomplete nella compilazione o mancano degli allegati previsti .Verranno accantonate le pratiche che appaiono non ricevibili o se presentano aspetti di dubbio o di particolare complessità. Sarà altresì rinviata la trattazione delle dichiarazioni riguardanti le parti che non si sono presentate senza giustificato motivo all’appuntamento indetto dallo sportello polifunzionale.

Tali dichiarazioni verranno trattate al termine di tutta la procedura di emersione del lavoro irregolare.

 

 I provvedimenti di rigetto delle dichiarazioni di emersione verranno inviati nei casi in cui vengano rilevati degli elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (art.33, c.7 Legge 30 luglio 2002) da parte delle Questure, a seguito della verifica delle condizioni soggettive dei soggetti interessati tramite l’interrogazione degli archivi elettronici del C.E.N.(Centro Elaborazione Nazionale) della Polizia di Stato di Napoli.

Le Prefetture-UTG provvederanno a rigettare con provvedimento formale anche le istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il nulla osta.

I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno  essere notificati al domicilio del dichiarante tramite il servizio postale, evidenziando che, dalla data di notifica, decorreranno i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego.