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La Banda di Roccanova


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Sulle tracce della Banda

1939 la nascita


Non vi è alcun dubbio sul ruolo socio-culturale che il complesso bandistico di Roccanova ha svolto nell’ultimo secolo e mezzo, come non vi è dubbio sul fatto che per oltre un secolo e mezzo esso ha rappresentato e portato in giro per l’Italia ed all’estero il nome di Roccanova in modo autorevole. La tradizione musicale della nostra banda è davvero gloriosa, come è possibile evincere dalla rassegna stampa illustrata su questo Cd-rom. Ora, visto che la storia della banda e stata ampiamente trattata, lo scopo di questa pagina non è quello di narrare le varie vicende e vicissitudini del complesso, ma quello di ricostruire quelle che sono state le sue prime fasi di vita e la fondazione ufficiale tramite atto costitutivo redatto d’innanzi ad un notaio.
Le prime notizie su di un gruppo di bandisti a Roccanova, ci arrivano da un documento del 1830 che parla di un complesso formato da undici unità i quali, per le loro prestazioni, guadagnavano cinque Carlini ciascuno. Segno questo, che già prima della fondazione ufficiale, avvenuta con atto notarile datato 10 Ottobre 1839, un complesso bandistico a Roccanova già esisteva. Alla data suddetta, però, la costituzione del complesso bandistico di Roccanova, viene ufficializzata d’innanzi al notaio Dr.Filippo Maria De Nigris, di Roccanova. In tale occasione, si presentarono nel suo studioi diretti interessati, cioè coloro che avrebbero formato il gruppo: Donato Marchese, Francesco Paolo Ciancia, Giuseppe Catogio, Giuseppe Spinoso, Basilio Racioppi, Francesco Bellizio, Giuseppe Collarino, Maria Carmina Salvo, Egidio Catogio, Luigi Emanuele, Raffaele Bellizio, Raffaele Emanuele; tutti di Roccanova. Con loro si presentò davanti al notaio anche Giovanni Gailhard di Viggiano il quale doveva svolgere nel gruppo funzioni sia di capobanda che di istruttore e maestro. A fondo pagina , è riportato l’atto originale riguardante la costituzione; ma essendo esso poco chiaro, sia per gli anni del documento, sia per la scrittura poco leggibile e sia per l’italiano poco chiaro ne riportiamo qui di seguito gli articoli semplificati in modo da poterne interpretare il loro contenuto.

Art. 1- Giovanni Gailhard, istruttore e capobanda, prende impegno ad iniziare le lezioni già da 1° Novembre 1839 fino a che la banda non inizierà il giro delle feste. Questo incarico sarà espletato dall’istruttore per tutta la durata del contratto, nei mesi invernali ed in quelli primaverili. Lo stesso si impegna ad assolvere a tale impegno nella massima lealtà e correttezza. Art. 2- Il contratto suddetto avrà una durata di 6 anni, sino al 31 Ottobre 1846. Art. 3- Il complesso bandistico si impegna a conferire al Gailhard la somma di 10 ducati per ogni mese di istruzione; di questi, 4 serviranno per il vitto e l’alloggio del maestro e gli altri 6 da compenso per le lezioni. I quattro ducati saranno conferiti direttamente a chi offrirà vitto e alloggio. I sei ducati gli saranno conferiti solo nei mesi di istruzione e non in occasioni di festa, mentre i 4 ducati anche durante le feste se il maestro soggiornerà per tale periodo a Roccanova. Art. 4- Del compenso totale spettante al gruppo per le prestazioni fornite in occasioni di feste, 10 carlini spettano al maestro, ed il resto suddiviso in parti uguali tra il gruppo. In caso di regalie al maestro, egli nulla deve ai componenti della banda.

Art. 5- Se qualcuno del gruppo si dovesse ritirare dall’impegno, deve comunque contribuire alle spese del maestro per i soli mesi di istruzione; questo solo per il primo anno. Art. 6- Se qualche componente dovesse ammalarsi e per questo non partecipare a delle feste, comunque gli spetta un quarto del suo guadagno effettivo; se qualcuno dovesse ammalarsi durante una festa, il gruppo si impegna a fittare un mezzo per riaccompagnarlo in Roccanova. Art. 7- Per una disciplina comune e per la buona immagine della banda stessa, è vietato giocare ed inebriarsi con del vino, essere pronti a suonare al colpo di grancassa; litigare tra i componenti o con estranei. Pena il mancato pagamento della giornata che verrà ripartito tra gli altri componenti del gruppo. Art. 8- Se nel paese dove alloggia la banda qualche componente dovesse ritrovarsi senza dimora, il capobanda si preoccuperà di procurargliela, oppure sarà il gruppo stesso a procurargli il vettovagliamento, letto e coperte. Art. 9- Nel caso di mancato rispetto di detti impegni il capobanda è soggetto ad una penale pari a 50 ducati, mentre gli altri componenti soggetti ad una penale di 25 ducati; inoltre sia l’uno che gli altri si sottoporranno all’arresto personale auto multandosi. Art. 10- Se un componente dovesse lasciare il gruppo per andare in un altra banda sarà soggetto ad una penale pari a 20 carlini. Art. 11- Sia i componenti che il capobanda dovranno sempre eseguire gli ordini che il capo della polizia emette per le bande musicali. E’ facoltà del maestro licenziare o allontanare dal gruppo chi non esegue detti ordini. La signora Maria Carmina Salvo è anch’essa soggetta a tali patti ma non a quello dell’arresto personale. Inoltre tutti sono d’accordo sulla necessità di avere un vestiario comune in occasione di feste; lo stesso sarà scelto dal capobanda.


Vito Padula

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