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dal Calendario venatorio regione Lazio                   ( I cacciatori svolgono la loro attivita nel rispetto di norme la cui conoscenza sfugge alla maggioranza dei non praticanti.)

  • La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
  • L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
  • E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e la cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela , le specie di mammiferi e di uccelli... sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
  1. mammiferi: lupo (canis lupus), sciacallo dorato (canis aureus), orso (ursus arctos), martora (martes martes), puzzola (mustela putorius), lontra (lutra lutra), gatto selvatico (felis sylvestris), lince (lynxs lynxs), foca monaca (monachus monachus), tutte le specie di cetacei (cetacea), cervo sardo (cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abbruzzo (rupicapra pyrenaica).
  2. uccelli: marangone minore (phalacrocorax pigmeus), tutte le specie di pellicani (pelecanidae), tarabuso (botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne(ciconiidae), spatola (platalea leucorodia), mignattaio (plegadis falcinellus), fenicottero (phoenicopterus ruber), cigno reale (cygnus olor), cigno selvatico (cygnus cygnus), valpoca (tadorna tadorna), fischione turco (netta rufina), gobbo rugginoso (oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (porphyrio porphyrio), otarda (otis tarda), gallina prataiola (tetrax tetrax), gru (grus grus), piviere tortolino (eudromias morinellus), avocetta (recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (himantopus himantopus), orecchione (burhinus oedicnemus), pernicce di mare (glareola platincola), gabbiano corso (larus audouini), gabbiano corallino (larus melanocephalus), gabiano roseo (larus genei), sterna zampenere (gelochelidon nilotica), sterna maggiore (sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (strigiformes), ghiandaia marina (coracias garulus), tutte le specie di picchi (picidae), gracchio corallino (pyrrhocorax pyrrhocorax).
  3. tutte le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto ... indicano come minacciate di estinzione...
  4. le norme non si applicano alle talpe, ai ratti alle arvicole...



Calendario Venatorio Regione Lazio 2004-2005

Articolo 1 (stagione venatoria e giornate di caccia)

  1. La stagione venatoria ha inizio il 15 settembre 2002 e termina il 30 gennaio 2003 compreso.
  2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita 3 giorni, per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
  3. Ai fini della previsione contenuta nei Piano Faunistico regionale approvato...., a partire dal 2 Ottobre 2002 ad ogni cacciatore che ha residenza anagrafica nel lazio è consentito l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria negli altri ambiti territoriali di caccia (ATC) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di 20 giornate, senza pagamento della quota d'iscrizione).

Articolo 2 (giornata venatoria)
  1. L'esercizio venatorio è consentito un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono stati già adeguati: dal 15.9 al 30.9 dalle ore 5.55 alle ore 19.00; dal 1.10 al 15.10 dalle ore 6.15 alle ore 18.30; dal 16.10 al 26.10 dalle ore 6.30 alle ore 18.15; dal 27.10 al 15.11 dalle ore 6.10 alle ore 16.50; dal 16.11 al 30.11 dalle ore 6.10 alle ore 16.45; dal 1.12 al 15.12 dalle ore 6.25 alle ore 16.40; dal 16.12 al 31.12 dalle ore 6.30 alle ore 16.45; dal 1.1 al 15.1 dalle ore 6.40 alle ore 17.00; dal 16.1 al 31.1 dalle ore 6.35 alle ore 17.20.
  2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia che inizia un'ora dopo e termina mezz'ora prima degli orari di cui sopra.

Articolo 3 (modalità e forme di caccia)

  1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 15 sett. al 30 genn., da appostamento fisso, temporaneo e/o in forma vagante con l'ausilio del cane; dal 1 genn. al 30 genn. 2003, l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nei commi 2 e 3 (cinghiali e volpi dietro autorizzazione del Presidente della Provincia).
  2. La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da fruttoo, comq di interesse economico, salvo che non si tratti di residui di potatura, nè con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta...
  3. Gli appostamenti temporanei possono essere installati 3 ore prima dell'orario di caccia....i siti devono essereliberati, al termine dell'azione di caccia, del materiale usato.
  4. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E' tenuto alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
  5. Non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando questo sia in effettivo servizio.
  6. Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro.
  7. Non è consentita la posta alla beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino.

Articolo 4 (Carniere giornaliero)

  1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di 2 capi delle sottoelencate specie selvatiche, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie, fa eccezione la specie coniglio selvatico, per la quale è consentito l'abbattimento di n. 3 capi giornalieri; cinghiale: 1 capo; coniglio selvatico:3; lepre comune:1; fagiano:2; starna:1; beccaccia:2; coturnice:1.
  2. Delle specie consentite..., per ogni giornata di caccia il carniere di ciascun titolaredi licenza di caccia non può superare il limite complessivo di 20 capi, di cui non più di 10 tra quaglie e tortore, non pù di 10 capi tra palmipedi e trampolieri, non più di 10 capi di folaghe, non pù di 10 capi di colombacci.
  3. Per l'intera stagione venatoria 2002/2003, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente non più di 5 lepri, non più di 10 starne, non più di 20 beccacce e non più di 5 coturnici
  4. Nelle aziende faunistico venatorie...sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, senza limiti di carniere.

Articolo 5 (addestramento e allenamento cani)

  1. ... è consentito, senza possibilità di sparo, dal 26 agosto al 12 sett. compreso dal sorgere del sole alle ore 19.00 nei gg. previsti per la caccia....terreni liberi da colture in atto ... nei quali non sussista divieto di caccia... non è consentito a distanza inferiore a m. 500 da zone di tutela faunistica.

Articolo 6 (Tesserino venatorio)

  1. ... il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, validosu tutto il territorio nazionale.
  2. Il tesserino viene rilasciato dalla Prov. ai sensi...
  3. ..... vengono registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli ATC attribuiti sia regionali che extraregionali e l'eventuale appartenenza di squadre di caccia al cinghiale.
  4. ... all'inizio della giornata venatoria, dovrà indicare, in numeri arabi e mediante penna ad inchiostro indelebile, la data della giornata di caccia e marcare gli appositi spazi corrispondenti all'ATC, o all'istituto faunistico privato o la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi... (20 gg in ATC diverso dal proprio). Deve, altresì, essere indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata venatoria, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
  5. Il cacciatore dovrà indicare, dopo l'abbattimento, ogni capo della specie beccaccia, nell'apposito spazio del tesserino venatorio.

Articolo 7 (Periodi di caccia e specie cacciabili)

  1. ... l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati: a) dal 15 sett. al 30 dic.: allodola, conglio selvatico, lepre, merlo, quaglia, starna, tortora. b) dal 2 ott. al 30 nov.:coturnice. c) dal 15 sett. al 30 genn.: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cormacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe. d) dal 2 nov. al 30 genn.: cinghiale.
  2. il prelievo delle specie capriolo, cervo, daino e muflone è consentito esclusivamente delle aziende turistico venatorie...
  3. caccia di selezione...

Articolo 8 (deroghe)

Articolo 9 (Disposizioni particolari)

Articolo 10 (Divieti)

  1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonchè alle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale....

Articolo 11 (Sanzioni)

  1. ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli art. 30, 31 e 32 della L. 157/92, dagli artt. 46,47,48 della L.Regionale n. 17/95 e dall'art.4 della L.R. n.3 del 2002.

Articolo 12 (disposizioni finali)

  1. Per quanto non espressamente previsto... L.R.17/1995 e L. 157/1992
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