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Fiduciali:
Con circolare n° 2 del 15.01.1987 la Direzione generale del Catasto e dei
SS.TT.EE. ha demandato agli Uffici periferici l'istituzione della rete dei
punti fiduciali. Sono stati
adottati quali punti fiduciali:
-
I trigonometrici, punti di coordinate analitiche;
-
Punti di coordinate lette sui fogli di mappa scelti nei
spigoli di vecchi fabbricati di edifici presenti all'impianto, ed ove
questi non presenti in spigoli di manufatti o edifici rilevati
dall'Ufficio;
-
Punti proposti dal professionista, scelti in sede di
rilievo, così come da circolare n° 5 del 30.10.1989, l'ubicazione
degli stessi devono costituire una maglia di triangoli avente i lati
di lunghezza compresa tra 250 e 300 m, derogando a ciò quando non è
possibile rilevare altri punti presenti.
Ogni punto fiduciale assume un codice di attendibilità, di
istituzione, tra 1 e 12 a seconda della diversa categoria di appartenenza.
Tali punti sono individuati da un cerchio rosso sulla mappa seguiti dal
PFxx, ove al posto di xx va indicato il numero di fiduciale del
foglio.
I rilievi possono essere integrati con punti esterni alla maglia dei
punti fiduciali i quali non debbono essere considerati sostitutivi, questi
punti sono definiti punti vertici PV e punti direzionali PD e dichiarati
con riga 7, tali punti vanno scelti in spigoli idonei a garantire una
restituzione grafica.
L’accesso da parte dei Liberi Professionisti alle proprietà private, circa gli edifici ove sono stati collocati i Punti Fiduciali, è stato autorizzato dallo Stato ai sensi dell’art. 10 del D.M. n° 28 del 02.01.1998, inoltrando lettera preventiva prima dell’accesso alla proprietà interessata; il professionista deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dai Collegi o Ordini Professionali.
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Tolleranze, con
l'Istruzione approvata il 19.01.1988 sono state stabilite le tolleranze
delle distanze qui di seguito:
t = 0,05 ÷
(0,0013 d)
m
per d < 300 m
t = 0,45
m
per d > 300 m
t = 0,05 ÷
(0,0016 d)
m
per d < 300 m
t = 0,55
m
per d > 300 m
t = 0,10 ÷
(0,0020 d)
m
per d < 300 m
t = 0,70
m
per d > 300 m
'd' è la
distanza indicata dal professionista nell'elaborato
Superfici - verifica - il confronto fra la superficie 'reale' e
quella 'nominale' è conforme a quella risultante dal dettato dell'art.
1538 c.c., adottando così il criterio giuridico,
Qualora la superficie della particella
catastale 'origine' riporta l'annotazione "SR", lo scarto fra le
superfici rilevate in tempi diversi non potrà superare
dove A è media dei
valori delle due aree, espressa in m2 |
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