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Geom. Michele Scalici

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 Catasto Terreni

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Informazioni, leggi di proroga, ecc.

CATASTO TERRENI

Il Catasto è l’inventario dei beni immobili dello Stato siano essi fabbricati che terreni; esso è descrittivo, geometrico, per proprietà, per masse di colture e particellare, può inoltre essere probatorio, tavolare (territori già sotto il dominio dell’Austria prima della guerra 1915/1918) ossia nelle Province di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, ed in alcuni Comuni delle Province di Belluno, Brescia, Udine e Vicenza.

- Catasti vigenti prima dell’unità d’Italia -

In Italia esistevano vari tipi di Catasto:

In Piemonte erano presenti al suo interno vari tipi di Catasto ed aveva già individuato l’epoca censuaria.

In Lombardia esisteva il “Censo Milanese” - esteso poi a tutto il Lombardo -Veneto; questi era geometrico, particellare e basato sulla stima. E’ servito come modello per l’attuale Catasto Terreni.

Toscana vi erano 4 Catasti: Terra ferma, dell’Isola d’Elba, Isola del Giglio e di Lucca.

A Parma e Piacenza,  era geometrico particellare ed estimativo, si è formato  durante la vigenza del Ducato nel periodo 1809 - 1849.

Modena, erano compresi otto diversi forme di catasto.

Stato Pontificio, era geometrico e particellare; non aveva però fissato l’epoca censuaria.

Regno di Napoli, era descrittivo, privo di mappe e di misure e la stima era sintetica.

In Sicilia, esisteva un catasto del tutto simile a quello napoletano.

Sardegna, l’intera zona era stata rilevata topograficamente, al contrario le particelle erano rilevate a vista.

- Dopo l’unità d’Italia -

Nel 1864 dopo l’unità d’Italia, fu emanata in via provvisoria, ma con effetto immediato, la legge (n° 1831 del 15.07.1864) del CONGUAGLIO PROVVISORIO. Lo Stato si prefiggeva di incamerare 110 milioni (lire) quindi di ripartirli fra 9 compartimenti che a loro volta li dividevano fra le diverse province, poi fra i vari comuni, infine fra i possessori, da ciò sono nate molte ingiustizie per cui fu studiata e poi varata, nel 1886 (n° 3682 del 01.03.1886), la legge della PEREQUAZIONE FONDIARIA che alla base aveva l’esigenza di formare un Catasto razionale ed equo.

L’art. 8 della citata legge quantunque prevedesse un Catasto probatorio, in effetti fu attuato un Catasto geometrico particellare non probatorio e il rilievo è basato su appezzamenti di terreno omogenei in relazione al “possessore”, alla qualità, alla classe di coltura e al reddito.

La legge del 1886 e le successive furono riunite nel TESTO UNICO del 08. 10.1931.

Nel 1939 con la legge N° 976 del 29.06.1939 fu stabilita l’epoca censuaria riferita al periodo 1937/1939.

Le fasi di costituzione del Nuovo Catasto Terreni (iniziate nel 1888 e terminate nel 1957) sono:

1) Formazione: costituita dalle operazioni topografiche e le operazioni estimative

  • operazioni topografiche a loro volta suddivise in preliminari (delimitazione e terminazione), e di rilevamento planimetrico;
  • operazioni estimative, suddivise in qualificazione, classificazione, classamento e formazione tariffe.

OPERAZIONI TOPOGRAFICHE

PRELIMINARI

previo le operazioni di inquadramento con rilievi di Triangolazione (punti trigonometrici rete I.G.M. di 1°  2° e 3° ordine) e di quelli Catastali di 4° ordine con relative sottorete e di dettaglio, nonché Poligonazione.

  • la delimitazione consiste nello stabilire i confini tra i singoli possessori in contraddittorio (avviso 40 gg. prima);
  • la terminazione è l’atto di apposizione di termini lapidei nei punti caratteristici dei confini delimitati; vengono pure apposti i termini fra Comuni e Comuni e fra Province e Province; quelli di confine del territorio nazionale vengono apposti da funzionari della finanza. Al momento del rilievo i Tecnici annotano sugli atti catastali il nome di colui o di coloro che detiene, o detengono, il possesso dei terreni rilevati. Ad ogni possessore verrà intestata una partita, cioè la pagina di un apposito registro, in cui vengono segnate tutte le particelle costituenti quel possesso con le successive variazioni.

RILEVAMENTO PLANIMETRICO

  • Operazioni con le quali si acquisiscono gli elementi per la formazione delle mappe planimetriche catastali collegate; nelle quali i punti rilevati sono collegati a punti trigonometrici dell’Istituto Geografico Militare. Prima del rilievo i Tecnici devono già aver riconosciuto le qualità di coltura esistente nell’azienda (agricola) e per ognuna devono aver osservato se la loro produttività, nell’intera superficie, è uniforme o se varia; se la stessa è di varia natura, dividono tale superficie in due o più particelle, assegnando loro la classe di produttività. Dopo aver riportato in mappa le singole particelle, ne verranno calcolate le superfici mediante la scomposizione in figure semplici (triangoli) e mediante l’uso del planimetro. Le Strade, partita speciale 5, e i corsi d’acqua, (fiumi, canali, ecc.), partita speciale 4, non costituiscono particelle, ma ne vengono comunque calcolate le superfici. La mappa viene costruita su fogli di carta forte di 1,00 x 0, 65 m e di disegno contenuto in 0,95 x 0,60 m con la numerazione orientata a Nord scritta dall’alto in basso e da sinistra a destra, indicazione della Provincia, Comune e foglio in basso a sinistra e indicazione della scala in basso a destra. I fogli sono muniti di bordatura comprendente l’indicazione dei parametri X ed Y (N ed E), riportanti le quattro coordinate dei limiti del foglio stesso. La scala fondamentale è 1:2000, ma sono ammesse 1:4000 per possessi di grande estensione con pochi particolari topografici e poche divisioni di colture, 1:1000 quando l’area della particella media riferita ai terreni è inferiore a 20 are, 1:500 qualora l’area della particella media riferita ai terreni è inferiore a 3 are.
  • I fogli di mappa del Catasto Terreni, conservati ai sensi della L. 02.02.1960 n° 68, sono le mappe ufficiali anche per i centri urbani. Quella del Catasto Urbano (Fabbricati) ha il solo scopo di identificazione non rigorosamente geometrica, per cui solamente indicativa, onde evidenziare le particelle non corrispondenti con il Catasto Terreni, attualmente in fase di corrispondenza previo soppressione dei mappali e loro sostituzione o omogeneizzazione degli stessi qualora non risultassero utilizzati al Catasto Fabbricati.

 

OPERAZIONI ESTIMATIVE

(DETERMINAZIONE DEL R.D. E DEL R.A.)

 

Il Territorio nazionale è stato diviso in 21 zone che hanno caratteristiche economiche - agrarie omogenee. Queste zone sono state suddivise in 300 CIRCOLI CENSUARI che comprendono i territori di più comuni contigui. Di ogni Circolo censuario viene scelto un Comune Tipo, cioè che abbia caratteristiche rappresentative del circolo stesso. La determinazione analitica delle tariffe viene eseguita solo nel Comune tipo. Negli altri Comuni del Circolo si effettua una stima sintetica per rapporto.

Le operazioni estimative sono suddivise in qualificazione, classificazione, classamento e formazione tariffe:

  • Qualificazione, consiste nell’operazione mediante la  quale i Tecnici catastali, dopo aver rilevato quali siano le qualità di coltura esistenti nel Comune in esame, compilano il relativo elenco che deve essere conforme al quadro generale di qualificazione dei terreni disposto dalla Direzione Generale del Catasto;
  • Classificazione, operazione mediante la quale i Tecnici dopo aver constatato il diverso grado di produttività dei terreni di ogni singola qualità di coltura del comune in esame stabiliscono in quante classi devono essere suddivise e compilano il relativo quadro detto “Prospetto di qualificazione e classificazione del Comune di...”. Non si possono formare più di 5 classi per ogni qualità e tra classe e classe deve esserci uno scarto di circa il 20% del reddito. In tutti i Comuni per ogni qualità e classe viene scelta una PARTICELLA TIPO che meglio rappresenti le caratteristiche di quella qualità e classe. Per ogni Comune ci sono tante “particelle tipo” quante sono le qualità e classi in esse esistenti. Per determinare le tariffe delle diverse classi di ogni qualità di coltura, in tutti i Comuni del Circolo censuario si formano delle SCALE DI MERITO dove alla 1a classe di ogni qualità del Comune tipo si attribuisce il coefficiente 100, alle altre classi coefficienti proporzionali ai rispettivi meriti. Attraverso le SCALE DI COLLEGAMENTO si confronta il merito (espresso in punteggio) della classi del Comune tipo con le corrispondenti classi degli altri Comuni del Circolo Censuario;
  • Classamento, consiste nel collocare ogni singola particella nella qualità e classe che le compete in base al quadro delle qualità e classi compilate per ogni Comune e per comparazione con le unità tipo;
  • Formazione tariffe, tale formazione si attua scegliendo per ogni Comune tipo, una azienda-studio (ordinaria), rappresentativa di tutte. Attraverso i bilanci aziendali si determina il R.D. e R.A., infine si fa la ripartizione di tali redditi tra le singole particelle che costituiscono l’azienda-studio e riferita alla superficie di un ettaro così stabilendo la tariffa del R.D.= produzione lorda vendibile (spese varie, salari, quote stipendi, interessi), R.A.= interessi più stipendi.

 

2) Pubblicazione e reclami

Terminata la fase di formazione del Catasto, la Direzione Generale del Catasto, tramite la Commissione Censuaria Comunale, dispone che vengano pubblicate in ogni Comune gli atti catastali in modo così che tutti ne possano prendere visione e presentare eventuali reclami. Vengono esposti i seguenti atti: MAPPA, TAVOLA CENSUARIA, ESTRATTI di PARTITA, QUADRO DELLE QUALITA’, CLASSI E TARIFFE, SCHEDINE DI COLLEGAMENTO TRA N.C.T. e N.C.E.U.. La pubblicazione degli atti dura 60 giorni.

3) Attivazione N.C.T.

Consiste nel rendere operante il Catasto, cioè apportare per ciascun Comune le eventuali variazioni per correzione, rettifica e aggiornamenti avvenuti durante la pubblicazione. Vengono approntati in duplice copia gli atti di conservazione del Catasto: una copia degli atti di tutti i Comuni della Provincia viene assegnata all’UTE e l’altra, limitatamente ai Comuni del relativo Distretto, ad ogni Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

4) Conservazione N.C.T. (nell’intestazione e nei redditi)

Consiste nel mantenere aggiornato i registri catastali eseguendo quelle variazioni di dati che nella realtà avvengono in mutamenti di ordine giuridico od economico, e precisamente:

mutazioni soggettive, cioè relative ai titolari dei diritti reali di godimento sui fondi, questi si compiono attraverso le:

  • Volture catastali, operazioni necessarie a tenere in evidenza negli atti catastali i cambiamenti che avvengono nei titolari dei diritti per compravendita, successione, enfiteusi, usufrutto, ecc.. Si presenta entro 30 gg. dall’avvenuta registrazione degli atti o delle denunce all’Ufficio Registro

mutazioni oggettive, cioè relative allo stato ed alla rendite dei terreni, queste  mutazioni si compiono attraverso:

  • Verifica periodica ordinaria, si compie ogni 5 anni (lustrazione) nello stesso Comune ed è gratuita, previo istanza di richiesta, l’Ufficio esegue anche le variazioni nelle colture e dei particolari topografici attraverso lo stato dei cambiamenti, verificando anche, a campione i tipi di frazionamento e i tipi mappali;
  • Verifica straordinaria, si effettua a richiesta dell’interessato previo pagamento di opportuni diritti e tributi.

 

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