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RAPPORTO OBBLIGATORIO
L’obbligazione è il vincolo giuridico in forza del quale un soggetto (debitore) è tenuto ad attuare un determinato comportamento (prestazione) a favore di un altro (creditore). Esso è composto da situazioni giuridiche attive (diritti) e situazioni giuridiche passive (obblighi).
Soggetto Oggetto Contenuto
Debitore Creditore Bene, utilità o vantaggio Sarebbe la prestazione ov-
s. passivo s. attivo che il creditore ritiene in vero il comportamento del
grado di soddisfarlo debitore (dare-fare-non fare)
FONTI DELL’OBBLIGAZIONE
Le fonti dell’obbligazione sono tre:
v Contratto, ovvero l’accordo tra due o più parti che volontariamente decidono di modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali;
v Fatto illecito, ovvero il pagamento di un danno causato ad altrui;
v Fatto idoneo che a sua volta si divide in:
Ø Promesse unilaterali (compiere una prestazione senza l’accettazione dell’altro soggetto);
Ø Gestione di affari altrui (gestire un affare altrui x es. riparazione della barca);
Ø Pagamento dell’indebito (eseguire un pagamento non dovuto);
Ø Arricchimento senza causa (trarre profitto da un’attività altrui).
CLASSIFICAZIONE IN BASE AI SOGGETTI
v Semplici: il rapporto obbligatorio è composto da un debitore e un creditore;
v Multiple: il rapporto obbligatorio è composto da uno o più debitori e/o uno o più creditori
Le obbligazioni multiple a loro volta si dividono in:
Ø Solidali “tutti per uno, uno per tutti”:
Ø Attive: ciascun creditore puo’ pretendere da un debitore il pagamento dell’intera prestazione;
Ø Passive: ciascun debitore è tenuto a pagare al creditore l’intera prestazione;
Ø Parziarie :
Ø Attive: ciascun creditore può pretendere dal debitore solo la sua parte di prestazione;
Ø Passive: ciascun debitore è tenuto a pagare solo la sua parte di prestazione.
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’OGGETTO
v Divisibile se l’oggetto è un bene divisibile (es. denaro);
v Indivisibile se l’oggetto è un bene indivisibile (es. opera d’arte);
v Generico se l’oggetto è un bene generale e facilmente sostituibile (es. un chilo di mele);
v Specifico se l’oggetto è un bene particolare (es. tela “Guernica” di Picasso);
v Pecuniaria se l’oggetto è il pagamento di una somma di denaro
Ø Principio nominalistico: il debitore restituisce solo la cifra pattuita senza tener conto dell’inflazione a meno che l’obbligazione non preveda una clausola di adeguamento monetario.
CLASSIFICAZIONE IN BASE AL CONTENUTO
v Cumulative ovvero il debitore deve eseguire tutte le prestazioni;
v Alternative ovvero il debitore esegue solo una prestazione delle tante;
v Facoltative ovvero se il debitore non vuole seguire la prestazione deve pagare una penale.
SUCCESIONE NEL DEBITO
TRA VIVI
v Delegazione: il debitore delega un’altra persona per pagare il debito (es. io sono creditore di Marco di 1000 € e debitore di Luca di 500 € allora posso delegare Marco a pagare il mio debito a Luca);
v Espromissione: un mio amico si accorda di sua spontanea volontà con il creditore per togliermi il debito;
v Accollo: è l’accordo tra il debitore e un terzo (accolante) il quale si assume il debito del primo.
MORTIS CAUSA
v Eredità
SUCCESSIONE DEL CREDITO
TRA VIVI
v Cessione del credito: il creditore cede in vendita o gratuitamente il suo diritto nei confronti del debitore;
v Surrogazione per pagamento: un terzo soggetto, che ha pagato il creditore, può esercitare il suo diritto.
Essi a loro volta si dividono in:
Ø Pro soluto: il cedente garantisce che il credito è esistente al momento della cessione;
Ø Pro solvendo: il cedente, oltre a garantire che il credito è esistente al momento della cessione, garantisce che il debitore pagherà il suo debito, se ciò non avviene il nuovo creditore avrà diritto al rimborso. Questa garanzia deve essere espressamente concordata dalle parti.
MORTIS CAUSA
v Eredità: si ereditano sia crediti che debiti;
v Legato: si ereditano solo crediti.
LA PRESTAZIONE
La prestazione deve avere i seguenti caratteri:
v Patrimonialità ovvero deve essere suscettibile alla valutazione economica;
v Lecita ovvero deve rispettare le norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume;
v Possibile ovvero deve essere attuabile, sia nel senso giuridico che naturale;
v Determinata o determinabile: bisogna stabilirne il contenuto.
Inoltre si puo’ dividere in:
v Obbligazione di mezzi ovvero il debitore esegue la prestazione senza garantirne il risultato;
v Obbligazione di risultato ovvero il debitore esegue la prestazione garantendone anche il risultato.
I MODI DI ESTINZIONI DELLE OBBLIGAZIONI
SATISFATORI
ovvero che soddisfano il creditore
v Adempimento: il debitore esegue la prestazione dovuta;
v Dazione in pagamento:il debitore esegue una prestazione diversa da quella dovuta;
v Compensazione: il creditore e il debitore sono obbligati l’uno verso l’altro e quindi l’obbligazione si estingue;
v Confusione: il creditore diventa il debitore e quindi l’obbligazione si estingue.
NON SATISTATORI
ovvero che non soddisfano il creditore
v Impossibilità sopravvenuta: il debitore non può adempiere alla prestazione per causa maggiore;
v Novazione: le parti si mettono d’accordo per estinguere la vecchia obbligazione per crearne una nuova;
v Remissione del debito: il creditore rinuncia alla prestazione del debitore;
v Prescrizione: dopo la durata di dieci anni il creditore perde il diritto sul debitore.