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Il divieto per le tv di entrare nelle proprietà dei quotidiani
fino al 31 dicembre 2008, il rinnovo dei vertici Rai entro il 28
febbraio 2004, una ridefinizione del paniere del Sic, il sistema
integrato delle comunicazioni. Sono alcune delle novità più
rilevanti introdotte dall'aula del Senato nel disegno di legge Gasparri
di riforma del sistema radio-tv, approvato oggi. Dal 30 luglio,
il provvedimento torna dunque in terza lettura alla Camera. Questi,
in sintesi, i contenuti.
Tetti antitrust e
pubblicità. L'articolo 15 stabilisce che, fermo
restando il divieto di posizioni dominanti nei singoli mercati,
nessuno può conseguire ricavi superiori al 20% delle risorse
del Sic, il Sistema integrato delle comunicazioni. Il paniere del
Sic, ridisegnato al Senato, è assai vasto e contiene: i ricavi
da canone; da pubblicità nazionale e locale; da sponsorizzazioni,
televendite e telepromozioni; dagli investimenti di enti e imprese
in altre attività finalizzate alla promozione di propri prodotti
e servizi; da provvidenze e da convenzioni con soggetti pubblici;
da offerte televisive a pagamento; da vendite di beni, servizi e
abbonamenti relativi ai procedenti settori.
Con un emendamento al precedente
testo è stata approvata dal senato una nuova norma per chi
possiede più di una rete televisiva: non potrà acquisire
partecipazioni in quotidiani o costituire nuove imprese fino al
31 dicembre 2008.
Quanto agli affollamenti
pubblicitari, solo gli spot sono soggetti ai limiti orari (18% per
le tv commerciali), mentre le altre forme di pubblicità,
comprese le telepromozioni, sono soggette solo ai limiti quotidiani
(15% per gli spot, elevabile al 20% in caso di telepromozioni e
televendite, massimo per un'ora e 12 minuti al giorno). L'articolo
14 stabilisce infine che l'Authority, nel caso in cui accerti che
un'impresa supera il tetto del 20% del Sic, adotta un atto di pubblico
richiamo. In caso di accertata violazione, procede in base alla
legge Maccanico, nelal quale sono previste sanzioni.
Rai - Per
la Rai i cambiamenti sono a due velocità.
L'articolo 20 stabilisce che la Rai, a regime, avrà un consiglio
di amministrazione di nove membri, nominati dall'assemblea dei soci.
Il mandato è di tre anni ed è rinnovabile una sola
volta. Il presidente è nominato dal Cda e la sua nomina diventa
efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, a maggioranza
di due terzi, della Vigilanza. Questa sarà la procedura che
entrerà in vigore dopo la prima fase della privatizzazione,
cioè fino all'alienazione - ha stabilito il Senato - del
10% del capitale.
Nella fase transitoria, invece,
sarà invece la commissione di Vigilanza a nominare sette
membri del Cda (con voto limitato ad uno, cioè 4 alla maggioranza
e 3 all'opposizione), mentre gli altri due, tra cui il presidente,
saranno invece scelti dal ministero dell'Economia. Anche in questo
caso la nomina del presidente diventa efficace con il parere favorevole,
a due terzi, della Vigilanza. L'articolo 20 entra in vigore il 28
febbraio 2004: entro tale data, quindi, è fissato - salvo
dimissioni anticipate - il rinnovo degli attuali vertici Rai.
Quanto alla privatizzazione
della tv pubblica, dopo il completamento della fusione tra Rai Spa
e Rai Holding (entro il 31 dicembre 2002), il testo stabilisce che
sarà avviata entro il 31 gennaio 2004 con una offerta pubblica
di vendita (con tempi, modalità e condizioni stabiliti dal
Cipe). Il limite del possesso azionario sarà dell'1%. Il
25% dei proventi del collocamento delle azioni è destinato
agli incentivi per l'acquisto e il noleggio dei decoder digitali.
Fino al 31 dicembre 2005 per viale Mazzini sono vietate cessioni
di rami d'azienda.
Digitale.
L'articolo 25 riguarda l'accelerazione e l'agevolazione della conversione
alla trasmissione in tecnica digitale: entro il primo gennaio 2004
la Rai deve coprire il 50% del territorio nazionale con due blocchi
di diffusione; entro il primo gennaio 2005 il 70% della popolazione.
Questo per avvicinarsi alla scadenza della legge 66 del 2001, che
prevede il passaggio definitivo alla nuova tecnica di trasmissione
entro il 2006. A precise condizioni, viene consentita la proroga
delle concessioni analogiche (compresa Retequattro) fino al 2006.
Sono previsti inoltre incentivi per l'acquisto dei decoder necessari
e l'Autorità per le Comunicazioni vigila sulle varie fasi
di passaggio al digitale.
Tv locali.
Ogni operatore può avere fino a tre concessioni o autorizzazioni
in ogni bacino regionale, e fino a sei se si tratta di regioni non
limitrofe. Il limite quotidiano di affollamento pubblicitario sale
dal 35% al 40%, comprese le televendite. Aumento anche per i blocchi
di spot durante i film.
Poteri delle Regioni.
Assime agli enti locali avranno competenza sul rilascio delle autorizzazioni
per l'installazione delle reti, inoltre le Regioni potranno stipulare
contratti di servizio con la Rai: questi i principi essenziali cui
dovrà attenersi il testo unico della radiotelevisione, che
il governo (dice l'articolo 16) dovrà adottare entro un anno
dall'entrata in vigore della legge, previa intesa con l'Authority.
Tutela dei minori
- L'articolo 10 dà forza di legge al codice di autoregolamentazione
tv-minori. Tra le novità introdotte al Senato, la "adeguata
pubblicita" per le sanzioni inflitte in caso di violazione
sia dall'Autorità sia dal comitato di applicazione del codice.
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