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articolo tratto da la Repubblica del 22 luglio 2003
 

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LEGGE GASPARRI: ecco le norme approvate dal Senato

 

 

 


Il divieto per le tv di entrare nelle proprietà dei quotidiani fino al 31 dicembre 2008, il rinnovo dei vertici Rai entro il 28 febbraio 2004, una ridefinizione del paniere del Sic, il sistema integrato delle comunicazioni. Sono alcune delle novità più rilevanti introdotte dall'aula del Senato nel disegno di legge Gasparri di riforma del sistema radio-tv, approvato oggi. Dal 30 luglio, il provvedimento torna dunque in terza lettura alla Camera. Questi, in sintesi, i contenuti.

Tetti antitrust e pubblicità. L'articolo 15 stabilisce che, fermo restando il divieto di posizioni dominanti nei singoli mercati, nessuno può conseguire ricavi superiori al 20% delle risorse del Sic, il Sistema integrato delle comunicazioni. Il paniere del Sic, ridisegnato al Senato, è assai vasto e contiene: i ricavi da canone; da pubblicità nazionale e locale; da sponsorizzazioni, televendite e telepromozioni; dagli investimenti di enti e imprese in altre attività finalizzate alla promozione di propri prodotti e servizi; da provvidenze e da convenzioni con soggetti pubblici; da offerte televisive a pagamento; da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai procedenti settori.

Con un emendamento al precedente testo è stata approvata dal senato una nuova norma per chi possiede più di una rete televisiva: non potrà acquisire partecipazioni in quotidiani o costituire nuove imprese fino al 31 dicembre 2008.

Quanto agli affollamenti pubblicitari, solo gli spot sono soggetti ai limiti orari (18% per le tv commerciali), mentre le altre forme di pubblicità, comprese le telepromozioni, sono soggette solo ai limiti quotidiani (15% per gli spot, elevabile al 20% in caso di telepromozioni e televendite, massimo per un'ora e 12 minuti al giorno). L'articolo 14 stabilisce infine che l'Authority, nel caso in cui accerti che un'impresa supera il tetto del 20% del Sic, adotta un atto di pubblico richiamo. In caso di accertata violazione, procede in base alla legge Maccanico, nelal quale sono previste sanzioni.

Rai - Per la Rai i cambiamenti sono a due velocità.
L'articolo 20 stabilisce che la Rai, a regime, avrà un consiglio di amministrazione di nove membri, nominati dall'assemblea dei soci. Il mandato è di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il presidente è nominato dal Cda e la sua nomina diventa efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, a maggioranza di due terzi, della Vigilanza. Questa sarà la procedura che entrerà in vigore dopo la prima fase della privatizzazione, cioè fino all'alienazione - ha stabilito il Senato - del 10% del capitale.

Nella fase transitoria, invece, sarà invece la commissione di Vigilanza a nominare sette membri del Cda (con voto limitato ad uno, cioè 4 alla maggioranza e 3 all'opposizione), mentre gli altri due, tra cui il presidente, saranno invece scelti dal ministero dell'Economia. Anche in questo caso la nomina del presidente diventa efficace con il parere favorevole, a due terzi, della Vigilanza. L'articolo 20 entra in vigore il 28 febbraio 2004: entro tale data, quindi, è fissato - salvo dimissioni anticipate - il rinnovo degli attuali vertici Rai.

Quanto alla privatizzazione della tv pubblica, dopo il completamento della fusione tra Rai Spa e Rai Holding (entro il 31 dicembre 2002), il testo stabilisce che sarà avviata entro il 31 gennaio 2004 con una offerta pubblica di vendita (con tempi, modalità e condizioni stabiliti dal Cipe). Il limite del possesso azionario sarà dell'1%. Il 25% dei proventi del collocamento delle azioni è destinato agli incentivi per l'acquisto e il noleggio dei decoder digitali. Fino al 31 dicembre 2005 per viale Mazzini sono vietate cessioni di rami d'azienda.

Digitale. L'articolo 25 riguarda l'accelerazione e l'agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale: entro il primo gennaio 2004 la Rai deve coprire il 50% del territorio nazionale con due blocchi di diffusione; entro il primo gennaio 2005 il 70% della popolazione. Questo per avvicinarsi alla scadenza della legge 66 del 2001, che prevede il passaggio definitivo alla nuova tecnica di trasmissione entro il 2006. A precise condizioni, viene consentita la proroga delle concessioni analogiche (compresa Retequattro) fino al 2006. Sono previsti inoltre incentivi per l'acquisto dei decoder necessari e l'Autorità per le Comunicazioni vigila sulle varie fasi di passaggio al digitale.

Tv locali. Ogni operatore può avere fino a tre concessioni o autorizzazioni in ogni bacino regionale, e fino a sei se si tratta di regioni non limitrofe. Il limite quotidiano di affollamento pubblicitario sale dal 35% al 40%, comprese le televendite. Aumento anche per i blocchi di spot durante i film.

Poteri delle Regioni. Assime agli enti locali avranno competenza sul rilascio delle autorizzazioni per l'installazione delle reti, inoltre le Regioni potranno stipulare contratti di servizio con la Rai: questi i principi essenziali cui dovrà attenersi il testo unico della radiotelevisione, che il governo (dice l'articolo 16) dovrà adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, previa intesa con l'Authority.

Tutela dei minori - L'articolo 10 dà forza di legge al codice di autoregolamentazione tv-minori. Tra le novità introdotte al Senato, la "adeguata pubblicita" per le sanzioni inflitte in caso di violazione sia dall'Autorità sia dal comitato di applicazione del codice.

  articolo tratto da la Repubblica del 22 luglio 2003
   

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