Soltanto i cittadini
di Ivrea potevano vendere spezie, e gli stranieri erano ammessi solo nelle fiere dove potevano portare le
loro spezie. Gli speziali che abitavano ad Ivrea non dovevano dare a nessuno medicine lassative se non l'avesse detto il medico, dovevano controllare che le medicine fossero composte secondo le prescrizioni della ricetta, non dovevano vendere veleni e sostanze tossiche a tipi sospetti, ma neanche a persona sconosciuta se la quantitą della sostanza velenosa non fosse stata scritta nei suoi libri. Nel 1433 gli Statuti emanarono un'altra disposizione che riguardava la vendita di confetti: questi dovevano essere prodotti interamente o di zucchero fino o di zucchero grezzo per evitare delle frodi in quanto lo zucchero grezzo costava molto meno e spesso i confetti erano solo ricoperti con quello raffinato. Gli Statuti disposero inoltre che per avvolgere le diverse mercanzie in vendita non venisse usata carta gią scritta, in particolare erano severamente proibiti fogli usati dai notai o dai giudici nei processi. |