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La separazione giudiziale

Può essere chiesta in giudizio quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione dei figli.
Il nostro ordinamento prevede anche la separazione senza colpa: tipica situazione è l'incompatibilità di carattere.
Oggettivamente intollerabile è ad esempio il cambiamento dell'aspetto fisico di un coniuge.
Per avviare la separazione giudiziale uno dei due coniugi deve presentare un ricorso al tribunale e notificarlo all'altro coniuge (la separazione può essere chiesta anche dal coniuge che ha provocato la situazione d'intollerabilità). Il giudizio è costituito da due fasi.

1) Convocazione. Il giudice convoca le parti per tentare la conciliazione e, in caso di esito negativo, per adottare i provvedimenti urgenti e provvisori (es: l'affidamento provvisorio dei figli). Le parti non sono obbligate ad intervenire, ma se intendono farlo non possono farsi rappresentare (artt.706 ss. c.p.c.).

2) Istruttoria. Una volta emessi tali provvedimenti provvisori si apre la seconda fase: l'istruttoria della causa innanzi al giudice. Il giudice acquisisce le prove (tra esse non sono ammessi il giuramento e la confessione) anche d'ufficio.


Fatti addebitabili
Uso del cognome
Effetti patrimoniali
Affidamento dei figli


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